Sentenza n. 95/2001
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/04/2001 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli articoli 294, commi 1 e 1-bis e 302 del codice di procedura
penale, promosso con ordinanza emessa il 24 settembre 1999 dal
tribunale di Milano, iscritta al n. 535 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima
serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza in data 24 settembre 1999, il tribunale di
Milano - chiamato a decidere, in funzione di giudice del riesame,
sull'appello proposto dal pubblico ministero avverso un'ordinanza del
giudice per le indagini preliminari, con la quale era stata
dichiarata la perdita di efficacia della misura cautelare del divieto
di dimora per mancato espletamento dell'interrogatorio di garanzia
nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale
- ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli articoli 294, commi 1 e 1-bis, e 302 del codice di
procedura penale, "nella parte in cui non prevedono che al mancato
interrogatorio dell'indagato sottoposto a misura cautelare diversa
dalla custodia in carcere e dagli arresti domiciliari, nel termine di
10 giorni dalla esecuzione della misura, consegua la perdita di
efficacia dell'ordinanza impositiva della stessa".
Il giudice a quo, dopo aver escluso che l'articolo 302 del codice
di procedura penale possa trovare applicazione analogica nel caso di
mancato interrogatorio nel termine di dieci giorni dall'inizio della
esecuzione di una misura cautelare coercitiva non custodiale, rileva
che se prima della riforma del 1995 (che ha introdotto l'obbligo di
interrogatorio anche in relazione all'applicazione di misure
cautelari diverse da quelle custodiali) la limitazione alla sola
custodia cautelare delle conseguenze derivanti dal mancato
interrogatorio poteva essere giustificata, poiché in relazione alle
altre misure cautelari non sussisteva l'obbligo, per il giudice che
le aveva disposte, di procedere all'interrogatorio del soggetto
colpito dalle misure stesse, con l'introduzione dell'obbligo di
interrogatorio entro il termine di dieci giorni per le altre misure
cautelari, sia coercitive che interdittive (comma 1-bis dell'articolo
294), l'omessa previsione della perdita di efficacia per tali misure,
conseguente alla mancata modificazione dell'articolo 302 del codice
di procedura penale, non troverebbe più alcuna giustificazione.
In ciò il remittente ravvisa una violazione degli articoli 3 e
24 della Costituzione. Infatti, se la ratio della disposizione è di
imporre al giudice, che ha applicato una misura cautelare,
l'immediata contestazione dei fatti oggetto dell'imputazione
cautelare all'indagato e di consentire a quest'ultimo di svolgere le
sue difese attraverso lo strumento dell'interrogatorio, nessuna
diversità di regime sarebbe giustificata dal tipo di misura
cautelare imposta. Il diritto di difesa dovrebbe svolgersi con
riferimento anche a misure cautelari che, pur non custodiali, si
concretano in significative restrizioni della libertà personale, e
del tutto irragionevole sarebbe la previsione di un atto di garanzia
senza l'indicazione di qualsiasi conseguenza in caso di inosservanza.
Ad avviso del remittente, la "sanzione" di inefficacia della misura
rappresenterebbe la naturale conseguenza del mancato interrogatorio,
sia per l'identità dello strumento di difesa previsto ai commi 1 e
1-bis dell'articolo 294 del codice di procedura penale, sia perché
non sarebbe prospettabile una diversa soluzione rispetto
all'inosservanza dell'obbligo previsto.
Quanto alla rilevanza, il giudice a quo osserva che in caso di
dichiarazione di illegittimità costituzionale sarebbe tenuto a
rigettare l'appello proposto dal pubblico ministero, mentre in caso
contrario l'interpretazione prospettata dall'appellante
determinerebbe la revoca dell'ordinanza impugnata ed il ripristino
della misura cautelare nei confronti dell'indagato.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.
Ad avviso dell'Avvocatura, non sarebbe irragionevole la scelta
del legislatore di prevedere la perdita immediata di efficacia solo
della custodia cautelare (e degli arresti domiciliari) se il giudice
non procede all'interrogatorio entro il termine fissato dall'articolo
294 del codice di procedura penale. La graduazione degli strumenti
difensivi offerti agli imputati sarebbe, infatti, funzionale alle
diverse situazioni nelle quali gli stessi versano: ferma restando
l'inviolabilità del diritto di difesa, che si attua anche attraverso
l'interrogatorio, sarebbe giustificato che il legislatore colleghi
all'inutile decorso del termine per l'interrogatorio la perdita di
efficacia della più grave delle misure cautelari, mentre non sarebbe
irragionevole, in considerazione della minore loro gravità, la
mancata previsione della estinzione delle altre misure cautelari.
Ad avviso dell'Avvocatura, inoltre, neanche l'articolo 24,
secondo comma, della Costituzione potrebbe ritenersi violato,
giacché, nel caso in esame, la diversificazione dei modi di
esercizio del diritto di difesa a seconda delle situazioni
processuali o sostanziali, oggettive o soggettive, nelle quali gli
imputati si trovino, non pregiudicherebbe, comunque, il diritto di
difesa nella sua essenza. Considerato in diritto
1. - Sono oggetto della questione di legittimità costituzionale
sollevata dal tribunale di Milano gli articoli 294, commi 1 e 1-bis e
302 del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevedono
che al mancato interrogatorio dell'indagato, sottoposto a misura
cautelare diversa dalla custodia in carcere e dagli arresti
domiciliari, nel termine di dieci giorni dalla esecuzione della
misura, consegua la perdita di efficacia dell'ordinanza impositiva
della stessa".
Le disposizioni censurate sarebbero in contrasto con gli articoli
3 e 24 della Costituzione. Se la ratio delle disposizioni contenute
nei commi 1 e 1-bis dell'articolo 294 - osserva il remittente - è
quella di imporre al giudice, mediante l'interrogatorio, l'immediata
contestazione all'indagato dei fatti che hanno dato luogo al
provvedimento cautelare al fine di consentirgli di svolgere le sue
difese, non sarebbe giustificata la previsione di cui
all'articolo 302, che limita alle sole misure custodiali la perdita
di efficacia conseguente all'omesso interrogatorio dell'indagato nei
termini previsti. Il diritto di difesa dovrebbe, infatti, trovare
analoghe opportunità di svolgimento in riferimento a tutte le misure
cautelari personali, custodiali o non, poiché queste ultime
determinerebbero, al pari delle prime, significative restrizioni
della libertà della persona. Sarebbe quindi del tutto ingiustificato
predisporre un atto di garanzia, qual è l'interrogatorio da
svolgersi entro pochi giorni dall'esecuzione dell'ordinanza
impositiva della misura, senza prevedere conseguenza alcuna in caso
di inosservanza.
2. - Anche se apparentemente esteso all'articolo 294, commi 1 e
1-bis del codice di procedura penale, il dubbio di legittimità
costituzionale espresso dal remittente deve ritenersi circoscritto
all'articolo 302, giacché è solo a questo che può essere riferita
la mancata previsione della perdita di efficacia delle "altre" misure
cautelari coercitive ed interdittive nel caso di omesso
interrogatorio nel termine stabilito.
Così delimitato l'oggetto della questione, le premesse per il
suo accoglimento sono già racchiuse in quei precedenti della
giurisprudenza costituzionale che hanno posto in risalto, da un lato,
la peculiare funzione dell'interrogatorio di garanzia, dall'altro, la
natura afflittiva delle misure cautelari personali interdittive, che
possono inscriversi in un ordine di limitazioni non dissimile da
quello a cui appartengono le misure custodiali, incidendo anch'esse
sulla libertà della persona.
Che l'interrogatorio previsto dall'articolo 294, comma 1, del
codice di procedura penale costituisca, fra tutti, lo strumento di
difesa più efficace in relazione alla cautela disposta, è stato
ripetutamente affermato da questa Corte. Solo l'interrogatorio di
garanzia, consistendo in un colloquio diretto tra la persona
destinataria della misura cautelare e il giudice che l'ha adottata,
è specificamente rivolto a consentire a quest'ultimo di verificare
la sussistenza o la permanenza delle condizioni poste a base del
provvedimento (sentenze n. 32 del 1999 e n. 77 del 1997).
L'incisività delle misure interdittive sulla vita lavorativa e
sulle relazioni sociali della persona che ne è colpita era stata a
sua volta sottolineata nella sentenza n. 5 del 1994, in cui si era
segnalata l'esigenza che il legislatore provvedesse ad un adeguamento
delle garanzie processuali della difesa in questo settore, così da
assicurare ai destinatari di tali misure un livello di tutela, se non
identico, quantomeno equiparabile a quello riservato alle persone
sottoposte alla custodia cautelare in carcere o in luogo di cura o
agli arresti domiciliari. Quella sentenza, peraltro, non disconobbe
l'esistenza di un ambito di discrezionalità da lasciare al
legislatore: quanto allo strumento da adottare per rendere effettivo
il diritto di difesa era infatti ipotizzabile una pluralità di
soluzioni, ed appariva egualmente rimessa ad una opzione legislativa
la possibilità di graduare le garanzie processuali secondo il
diverso contenuto afflittivo delle singole misure, coercitive non
custodiali e interdittive, che sono previste, rispettivamente, nei
Capi II e III del Titolo I del Libro IV del codice di procedura
penale. E tuttavia, il profilo sotto il quale la disciplina non
poteva dirsi conforme all'articolo 24 della Costituzione veniva in
quella sentenza identificato con precisione e puntualizzato nel
diritto del destinatario di una misura cautelare ad essere ascoltato,
senza dilazione, dal giudice che l'aveva adottata.
Vigente l'articolo 294 del codice di procedura penale,
nell'originario testo, rimedi difensivi quali l'appello o l'istanza
per la revoca o la sostituzione della misura, peraltro comuni a tutte
le misure cautelari personali, e la richiesta di riesame, per le
misure coercitive, non risultavano affatto appaganti. Nessuno di essi
consentiva infatti il contatto diretto con il giudice che aveva
emesso il provvedimento; lo stesso termine di cinque giorni per la
decisione sull'istanza di revoca, previsto dall'articolo 299, comma
3, aveva carattere ordinatorio e la sua inosservanza restava priva di
conseguenze processuali. Di qui l'esortazione da questa Corte rivolta
al legislatore affinché rendesse la disciplina conforme a
Costituzione intervenendo su alcuni specifici aspetti: la doverosità
dell'interrogatorio, il termine, eventualmente diverso per le singole
misure, entro il quale esso si sarebbe dovuto tenere, nonché la
sanzione processuale per l'ipotesi di inosservanza.
3. - L'invito formulato con la sentenza n. 5 del 1994 è stato
solo in parte raccolto dal legislatore. Con l'articolo 11 della legge
8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura penale in
tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di
diritto di difesa), è stato modificato l'articolo 294 del codice di
procedura penale, che attualmente non riguarda più le sole misure
custodiali, ma tutte le misure cautelari personali, come si evince
già dalla nuova rubrica dell'articolo. Ferma la previsione del
termine di cinque giorni per l'espletamento dell'interrogatorio della
persona sottoposta a custodia cautelare, è stato introdotto un
termine più ampio, di dieci giorni, per tutte le altre misure, non
solo per quelle interdittive (alle quali si riferiva la citata
sentenza), ma anche per quelle coercitive (comma 1-bis dell'articolo
294).
Quella discrezionalità, che la sentenza n. 5 del 1994 aveva
ritenuto spettare al legislatore e che, come si è ricordato, avrebbe
potuto giustificare una graduazione delle garanzie in ragione della
diversa afflittività delle varie misure, è stata quindi orientata
nel senso della loro unificazione affinché ne risultasse tutelata al
più alto livello l'effettività del diritto di difesa. In altri
termini, nonostante vi fosse la possibilità di operare ulteriori
distinzioni, si è ritenuto che per tutte le "altre" misure cautelari
di cui all'articolo 294, comma 1-bis il colloquio con il giudice, che
l'articolo 294, comma 3, configura come la specifica garanzia
processuale preordinata alla verifica delle condizioni di
applicabilità e del permanere delle esigenze cautelari, non potesse
essere differito oltre il decimo giorno dall'inizio della esecuzione.
Il legislatore ha, tuttavia, omesso di adeguare l'articolo 302
del codice di procedura penale, che continua a prevedere l'estinzione
della sola custodia cautelare nel caso in cui sia decorso inutilmente
il termine per procedere all'interrogatorio, al nuovo ambito di
operatività dell'articolo 294, il quale, in seguito all'introduzione
del comma 1-bis trova ora applicazione, con il diverso termine di cui
si è detto, per tutte le misure cautelari personali.
Che questa omissione comporti violazione degli articoli 3 e 24
della Costituzione consegue al già intervenuto riconoscimento della
identità della funzione che l'interrogatorio dispiega in relazione a
tutte le misure cautelari personali, posto che anche quelle
coercitive diverse dalla custodia cautelare e quelle interdittive
limitano la libertà della persona (vedi, per il divieto di espatrio,
che pure si colloca nel gradino più basso nella scala delle
afflittività, la sentenza n. 109 del 1994), incidono negativamente
sulla sua attività di lavoro e costituiscono un consistente
impedimento alla vita sociale. Proprio l'attitudine a comprimere beni
fondamentali della persona, che rappresenta il tratto comune di tutte
le misure cautelari personali, esige che identica sia la sanzione
processuale nel caso in cui l'interrogatorio non venga compiuto nel
termine prescritto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 302 del
codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che le
misure cautelari coercitive, diverse dalla custodia cautelare, e
quelle interdittive, perdono immediatamente efficacia se il giudice
non procede all'interrogatorio entro il termine previsto
dall'articolo 294, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2001
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 aprile 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte