Sentenza n. 95/1972
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/05/1972 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 10r.d.l. 501/1923
applicata al caso
- art. 11r.d.l. 501/1923
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11,
primo comma, del r.d.l. 8 febbraio 1923, n. 501 (disposizioni per
l'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con
sostanze vegetali), convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473,
promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1970 dal pretore di Recanati
nel procedimento penale a carico di Offidani Adriano, iscritta al n.
140 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 136 del 3 giugno 1970.
Udito nella camera di consiglio del 13 aprile 1972 il Giudice
relatore Francesco Paolo Bonifacio.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza del 4 marzo 1970, emanata nel corso di un
procedimento penale a carico del sig. Adriano Offidani, il pretore di
Recanati ha sollevato di ufficio una questione di legittimità
costituzionale concernente gli artt. 10 e 11, prima parte, del r.d.l. 8
febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473,
contenente "disposizioni per l'industria e il commercio delle conserve
alimentari preparate con sostanze vegetali".
Il giudice a quo, dopo aver accertato che le disposizioni predette
sono tuttora in vigore e dopo aver svolto alcune considerazioni in
ordine alle conseguenze che sul piano normativo discenderanno
dall'accoglimento della questione, osserva che le norme impugnate non
consentono alcun intervento della difesa in sede di revisione
dell'analisi dei prodotti ai quali la disciplina legislativa si
riferisce e pertanto, in conformità dei principi enunciati nella
sentenza n. 149 del 1969 di questa Corte, esse appaiono contrastare con
gli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui escludono
l'applicazione degli articoli 225, 390, 304 bis, ter e quater del
codice di procedura penale.
2. - Innanzi a questa Corte non si è costituita la parte e non è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. E pertanto ai
sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la
causa viene decisa in camera di consiglio. Considerato in diritto :
1. - L'art. 10 del r.d.l. 8 febbraio 1923, n. 501, prevede
l'impugnazione delle analisi dei campioni dei prodotti ai quali la
legge si riferisce (conserve alimentari preparate con sostanze
vegetali) e le modalità delle conseguenti operazioni di revisione.
L'art. 11, primo comma, stabilisce, a sua volta, che il capo del
laboratorio presso il quale l'analisi è stata effettuata, ove questa
abbia riscontrato violazioni delle prescrizioni contenute nel decreto,
presenti documentata denuncia all'autorità giudiziaria.
Entrambe queste disposizioni vengono denunziate dal pretore di
Recanati, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella
parte in cui escludono ogni intervento difensivo nella fase di
revisione.
2. - Nel proporre l'attuale questione di legittimità
costituzionale il giudice a quo fa esplicito riferimento alla
motivazione della sentenza n. 149 del 1969. Ed invero i principi
esposti in quella decisione e confermati in successive pronunzie
relative a leggi concernenti la materia delle frodi alimentari
dimostrano pienamente che anche la legge ora impugnata viola, per
quanto riguarda la fase di revisione dell'analisi, il diritto di difesa
garantito dall'art. 24 della Costituzione.
La Corte ritiene, tuttavia, che la questione proposta
dall'ordinanza del pretore di Recanati non possa essere integralmente
accolta: l'art. 11, primo comma, della legge impugnata è del tutto
estraneo al procedimento di revisione dell'analisi e per quanto
riguarda l'art. 10 è sufficiente una pronuncia che imponga
l'osservanza degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di
procedura penale e non anche, come richiede il pretore, dell'art. 225
dello stesso codice che disciplina, in generale, i poteri preistruttori
della polizia giudiziaria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 del r.d.l. 8
febbraio 1923, n. 501 (convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473),
contenente "disposizioni per l'industria ed il commercio delle conserve
alimentari preparate con sostanze vegetali", nella parte in cui per la
revisione delle analisi esclude l'applicazione degli artt. 390, 304
bis, ter e quater del codice di procedura penale;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11, primo comma, dello stesso decreto-legge, sollevata
dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte