Sentenza n. 956/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/10/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia
notificato il 29 settembre 1987, depositato in Cancelleria il 5
ottobre successivo ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 1987 per
conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 20 luglio 1987
emanato dal Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri delle
Finanze e dell'Agricoltura e Foreste, recante: "Istituzione di
riserve naturali in zone demaniali";
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988 il Giudice relatore
Giuseppe Borzellino;
Uditi l'avv. Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia e
l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso in data 21 settembre 1987 la Regione
Friuli-Venezia Giulia ha sollevato conflitto di attribuzione, nei
confronti dello Stato, in relazione al decreto 20 luglio 1987 emanato
dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro delle finanze
ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, avente ad oggetto la
"Istituzione di riserve naturali in zone demaniali".
L'impugnato decreto interministeriale invaderebbe la sfera di
competenza, assegnata alla Regione Friuli-Venezia Giulia, costituendo
"il primo atto di un procedimento amministrativo, rivolto ad
istituire (in tutto il territorio nazionale e, quindi, anche nel
Friuli-Venezia Giulia) riserve naturali statali" su zone "facenti
parte del demanio e del patrimonio disponibile o indisponibile dello
Stato". Ciò nel presupposto - si assume - che l'appartenenza allo
Stato di beni suscettibili di trasformazione in riserve naturali (fra
tali beni vengono considerati in special modo i boschi e le foreste)
dia allo Stato medesimo il potere di istituirvi riserve naturali e di
gestirle.
Secondo la Regione, "altro è l'esercizio della pubblica funzione
che il soggetto pubblico ha il potere-dovere di svolgere sul
territorio, che l'ordinamento gli assegna, ed altro è l'esercizio
del diritto di proprietà, pubblica o privata, che allo stesso
soggetto può eventualmente spettare su alcune parti di tale
territorio".
Il problema di stabilire se nel Friuli-Venezia Giulia spetti allo
Stato il potere di istituire e di gestire riserve naturali sarebbe
stato già negativamente risolto dalla Corte con la sentenza n.
223/1984, a definizione di un precedente conflitto di attribuzione
sollevato dalla ricorrente su di un analogo decreto
interministeriale, che aveva costituito "in riserva naturale di
popolamento animale" l'intera foresta di Tarvisio.
In conseguenza, non spetterebbe allo Stato di istituire e gestire
nuovi parchi e riserve.
2. - Per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso in giudizio dall'Avvocatura generale dello Stato, l'azione
svolta entro l'ambito statale (art.1 del decreto) non sarebbe
suscettibile di attuale incidenza nella sfera regionale, in quanto
riguarderebbe esclusivamente aree boschive di pertinenza dello Stato,
di cui si dispone la ricognizione con atto di mera gestione interna
dei beni.
Di rilievo determinante sarebbe, in ogni caso, il disposto
dell'art. 2 dell'impugnato provvedimento; questo, nel suo complesso,
sarebbe unicamente diretto ad orientare l'uso del patrimonio
forestale pubblico verso destinazioni coerenti con l'importanza
ambientale dei boschi e delle foreste. E pertanto, allo stato, il
menzionato atto avrebbe, verso le regioni, "soltanto un ruolo
propulsivo e sollecitatorio" rigorosamente entro i limiti della
funzione di "promozione della costituzione di parchi e riserve (anche
regionali), assegnata al Ministero dell'Ambiente". Considerato in diritto 1.1 - Il decreto in data 20 luglio 1987, emanato dal Ministro
dell'ambiente dispone (art.1) la ricognizione a cura degli altri
Dicasteri interessati (agricoltura e foreste; finanze) delle "zone
facenti parte del demanio o del patrimonio disponibile o
indisponibile dello Stato suscettibili di trasformazione in riserve
naturali statali, nei limiti delle altre compatibili esigenze
pubbliche".
L'esercizio ed il perseguimento di tale attività sono contestati
dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nel precipuo riferimento a
interferenze con le competenze regionali.
1.2 - L'impugnazione è inammissibile.
Così come poste, e qui innanzi descritte, le determinazioni
ministeriali, lungi dall'assumere la benché minima connotazione
innovativa, si configurano quale mero atto ricognitivo della
consistenza e natura dei beni interessati, ricadenti nell'ambito del
demanio e del patrimonio dello Stato: atto di mera gestione interna,
dunque, come anche nella discussione orale è stato chiarito
dall'Avvocatura dello Stato, che appare insuscettibile - per ciò
stesso - di incidenza sulle altrui competenze.
2.1 - Con lo stesso decreto viene esplicitato (art. 2) che le
regioni "potranno provvedere a loro volta a trasformare il demanio
forestale regionale in demanio naturalistico".
Anche tale risoluzione è contestata dalla ricorrente per
invasione delle competenze ad essa riservate.
2.2 - L'impugnazione non è fondata.
È ben vero, come la ricorrente esattamente ricorda, che non
spetta allo Stato istituire riserve nel territorio regionale
interessato: la Corte ha riconosciuto, infatti, di spettanza della
ricorrente medesima il potere relativo alla gestione funzionale di
cui trattasi (sentenze n. 223 del 1984 e n. 830 del 1988).
Tuttavia, in fattispecie risulta esercitato un mero scopo,
propulsivo, di invito: quest'ultimo è, per esplicito dettato, il
"valore" conferito all'atto. Cosicché esso non riveste, neppure
potenzialmente, ricollegandosi a potestà che già esistono in capo
al destinatario dell'attività di sollecito, la connotazione di un
ordine e di corrispondenti obblighi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione, proposto
dalla Regione Friuli-Venezia Giulia avverso il decreto 20 luglio 1987
del Ministro dell'Ambiente, indicato in epigrafe, nella parte (art.1)
concernente la competenza dello Stato a compiere atti ricognitivi
delle zone facenti parte del demanio o del patrimonio dello Stato
medesimo;
Dichiara che spetta allo Stato, nei confronti della Regione
Friuli-Venezia Giulia, la facoltà di invito (art. 2 del menzionato
decreto) alla trasformazione del demanio forestale in demanio
naturalistico regionale.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 26 settembre 1988.
Il presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 ottobre 1988.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:956 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte