Sentenza n. 95/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/03/1971 · relatore Michele Fragali
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge
regionale del Trentino-Alto Adige 19 agosto 1965, n. 4, contenente
norme per l'assistenza ai pensionati e ai loro familiari iscritti alle
casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, promossi
con due ordinanze emesse dal Consiglio di Stato - sezione sesta -
rispettivamente il 5 novembre 1968 ed il 7 maggio 1969 sui ricorsi
delle imprese di costruzione edilizia De Petris Tullio e Moschen
Roberto, della società industria legnami fratelli Moruzzi, della
società FAMA e di Degasperi Mariano contro la Regione Trentino-Alto
Adige e le casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano,
iscritte ai nn. 214 del registro ordinanze 1969 e 77 del registro
ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 165 del 2 luglio 1969 e n. 82 del 1 aprile 1970 e nel Bollettino
regionale n. 25 del 17 giugno 1969 e n. 17 del 28 aprile 1970.
Visti gli atti di costituzione della società FAMA e di Degasperi
Mariano e d'intervento del Presidente della Regione Trentino-Alto
Adige;
udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1971 il Giudice relatore
Michele Fragali;
uditi l'avv. Mario Barbato, per la società FAMA e per Degasperi, e
l'avv. Vitaliano Lorenzoni, per la Regione Trentino-Alto Adige.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Consiglio di Stato, con ordinanza 5 novembre 1968,
pervenuta a questa Corte il 22 maggio 1969, ha denunciato di
illegittimità costituzionale l'art. 2 della legge della Regione
Trentino-Alto Adige 19 agosto 1965; n. 4, che, in relazione ad una
integrazione di assistenza disposta con l'art. 1 a favore dei
pensionati iscritti alle casse mutue provinciali di malattia di Trento
e di Bolzano e a favore dei loro familiari, statuiva che l'aliquota
contributiva addizionale avrebbe dovuto essere determinata con decreto
del Presidente della Giunta regionale in misura non superiore a quella
fissata per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le
malattie. Il Consiglio di Stato riteneva che la norma denunciata era in
contrasto con l'art. 6, primo comma, dello Statuto regionale, che
attribuisce alla Regione, nelle materie concernenti la previdenza e le
assicurazioni sociali, potestà legislativa integrativa di quella
statale, quindi potestà praeter legem o secundum legem, non contra
legem: legittimo sarebbe il trattamento sostanziale previsto dalla
legge regionale, ma non il modo del finanziamento, che riguarda, non le
prestazioni integrative soltanto, ma anche quelle fondamentali,
regolate dalla legge dello Stato.
In altra ordinanza 7 maggio 1969, pervenuta a questa Corte il 25
febbraio 1970, il Consiglio di Stato rinnovò i dubbi di
costituzionalità riguardo all'art. 2 della predetta legge regionale 19
agosto 1965, n. 4, per inotivi identici a quelli sopra esposti; ma
ritenne che tutta la legge possa essere viziata di illegittimità
costituzionale in relazione all'art. 95 dello Statuto regionale, non
essendo state ancora emanate norme di attuazione dello statuto stesso
in materia di previdenza sociale e comunque perché, senza queste norme
d'attuazione, non avrebbe potuto come ha fatto, esercitare potestà
legislativa intesa a modificare le attribuzioni degli organi statali
nella materia predetta.
2. - Nella prima causa comparve soltanto la Regione, nella seconda
soltanto la parte privata.
La Regione, nella prima causa, ha opposto che il Consiglio di Stato
non ha tenuto in conto il fatto che l'esercizio della potestà
legislativa integrativa da parte della Regione determina, nella
disciplina dell'assistenza di malattia, una differenza di carattere
essenziale che consente di ricollegare la titolarità, in capo alla
Regione, dei corrispondenti poteri amministrativi, ivi compreso quello
di determinare l'aliquota contributiva nella sua totalità: non si può
scindere un'aliquota base da un'aliquota integrativa, perché neppure
sotto il profilo attuariale può evitarsi una determinazione globale.
La parte privata, nella seconda causa, ha fatto proprio l'assunto
per cui l'art. 6 dello Statuto regionale, che dà alla Regione potestà
legislativa integrativa, nella materia della previdenza e delle
assicurazioni sociali, per divenire operante deve essere seguita da
norme di attuazione statali. Ha osservato che queste norme condizionano
il trasferimento di potere e di attribuzione dallo Stato alla Regione;
che il d.P.R. 30 giugno 1951, n. 374, concernente norme d'attuazione
allo Statuto, all'art. 38, trattando della previdenza sociale,
stabilisce solamente che le casse mutue malattia fruiscono delle
potestà e delle agevolazioni riconosciute all'INAM; che la legge 4
dicembre 1956, n. 1405, nel trasferire alle casse mutue di Trento e
Bolzano l'onere della gestione dell'assistenza di malattia per i
pensionati residenti nella Regione, non ha rimesso a questa
l'organizzazione del servizio e la potestà di regolarlo e di stabilire
i mezzi e le fonti e le competenze per fronteggiare le spese. La parte
privata si richiamò alla legge istitutiva delle casse che confermò
implicitamente le attribuzioni e le competenze specificatevi; e così,
secondo essa, deve dirsi per la legge 31 dicembre 1961, n. 1443, che
nessuna particolare attribuzione ha dato agli organi regionali. Si
aggiunge che, nel titolo VI dello Statuto, il quale tratta delle
finanze regionali e provinciali, fra le materie e gli ambiti entro cui
la Regione e le provincie possono imporre oneri fiscali o parafiscali,
non si fa alcun cenno alle contribuzioni per la previdenza e le
assicurazioni sociali; comunque in questa materia non sono state
emanate norme di attuazione.
Quanto al modo con cui la Regione ha esercitato la sua competenza
integrativa si rileva che l'art. 2 della legge denunciata contiene una
vera e propria nuova regolamentazione della materia e quindi si pone in
contrasto con la legge statale: infatti richiama i criteri stabiliti
dall'art. 17 legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, che riguarda i
lavoratori in attività di servizio, dicendo qualcosa che non concorda
con le leggi statali 4 agosto 1955, n. 692, e 31 dicembre 1961, n.
1443; come non concorda con queste leggi l'attribuzione al Presidente
regionale di poteri che invece spettano al Presidente della Repubblica.
Altro si sarebbe potuto dire se la Regione, ove ne avesse avuta la
possibilità, avesse stabilito una superaliquota, da aggiungersi a
quella fissata dal Presidente della Repubblica.
3. - La parte privata ha pure presentato memoria, nella quale ha
ribadito e illustrato le sue precedenti deduzioni, ha esaminato la
giurisprudenza della Corte circa la potestà legislativa della Regione
e delle provincie del Trentino e dell'Alto Adige, in mancanza di norme
di attuazione, e ha concluso nel senso che quella giurisprudenza non
riguarda le cause in decisione, le quali concernono materia di potestà
legislativa integrativa.
4. - All'udienza del 10 marzo 1971 i difensori della Regione e
delle parti private hanno confermato le rispettive tesi e conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Le due cause possono essere riunite, concernendo la stessa
norma ordinaria, l'art. 2 della legge della Regione Trentino-Alto Adige
19 agosto 1965, n. 4, contenente disposizioni per l'assistenza ai
pensionati ed ai loro familiari iscritti alle casse mutue provinciali
di malattia di Trento e di Bolzano.
2. - Preliminare è la questione proposta dalla seconda delle
ordinanze del Consiglio di Stato, la quale nega l'esistenza di un
potere legislativo regionale nella materia della previdenza sociale,
perché, riguardo ad essa, non sarebbero state emanate norme di
attuazione dello Statuto.
Senonché, nella materia predetta, la Regione Trentino- Alto Adige
ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le
disposizioni delle leggi dello Stato; e non si vede come una competenza
di tal genere richieda l'emanazione di norme di attuazione. La
competenza legislativa integrativa ha una sua delimitazione nel fatto
che è di contenuto complementare rispetto alla legge statale, non può
modificare questa legge, ma può oltrepassarne i limiti senza menomarne
la normazione. Trova, vale a dire, nella sua stessa oggettivazione,
limiti e modalità di esercizio, così da rendere inutili ulteriori
precisazioni in leggi di attuazione. Questa Corte, nella sentenza 15
luglio 1969, n. 136, ha ritenuto che, quando indica puntualmente
l'oggetto della potestà legislativa che essa attribuisce alla Regione
o alla provincia autonoma, la fonte statutaria deve ritenersi
sufficiente a conferire direttamente all'una o all'altra i poteri
legislativi o amministrativi inerenti a quella materia: l'ipotesi di
competenza regionale integrativa, che è una nozione in sé definita,
rientra nelle considerazioni così riportate.
3. - Non v'è dubbio che la Regione poteva estendere le prestazioni
delle casse mutue di malattia oltre i limiti della assistenza
assicurata dalle leggi dello Stato, perché, così facendo, non avrebbe
toccato la base fondamentale del sistema assicurativo concernente le
malattie dei pensionati: la legge regionale in esame si è mantenuta
entro tali limiti. E non è dubbio nemmeno che, aumentando ai
pensionati i vantaggi che le leggi dello Stato loro avevano attribuito,
la Regione doveva provvedere al finanziamento delle casse mutue, per le
maggiori prestazioni che dovevano erogare: l'esercizio della potestà
legislativa d'integrazione non può ritenersi ristretta ai casi in cui
non si rende necessaria una copertura di spesa, e manca infatti, nello
Statuto regionale, ogni accenno a limitazioni del genere. Quella di
malattia è una assicurazione di ripartizione; e, ammesso che la
Regione, nell'esercizio della potestà legislativa integrativa, possa
estendere le prestazioni dovute in base alla legge statale, deve anche
ammettersi che essa sia legittimata a disporre che il costo delle
prestazioni stesse gravi su coloro che sono tenuti all'assicurazione
relativa all'assistenza principale, ove non ritenga necessario uno
stanziamento di fondi propri.
La Regione è però competente a determinare soltanto l'importo dei
contributi di copertura di quel maggior costo, non anche i contributi
inerenti alle prestazioni principali, che, nella specie, lo Stato ha
fissato con d.P.R. 31 dicembre 1963, 2194.
4. - Nelle ordinanze del Consiglio di Stato si sostiene che l'art.
2 della legge denunziata è incorso nella violazione della competenza
regionale, perché fissa una unica cifra di contributi, comprensiva di
quelli di competenza regionale e degli altri di competenza statale; ed
entrambi li fa determinare da un atto regionale.
Che la norma si presti ad una interpretazione del genere non è
contestabile; ma, se ben si penetra nel suo significato, si constata
che essa non ha inteso per nulla avocare alla Regione una potestà
legislativa statale. Ha voluto soltanto rendere possibile conglobare in
un totale aritmetico i due contributi, onde concentrare in una sola
cifra il debito degli obbligati alle contribuzioni di malattia, e farne
desumere da un solo atto l'importo complessivo. Può ammettersi che
questa tecnica legislativa non sia corretta; ma il metodo adottato non
fa sì che la legge debba intendersi nel senso che, secondo essa, deve
essere rideterminato per autorità regionale il contributo concernente
le prestazioni-base dell'assicurazione. Questo significato è stato
escluso dallo Stato; tanto vero che esso non impugnò in via
principale, né sollevò conflitto di attribuzione in relazione al
decreto del presidente regionale 4 agosto 1965, n. 167, che sommò il
contributo di competenza statale e quello di competenza regionale.
Conforta tale interpretazione, del resto, il richiamo che la legge
in esame fa all'art. 17, secondo comma, di quella regionale 20 agosto
1954, n. 25, nel quale si attribuisce alla Regione soltanto la
competenza a determinare i contributi per le categorie che, secondo
legge o contratto collettivo di lavoro, hanno diritto a prestazioni
sanitarie ed economiche in forma o misura diversa da quelle erogate
dall'INAM. Per cui è un difetto di formulazione della legge denunciata
che ha fatto sorgere il dubbio sulla sua legittimità; non una
effettiva invasione della competenza legislativa statale, che la
Regione non ha assorbito in quella propria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della legge regionale del Trentino-Alto Adige 19 agosto 1965, n. 4,
contenente norme per l'assistenza ai pensionati e ai loro familiari
iscritti alle casse mutue provinciali di malattia di Trento e di
Bolzano, promossa dal Consiglio di Stato, in riferimento agli artt. 6,
primo comma, e 95 dello Statuto regionale, nonché in riferimento alla
VIII Disposizione transitoria della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte