Sentenza n. 95/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1970 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 205 del
testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29
gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1968
dal pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra l'esattoria
delle imposte di Modena e Zunarelli Egidio, iscritta al n. 1 del
registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 52 del 26 febbraio 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1970 il Giudice relatore
Luigi Oggioni;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 30 ottobre 1968 il pretore di Modena ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 205 del
testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto 29
gennaio 1958, n. 645, per pretesa violazione degli artt. 24, primo e
secondo comma, 25, primo comma, e 3, primo comma, della Costituzione.
Il pretore osserva in sostanza che la norma impugnata attribuisce
all'esattore, organo amministrativo, il potere di surrogarsi al
creditore procedente in sede di esecuzione immobiliare avanti al
giudice competente, mediante una semplice dichiarazione rivolta al
giudice stesso e notificata al debitore ed al creditore. Ove
quest'ultimo o il debitore stesso non provveda entro dieci giorni dalla
notifica a pagare il debito di imposta, l'esattore resta surrogato di
diritto negli atti esecutivi già iniziati e li continua davanti al
pretore con il procedimento speciale previsto dal detto testo unico.
Con ciò, osserva il giudice a quo, si attribuirebbe all'esattore
il potere discrezionale di imporre al creditore procedente col rito
normale il diverso procedimento esecutivo esattoriale, con relativo
spostamento della competenza al pretore, salvo il pagamento per debito
d'imposta, senza alcun intervento da parte dell'organo giurisdizionale
legittimamente investito del procedimento esecutivo.
Questa situazione comporterebbe per il creditore, da un lato, ove
egli paghi il debito d'imposta, il rischio di non recuperare poi il
proprio avere nel procedimento esecutivo ordinario e, dall'altro, ove
si instauri il procedimento speciale, il pericolo di vedere devoluto
allo Stato l'immobile pignorato, nel caso di esito negativo
dell'incanto, ai sensi dell'art. 238 del citato T.U., e di perdere
quindi definitivamente la possibilità di realizzare il proprio
credito. In tal modo si negherebbe al creditore procedente ogni mezzo
efficace di tutela dei propri diritti, in violazione delle garanzie
difensive sancite dall'art. 24 della Costituzione.
La norma impugnata violerebbe inoltre sia l'art. 25, primo comma,
della Costituzione, in quanto attribuirebbe all'esattore il potere
discrezionale di distogliere le parti dal giudice naturale
precostituito a norma dell'art. 16, secondo comma, del codice di
procedura civile, senza peraltro apprestare nel procedimento speciale
convenienti rimedi a tutela dei diritti dei creditori, sia l'art. 3,
primo comma, della Costituzione, in quanto l'autotutela della pubblica
amministrazione realizzata dalla norma impugnata, con la lamentata
esclusione di adeguate cautele a favore degli altri creditori
andrebbero ben oltre la posizione di preminenza ammissibile in favore
dello Stato per la diversa situazione soggettiva in cui si trova
rispetto agli altri creditori procedenti.
L'Avvocatura dello Stato, intervenuta ritualmente in rappresentanza
e difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, ha contestato la
fondatezza delle questioni come sopra sollevate.
Anzitutto, invero, la norma impugnata non violerebbe la garanzia
della tutela giurisdizionale o della difesa degli altri creditori del
contribuente, avendo la giurisprudenza della Corte già escluso la
violazione delle suddette garanzie per effetto della speciale
disciplina della procedura esecutiva fiscale, attesa la sua natura
amministrativa e la funzione di pubblico interesse cui corrisponde. E
d'altra parte, la natura concorsuale della procedura stessa, i poteri
di direzione e di controllo pur sempre attribuiti al pretore, e
l'assoggettabilità degli atti dell'esattore ai comuni rimedi contro
gli atti degli organi amministrativi, rafforzerebbero tale conclusione
nel caso in esame.
Infondata apparirebbe poi la pretesa violazione dell'art. 25, primo
comma, della Costituzione sempre in conformità della giurisprudenza
della Corte, che con riferimento al caso dell'esecuzione individuale
privilegiata da parte dell'esattore nel corso del fallimento del
contribuente, ha escluso trattarsi di uno spostamento di competenza dal
giudice fallimentare al pretore, ed ha negato quindi la violazione
della garanzia del giudice naturale, riconoscendo anche che, in
sostanza, l'esattore non percepirebbe nulla in più di quanto avrebbe
conseguito se non avesse usufruito della procedura individuale.
Infine, la norma impugnata non sarebbe in contrasto col principio
di eguaglianza, giustificandosi la speciale protezione del credito
tributario per la particolarità del rapporto, inteso a tutelare il
preminente interesse finanziario dello Stato. Considerato in diritto :
1. - Con la suindicata ordinanza di rimessione, la questione di
costituzionalità dell'art. 205 del testo unico delle leggi sulle
imposte dirette viene sollevata sotto triplice profilo.
Si assume che la surroga dell'esattore in procedimenti esecutivi
immobiliari già iniziati da altri, avrebbe come conseguenza lo
spostamento in ogni caso e la concentrazione degli atti da compiere,
nell'ambito esclusivo dell'ufficio pretorile, a norma degli artt. 200 e
seguenti del predetto testo unico: ciò con l'effetto di distogliere le
parti interessate dal giudice naturale, garantito dall'art. 25 prima
parte della Costituzione.
Si assume, in secondo luogo, con riferimento all'art. 24 della
Costituzione, che la surroga dell'esattore al creditore procedente
costringerebbe questi a sottostare coattivamente, senza possibilità di
contrapporre utili difese, all'iniziativa dell'esattore, con l'effetto
di vedere neutralizzato il soddisfacimento dei propri diritti di
credito.
Infine, si assume che il trattamento di favore riservato
all'esattore, risolventesi in una forma di autotutela, condurrebbe a
porre i cittadini in genere, in condizioni di inferiorità, perché
privati della garanzia loro derivante dall'espletamento dell'ordinario
procedimento concorsuale, con violazione dell'art. 3 della
Costituzione.
La questione, in tutti gli aspetti sotto cui è presentata, non è
da ritenersi fondata.
2. - L'esecuzione cosiddetta esattoriale è già stata più volte
espressamente considerata da questa Corte (sentenze n. 87 del 1962; n.
83 del 1966; n. 115 del 1967) come un procedimento particolare, che si
conforma, sia pure accentuandolo, al principio della esecutorietà
degli atti amministrativi: e l'intervento direzionale del giudice
pretorile ne significa e garantisce la giurisdizionalità.
L'art. 205 in esame ripete, perfezionandola, la formula adottata
fin dal precedente testo unico n. 1401 (art. 65) e si pone dietro la
scia di principii basilari, ai quali è estraneo il dubbio di una
arbitraria sottrazione di competenza alla ordinaria sede concorsuale.
In particolare, la precitata sentenza n. 115 del 1967 ha fatto
applicazione di quei principii nel caso di rapporti tra esecuzione
esattoriale e procedura concorsuale fallimentare (art. 206 t.u.).
Va, conseguentemente, esclusa la non corrispondenza della norma in
esame al principio che garantisce il rispetto del giudice naturale,
inteso, secondo comune interpretazione, quale giudice precostituito per
legge; ciò in quanto, nel caso, l'intervento e la sede dell'organo
giurisdizionale risultano istituiti dalla legge in base a criteri
generali fissati in anticipo e non già "a posteriori", in vista di
singole controversie.
3. - Quanto è detto al numero precedente, vale anche come premessa
per escludere che l'art. 205 in esame contrasti con l'art. 24 della
Costituzione.
Questa Corte, con la seconda delle citate sentenze (la n. 83 del
1966) ha già esaminato a fondo il problema della compatibilità
dell'esecuzione esattoriale immobiliare con i diritti di azione e di
difesa garantiti costituzionalmente, concludendo che questa garanzia
debba riconoscersi operante, ove la si inquadri nel sistema della legge
speciale, volto a tutelare il preminente interesse della pubblica
finanza mediante strumenti (atti amministrativi) dei quali è sempre
ammissibile contestare la legittimità ai sensi dell'art. 113 della
Costituzione.
Non sussistono né vengono qui prospettati validi motivi che
possano sorreggere diversa decisione.
L'ordinanza di rinvio dà, bensì, rilievo al fatto che, secondo
l'art. 205 in questione, il creditore procedente o il debitore vengono
ad essere sottoposti alla rigorosa alternativa di pagare subito
all'esattore l'importo del suo credito, ovvero di sottostare alla
surroga.
Tuttavia, siffatta situazione, a parte quanto si è detto, in
generale, circa la razionalità del sistema, non impone ma lascia al
creditore procedente o al debitore, la scelta volontaria tra le due
soluzioni, secondo i propri calcoli di convenienza.
Qualora, a seguito del mancato soddisfacimento, l'esattore eserciti
il diritto di surroga, proseguendo negli atti esecutivi già iniziati,
perverrà ad ottenere il pagamento della somma a condizione che
"nell'esecuzione non siano intervenuti altri creditori aventi diritto
di prelazione prevalente o concorrente" (artt. 205 e 239 t.u.). Il
diritto di intervento e di partecipazione di tutti i creditori del
contribuente nella procedura davanti al pretore per concorrere alla
distribuzione del prezzo, basta per escludere che il sistema ponga
l'esattore in tale condizione di arbitraria supremazia da compromettere
la difesa di privati interessi.
Inoltre, la eventualità, quando il terzo incanto abbia avuto esito
negativo, che l'immobile sia devoluto di diritto allo Stato per la
minor somma tra il prezzo base e l'ammontare della imposta (art. 238
t.u.) non è tale da compromettere irrazionalmente la tutela dei
diritti del creditore istante, come, invece, prospetta l'ordinanza di
rinvio.
La norma predetta, al pari delle altre del sistema, risponde alla
immanente finalità di ovviare al pericolo di lunghe dilazioni nella
riscossione delle imposte, che deriverebbe dalla applicazione della
legge ordinaria (art. 591 c.p.c.) con la possibilità di
moltiplicazione degli incanti, a prezzo base estremamente ridotto, a
tutto vantaggio dell'eventuale acquirente più che dei singoli
creditori.
4. - Infine, nemmeno è fondata la questione, prospettata in
relazione all'osservanza del principio di eguaglianza di cui all'art. 3
della Costituzione. Questo principio, invero, è applicabile quando vi
sia omogeneità di situazioni da regolare legislativamente in modo
unitario e coerente, non quando si tratti di situazioni che, pur
derivanti da basi comuni, differiscano tra loro per aspetti distintivi
particolari: come nel caso in esame, caratterizzato dalla finalità di
natura pubblicistica di agevolare la sollecita riscossione dei tributi
erariali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 205 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette
(decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645)
sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe dal pretore di Modena in
riferimento agli artt. 24, 25 prima parte, e 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte