Sentenza n. 95/1981
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/06/1981 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 31legge 468/1978
applicata al caso
- art. 34legge 468/1978
- art. 36legge 468/1978
- art. 30legge 468/1978
- art. 11legge 468/1978
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 11,
30, 31, 34 e 36 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune
norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio)
promossi con ricorsi delle Regioni Sicilia, Friuli-Venezia Giulia,
Valle d'Aosta e Sardegna, notificati i primi tre il 19 ed il quarto il
21 settembre 1978, rispettivamente depositati in cancelleria il 22, il
27 (Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta) e il 28 settembre 1978 ed
iscritti ai nn. da 22 a 25 del registro ricorsi 1978.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1981 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli; uditi l'avv. Giuseppe Fazio, per la
Regione Sicilia, l'avv. Gaspare Pacia, per la Regione Friuli - Venezia
Giulia, l'avv. Gustavo Romanelli, per la Regione Valle d'Aosta, l'avv.
Giuseppe Guarino, per la Regione Sardegna e l'avvocato dello Stato
Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso, notificato il 19 settembre 1978 e depositato il
successivo 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 4
ottobre 1978, iscritto al n. 22 registro ricorsi 1978, il Presidente
della Regione siciliana, rappresentato e difeso, giusta procura
autenticata dal notaio Di Giovanni in Palermo il 13 settembre 1978,
dagli avv. Salvatore Orlando Cascio e Giuseppe Fazio, e autorizzato
con deliberazione 6 settembre 1978 della Giunta regionale, ha chiesto
dichiararsi - per violazione degli artt. 1, 19, 20, 25, 36 e 38 dello
Statuto siciliano e 127 della Costituzione - l'illegittimità
costituzionale degli artt. 31 (giacenza di tesoreria delle regioni),
34 (partecipazione delle regioni) e 36 (disponibilità presso aziende
di credito) della legge 5 agosto 1978, n. 468 (riforma di alcune norme
di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio).
La Regione ha introdotto il discorso ravvisando nei tre commi, di
cui consta l'art. 31, un meccanismo di controllo a doppio riscontro,
che per un verso consentirebbe al Tesoro dello Stato di sindacare
l'utilizzazione, da parte delle regioni anche a statuto speciale, delle
proprie disponibilità finanziarie, e, per altro verso, impedirebbe
alle regioni di disporre, nell'ambito del trimestre anche per mutate
esigenze amministrative, di somme eccedenti i limiti della giacenza
esistente nella cassa del tesoriere, con manifesta violazione del
diritto delle regioni alla libera disposizione delle somme di loro
spettanza. Più puntualmente, la Regione ha denunciato aa) la
violazione degli artt. 20 e 38 dello Statuto provocata
dall'assoggettamento all'art. 31 del "contributo di solidarietà
nazionale previsto nella legge 27 aprile 1978, n. 182", in quanto
più non sarebbe consentito alla Regione di fruire del versamento
annuale di tale somma per la esecuzione delle opere pubbliche
programmate, che riuscirebbe pregiudicata dalla cadenza trimestrale
prevista dal ripetuto art. 31, ab) la violazione degli artt. 19 e 36
dello Statuto, che seguirebbe nell'ipotesi, in cui si comprendesse
nella generica previsione ("quanto altro proveniente dal bilancio dello
Stato"), di cui al ripetuto art. 31, lo stanziamento di lire 430
miliardi previsto al cap. 4534 dello stato di previsione della spesa
del Tesoro con la denominazione "somme occorrenti per la regolazione
contabile delle entrate erariali riscosse dalla Regione siciliana", b)
il contrasto tra l'art. 36 della legge 468/1978 e gli artt. 1, 20, 36
e 38 dello Statuto nella sottrazione, ad essa Regione, del servizio di
cassa in guisa indiscriminata e senza distinzione a seconda della
provenienza della disponibilità finanziaria, c) il contrasto tra
l'art. 34 della legge 468/1978 e gli artt. 127 della Costituzione e 25
dello Statuto nell'assicurare il primo al Parlamento la possibilità
di assoggettamento a sindacato di merito, non consentita dallo Statuto
della Regione.
Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
6 ottobre 1978, depositato il successivo 9, in cui l'Avvocatura
generale dello Stato, sulla base di argomentazioni comuni ai ricorsi
23 a 26/ 1978, ha concluso per la infondatezza della questione.
Più particolarmente, l'Avvocatura generale dello Stato ha in
linea di massima osservato che il servizio di tesoreria regionale non
si estende ad altre funzioni attinenti al governo della liquidità,
alla trasformazione e creazione di mezzi di pagamento, alla politica
economica nazionale, che sarebbero, a sensi dell'art. 119 Cost.,
riservate al Tesoro dello Stato, al fine di inferirne l'infondatezza
della questione di costituzionalità dell'art. 31, e che all'art. 36
sarebbe da attribuire il significato (non condannato da precetti
costituzionali e statutari) di consentire alle Regioni, in attesa
della concreta applicazione dell'art. 31, l'acquisizione dei mezzi
finanziari in misura tale da mantenere la disponibilità esistente
alla data del 30 giugno 1978, al fine di evitare rallentamenti
nell'andamento di erogazione delle spese conseguenti all'applicazione
del nuovo sistema; in riferimento, infine, all'art. 34, impugnato
dalla sola Regione siciliana, ha obiettato che la mancata posizione
esplicita, nello Statuto, di un limite di merito sarebbe svalutata dal
sopravvenuto art. 5 della Costituzione, in armonia con il quale è da
intendere lo Statuto.
Alla pubblica udienza del 18 febbraio 1981, nella quale il giudice
Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Fazio per la Regione e
l'avvocato dello Stato Azzariti per il Presidente del Consiglio dei
ministri hanno ampiamente illustrato le già prese conclusioni.
2. - Con ricorso 15 settembre 1978, notificato il 19 e depositato
il 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 4 ottobre 1978,
e iscritto al n. 23 registro ricorsi 1978, il Presidente della Giunta
regionale del Friuli - Venezia Giulia, rappresentato e difeso, giusta
procura in calce, dall'avv. Gaspare Pacia e autorizzato per delibera
29 agosto 1978, n. 3436 della Giunta, ha chiesto dichiararsi
l'incostituzionalità degli artt. 31 e 36 legge 468/1978, per
violazione degli artt. 1 e 4 n. 1 dello Statuto regionale, nonché
dell'art. 30 (conti di cassa) della stessa legge nella parte, in cui,
attraverso la previsione di onerosi adempimenti, posti a carico di
Comuni, Province e Regioni, tendono ad instaurare (anche nel Friuli -
Venezia Giulia) un sistema atipico di controllo di merito sugli atti di
tali enti, al di là dei casi e fuori delle sedi in cui tale controllo
è eccezionalmente consentito, per violazione degli artt. 29, comma
secondo, 58 e 60 dello Statuto e 130, comma secondo, della
Costituzione. In particolare, la Regione ha individuato a) la
violazione dell'art. 1 dello Statuto in ciò che alla personalità
giuridica, che ne è assegnata alla Regione stessa, arrecherebbero
attentato gli artt. 31 e 36, che mirano a limitare il diritto di
detenere e possedere cose proprie, b) la violazione dell'art. 4 n. 1
dello Statuto in ciò che la riserva alla Regione dell'ordinamento
degli uffici, ivi prevista, sarebbe offesa dall'attribuzione al
Tesoro dello Stato delle facoltà e funzioni, contemplate negli artt.
31 e 36, c) il contrasto tra l'impugnato art. 30 e gli artt. 58 e 60
dello Statuto nell'introduzione, prevista dal primo, di un sistema
atipico di controllo di merito al di là dei casi e fuori delle sedi,
in cui tale controllo è previsto dagli artt. 29, comma secondo, dello
Statuto e 130, comma secondo, della Costituzione.
Nell'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri, comune ai ricorsi 22, 24 e 26/1978, l'Avvocatura generale
dello Stato ha osservato, con specifico riferimento all'impugnazione
dell'art. 30, che questa disposizione mira a soddisfare l'esigenza di
unitarietà del quadro informativo sulla finanza pubblica nel suo
complesso e non prevede alcun controllo di legittimità o di merito
sugli atti della Regione, cui il quadro informativo si riferisce.
Nella memoria 4 febbraio 1981, depositata il successivo 5, la
Regione ha obiettato che la normativa impugnata si pone non "a monte"
ma "a valle" del servizio di tesoreria e che tale collocazione ne
ribadirebbe la illegittimità per riuscire privata essa Regione della
disponibilità di somme che alla medesima pertengono.
Alla pubblica udienza del 18 febbraio 1981, nella quale il giudice
Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Pacia per la Regione e
l'avvocato dello Stato Azzariti per il Presidente del Consiglio dei
ministri hanno illustrato le già prese conclusioni.
3. - Con ricorso, notificato il 19 settembre 1978 e depositato il
27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 4 ottobre 1978, e
iscritto al n. 24 registro ricorsi 1978, la Regione autonoma della
Valle d'Aosta in persona del Presidente della Giunta, rappresentato,
giusta procura speciale autenticata per notar Colombo di Aosta il 6
settembre 1978, dall'avv. Gustavo Romanelli, e autorizzato con
delibera 1 settembre 1978, n. 4347 della Giunta, ha chiesto
dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 legge 468/
1978 per violazione degli artt. 115 e 116 Cost., e 2,12,14,45,46 e 50
dello Statuto. Conclusioni, nelle quali la Regione ha insistito, con
la memoria depositata il 5 febbraio 1981, di contro alle
argomentazioni svolte dall'Avvocatura generale dello Stato nell'atto
di costituzione 6 ottobre 1978 del Presidente del Consiglio dei
ministri, depositato il successivo 9, comune ai ricorsi 22, 23, 25 e
26/1978.
In particolare, la Regione ha articolato il ricorso in due motivi.
Nel primo, dopo aver richiamato a precedente la sentenza 155/1977
di questa Corte, ha ravvisato nei meccanismi descritti nell'art. 31
una sorta di "rubinetto" che, posto nelle mani del Ministro del
Tesoro, consentirebbe di bloccare o ritardare il flusso di spesa della
Regione in violazione degli artt. 115 e 116 Cost., e, dopo aver
richiamato la sentenza 107/1970 della Corte, ha ritenuto violato anche
l'art. 2 dello Statuto che attribuisce alla Regione la competenza
esclusiva sull'ordinamento degli uffici; ha infine denunciato la
violazione degli artt. 14, relativo ai diritti della "zona franca",
attualmente tradotti nella devoluzione alla Regione di elevate
aliquote dei proventi doganali, 12, che prevede il versamento, da
parte dello Stato, di una "quota" dei tributi statali e di "contributi
speciali" destinati a "provvedere a scopi determinati che non
rientrino nelle funzioni normali della Valle" e, infine, il versamento
a favore della Valle dei nove decimi del canone annuale percepito a
norma di legge per le concessioni di derivazione a scopo
idroelettrico, 50, terzo comma, per il quale "con legge dello Stato,
in accordo con la Giunta regionale, sarà stabilito, a modifica degli
artt. 12 e 13, un ordinamento finanziario della Regione" (in atto,
legge 6 dicembre 1971, n. 1065, di cui la Regione ha preso in
particolare considerazione gli artt. 2 a 5), e ne ha dedotto in
ipotesi l'incompatibilità delle disposizioni da ultimo menzionate con
l'art. 31, che dovrebbe sciogliersi a favore di quelle e, quindi,
sancirebbe il difetto di interesse della Regione all'impugnazione, e,
in tesi, la compatibilità, in esito alla quale ha denunciato la
illegittimità dell'art. 31 perché adottato senza il previo concerto
della Regione e, comunque, diretto a consentire che alla Regione
pervenga non già tutto quanto di sua pertinenza, ma sol quel che le
spetta nei limiti del previsto fabbisogno finanziario per il
trimestre.
Nel secondo motivo del ricorso la Regione si è, in particolar
guisa, soffermata sui commi secondo e terzo dell'art. 31 e,
segnatamente, sulla espressione: "in armonia", nella quale ha
ravvisato, se non un "concerto", un controllo del Tesoro sulla
attività regionale, e ciò in contrasto con gli artt. 45 e 46 dello
Statuto; ha ravvisato nell'obbligo, alla Regione imposto, di formare
il preventivo trimestrale di cassa, di cui all'art. 31, secondo comma,
la compressione del potere di autorganizzazione, assicurato dagli
artt. 2 e 4 dello Statuto, al quale infligge altra offesa il comma
terzo dell'art. 31 con imporre al Presidente della Giunta il rilascio
di dichiarazione sottoscritta, attestante "l'ammontare delle
disponibilità depositate presso la Tesoreria regionale", non senza in
tal modo costringere - ha concluso la ricorrente - la Regione a tenere
due distinti servizi, l'uno per le somme provenienti dal bilancio
dello Stato e l'altro per le somme di diversa provenienza. Nell'atto
di costituzione, comune ai ricorsi 22, 23, 25 e 26/1978, l'Avvocatura
generale dello Stato ha replicato che le operazioni descritte
nell'art. 31 non possono trasformarsi in strumento di controllo
perché l'art. 31 si limita a garantire che l'accreditamento dei fondi
avvenga, conformemente allo spirito informatore della norma, in
relazione alle effettive esigenze delle tesorerie regionali, senza
determinare alcuno spostamento di competenze e di poteri per essere
l'accreditamento dei fondi da parte del Tesoro atto (non discrezionale,
ma) dovuto; che la dizione "in armonia" non può confondersi con il
"concerto" tra autorità e enti diversi, perché i preventivi
trimestrali sono adottati dalla Giunta regionale senza il consenso di
chicchessia; che l'attestazione del Presidente della Giunta è
rivolta soltanto ad accertare l'ammontare delle disponibilità
depositate presso la tesoreria regionale, senza che derivino alle
regioni conseguenze né sul piano degli accreditamenti né sul piano
del condizionamento dell'attività amministrativa regionale; ha infine
richiamato l'istituto del contratto di conto corrente.
Nella memoria depositata il 5 febbraio 1981, la Regione ha
replicato che, se fosse accettabile l'asserto del Presidente del
Consiglio dei ministri circa il porsi della normativa impugnata "a
monte" del servizio di tesoreria regionale, sarebbero violate (e ciò
sarebbe ancor più grave) le norme costituzionali (artt. 12,14 e 50
dello Statuto) che garantiscono alla Regione sia le entrate proprie
sia quelle costituite da contributi a carico dello Stato (il che
sarebbe confermato dalla sentenza 61/1979 della Corte) e che proprio
il richiamo del contratto di conto corrente, effettuato
dall'Avvocatura dello Stato, ribadisce l'illegittimità delle norme
impugnate per non consentire queste alla correntista regione di
disporre degli importi annotati se non sulla base di preventivi
trimestrali di cassa.
Alla pubblica udienza del 18 febbraio 1981, in cui il giudice
Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Romanelli per la Regione e
l'avvocato dello Stato Azzariti per il Presidente del Consiglio dei
ministri si sono riportati agli scritti.
4. - Con ricorso, notificato il 21 settembre 1978 e depositato il
28, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 4 ottobre 1978 e
iscritto al n. 25 registro ricorsi 1978, la Regione autonoma della
Sardegna, in persona del Presidente, rappresentato e difeso, in virtù
di procura speciale 11 settembre 1978 per notar Locci di Cagliari,
dall'avv. Giuseppe Guarino, e autorizzato con delibera 8 settembre 1978
della Giunta, ha chiesto dichiararsi l'illegittimità costituzionale
dell'art. 31 legge 468/1978 per violazione degli artt. 3 a 7, 8, 11,
14 dello Statuto e 32 a 36, 41, 44, 45 d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250
e, in subordine, dell'art. 11 (legge finanziaria) della stessa legge
per violazione degli artt. 2 a 5 dello Statuto.
Più in particolare, la Regione, dopo aver ricordato gli artt. 7,
che definisce propria della Regione la finanza, 8 dello Statuto che ha
per oggetto le sue entrate, rappresentate da quote del gettito dei
tributi statali, e gli artt. 32 a 36 delle norme d'attuazione dello
Statuto (d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250), ne ha inferito che la quota
delle entrate tributarie, di spettanza della Regione e quindi
"proprie" della stessa, non passa per l'Amministrazione statale del
Tesoro, ma deve essere versata direttamente dall'organo ricevitore in
favore della Regione negli stessi termini stabiliti per il versamento
allo Stato, e non può, quindi, né deve essere intaccata dalla legge
o dall'atto amministrativo dello Stato; ha poi richiamato gli artt. 44
e 45 dello Statuto, dai quali risulta che la Regione dispone di una
propria ragioneria e di un proprio servizio di tesoreria
(disciplinato quest'ultimo dalla legge regionale 7 luglio 1975, n.
27), e, infine, l'art. 41 del d.P.R. 250/1949, per il quale le
disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato si
applicano alla Regione solo "in quanto applicabili"; ha invocato a
precedente la sentenza 107/1970 della Corte, per la quale le norme
sulla contabilità generale dello Stato valgono nella Regione
subordinatamente "al mancato esercizio della potestà legislativa
regionale in materia"; in particolare guisa ha insistito nel dedurre
in via principale che le entrate, che non transitano per il bilancio
dello Stato, non sono previste nell'art. 31 e, pertanto, la violazione
delle invocate norme assunte a parametri rifletterebbe soltanto i
"contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere
pubbliche e di trasformazioni fondiarie", pur considerate nell'art. 8
dello Statuto, e in via subordinata che l'incostituzionalità
dell'art. 31 deriverebbe dal potere, riconosciuto dalla richiamata
sentenza della Corte alla Regione, di legiferare autonomamente in tema
di contabilità in virtù del potere di dettare l'ordinamento degli
uffici e di avere una propria finanza; ha denunciato la violazione
dell'art. 45 delle norme d'attuazione, per le quali la Regione ha un
proprio servizio di tesoreria.
La Regione ha, seppure in via prudenziale, investito anche l'art.
11 della legge per l'ipotesi in cui si assume che la disposizione si
riferisca anche alle leggi regionali e non alle sole leggi dello
Stato.
Nell'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri, comune ai ricorsi 22 a 24 e 26/1978, l'Avvocatura generale
dello Stato, in aggiunta ai già riassunti rilievi di ordine generale,
ha definito infondata la interpretazione dell'art. 11 offerta dalla
Regione perché la disposizione persegue il solo fine di precisare che
alla legge finanziaria previstavi non si applicano le limitazioni
stabilite dall'art. 81, terzo comma, della Costituzione per la legge di
approvazione del bilancio.
Nella memoria depositata il 5 febbraio 1981, la Regione ha
insistito nel richiamare a precedenti le sentenze 155/1977 e 107/1970
della Corte, ha contestato la prospettazione dei procedimenti e atti,
previsti nell'art. 31, nel quadro del servizio di tesoreria, delineata
dall'Avvocatura dello Stato; ha osservato che l'applicazione dell'art.
31 si risolve in mera modificazione di dati contabili a favore
dell'Amministrazione centrale e a carico delle amministrazioni locali
senza alcun positivo risultato sostanziale e, per contro, con
l'effetto di prolungare i tempi amministrativi e di creare incertezze
sul momento dell'effettiva riscossione delle entrate; ha concluso che
l'impugnata normativa incide sulla stessa autorità amministrativa
delle Regioni, il cui potere di programmare la loro attività è
compromesso dall'obbligo di tenere il conto corrente e dalle decisioni
ministeriali di svincolo, non sempre corrispondenti, nei tempi e nelle
quantità, alle richieste regionali.
Alla pubblica udienza del 18 febbraio 1981, in cui il giudice
Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Guarino per la Regione e
l'avvocato dello Stato Azzariti per il Presidente del Consiglio dei
ministri hanno illustrato le già prese conclusioni Considerato in diritto :
I quattro ricorsi, stante la connessione delle prospettate
questioni, esigono contestuale decisione.
1. - Nessuno dei motivi, nei quali si articola il ricorso, con cui
la Regione siciliana ha investito gli artt. 31, 34 e 36 legge
468/1978, merita accoglimento.
aa) La violazione degli artt. 20 e 38 dello Statuto, cui
fornirebbe esca l'assoggettamento all'art. 31 del contributo di
solidarietà nazionale previsto nella legge 27 aprile 1978, n. 182,
sarebbe validamente prospettata sol se fosse lecito interpretare
l'art. 3 della legge 182/1978 nel senso che il contributo sia da
versare alla Regione dallo Stato in unica soluzione e all'inizio
dell'anno successivo a quello cui si riferisce, ma è sufficiente
scorrere il testo della disposizione ("il contributo di cui all'art. 1
viene versato alla Regione nell'anno successivo a quello cui si
riferisce
...") per cogliere la fallacia del presupposto interpretativo, sia
sin troppo evidente essendo che lo Stato adempie al debito sol che
versi alla Regione l'importo dovuto nel corso dell'anno successivo a
quello cui il contributo si riferisce. "Lo Stato verserà annualmente
alla Regione" - dispone del resto l'art. 38, primo comma, dello
Statuto - "a titolo di solidarietà nazionale, una somma da
impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori
pubblici". Tale adempimento non viene posto in forse dall'applicazione
dell'art. 31, per modo che la censura in esame è destituita di base.
ab) La censura di violazione degli artt. 19 e 36 dello Statuto,
che deriverebbe dal ricomprendere nella generica previsione dell'art.
31 ("quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato") lo
stanziamento di lire 430 miliardi previsto al cap. 4534 dello stato di
previsione del Tesoro con la denominazione "somme occorrenti per la
regolazione contabile delle entrate erariali riscosse dalla Regione
siciliana" non può ritenersi fondata in quanto il gettito delle
entrate stesse viene già riscosso direttamente dalla Regione.
Infatti, la regolazione contabile - attuata per fini puramente interni
nell'ambito dello Stato - evidenzia che tali entrate - a differenza di
quelle alla Regione fornite dallo Stato per il contributo ex art. 38
dello Statuto speciale - non provenendo sostanzialmente dal bilancio
dello Stato, non sono, per loro natura, soggette al meccanismo di cui
all'art. 31 predetto.
b) Quanto all'art. 36 la Corte conferma le ragioni che l'hanno
indotta a giudicare, nella sentenza 94/1981, infondata l'impugnazione
proposta dalla Regione Veneto; trattasi di norma transitoria adottata
dal legislatore statale al fine di evitare scoperti in pregiudizio di
coloro che intrattenessero rapporti con le aziende di credito
esercenti servizio di cassa per le Regioni alla data di entrata in
vigore della legge, con il consentire alle Regioni (e agli enti
pubblici, di cui all'art. 32) di mantenere presso dette aziende
disponibilità provenienti dal bilancio dello Stato, per un periodo
non superiore a sei mesi dalla data di pubblicazione della legge e per
una consistenza pari a quella posta in essere alla data del 30 giugno
1978.
c) La circostanza, infine, che lo Statuto siciliano, a differenza
degli Statuti speciali di altre Regioni (Sardegna, Valle d'Aosta,
Trentino-Alto Adige, Friuli- Venezia Giulia), non preveda il sindacato
di merito da parte del Parlamento nazionale su atti legislativi della
Regione che sarebbe consentito, in contrasto con i richiamati
parametri, dall'art. 34, non giova a dire illegittimo l'impugnato
testo. L'ultimo comma dell'articolo in questione ("Qualora il Governo
riscontri la mancata attuazione della armonizzazione prevista dal
precedente comma può promuovere la questione di merito per contrasto
di interessi ai sensi del quarto comma dell'art. 127 della
Costituzione") va infatti inteso in conformità con le previsioni
della Costituzione e degli Statuti speciali, riguardanti il controllo
preventivo delle leggi regionali: riferendolo dunque alle Regioni
ordinarie, nonché alle sole Regioni differenziate i cui Statuti
speciali contengano disposizioni corrispondenti a quella stabilita dal
comma finale dell'art. 127 Cost.
2. - Neppure il ricorso della Regione Friuli - Venezia Giulia
merita accoglimento.
a) La denuncia di violazione dell'art. 1 dello Statuto, da cui
sarebbero affetti gli artt. 31 e 36, pecca di apriorismo perché
l'attribuzione della personalità giuridica implica il riconoscimento,
all'ente che ne è beneficiario, della capacità di essere soggetto di
rapporti giuridici, ma non getta luce sulla concreta consistenza e
sussistenza dei rapporti medesimi.
b) La riserva, alla Regione fatta dall'art. 4 n. 1 dello Statuto,
dell'ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione
medesima, non basta a imprimere fondatezza all'impugnazione degli
articoli 31 e 36: sia perché lo stesso art. 1 avverte che la potestà
legislativa nel settore degli Uffici e degli altri Enti dipendenti e
nelle altre tredici materie compete sì alla Regione, ma "in armonia
con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento
giuridico dello Stato, con le norme fondamentali delle riforme
economico - sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato",
nonché "nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle
altre Regioni"; sia perché le norme impugnate, pur incidendo sulle
disponibilità liquide della competente tesoreria regionale, non
escludono affatto che la tesoreria medesima rimanga soggetta alla
potestà legislativa regionale (anche in base alla specifica
disposizione dell'art. 33 della legge 19 maggio 1976, n. 335).
Quanto poi all'art. 30, la circostanza che esso imponga ai Comuni,
alle Province ed alle Regioni di trasmettere al Ministro del tesoro
una serie di dati non implica affatto gli atipici controlli di merito
sulle spese degli enti autonomi, che sono censurati dal ricorso
regionale. Detti dati vanno infatti utilizzati dal Ministro stesso, al
solo scopo di presentare al Parlamento le annuali relazioni sul
fabbisogno dell'"intero settore pubblico".
3. - Diversa sorte va riservata al ricorso della Regione della
Valle d'Aosta nella parte in cui si è dedotta la violazione dell'art.
50, comma terzo, dello Statuto della Regione e delle disposizioni
della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 (revisione dell'ordinamento
finanziario della Regione Valle d'Aosta), con cui conflitta
l'impugnato art. 31.
Sulla base dell'art. 50, terzo comma, dello Statuto, per il quale
"entro due anni dall'elezione del Consiglio della Valle, con legge
dello Stato, in accordo con la Giunta regionale, sarà stabilito, a
modifica degli artt. 12 e 13, un ordinamento finanziario della
Regione", sono state emanate dapprima la legge 29 novembre 1955, n.
1179 (ordinamento finanziario della Valle d'Aosta), il cui art. 16
disponeva che "esso resterà in vigore fino alla data di attuazione del
regime di zona franca previsto dall'art. 14 dello Statuto speciale per
la Valle d'Aosta. Le eventuail successive modifiche alla presente
legge saranno adottate con legge ordinaria, d'accordo con la Giunta
regionale", e poi la vigente legge 6 dicembre 1971, n. 1065, il cui
art. 18 statuisce che "la presente legge ha effetto dalla data di
inizio dell'anno finanziario 1971. Da detta data cessa di avere
effetto l'ordinamento finanziario di cui alla legge 29 novembre 1955,
n. 1179, fermo restando il disposto dell'art. 14 della legge stessa".
L'art. 5, quarto e quinto comma della legge 1065/1971, che, in una
con gli artt. 2 a 4 della stessa legge, è coinvolto
nell'impugnazione, dispone che "L'intendenza di finanza di Aosta
provvederà mensilmente, mediante ordinativi su ordini di
accreditamento emessi senza limiti di importo, a corrispondere alla
Regione le quote dei proventi ad essa spettanti - a norma dell'art. 3,
primo comma, e dell'art. 4 - sulla base dei versamenti in conto
competenza e residui effettuati nella coesistente sezione di tesoreria
provinciale e dei versamenti di cui al secondo comma. La stessa
intendenza provvederà altresì a corrispondere annualmente alla
Regione, mediante ordinativi su ordini di accreditamento emessi senza
limiti di importo, il provento di cui all'art. 3, secondo comma,
determinato con le modalità ivi indicate".
In riferimento alla disposizione, che per contestualità di
esposizione si è riprodotta in extenso, la Regione ha posto
l'alternativa della coesistenza della medesima con l'art. 31 e,
quindi, della carenza d'interesse della stessa Regione alla
impugnazione ovvero della incompatibilità delle due disposizioni per
basarvi la violazione dell'art. 50, terzo comma, dello Statuto,
provocata dall'essere l'art. 31 stato adottato in difetto dell'accordo
della Regione.
La Corte non può non accogliere la seconda alternativa volta che,
mentre l'intendenza di finanza di Aosta, a sensi dell'art. 5, deve
procedere - mensilmente o alla scadenza dell'anno - a corrispondere
alla Regione gli importi ad essa spettanti, diverse sono la sequenza e
la cadenza temporale scandite dall'art. 31.
Pertanto, va dichiarata la fondatezza della questione di
legittimità - per violazione dell'art. 50, terzo comma, dello Statuto
e in relazione all'art. 5, quarto e quinto comma, legge 6 dicembre
1971, n. 1065 - dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
adottata senza l'accordo con la Regione Valle d'Aosta.
L'accolta censura, prospettata nelle ultime battute del primo
motivo del ricorso della Regione, assorbe tutte le altre censure
adunate nello stesso mezzo e nel secondo motivo; il che rende
superflua la ripetizione degli argomenti dalla Corte incentrati sulla
interpretazione dei commi terzo e, soprattutto, secondo dell'art. 31
nella sentenza 94/1981 e al n. 1 della presente motivazione.
4. - Il nucleo centrale del ricorso della Regione autonoma della
Sardegna si sostanzia in ciò che in virtù del combinato disposto
degli artt. 7 e 8 dello Statuto e degli artt. 32 a 36 delle norme
d'attuazione del medesimo, di cui al d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250,
la quota delle entrate tributarie di spettanza della Regione deve
essere direttamente versata dall'organo ricevitore alla Regione negli
stessi termini stabiliti per il versamento allo Stato e che tale
meccanismo non può coesistere con le procedure delineate nell'art.
31. Il contrasto deve risolversi in danno di quest'ultima norma non
solo e non tanto perché l'art. 41 del d.P.R. 250/1949 ammonisce che
le disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato si
estendono alla Regione sarda solo "in quanto applicabili", quanto
perché gli artt. 32 a 36 dello stesso decreto potevano essere
modificati sol nel rispetto dell'art. 56 dello Statuto, che è stato
invece tenuto in non cale nella confezione della legge, di cui fa
parte l'art. 31.
La dichiarazione di fondatezza della questione di legittimità
dell'art. 31, per violazione degli artt. 7 e 8, più a monte, 56 dello
Statuto in relazione agli artt. 32 a 36 d.P.R. 19 maggio 1949, n.
250, si impone e rende superflui l'esame degli altri motivi
d'illegittimità dell'art. 31 adunati dalla Regione e lo scrutinio
della legittimità dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
della quale la stessa ricorrente ha suscitato sospetto sol in via
prudenziale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i quattro ricorsi iscritti ai nn. 22 a 25 registro ricorsi
1978,
1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 34, 31 e 36 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sollevate
dalla Regione siciliana, con ricorso notificato il 19 settembre 1978
(n. 22 registro ricorsi 1978), in riferimento agli artt. 127 della
Costituzione e 1, 19, 20, 25, 36 e 38 dello Statuto della Regione
siciliana;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 30, 31 e 36 della legge 5 agosto 1978, n.
468, sollevate dalla Regione Friuli - Venezia Giulia, con ricorso
notificato il 19 settembre 1978 (n. 23 registro ricorsi 1978), in
riferimento agli artt. 130, secondo comma, della Costituzione e 1, 4
n. 1, 29, secondo comma, 58 e 60 dello Statuto della Regione Friuli -
Venezia Giulia;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, per quanto concerne la Regione Valle
d'Aosta;
4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, per quanto concerne la Regione Sardegna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte