Corte costituzionale

Ordinanza n. 96/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1957 · relatore Giuseppe Castelli Avolio

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 166r.d.l. 773/1931
  • art. 174r.d.l. 773/1931

citata

  • art. 166legge 87/1953
  • art. 174legge 87/1953
  • art. 30legge 87/1953
  • art. 26legge 87/1953
  • art. 29legge 87/1953
  • art. 9legge 87/1953

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 166 e 174

del T.U. delle leggi di p. s. approvato con R. D. L. 18 giugno 1931,

n. 773, promosso con l'ordinanza 28 giugno 1956 del Tribunale di Enna,

emessa nel procedimento penale a carico di Calì Salvatore, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 247 del 29 settembre 1956

ed iscritta al n. 298 del Registro ordinanze 1956.

Ritenuto che con la ordinanza sopra indicata del 28 giugno 1956 del

Tribunale di Enna è stata sollevata la questione circa la legittimità

costituzionale degli artt. 166 e 174 del T.U. citato, in riferimento

al disposto degli artt. 13 e 16 della Costituzione.

Considerato che la Corte, con la propria sentenza 19 giugno 1956,

n. 11, e successive pronuncie, ha dichiarato la illegittimità

costituzionale delle disposizioni riguardanti l'ammonizione, di cui

agli artt. dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p. s.;

che, per effetto di tale sentenza, le indicate disposizioni - e

quindi anche quelle degli artt. 166 e 174 - hanno cessato di avere

applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza

stessa (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87).

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale, 24 marzo 1956).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza, per sopraggiunta inefficacia

delle norme denunciate, della questione di legittimità costituzionale

sollevata ed ordina il rinvio degli atti al Tribunale di Enna.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 7 giugno 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1957:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte