Sentenza n. 95/1977
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/05/1977 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 del r.d.
16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), promosso con ordinanza
emessa il 27 maggio 1974 dal tribunale di Roma, nella procedura
fallimentare a carico della s.r.l. San Marco e San Roberto, iscritta al
n. 450 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 324 dell'11 dicembre 1974.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 1977 il Giudice relatore
Alberto Malagugini;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il liquidatore della società a responsabilità limitata in
liquidazione San Marco e San Roberto, con atto notificato oltre il
termine stabilito dall'art. 18 del r.d. 16 maggio 1942, n. 267
(cosiddetta legge fallimentare), ha proposto opposizione avverso la
sentenza del tribunale di Roma, che ne aveva dichiarato il fallimento,
convenendo in giudizio il curatore nonché il creditore esattore del
Comune di Roma.
L'opponente società ha premesso in fatto che non le erano stati
notificati nella sua sede legale né l'ordine a comparire avanti il
tribunale in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 15 del r.d. n. 267
del 1942, né la comunicazione per estratto della sentenza dichiarativa
del fallimento, ai sensi dell'art. 17 del r.d. medesimo. Ciò perché
sia il creditore istante che l'ufficio giudiziario non avevano tenuto
conto del trasferimento della sede sociale di essa opponente,
regolarmente deliberato dall'assemblea ordinaria dei soci il cui
verbale era stato depositato ed annotato nella cancelleria del
tribunale in epoca anteriore alla instaurazione della procedura
concorsuale.
Pertanto la società a responsabilità limitata in liquidazione San
Marco e San Roberto - che, nel merito, contestava di versare in stato
di insolvenza - ha chiesto fosse dichiarata ammissibile l'opposizione
da essa proposta e revocata la sentenza dichiarativa del fallimento;
subordinatamente, ha sollevato eccezione di legittimità
costituzionale dell'art. 18 della legge fallimentare "nella parte in
cui non dispone che il termine di decorrenza dall'affissione della
sentenza per l'opposizione non si applica quando il fallito dimostri di
non aver avuto conoscenza della procedura per nullità della
notificazione dell'avviso di convocazione in camera di consiglio o
quando la sentenza dichiarativa del fallimento è nulla per nullità
del relativo procedimento".
2. - Con ordinanza in data 27 maggio 1974, il tribunale di Roma ha
ritenuto rilevante e, in riferimento all'art. 24 (comma secondo) della
Costituzione, non manifestamente infondato il dubbio di illegittimità
costituzionale dell'art. 18 (comma primo) del r.d. 16 marzo 1942, n.
267, nella parte in cui non prevede la possibilità di proporre
opposizione anche oltre il termine (perentorio) previsto dalla stessa
norma, almeno nei casi in cui il fallito sia in grado di dimostrare la
nullità della notifica dell'avviso di convocazione in camera di
consiglio e la conseguente nullità della sentenza dichiarativa del
fallimento.
Ad avviso del giudice a quo, la questione sarebbe diversa da quelle
decise con le sentenze n. 93 del 1962 e n. 141 del 1970 di questa
Corte, nel senso che, pur tenendo ferma la decorrenza del termine di
opposizione dalla data di affissione per estratto della sentenza
dichiarativa del fallimento, non sarebbe stata esaminata l'ipotesi in
cui il debitore venisse a trovarsi nell'impossibilità di osservare
quel termine per un concorso di cause a lui non imputabile.
La fondatezza della questione risulterebbe, poi, da un duplice
ordine di considerazioni. Da un lato, dal rilievo desumibile dai citati
precedenti, secondo i quali l'affissione per estratto della sentenza
dichiarativa del fallimento andrebbe inquadrata nel sistema complessivo
previsto dalla legge fallimentare, agli artt. 15, 17 e 84, rispettato
il quale si renderebbero molto rari o addirittura eccezionali i casi in
cui il debitore ignorasse l'esistenza di una procedura concorsuale nei
suoi confronti. Dall'altro, dal principio generale (recentemente
ribadito da questa Corte - sentenza n. 89 del 1972 - in tema di
opposizione proposta tardivamente, per caso fortuito o per forza
maggiore, alla convalida di sfratto) per cui la violazione del diritto
di difesa si dovrebbe negare nell'ipotesi di accertata volontarietà di
un comportamento inerte o negligente dell'interessato, ma sarebbe
consumata in tutti i casi in cui questi non sia stato in grado, per
fatto a lui non imputabile, di osservare un termine perentorio previsto
per il compimento di un atto processuale.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
3. - Nel giudizio innanzi a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata.
Deduce l'Avvocatura che la normativa prevista per la pubblicazione
della sentenza dichiarativa del fallimento è stata già ritenuta
costituzionalmente legittima da questa Corte, indipendentemente dalla
effettiva conoscenza, da parte del fallito, della sentenza, data la
finalità di quest'ultima ed a ragione della rilevanza degli interessi
in gioco e della particolare natura del relativo procedimento.
Osserva, infine, che l'inconveniente lamentato dal giudice a quo
non potrebbe risolversi nella illegittimità costituzionale della norma
denunziata e che, comunque, esso sarebbe da ascrivere, nella specie,
anche a difetto di diligenza della società, per non avere questa
curato di lasciare il nuovo recapito nella vecchia sede. Considerato in diritto :
1. - E stato denunziato a questa Corte, in riferimento all'art. 24
(secondo comma) della Costituzione, l'art. 18 (primo comma) del r.d. 16
marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), nella parte in cui non
prevede la facoltà di proporre opposizione alla sentenza dichiarativa
di fallimento, anche oltre il termine, ivi stabilito, di quindici
giorni dall'affissione dell'estratto alla porta esterna del tribunale,
nei casi in cui il debitore sia in grado di dimostrare la nullità
della notificazione dell'avviso di convocazione, di esso imprenditore,
in camera di consiglio (ai sensi del vigente testo dell'art. 15 dello
stesso r.d.) e l'asserita conseguente nullità della sentenza che ha
dichiarato il fallimento.
Nell'ordinanza di rimessione, si sottolinea che la questione
proposta è ben diversa da quelle risolte con le sentenze n. 93 del
1962 e n. 141 del 1970 di questa medesima Corte che hanno affermato e
ribadito la compatibilità della forma e del termine previsti dall'art.
18 del r.d. n. 267 del 1942 con il principio costituzionale del diritto
di difesa. Si assume, inoltre, che la questione stessa troverebbe il
suo fondamento nei medesimi principi seguiti dalla sentenza n. 89 del
1972, con la quale è stata dichiarata la parziale illegittimità del
primo comma dell'art. 668 del codice di procedura civile, in quanto non
consentiva l'opposizione tardiva alla convalida di sfratto da parte
dell'intimato che, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non
avesse potuto comparire all'udienza per caso fortuito o per forza
maggiore.
2. - Nell'individuare gli esatti termini della questione, occorre,
anzitutto, tener presente che essa non pone in discussione la norma
denunziata nella parte in cui fa decorrere il termine per l'opposizione
dall'affissione per estratto della sentenza, né, tanto meno, investe
quella peculiare forma di pubblicazione della sentenza stessa.
Tale differente questione, già dichiarata non fondata con la
citata sentenza n. 93 del 1962, è stata successivamente ritenuta
manifestamente infondata (sent. n. 141 del 1970, ord. n. 59 del 1971 e
sent. n. 110 del 1972) da questa medesima Corte, davanti alla quale non
sono stati addotti motivi nuovi che avrebbero potuto indurla a mutare
la propria giurisprudenza.
Per la sostanziale diversità della questione ora posta alla Corte,
neppure potrebbe farsi applicazione, nella specie, dei principi posti a
base della successiva sentenza n. 255 del 1974, con la quale è stata
ritenuta contrastante con il precetto costituzionale del diritto di
difesa la decorrenza dei termini per proporre l'appello ed il ricorso
per Cassazione contro la sentenza che omologa o respinge il concordato
preventivo dalla data di affissione di essa anziché da quella di
ricezione della comunicazione della stessa. Infatti, la dichiarazione
di illegittimità costituzionale, in parte qua, del denunziato art.
183, primo comma, e, derivante, degli artt. 181, primo e terzo comma, e
183, terzo comma, del r.d. n. 267 del 1942 poggiava sulla constatazione
che non ricorrevano, nella specie allora in esame, quelle
considerazioni ed esigenze oggettive, inerenti alla speciale procedura
fallimentare delle quali, a ragione, si era tenuto conto in altri casi,
previsti dalla legge medesima.
3. - Nei termini in cui è stata proposta, la questione non è
fondata.
Dalla mancata osservanza della norma di cui all'art. 15 del r.d. n.
267 del 1942 nel testo attuale viene, infatti, dedotta dal giudice a
quo, oltre che la nullità della sentenza dichiarativa del fallimento,
la impossibilità, nella fattispecie, per il debitore, sia di venire
tempestivamente e in concreto a conoscenza della pronunzia che lo
riguarda, sia, conseguentemente, di osservare in concreto il termine
fissato dal successivo art. 18.
Peraltro, come è stato osservato nella sopra citata sentenza n.
255 del 1974, a differenza della notificazione che "tende al risultato
di portare effettivamente l'atto nella sfera di conoscenza dei
destinatari", "l'affissione in sé ed ancor più per le modalità con
cui suole in pratica avvenire, fa sorgere, a tutto concedere, una mera
presunzione di conoscenza peraltro insuperabile".
Per questa sua natura, l'affissione rientra nello schema
strutturale del meccanismo pubblicitario, diretto a produrre non già
la effettiva conoscenza, ma la conoscibilità legale di un atto.
Ne consegue che la prova della non imputabilità all'interessato
della mancata osservanza di un termine decorrente dall'affissione di un
atto, in ragione della mancata effettiva conoscenza dell'atto affisso
per fatto non imputabile all'interessato stesso, si rende
inammissibile, poiché la situazione dei singoli soggetti è
irrilevante, stante "l'insuperabile presunzione di conoscenza" che
inerisce al meccanismo pubblicitario adottato dal legislatore, la cui
legittimità non è contestata dal giudice a quo.
Sotto il profilo ora considerato, la questione è anche diversa da
quella decisa con la sentenza n. 89 del 1972 e, sulla stessa direttiva
di quest'ultima, da quella risolta dalla sentenza n. 120 del 1976.
In entrambe tali decisioni, infatti, si trattava di provvedimenti
dei quali è prevista la notificazione e, sul presupposto della
conoscenza dell'atto da parte dell'intimato, se ne è consentita la
opposizione tardiva quando giustificata da caso fortuito o da forza
maggiore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 18 (primo comma) del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina
del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in
riferimento all'art. 24 (secondo comma) della Costituzione, dal
tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Conte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte