Sentenza n. 95/1979
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/07/1979 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 24r.d.l. 1404/1934
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 24
r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del
tribunale per i minorenni), convertito nella legge 27 maggio 1935, n.
835, e modificato con r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1802, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse il 5 agosto 1974 dal tribunale per i minorenni
in Ancona nei procedimenti relativi alla riabilitazione speciale di
Curzi Rinaldo e Cannizzaro Paolo, iscritte ai nn. 183 e 184 del
registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 174 del 2 luglio 1975;
2) ordinanza emessa il 10 febbraio 1975 dal tribunale per i
minorenni dell'Emilia-Romagna nel procedimento relativo alla
riabilitazione speciale di Dametti Giordano, iscritta al n. 260 del
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 209 del 6 agosto 1975;
3) ordinanza emessa il 3 maggio 1975 del tribunale per i minorenni
di Ancona nel procedimento relativo alla riabilitazione speciale di
Fiorentini Fabrizio, iscritta al n. 313 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 10
settembre 1975;
4) ordinanze emesse il 7 dicembre 1977 e il 1 febbraio 1978 dal
tribunale per i minorenni di Perugia nei procedimenti relativi alla
riabilitazione speciale di Olimpieri Luciano e Succhiarelli Elio,
iscritte ai nn. 78 e 250 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 105 e 215 del 15 aprile e 2
agosto 1978.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1979 il Giudice
relatore Michele Rossano;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso dei due procedimenti, iniziati d'ufficio, relativi
alla riabilitazione speciale di Curzi Rinaldo e Cannizzaro Paolo,
emigrati permanentemente all'estero - che erano imputati di furto ed
avevano ottenuto il perdono giudiziale - il tribunale per i minorenni
di Ancona, con distinte ordinanze, entrambe in data 5 agosto 1974 e dal
contenuto identico, ha sollevato d'ufficio, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 24 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e
funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito nella legge 27
maggio 1935, n. 835, e modificato con r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1802,
nella parte in cui, non prevedendo alcuna regola sussidiaria di
competenza rispetto a quella della competenza del tribunale della
dimora abituale del riabilitando, esclude dalla riabilitazione speciale
tutti i giovani riabilitandi non aventi la dimora abituale nell'ambito
del territorio dello Stato.
Le due ordinanze sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n.
174 del 2 luglio 1975.
Nei giudizi davanti a questa Corte non si sono costituite le parti
private.
Solo nel giudizio promosso con la prima ordinanza (n. 183 reg.
ord. 1975) è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto
depositato il 21 gennaio 1975, chiedendo che la questione di
legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.
2. - Nel corso del procedimento iniziato di ufficio con decreto 27
giugno 1974, relativo alla riabilitazione di Giordano Dametti, nato il
5 ottobre 1949 - che era stato imputato di furto aggravato ed aveva
ottenuto il perdono giudiziale - il tribunale per i minorenni
dell'Emilia- Romagna, con ordinanza 10 febbraio 1975, ha sollevato, di
ufficio, le questioni di legittimità costituzionale:
1) dell'art. 24, commi secondo e quinto, (recte: quarto), r.d.l. 20
luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i
minorenni), come modificato dall'art. 4 r.d.l. 15 novembre 1938, n.
1802, nella parte in cui limita al 25 anno di età l'indagine o la
pronuncia di riabilitazione speciale, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione;
2) dell'art. 24, comma sesto (recte: quinto), stesso r.d.l. n. 1404
del 1934, nella parte in cui esclude l'assistenza del difensore nel
procedimento di riabilitazione speciale, in riferimento all'art. 24
della Costituzione.
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del
6 agosto 1975.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte
privata.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto
depositato il 26 agosto 1975, limitando espressamente l'intervento alla
prima delle questioni di legittimità costituzionale, relativa ai commi
secondo e quarto dell'art. 24 r.d.l. n. 1404 del 1934, nel testo
modificato dal r.d.l. 1802 del 1938, e chiedendo che tale questione sia
dichiarata non fondata.
3. - Nel corso del procedimento, iniziato di ufficio con decreto 6
giugno 1974, relativo alla riabilitazione speciale di Fiorentini
Fabrizio, nato il 6 aprile 1949 (che era stato imputato di furto
aggravato ed aveva ottenuto il perdono giudiziale) il tribunale per i
minorenni di Ancona, con ordinanza 3 maggio 1975, ha sollevato, di
ufficio, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 24, comma secondo, r.d.l. 20
luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i
minorenni) - convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835 -
limitatamente alla parte in cui "fa discendere l'impossibilità di
procedere a riabilitazione speciale per fatti, commessi durante la
minore età, nei confronti di giovani, che abbiano compiuto il 25 anno,
dal mancato promovimento della relativa azione con richiesta del
Pubblico Ministero presso il tribunale per i minorenni ovvero d'ufficio
da parte dello stesso tribunale".
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del
10 settembre 1975.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte
privata.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto
depositato il 29 settembre 1975, chiedendo che la questione di
legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.
4. - Nel corso dei due procedimenti per la riabilitazione speciale,
promossi, rispettivamente, con istanza 17 gennaio 1977, da Olimpieri
Luciano, nato il 4 novembre 1949, e, con istanza 5 luglio 1977, da
Succhiarelli Elio, nato il 3 febbraio 1947, - che erano stati imputati:
il primo di furto aggravato e danneggiamento, ed il secondo di furto
aggravato, ed avevano ottenuto il perdono giudiziale - il tribunale per
i minorenni di Perugia, con ordinanze 7 dicembre 1977 e 1 febbraio
1978, dal contenuto identico, ha sollevato di ufficio, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 24, commi secondo e quarto, r.d.l. 20 luglio
1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i
minorenni), modificato dall'art. 4 r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1802,
nella parte in cui limita al 25 anno di età l'indagine e la pronuncia
di riabilitazione speciale.
Le due ordinanze sono state pubblicate, rispettivamente, nella
Gazzetta Ufficiale n. 105 del 15 aprile 1978 e n. 215 del 2 agosto
1978.
Nei giudizi davanti a questa Corte non si sono costituite le parti
private.
È intervenuto, in entrambi i giudizi, il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello
Stato, con atti depositati il 24 aprile ed il 2 maggio 1978, chiedendo
che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non
fondata. Considerato in diritto :
1. - I sei giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica
sentenza, avendo per oggetto questioni per la maggior parte identiche.
2. - L'art. 24 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e
funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito nella legge 27
maggio 1935, n. 835, e modificato con r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1802,
concernente la disciplina della riabilitazione speciale minorile, è
censurato:
a) nella parte in cui, non prevedendo alcuna regola sussidiaria di
competenza rispetto a quella della competenza del tribunale per i
minorenni della "dimora abituale del riabilitando", esclude dalla
riabilitazione speciale i giovani emigrati all'estero (due ordinanze 5
agosto 1974 del tribunale per i minorenni di Ancona - in riferimento
all'art. 3 della Costituzione);
b) nella parte in cui limita al 25 anno di età l'indagine e la
pronuncia sulla riabilitazione speciale (commi secondo e quarto) - in
riferimento all'art. 3 della Costituzione e nella parte in cui esclude
l'assistenza del difensore nel procedimento di riabilitazione speciale,
in riferimento all'art. 24 della Costituzione (ordinanza 10 febbraio
1975 del tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna);
c) nella parte in cui fa derivare l'impossibilità di procedere
alla riabilitazione speciale, per fatti commessi durante la minore
età, nei confronti dei giovani, che abbiano compiuto il 25 anno, dal
mancato promovimento della relativa azione con richiesta del Pubblico
ministero presso il tribunale per i minorenni ovvero d'ufficio da parte
dello stesso tribunale (comma secondo) - in riferimento all'art. 3
della Costituzione (ordinanza 3 maggio 1975 del tribunale per i
minorenni di Ancona);
d) nella parte in cui limita al 25 anno di età l'indagine e la
pronuncia sulla riabilitazione speciale (commi secondo e quarto) - in
riferimento all'art. 3 della Costituzione (ordinanze 7 dicembre 1977 e
1 febbraio 1978 del tribunale per i minorenni di Perugia).
3. - Il tribunale per i minorenni di Ancona, con le due ordinanze 5
agosto 1974 - precisato che l'espressione "dimora abituale" dell'art.
24 r.d.l. n. 1404 del 1934 deve intendersi, ai termini dell'art. 43,
cpv., cod. civ., come equivalente a residenza - afferma che nel caso
del minore che si sia trasferito all'estero, non è possibile stabilire
quale sia il tribunale per i minorenni competente per la riabilitazione
speciale e che nessun tribunale per i minorenni può ritenersi
competente al giudizio ed alla pronuncia. Ritiene che il principio di
eguaglianza sia violato, perché la menzionata norma dell'art. 24
r.d.l. n. 1404 del 1934 determina una disparità di trattamento
collegata alla situazione personale del riabilitando in quanto non
prevede alcuna regola sussidiaria di competenza e, pertanto, esclude
dalla riabilitazione speciale tutti i giovani di età compresa tra i 18
ed i 25 anni, i quali, al momento in cui la riabilitazione dovrebbe
essere concessa, non abbiano la residenza o dimora abituale nel
territorio dello Stato.
La questione è fondata.
L'impugnato art. 24, comma secondo, r.d.l. n. 1404 del 1934
attribuisce la competenza ad emettere la pronuncia in materia di
riabilitazione speciale al "tribunale per i minorenni della dimora
abituale del minore".
Trattasi di norma istitutiva di competenza funzionale, inderogabile
poiché il tribunale per i minorenni del luogo di dimora abituale del
giovane riabilitando è il solo giudice in grado di raccogliere e
valutare, con la debita completezza, le prove del ravvedimento
desumibile dal comportamento tenuto nell'ambiente familiare, nella
scuola, nella esplicazione di attività lavorativa e ricreativa.
Alla specialità dell'istituto di riabilitazione per i minorenni
corrisponde la specialità dell'organo competente a concederla, che ha
particolari poteri.
Il carattere di inderogabilità di quella competenza esclude che,
in mancanza di apposita previsione legislativa, possa individuarsi
altro giudice, ricorrendo ad applicazione analogica di norme
concernenti diversi procedimenti.
Nel caso in esame di trasferimento del giovane all'estero, la
mancanza di specifica indicazione del tribunale per i minorenni
competente comporta l'impossibilità, per quel giovane, di promuovere
la procedura di riabilitazione speciale o di iniziare questa procedura
di ufficio. Sussiste una disparità di trattamento tra giovane
residente all'estero e giovane residente in Italia, disparità che non
trova giustificazione, perché entrambi, i giovani si trovano nella
stessa situazione giuridica soggettiva e non può assumere rilievo la
semplice circostanza di fatto del trasferimento di uno di essi
all'estero.
Da questa rilevata disparità di trattamento, peraltro, non deriva
necessariamente l'affermazione della competenza sussidiaria del
tribunale per i minorenni che ha pronunciato il provvedimento cui si
riferisce la richiesta riabilitazione speciale, come propone il
tribunale per i minorenni di Ancona nell'ordinanza di rimessione.
Proprio per le ragioni giustificatrici della speciale competenza
del tribunale per i minorenni, sopra specificate, deve ritenersi
competente il tribunale per i minorenni del luogo dell'ultima dimora
abituale del giovane in Italia. Tale tribunale, come del resto è posto
in risalto nelle ordinanze di rinvio, può raccogliere e valutare le
informazioni, i pareri, gli atti e i precedenti necessari per il
giudizio di ravvedimento anche fuori del luogo di residenza ed
all'estero tramite l'autorità consolare italiana.
L'adito tribunale per i minorenni di Ancona sarà, quindi,
competente ove nel suo circondario si trovi il luogo dell'ultima dimora
del riabilitando.
4. - Quanto, poi, alla censura che il limite del 25 anno di età
per ottenere la riabilitazione speciale importerebbe una irragionevole
disparità di trattamento nei confronti degli interessati, che, pur
ricorrendo i presupposti previsti per ottenerla, avessero superato
detto limite, va considerato che il provvedimento di riabilitazione
speciale è destinato "a mettere nel nulla qualsiasi precedente del
minorenne, così che in ogni campo nessuno possa a quei precedenti far
ricorso per escludere ogni forma di partecipazione alla vita sociale"
(relazione del Ministro Guardasigilli sul r.d.l. 1404 del 1934). E, con
riguardo all'esigenza di accertare in fatto, con la maggiore
completezza, i presupposti che consentano il giudizio sul ravvedimento
del minore e la dichiarazione della riabilitazione speciale, è
stabilito, nel comma quarto dell'art. 24, che, se in un primo esame
appare insufficiente la prova dell'emenda, il tribunale può rinviare
l'indagine a un tempo successivo, ma non oltre il compimento del
venticinquesimo anno del minore.
Non può ritenersi irragionevole, sul piano logico, la fissazione
del termine nel limite necessario per l'attuazione dello speciale
beneficio in favore del minore. Tanto più deve escludersi l'asserita
irragionevolezza del termine se si ha riguardo alle aberranti
conseguenze che deriverebbero dall'accoglimento dell'opinione sostenuta
nell'ordinanza.
Come da tempo ebbe a porre in luce la Corte di cassazione, tutti
coloro che, in età inferiore agli anni 18, riportarono una condanna,
potrebbero fino alla fine della loro vita chiedere la riabilitazione
speciale per i minorenni. E il tribunale per i minorenni dovrebbe, per
decidere sulla loro domanda, assumere informazioni sulla condotta da
essi tenuta in famiglia, nella scuola, nel luogo di lavoro, ecc. e
dovrebbe anche indagare sul comportamento dei richiedenti sino al
momento in cui la declaratoria potrebbe essere pronunciata.
5. - E del pari è priva di fondamento l'opinione secondo cui
deriverebbero lesioni del principio di eguaglianza dal fatto che il
Pubblico Ministero non richieda l'inizio del procedimento o il
tribunale non provveda di ufficio entro il termine di 25 anni di età
dell'interessato.
È sufficiente considerare in contrario che l'inerzia
dell'interessato, al quale l'impugnato art. 24 attribuisce la facoltà
autonoma di proporre la domanda di riabilitazione speciale, e la
negligenza o inerzia degli organi pubblici non possono giustificare la
pronuncia di illegittimità per disparità di trattamento.
6. - Dalla declaratoria di non fondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 24 r.d.l. n. 1404 del 1934 -
nella parte in cui limita al 25 anno di età l'indagine e la pronuncia
di riabilitazione speciale - proposta anche dal tribunale per i
minorenni dell'Emilia-Romagna con l'ordinanza 10 febbraio 1975 - deriva
l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, dell'altra questione
concernente il medesimo art. 24 - nella parte in cui esclude
l'assistenza del difensore nel procedimento di riabilitazione speciale
- sollevata dallo stesso tribunale con l'ordinanza 10 febbraio 1975.
Invero, dato che il tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna
non può compiere l'indagine ed emettere la pronuncia in materia di
riabilitazione speciale in quanto l'interessato ha superato il 25 anno
di età, il procedimento di riabilitazione va definito con sentenza di
inammissibilità indipendentemente dalla decisione della questione di
legittimità costituzionale concernente la esclusione del difensore in
quel procedimento. Tale questione non può spiegare alcun effetto nel
suddetto procedimento e, pertanto, va dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma
secondo, r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento
del tribunale per i minorenni), convertito nella legge 27 maggio 1935,
n. 835, e modificato con r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1802, nella parte
in cui non prevede - nel caso di minore residente all'estero - la
competenza del tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore ha
avuto la sua ultima dimora abituale prima di trasferirsi all'estero;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 24, commi secondo e quarto, stesso r.d.1 n. 1404 del 1934,
convertito nella legge n. 835 del 1935 e modificato con r.d.l. n. 1802
del 1938, proposte dal tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna
con ordinanza 10 febbraio 1975, dal tribunale per i minorenni di
Perugia con ordinanze 7 dicembre 1977 e 1 febbraio 1978, dal tribunale
per i minorenni di Ancona con ordinanza 3 maggio 1975, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 24, comma quinto, medesimo r.d.l. n. 1404 del 1934, proposta
dal tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna, con ordinanza 10
febbraio 1975, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO
ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte