Corte costituzionale

Ordinanza n. 954/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/07/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle

imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre

1980 dalla Commissione Tributaria di I grado di Genova sul ricorso

proposto dalla S.p.a. ARMCO contro il II Ufficio delle II.DD. di

Genova, iscritta al n. 211 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie

speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Commissione Tributaria di I grado di Genova, con

ordinanza in data 30 ottobre 1980, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 76 Cost., questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) nella

parte in cui non distingue, sul piano sanzionatorio, l'ipotesi

dell'omesso versamento della imposta sul reddito da quella del

ritardato versamento della stessa;

che, ad avviso del giudice a quo, la equiparazione sotto il

profilo sanzionatorio, operata dalla norma denunciata, tra due

situazioni non omogenee, quali quella di chi spontaneamente, se pure

tardivamente, adempia l'obbligazione tributaria, e quella di chi

ometta il versamento sino a quando, rilevata dall'ufficio competente

la omissione, sia costretto ad adempiere, appare irragionevole, e,

pertanto, in contrasto con il principio di uguaglianza di cui

all'art. 3 Cost.;

che, inoltre, l'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,

violerebbe l'art. 76 Cost., in quanto esorbiterebbe dai limiti posti

dall'art. 10, n. 11, della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825, il

quale imponeva al legislatore delegato di commisurare le sanzioni

alla effettiva entità delle violazioni;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, che ha

concluso per la manifesta inammissibilità della questione;

Considerato che identica questione, sollevata, con riferimento

agli stessi profili, dalla Commissione Tributaria di Rovereto con

ordinanza del 19 gennaio 1987, è stata dichiarata manifestamente

inammissibile da questa Corte con l'ordinanza n. 132 del 2 febbraio

1988, in base al rilievo che la relativa censura trova ostacolo

nell'impossibilità, per questa Corte, di dettare una disciplina

positiva della materia sostituendosi al legislatore in scelte

discrezionali, essendo evidentemente necessario stabilire pur sempre

un limite di tempo massimo oltre il quale ritardo ed omissione si

equivalgono;

che, in ogni caso, il maggiore o minore perdurare del ritardo

non rimane privo di giuridico rilievo, riflettendosi sull'ammontare

degli interessi dovuti dal contribuente moroso (v. artt. 9 e 92,

u.c., d.P.R. n. 602/73);

che, pertanto, la questione appare manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul

reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., dalla

Commissione Tributaria di I grado di Genova con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:954 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte