Sentenza n. 95/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/03/1992 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 482/1988
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto
comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 482 (Disciplina del
trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti
soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle
amministrazioni dello Stato), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 luglio 1991 dal Tribunale di Ragusa
nel procedimento civile vertente tra Schinina' Filippo e l'I.N.P.S.,
iscritta al n. 606 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
2) ordinanza emessa il 6 marzo 1991 dal Tribunale di Genova nel
procedimento civile vertente tra Di Paola Giuseppe e l'I.N.P.S.,
iscritta al n. 648 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Visti gli atti di costituzione di Di Paola Giuseppe e
dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 4 febbraio 1992 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Uditi l'avvocato Giuseppe Pansarella per l'I.N.P.S. e l'Avvocato
dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Con ordinanza emessa il 18 luglio 1991 dal Tribunale di
Ragusa nel procedimento civile vertente tra Schinina' Filippo e
I.N.P.S. (ord. n. 606) è stata sollevata questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 27
ottobre 1988, n. 482 (Disciplina del trattamento di quiescenza e di
previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle
regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato),
"nella parte in cui stabilisce che il diritto alla pensionabilità
degli emolumenti a carattere fisso e continuativo del personale del
comparto sanitario in servizio o già cessato dal servizio che ha
optato, ai sensi dell'art.75, primo comma, d.P.R. 20 dicembre 1979,
n. 761, per il trattamento di quiescenza a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria e dei fondi integrativi, decorra dal 1° gennaio
1989, invece che dall'entrata in vigore della legge 26 aprile 1983,
n. 131 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28
febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore
della finanza locale per l'anno 1983), che ha concesso il medesimo
diritto ai dipendenti del comparto sanitario iscritti alla cassa di
previdenza amministrata dal Ministero del tesoro", in riferimento
all'art. 3 Cost.
In punto di fatto si evince che il ricorrente dott. Filippo
Schinina', dopo aver prestato servizio alle dipendenze dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro le malattie dal 1° luglio 1953
al 30 giugno 1981 data in cui, quale direttore della sede di Ragusa,
era passato alle dipendenze dell'U.S.L. n. 23 di quella città, dopo
il successivo collocamento a riposo dal 1° febbraio 1985 optò, ai
sensi dell'art. 75 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, per il
mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito
dell'assicurazione generale obbligatoria e del fondo integrativo di
previdenza esistente presso l'INAM; successivamente chiese al Pretore
di Ragusa la condanna dell'I.N.P.S. (Gestione Speciale del Fondo ad
esaurimento "ex INAM") alla liquidazione del trattamento integrativo
di pensione a carico della predetta gestione speciale sulla base di
tutti gli emolumenti a carattere fisso e continuativo in godimento
alla data del collocamento a riposo. Con sentenza del 26 maggio 1989,
il Pretore rigettò la domanda rilevando che in corso di causa era
entrata in vigore la legge 27 ottobre 1988, n. 482 il cui art. 2,
quinto comma, prevede, per il personale del comparto sanitario in
servizio o già cessato che aveva optato per il trattamento di
quiescenza a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e dei
fondi integrativi, il diritto alla pensionabilità dello stipendio e
delle altre spettanze corrisposte a carattere fisso e continuativo
con decorrenza 1° gennaio 1989 e che, pertanto, doveva escludersi che
per il periodo anteriore al 1° gennaio 1989 potesse tenersi conto, ai
fini del calcolo del trattamento di quiescenza, delle indennità di
direzione e di coordinamento. In sede di appello, il Tribunale
accolse l'eccezione di incostituzionalità sollevata dal ricorrente
per quanto riguarda l'art. 2, quinto comma, della legge 27 ottobre
1988, n. 482.
La norma nel prevedere il diritto alla pensionabilità dello
stipendio e degli altri emolumenti corrisposti a carattere fisso e
continuativo solo a far tempo dal 1° gennaio 1989 apparirebbe in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, operando, si assume,
un'irrazionale ed ingiustificata discriminazione, agli effetti del
trattamento di quiescenza, tra soggetti in identica posizione
funzionale per avere prestato la medesima attività lavorativa.
1.2. - Si è costituito l'I.N.P.S. concludendo per l'infondatezza
della questione. Si osserva che l'attribuzione di effetti retroattivi
ha carattere discrezionale, per cui resta demandato al legislatore il
momento in cui inizia ad operare l'efficacia del provvedimento
legislativo.
Se la posizione assicurativa prescelta dava luogo ad un
trattamento ritenuto deteriore rispetto ad altra abbandonata, "il
fatto in quanto riconducibile alla volontà del singolo dipendente
non potrebbe costituire vizio della disciplina, e meno ancora di
quella successiva che ha dettato una comune norma di definizione
della retribuzione pensionabile, imputandolo alla mancata
retroattività".
Dal confronto tra le discipline nel loro complesso, poi, a favore
del trattamento comprendente la pensione integrativa a carico della
gestione I.N.P.S. v'erano notevoli vantaggi, per la commisurazione al
cento per cento dell'ultima retribuzione, in caso di massima
anzianità contributiva e potendo lo stesso contare sugli
aggiornamenti assicurati dalla "clausola del parigrado", che consente
la riliquidazione con l'applicazione dei miglioramenti disposti per
il personale in servizio.
1.3. - Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione.
Nella fattispecie de qua il legislatore avrebbe valutato
l'opportunità di non applicare, anche nei confronti di coloro che al
momento dell'entrata in vigore della legge n. 482 del 1988 erano
cessati dal servizio, i benefici introdotti da questa ultima e ciò
in considerazione del potere che gli è proprio di ponderare e
modulare i fini perseguiti.
Infatti, la volontà di non prevedere l'estensione dei suddetti
benefici non costituirebbe un uso arbitrario ed irrazionale della
discrezionalità legislativa, in ordine all'attuazione dei valori
tutelati dall'art. 3 della Costituzione ed in considerazione degli
oneri notevoli che diversa norma avrebbe comportato, in carenza
oltretutto di mezzi finanziari per farvi fronte.
2.1. - Identica questione è stata sollevata con ordinanza emessa
il 6 marzo 1991 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile
vertente tra Di Paola Giuseppe e I.N.P.S. (ord. n. 648).
2.2. - Si è costituito il ricorrente associandosi ai dubbi di cui
all'ordinanza di rimessione. In particolare, viene posto in evidenza
come il mancato pregresso adeguamento della retribuzione pensionabile
sia dipeso dalla circostanza che il Consiglio di amministrazione
dell'INAM non poteva più deliberare in quanto era intervenuta la
soppressione di detto Ente.
Si è altresì costituito l'I.N.P.S. ed è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, svolgendo argomentazioni
analoghe a quelle articolate per il precedente giudizio. Considerato in diritto
1. - Le ordinanze concernono identica questione e i relativi
giudizi possono, pertanto, essere riuniti per formare oggetto di
un'unica pronuncia.
2.1. - L'art. 2, quinto comma, della legge 27 ottobre 1978, n. 482
(Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del
personale degli enti soppressi trasferiti alle regioni, agli enti
pubblici ed alle amministrazioni dello Stato) stabilisce che al
personale del comparto sanitario, contemplato dalla normativa, che ha
optato per il trattamento di quiescenza nell'assicurazione generale
obbligatoria, spetta la pensionabilità oltre che dello stipendio
anche degli assegni corrisposti a carattere fisso e continuativo a
far tempo dal 1° gennaio 1989.
2.2. - I giudici remittenti dubitano della legittimità di tale
decorrenza per disparità ex art. 3 della Costituzione con l'identico
trattamento in favore di coloro che avessero optato in precedenza,
invece, per l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai sanitari in
forza dell'art.75 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761: per costoro,
infatti, la retribuzione annua veniva già a ricomprendere tutti gli
emolumenti fissi e continuativi sotto la data di entrata in vigore
della precedente legge 26 aprile 1983, n. 131 (di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 recante
provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno
1983).
3. - La questione non è fondata.
La decorrenza dell'anteriore termine del 1983 per gli iscritti
alla Cassa per le pensioni ai sanitari deriva dal fatto che per gli
iscritti alle Casse di previdenza costituite nell'ambito del
Ministero del Tesoro il trattamento pensionistico relativo risultava
ab antiquo costituito oltreché dalla base stipendiale pensionabile
anche dal coacervo, anch'esso pensionabile, delle varie indennità
fruite in servizio dal lavoratore a condizione che ne ricorressero le
connotazioni di fissità e di continuatività. Invece, nell'area del
personale sanitario che qui interessa, il riconoscimento della
fissità e continuatività degli assegni, ai fini della loro
ricomprensione nel trattamento di quiescenza, era stato demandato al
Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro le malattie, in virtù del relativo
regolamento organico.
L'ente era stato disciolto e a equiparare le due categorie -
optanti per l'iscrizione alla Cassa presso il Ministero del tesoro e
iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria - provvide la
citata legge n. 482 del 1988, con la decorrenza futura del 1° gennaio
1989, data oggetto dell'attuale doglianza.
Invero, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato
criteri secondo cui i requisiti di fissità e di continuatività
delle competenze per i fini della loro pensionabilità possono
essere, nei singoli casi, apprezzati e riconosciuti dal giudice; ciò
non può spingersi, tuttavia sino a travolgere il termine generale di
decorrenza all'uopo fissato dalla norma.
La Corte ha già avuto modo di osservare, e anche di recente, come
non possa dirsi in sé irrazionale o irragionevole lo stabilire da
parte del legislatore, nel caso di modificazione normativa,
differenziazioni temporali agevolative nei confronti di una stessa
categoria di soggetti, potendo costituire il fluire del tempo
elemento diversificatore (da ultimo, ord. n. 424 del 1991). Al che
consegue, senza doversi discostare da questi principi, la
dichiarazione di non fondatezza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 27
ottobre 1988, n. 482 (Disciplina del trattamento di quiescenza e di
previdenza del personale degli enti soppressi trasferiti alle
Regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato) in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di
Ragusa e dal Tribunale di Genova con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte