Sentenza n. 96/1966
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 11/07/1966 · relatore Aldo Sandulli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana il 14 dicembre 1965, intitolata
"Istituzione e ordinamento dell'azienda speciale dell'autoparco
regionale", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la
Regione siciliana notificato il 22 dicembre 1965, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale il 27 successivo ed iscritto al
n. 32 del Registro ricorsi 1965.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione
siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 15 giugno 1966 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il ricorrente, e l'avv. Giuseppe Guarino, per la Regione
siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato al Presidente della Regione siciliana il 22
dicembre 1965 il Commissario dello Stato per la detta Regione ha
impugnato davanti a questa Corte la legge approvata dall'Assemblea
regionale il 14 dicembre 1965, intitolata "Istituzione e ordinamento
dell'azienda speciale dell'autoparco regionale".
Denuncia in primo luogo il Commissario che la legge violerebbe
l'art. 12 dello statuto della Regione. Mentre questo riconosce al
Governo regionale potestà regolamentare limitata alla esecuzione delle
leggi, l'art. 9 della legge impugnata demanda al Governo l'emanazione
di norme di organizzazione. Il ricorso richiama particolarmente
l'attenzione sulle lett. a ed f dell'art. 9, che attribuiscono al
Governo rispettivamente la potestà di regolare l'ordinamento interno
dell'azienda e quella di stabilire entro quali limiti il dirigente
dell'azienda può ordinare spese.
Afferma inoltre il Commissario che la legge violerebbe l'articolo
81 della Costituzione, poiché l'inquadramento, previsto dall'art. 8,
nel ruolo del personale per la conduzione degli autoveicoli, di
personale salariato temporaneo, comporterebbe, con la creazione di
nuovi posti di ruolo, nuove e maggiori spese, la cui copertura non
sarebbe validamente assicurata con l'imputazione, prevista dal secondo
comma dell'art. 12, al fondo per le spese obbligatorie a termini
dell'art. 30 della legge di contabilità dello Stato.
Resiste al ricorso la Regione siciliana, costituitasi in giudizio
in persona del suo Presidente il 15 gennaio 1966. Nelle sue deduzioni,
premesso che l'azienda in questione è un semplice ufficio
dell'Amministrazione diretta regionale ed è soggetta perciò alle
norme sui controlli, sulle impugnazioni, ecc., proprie dei comuni
organi della Regione e dei loro atti, si osserva, con riferimento al
primo motivo d'impugnativa, che l'art. 14, lett. p, dello Statuto,
nell'attribuire alla Regione potestà legislativa in materia di
ordinamento degli uffici e degli enti regionali non instaura affatto
una riserva di legge e una limitazione in ordine alla conferibilità,
in materia, di potestà regolamentare al Governo. Per di più gli
oggetti attribuiti dall'art. 9 della legge alla potestà regolamentare
del Governo appartengono alla sfera "interna", nella quale
l'Amministrazione avrebbe potuto intervenire anche senza una espressa
attribuzione di poteri. Con particolare riguardo al potere del
dirigente di ordinare le spese ivi previste, la Regione osserva che
esso trova la sua fonte nell'art. 3, lett. c, della legge, essendo
demandato al regolamento solo il compito di determinare i limiti delle
spese: il che sarebbe appunto materia di regolamento di esecuzione.
Con riferimento al secondo motivo del ricorso nota poi la Regione
che la legge non prevede nuovi capitoli di spesa, ma solo l'aumento
degli stanziamenti del capitolo del bilancio regionale relativo alle
spese per il personale. Donde la legittimità e opportunità del
ricorso al fondo di cui all'art. 40 della legge di contabilità. Il
ricorso - aggiunge la Regione - si riferisce solo al primo anno di
applicazione della legge; e per questo il legislatore non sarebbe stato
in grado di indicare l'effettivo importo della spesa, non potendosi
conoscere a priori il numero degli impiegati non di ruolo aventi
diritto, che avrebbero chiesto di essere immessi nel ruolo, e non
essendo certo che tale immissione sarebbe avvenuta prima della fine
dell'anno finanziario.
In una memoria depositata per il ricorrente il 31 marzo 1966,
l'Avvocatura dello Stato deduce che dall'art. 97 della Costituzione e
dagli artt. 12 e 25 dello Statuto regionale risulta chiaramente che il
Governo della Regione siciliana non dispone di potestà regolamentare
in materia di organizzazione degli uffici. Col conferire al Governo
potestà regolamentare, da un lato in ordine alla determinazione della
competenza del dirigente dell'azienda in materia di spese, dall'altro
in relazione all'ordinamento interno dell'azienda e ai controlli di
questa, la legge impugnata sarebbe perciò certamente in contrasto con
tale principio.
Quanto alla violazione dell'art. 81 della Costituzione,
l'Avvocatura osserva che essa sussiste non solo nell'art. 12, ma anche
nell'art. 3, ultima parte, e nell'art. 7, della legge, dato che tutti
tali articoli contemplano maggiori prestazioni e indennità, mentre
nessuna copertura la legge prevede per le maggiori spese né per l'anno
in corso, né quelli a venire. Del resto, neanche a far fronte alle
spese relative all'anno in corso può bastare il rinvio al fondo di
riserva per le spese obbligatorie, giacché l'art. 81 della
Costituzione esige che ogni istituzione di nuove spese sia fronteggiata
da norme sostanziali (e non meramente formali) che indichino i mezzi di
copertura.
La Regione ha presentato una memoria in data 3 giugno 1966. In
essa si osserva con riferimento al primo motivo nel ricorso, che l'art.
97 della Costituzione non esclude affatto la possibilità che la legge
lasci al potere regolamentare del Governo una parte della normazione in
materia di organizzazione degli uffici. Di tale potere la legge in
esame, e in particolare le lett. a ed f dell'art. 9, avrebbero, del
resto, fatto un uso assai morigerato. Per la prima - riguardante
"l'ordinamento interno dell'azienda e i relativi controlli" - ciò
sarebbe di immediata evidenza. Ma anche le rimanenti lettere dell'art.
9 contemplerebbero poteri regolamentari meramente integrativi della
legge e relativi a modalità esecutive per il funzionamento
dell'azienda.
Con riferimento al secondo motivo d'impugnativa, la Regione, mentre
si richiama alle precedenti difese, aggiunge che, anche per ciò che
riguarda gli esercizi futuri il precetto dell'art. 81 della
Costituzione, così come è stato inteso con la sentenza n. 1 del 1966
di questa Corte, è da considerare osservato, dovendo ritenersi idoneo
a tal fine il rinvio al fondo di riserva previsto dall'art. 40 della
legge di contabilità, giacché questo "costituisce una realtà
effettiva e sono ben noti l'ammontare degli impegni che vengono su di
esso a ricadere per la esecuzione delle norme di legge".
All'udienza di trattazione della causa i difensori delle parti
hanno insistito nelle precedenti deduzioni e conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Ritiene la Corte che il primo motivo del ricorso non sia
fondato. È da escludere infatti che la legge impugnata, nel regolare
l'ordinamento dell'azienda speciale dell'autoparco regionale da essa
istituito, abbia conferito al Governo regionale una potestà normativa
non consentita dallo Statuto.
L'art. 12, terzo comma, di quest'ultimo riconosce al Governo della
Regione il potere di emanare i regolamenti di esecuzione delle leggi
regionali. E secondo questa Corte nessuna delle materie che l'art. 9
della legge impugnata deferisce al regolamento per la sua attuazione
esorbita dai limiti di tale potere; nemmeno quelle deferite alla
potestà normativa del Governo dalle lettere a ed f del citato
articolo, alle quali più specificamente si riferisce il Commissario
dello Stato.
La prima riguarda l'"ordinamento interno" e i "controlli"
dell'azienda. E, data, da un lato, la configurazione di questa come
apparato amministrativo posto alle immediate dipendenze
dell'amministrazione centrale della Regione (artt. 1 e 3 della legge) e
sfornito di qualsiasi autonomia amministrativa e patrimoniale, e,
dall'altro, la indicazione nella stessa legge dell'organo cui compete
la direzione e la responsabilità del servizio (art. 3), non può
riguardare se non i profili organizzatori non aventi rilevanza nei
rapporti esterni e le modalità dei controlli da esercitare nell'ambito
del complesso di nuova istituzione e nei confronti di esso nel quadro
della gerarchia amministrativa. Materia che avrebbe potuto esser
regolata normativamente dal potere esecutivo della Regione anche in
base alle semplici facoltà naturalmente spettanti a qualsiasi apparato
organizzatorio.
La lett. f dell'art. 9 a sua volta deferisce al potere
regolamentare del Governo regionale "i limiti d'importo delle spese che
possono essere ordinate dal dirigente dell'azienda", e cioè
dell'organo che, come si è detto, ha la direzione e la responsabilità
di questo nuovo complesso dell'organizzazione regionale.
Dato che il limite massimo riguardo all'importo delle spese, che
possono essere ordinate dal dirigente, viene implicitamente segnato
dallo stesso circoscritto ambito delle operazioni economiche che
l'azienda deve compiere periodicamente, risultanti dalla definizione
dei suoi compiti, dettagliatamente elencati nell'art. 1 della legge -
operazioni da svolgersi, come specifica l'art. 3, sulla base di
convenzioni nella cui stipulazione il dirigente dell'azienda non ha
parte -, la norma in esame viene a conferire al Governo semplicemente
una potestà riduttiva, da esercitare evidentemente tenendo presenti
anche i mutevoli valori di mercato e gli elementi offerti
dall'esperienza relativa al funzionamento del servizio. In proposito
è da tener presente anche la tradizione legislativa: secondo l'art. 52
della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440), regolamenti
ministeriali possono fissare, per le singole amministrazioni, i limiti
e le modalità entro cui i rispettivi Ministri possono delegare a
funzionari dipendenti (ed eventualmente di altre amministrazioni) la
facoltà di assumere impegni sul bilancio dello Stato. Sulla base di
tali considerazioni è da escludere, anche per la lett. f dell'art. 9
della legge regionale impugnata, la sussistenza del denunciato vizio di
legittimità costituzionale.
2. - Fondato si appalesa invece il secondo motivo del ricorso.
Con esso il Commissario dello Stato denuncia la mancata copertura
della spesa occorrente per nuovi posti creati dalla legge in esame con
la istituzione di un ruolo (di 112 posti) di addetti alla conduzione
degli autoveicoli dell'azienda (artt. 4 e seguenti e tabella B): ruolo
la cui consistenza eccede quella degli attuali ruoli del personale
autista e motociclista, tanto che il secondo comma dell'art. 8 prevede
il trasferimento in esso, a richiesta, di personale regionale non di
ruolo e di personale di ruoli diversi.
In tal modo la legge si pone effettivamente in contrasto con l'art.
81 della Costituzione, in base all'ultimo comma del quale ogni legge
che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi
fronte.
Il contrasto è di immediata evidenza con riferimento agli esercizi
finanziari successivi al 1966, dato che assolutamente nulla la legge
dispone in ordine al modo di fronteggiare l'incremento di spesa negli
esercizi futuri (vedi la sentenza di questa Corte n. 1 del 1966). E
ciò è sufficiente a far dichiarare l'illegittimità della legge,
senza che occorra stabilire se possa esser considerato legittimo (il
che da parte dello Stato si contesta) il modo con cui la legge stessa
ha ritenuto di far fronte ai maggiori oneri per l'anno finanziario
1966, stabilendo che per essi "si provvede mediante prelievo dal fondo
per spese obbligatorie, a termine dell'art. 40 del R.D. 18 novembre
1923, n. 2440".
Nella memoria l'Avvocatura dello Stato ha rappresentato che oltre
alle disposizioni relative alla istituzione del ruolo di cui alla
tabella B, anche altre disposizioni della legge prevedono nuove e
maggiori spese senza che ne sia regolata la copertura. Ma la pronuncia
della Corte va contenuta nei limiti dell'impugnativa.
La riscontrata illegittimità non inficia l'intera legge, bensì le
sole disposizioni riflettenti il ruolo del personale per la conduzione
degli autoveicoli, e precisamente gli artt. 4, 5, 6, 8 (salvo l'ultimo
comma), 10, secondo comma, nonché la tabella B.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 8
(salvo l'ultimo comma), 10, secondo comma, nonché della tabella B
della legge della Regione siciliana approvata dall'Assemblea regionale
il 14 dicembre 1965, intitolata "Istituzione e ordinamento dell'azienda
speciale dell'autoparco regionale".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.
ECLI:IT:COST:1966:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte