Sentenza n. 959/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/10/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 403/1987
- art. 3legge 403/1987
- art. 2d.l. 326/1987
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo, terzo
e quarto comma, del d.l. 4 agosto 1987, n. 326 (Disposizioni urgenti
per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i
settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuità
della riscossione delle imposte dirette e delle attività di alcuni
uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonché
norme per il differimento di termini in materia tributaria),
convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 403 e nel conflitto di
attribuzione sorto a seguito del telegramma del Ministro per la
finanze 21 gennaio 1987, con cui è stata considerata applicabile
anche all'ambito della Regione siciliana la misura dell'aggio
prevista dalla legge 7 marzo 1986, n. 60 per le somme riscosse
mediante versamenti diretti, promossi con ricorsi della Regione
siciliana, notificati rispettivamente il 2 novembre e il 30 maggio
1987, depositati in cancelleria il 10 novembre e l'11 giugno 1987 ed
iscritti al n. 22 del registro ricorsi 1987 e al n. 13 del registro
conflitti 1987;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1988 il Giudice relatore
Giuseppe Borzellino;
Uditi l'avvocato Giuseppe Fazio per la Regione siciliana e
l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio
dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto 1.1 - Con ricorso depositato il 10 dicembre 1987 il Presidente
della Regione siciliana ha sollevato questione di legittimità
costituzionale della legge 3 ottobre 1987 n. 403 (Disposizioni per
assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette,
ecc.), nella parte in cui, convertendosi il decreto legge 4 agosto
1987 n. 326, si determinano nella percentuale del 48 per cento
dell'aggio di riscossione mediante ruoli (già del 52,5 per cento in
forza della precedente legge 7 marzo 1986, n. 60), le somme da
corrispondersi allo stesso titolo agli esattori delle imposte, per
versamenti diretti.
L'applicazione della norma viene estesa, infatti, ai servizi
esattoriali aventi sede nella Regione siciliana (art. 1 l. n. 403 sub
art. 3, primo comma d.l. n. 326). Da ciò l'impugnazione poiché
l'aggio in parola con legge regionale 21 agosto 1984 n. 55 risultava
già determinato nella maggior misura percentuale del 60 per cento.
1.2 - Secondo motivo di censura la ricorrente rivolge alla
medesima normativa nella parte in cui ogni altro effetto della
predetta legge regionale n. 55 del 1984 viene arrestato alla data del
31 dicembre 1988 (art. 2, quarto comma, d.l. citato).
1.3 - I menzionati disposti del quarto comma dell'art. 2 e del
primo comma dell'art. 3 del decreto legge n. 326 del 1987, così come
convertito nella legge n. 403 del 1987, sarebbero costituzionalmente
illegittimi per violazione delle competenze statutarie della Regione
siciliana.
Assume il ricorso che il servizio di riscossione dei tributi, con
la determinazione dei relativi costi, rientra nella materia regionale
della organizzazione degli uffici, in relazione alle esigenze
operative di gestione del bilancio, materia per la quale l'art. 14
dello Statuto attribuisce alla Assemblea regionale siciliana una
legislazione esclusiva. Per quanto riguarda il bilancio regionale e
quindi il diritto a gestire le entrate relative, l'art. 19 dello
Statuto attribuisce alla stessa Assemblea legislativa la competenza
ad approvare il proprio bilancio e i relativi costi di gestione.
Ancora, andrebbe ravvisata la violazione dell'art. 36 concernente
i tributi per il fabbisogno regionale, nonché la previsione di
"chiusura" dell'intero sistema di autonomia contenuta nell'art. 17
lett. c).
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato. Nell'atto depositato il 21 novembre 1987, viene rilevato
preliminarmente che la controversia è connessa ad altra di cui al
ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla stessa Regione
(infra n. 3).
Con legge 4 ottobre 1986 n. 657, aveva ivi già considerato
l'Avvocatura e ora richiama, il Parlamento nazionale ebbe a conferire
delega al Governo della Repubblica per la "istituzione e la
disciplina del servizio di riscossione dei tributi", esteso anche
alla riscossione dell'I.V.A., delle imposte di fabbricazione e di
consumo, dei diritti doganali, delle penalità, etc.
Mentre viene rivendicata dalla Regione una competenza esclusiva,
la potestà legislativa regionale, in tema di ordinamento ed
organizzazione dei servizi di esazione dei tributi, va inquadrata,
all'incontro, nell'ambito della competenza concorrente.
È palese, sempre secondo l'Avvocatura, che la graduale generale
riduzione dell'aggio per i versamenti diretti è volta a regolare
uniformemente, in vista delle relative riforme, la materia anche
considerandosi l'irrisorietà dei costi per gli esattori nella
specifica attività di riscossione. In prospettiva, le riforme
tenderebbero a remunerare, infatti, l'attività stessa con una
semplice commissione non proporzionale al volume del riscosso;
verrebbero eliminate, in tal modo, situazioni contingenti di scarsa
trasparenza e di forte sperequazione tra le diverse esattorie.
3. - Come ricordato (supra n. 2) con ricorso notificato il 30
maggio 1987 e depositato l'11 giugno 1987, il Presidente della
Regione siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione a seguito
delle determinazioni dell'Amministrazione finanziaria dello Stato che
ha considerato applicabile, anche nella regione siciliana, la misura
dell'aggio in parola, quale fissata - medio tempore - nella misura
prevista dalla mentovata legge statale 7 marzo 1986 n. 60.
Anche qui la Regione, assumendo applicabile alle esattorie della
Sicilia la legge regionale n. 55 del 1984 (percentuale d'aggio del 60
per cento), lamenta "invasione della sfera di competenza riservata
agli organi amministrativi della Regione siciliana, in violazione
degli artt. 14, 19, 20 e 36 dello Statuto".
Il Presidente del Consiglio dei ministri, s'è già detto, si è
costituito con l'atto del 19 giugno 1987, osservando che lo Stato ha,
in materia di esattorie, potestà propria quanto meno per ciò che
attiene a procedure coattive, configurazione giuridica e
determinazione dei compensi all'esattore. Il Parlamento nazionale ha
consapevolmente valutato che, nel medio periodo di proroga delle
gestioni esattoriali, le quote d'aggio unitariamente fissate siano
sufficienti a mantenerne la economicità. Considerato in diritto
1. - I ricorsi in epigrafe, pur differenti nell'attuazione
processuale che si propongono, concernono questioni sostanzialmente
connesse: i giudizi vanno riuniti, pertanto, per formare oggetto di
un'unica pronuncia.
2.1 - La legge della Regione siciliana 21 agosto 1984, n. 55
"nelle more della generale riforma nazionale del servizio di
riscossione" prevede - art.1 - la costituzione di una società per la
gestione in Sicilia delle esattorie delle imposte dirette.
Con il successivo art. 7, l'aggio spettante alla società veniva
determinato - per le somme riscosse mediante versamento diretto nella
misura percentuale del 60 per cento rispetto a quanto dovuto per le
riscossioni a mezzo ruoli.
Senonché, in attesa dell'approvazione da parte del Parlamento di
un disegno di legge recante delega al Governo per la generale
disciplina di riscossione dei tributi (attuata poi, in concreto, con
il d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43) furono dettate nel tempo e per
l'intero territorio nazionale disposizioni di continuità aventi ad
oggetto le gestioni esattoriali: da ultimo con decreto legge 4 agosto
1987 n. 326, convertito con modificazioni nella legge 3 ottobre 1987
n. 403.
La percentuale d'aggio per i versamenti diretti veniva ivi fissata
nel 48 per cento del dovuto per la riscossione mediante ruoli,
esplicitandosi (art. 1 legge n. 403 sub art. 3, primo comma d.l. n.
326) l'applicabilità della norma anche nei confronti delle esattorie
siciliane.
Tanto è contestato dalla ricorrente che ravvisa violate - come
diffusamente in narrativa - le proprie competenze a norma di Statuto.
2.2 - La questione non è fondata.
La Corte ha in passato avuto modo di chiarire la natura
concorrente della legislazione regionale per ciò che concerne l'area
dei tributi, il che comporta il limite del rispetto nella materia dei
principi generali recati dalle leggi dello Stato (sul punto, già
sent. n. 9 del 1957).
Spetta alla Regione il potere di emanare le disposizioni di
capillare dettaglio (sentenze n. 14 del 1957 e n. 150 del 1969,
ricordate dalla ricorrente).
Per contro, nella determinazione dell'aggio si è ritenuta la
necessità obiettiva in apice di previsioni generali ed uniformi, per
la essenziale identità di trattamento nei confronti di tutti i
contribuenti in seno alla collettività nazionale (sent. n. 14 del
1975): con la conseguenza di doversi realizzare univoci equilibri nei
costi del servizio di esazione e dei conseguenti oneri, secondo
standard, i quali esigono, perciò, determinazioni unitarie.
Né possono trovare, così, favorevole diverso apprezzamento meri
criteri, circoscritti alla organizzazione dei servizi, come si
sostiene dalla difesa della Regione anche sulla scorta dei contenuti
di recente giurisprudenza della Corte dei conti.
Va ricordato, all'uopo, che la costante giurisprudenza
costituzionale, nei coerenti sensi di ripartizione indicati, ha
trovato conferma anche assai di recente, là dove questa Corte ha
affermato che la riscossione dei tributi in Sicilia comporta
"soluzioni aperte" (sent. n. 61 del 1987); queste vanno razionalmente
identificate, volta a volta, secondo i principi, appunto, della
normazione concorrente, in armonia con la diversa angolazione
prospettica dei valori ed interessi in gioco.
3. - La declaratoria di non fondatezza travolge, in tal modo,
anche la censura opposta dalla ricorrente al termine (fissato con
l'art. 2, quarto comma del d.l. n. 326), limitante ogni altro effetto
della legge regionale n. 55/1984 al 31 dicembre 1988.
Trattasi di norma, quest'ultima, emanata (supra, n. 2.1) nelle
more della generale riforma nazionale: a questa risulta poi
tendenzialmente rivolta proprio la disciplina dettata dal legislatore
statale.
4.1 - L'esigenza di continuità nelle riscossioni in vista del
successivo globale riordino aveva portato, già in precedenza, a
determinare l'aggio di riscossione uniforme, nella percentuale del
52,5 per cento (art. 1 l. 7 marzo 1986, n. 60 sub art. 1 decreto
legge 6 gennaio 1986 n. 2) e l'amministrazione finanziaria ebbe ad
assicurarne, con propri atti, l'applicazione concreta anche nella
regione siciliana.
Il relativo ricorso per conflitto di attribuzione assume che sono
state incise le competenze della Regione.
4.2 - L'impugnazione non ha pregio: la risoluzione del conflitto
resta collegata a quanto qui deciso, identiche rivelandosi le
considerazioni che si prospettano nell'applicazione in concreto della
misura d'aggio determinata a far tempo dal 1986 (art. 2, comma primo,
del d.l. n. 326 del 1987).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art.2, comma quarto, nonché dell'art. 3, comma primo, (nel
testo sostituito con legge 3 ottobre 1987 n. 403) del d.l. 4 agosto
1987, n. 326 (Disposizioni urgenti per assicurare la continuità
della riscossione delle imposte dirette) sollevata dalla Regione
siciliana con il ricorso in epigrafe, in relazione agli artt. 14,
lett. q (recte p), 17 (lett. i), 19 e 36 dello Statuto della Regione
siciliana;
rigetta il ricorso per conflitto di attribuzione, di cui pure in
epigrafe, sollevato dalla Regione siciliana e dichiara che spetta
allo Stato assicurare anche in tale regione l'applicazione dell'aggio
per i versamenti diretti, nella misura prevista dalla legge 7 marzo
1986, n. 60 (Disposizioni urgenti per assicurare la riscossione delle
imposte dirette).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 26 settembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il Cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 ottobre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:959 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte