Corte costituzionale

Ordinanza n. 95/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1957 · relatore Giuseppe Cappi

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 157r.d.l. 773/1931
  • art. 163r.d.l. 773/1931

citata

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 157 e 163

del T.U. delle leggi di p. s. approvato con R. D.L. 18 giugno 1931, n.

773 promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza 22 giugno 1956 del Pretore di Cuneo, emessa nel

procedimento penale a carico di Silvestro Giovanni Battista, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 25 agosto 1956 ed

iscritta al n. 247 del Registro ordinanze 1956;

2) ordinanza 13 luglio 1956 del Pretore di Cuneo, emessa nel

procedimento penale a carico di Carletti Giuliano, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 227 dell'8 settembre 1956 ed

iscritta al n. 257 del Reg. ord. 1956;

3) ordinanza 13 luglio 1956 del Pretore di Cuneo, emessa nel

procedimento penale a carico di Marengo Giovanni Maria, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 22 settembre 1956

ed iscritta al n. 264 del Reg. ord. 1956;

4) ordinanza 22 giugno 1956 del Pretore di Finale Emilia, emessa

nel procedimento penale a carico di De Sivo Clemente, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 247 del 29 settembre 1956 ed

iscritta al n. 268 del Reg. ord. 1956;

5) ordinanza 7 marzo 1956 del Pretore di Bologna, emessa nel

procedimento penale a carico di Sansalone Giuseppe, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 del 10 novembre 1956 ed

iscritta al n. 323 del Reg. ord. 1956.

Ritenuto:

Nel corso di vari procedimenti penali fu sollevata questione di

legittimità costituzionale degli artt. 157 e 163 del testo unico delle

leggi di p. s. approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773, e la

decisione di tale questione è stata dai giudici rimessa alla Corte con

le cinque ordinanze sopra elencate; quattro delle quali si riferiscono

all'art. 157, senza specificazione di commi; una all'art. 163.

Nessuna delle parti private si è costituita in giudizio, né vi fu

intervento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Corte, con sentenza n. 2 del 14 giugno 1956, ha dichiarato la

illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 157 del T.U.

delle leggi di p. s., nella parte relativa al rimpatrio obbligatorio o

per traduzione di persone sospette, e dei commi secondo e terzo dello

stesso articolo nelle parti relative al rimpatrio per traduzione; e,

con sentenza n. 10 del 20 giugno 1956, ha dichiarato non fondata la

questione di legittimità costituzionale nei riguardi dell'art. 163 del

testo unico predetto.

Tutte le questioni proposte con le suindicate ordinanze sono

manifestamente infondate. Infatti, o trattasi di questioni relative a

norme di cui è stata già dichiarata la illegittimità, e, in questo

caso, l'infondatezza deriva dal fatto che, essendo sopraggiunta la

cessazione della efficacia di tali norme, non è più proponibile una

questione di legittimità costituzionale nei loro confronti; o trattasi

di questioni relative a norme nei riguardi delle quali la Corte ha

dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, e

rispetto ad esse, non sussistono ragioni perché la Corte adotti

decisioni diverse da quelle contenute nelle due richiamate sentenze, e

perciò le questioni stesse devono essere dichiarate manifestamente

infondate.

Spetterà ai giudici di merito, ai quali vengono rinviati gli atti,

di applicare ai singoli casi i principi contenuti nelle due citate

sentenze di questa Corte, accertando se le varie situazioni di fatto,

che stanno alla base dei diversi procedimenti penali, siano contemplate

o meno dalle norme che la Corte ha dichiarato costituzionalmente

illegittime e che per effetto di tale dichiarazione hanno cessato di

avere efficacia (artt. 136 della Costituzione e 30, comma terzo, della

legge 11 marzo 1953, n. 87).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale del 24 marzo

1956);

dichiara manifesta la infondatezza delle questioni proposte con le

cinque ordinanze indicate in epigrafe;

ordina che gli atti relativi siano restituiti alle competenti

autorità giudiziarie.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 7 giugno 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1957:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte