Sentenza n. 96/1968
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/07/1968 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 10
della legge regionale siciliana 7 febbraio 1957, n. 16, concernente
l'elezione dei consigli delle provincie siciliane, promosso con
ordinanza emessa il 1 luglio 1966 dal Tribunale di Palermo sul ricorso
di Mazzola Italo contro il Presidente della Regione siciliana, iscritta
al n. 230 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 12 del 14 gennaio 1967 e nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 60 del 17 dicembre 1966.
Visto l'atto di intervento del Presidente della Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 30 maggio 1968 la relazione del
Giudice Angelo De Marco;
udito l'avv. Vittorio Ottaviano, per il Presidente della Regione
siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il consigliere dell'amministrazione comunale di Palermo dott. Italo
Mazzola, chiamato, con decreti n. 86-A del 14 ottobre 1965 e 7-A del 1
gennaio 1966 del Presidente della Regione siciliana a partecipare,
quale elettore, alle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale
regionale di Palermo, con atto di citazione notificato il 6 aprile 1966
assumendo:
che, col sistema elettorale dei consigli delle provincie siciliane,
adottato con la legge regionale 7 febbraio 1957, n. 16 ed, in
particolare, con gli artt. 7 e 10 il voto non risultava uguale, libero
e segreto, come prescrive l'art. 48 della Costituzione;
che, più precisamente, non era uguale, perché plurimo e non
segreto, perché dovendosi segnare sulla scheda il numero dei voti
conseguiti da ogni elettore, nell'elezione a consigliere comunale,
attraverso tale numero era facile identificare il votante;
che, infatti, l'attore essendo stato l'unico consigliere comunale
di Palermo eletto dal P.S.U.P., col segnare sulla scheda il voto
plurimo di 64,25 veniva, praticamente, a mettere sulla scheda stessa la
sua firma;
tanto assumendo, conveniva davanti al Tribunale di Palermo il
Presidente della Regione siciliana, perché sentisse:
a) dichiarare e ritenere non manifestamente infondata la questione
di illegittimità costituzionale degli artt. 7 e 10 della legge
regionale 7 febbraio 1957, n. 16, in riferimento all'art. 48 della
Costituzione;
b) dichiarare nulli o annullare integralmente o per la parte
investita dall'impugnativa i provvedimenti impugnati;
c) emettere ogni altra opportuna statuizione;
d) condannare il convenuto alle spese del giudizio;
e) munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione.
Il Tribunale adito, con ordinanza 1 luglio 1966, ritenuta la
questione di cui sopra rilevante ai fini del giudizio e non
manifestamente infondata, sospendeva il giudizio e disponeva la
immediata trasmissione degli atti a questa Corte.
Eseguite le notificazioni o pubblicazioni di rito, con atto
depositato nella cancelleria di questa Corte, in data 7 novembre 1967
interveniva in questa sede il Presidente della Giunta regionale
siciliana, il di cui patrocinio, premesso che l'intervento dovesse
ritenersi ammissibile a norma degli artt. 20 e 25 della legge 11 marzo
1953, n. 87 e 3, secondo comma, delle Norme integrative del 16 marzo
1956, eccepiva, in sostanza quanto segue:
i requisiti di eguaglianza, libertà e segretezza del voto, sanciti
dall'art. 48 della Costituzione si riferiscono all'ipotesi in cui sia
chiamato a votare direttamente il cittadino. Nel caso dell'elezione del
Consiglio delle provincie regionali siciliane, che poi sono costituite
dai liberi consorzi di comuni, il voto, invece, spetta sostanzialmente
ai Comuni consorziati, che, all'uopo, si avvalgono dei consiglieri
comunali.
Questi, quindi, votano non come cittadini, ma come titolari di un
organo comunale, e, quindi, il loro diritto di voto non può ritenersi
coperto da garanzia costituzionale.
Altrimenti, dovrebbe ritenersi che la stessa garanzia debba
applicarsi, in tutti i casi, in cui spetti ai Consigli comunali di
procedere alla nomina dei titolari di altri enti, come ad esempio degli
Enti comunali di assistenza e di altre istituzioni di beneficenza.
Comunque l'art. 48 della Costituzione, data la sua collacazione
nella parte relativa ai "diritti e doveri dei cittadini", può trovare
applicazione soltanto nel caso di elezioni dirette, nelle quali ogni
cittadino, che ha raggiunto la maggiore età, ha diritto di partecipare
alle elezioni.
Nel caso, invece, di elezioni indirette, come quelle per i consigli
dei liberi consorzi siciliani, non più tutti i cittadini possono
partecipare alla seconda votazione, ma soltanto quelli che siano stati
prescelti in una precedente elezione diretta.
Pertanto, l'art. 7 della legge regionale 7 febbraio 1957, n. 16,
quando dispone che "i consiglieri comunali concorrono alle elezioni del
Consiglio provinciale, in misura proporzionale ai voti validi,
riportati dalla lista nella quale sono stati eletti" non solo non viola
il principio di eguaglianza, ma si adegua al principio della
democraticità, che vuole che tutti partecipino, con pari efficacia
determinante, alla vita politica e amministrativa (artt. 1, 2, 3 e 48
della Costituzione).
Del pari costituzionalmente legittimo è l'art. 10, secondo il
quale: "Le schede, d'identico tipo e colore per ogni collegio, debbono
recare sulla faccia esterna le diciture: Collegio di... voti n....,
seguite, rispettivamente, dal nome del comune capoluogo di collegio e
dalla indicazione della frazione di voto o del numero dei voti, già
diviso per cento e arrotondato, con cui i vari consiglieri comunali
partecipano alla elezione; debbono, inoltre, contenere le altre
caratteristiche essenziali del modello descritto dalle tabelle A e B
allegate alla presente legge".
Infatti, in primo luogo, è da ritenere che, in un sistema di
elezione di secondo grado, la segretezza non può ritenersi essenziale
del voto, in quanto chi vota non esercita un diritto proprio, come tale
assolutamente insindacabile, bensì un potere che gli è stato
conferito da altri e cioè dai suoi elettori.
Comunque, dato che le schede debbono essere di identico tipo e
colore e che i consiglieri comunali eletti nella stessa lista
partecipano alla votazione con egual numero di voti, in quanto non si
tiene conto delle preferenze, la segretezza è comunque assicurata,
tranne che nel caso limite, che non può invalidare il sistema, di
consigliere unico eletto di una lista.
Pertanto, nell'interesse del Presidente della Giunta regionale
siciliana, si chiede che la questione proposta con l'ordinanza di
rinvio venga dichiarata non fondata.
Il dott. Mazzola, attore davanti al Tribunale di Palermo, non si è
costituito nel presente giudizio.
In data 21 corrente il patrocinio del Presidente della Regione
siciliana ha depositato una memoria, con la quale si insiste nelle
deduzioni, contenuto nell'atto di intervento, che vengono ulteriormente
chiarite.
Inoltre, per meglio dimostrare la tesi, secondo la quale, l'art. 48
della Costituzione non potrebbe trovare applicazione rispetto alle
norme impugnate, si pone in evidenza che l'art. 13 del D.L. del
Presidente della Regione 29 ottobre 1955, n. 6, confermato dalla legge
15 marzo 1963, n. 65, espressamente dispone che "il libero consorzio ha
natura di ente pubblico non territoriale, dotato di autonomia
amministrativa e finanziaria".
Se ne trae, poi, la conseguenza che, ancorché tali liberi consorzi
(art. 17) debbano assumere la denominazione di "provincia regionale"
non per questo acquistano natura di enti territoriali e che, quindi,
forma la natura di enti associativi, i consiglieri comunali partecipano
all'elezione del consiglio provinciale nella loro qualità di organi
del comune e non di comuni cittadini.
Che se, infine, la Regione ha creduto di servirsi delle norme
contenute nella legge n. 16 del 1957, anche per la elezione dei
consigli delle provincie, nel periodo intermedio tra la loro
soppressione e la creazione dei liberi consorzi e posto, in ipotesi,
che essa non potesse farlo - ciò che si contesta - sarà viziato il
provvedimento che ha così disposto, ma non la legge di cui sarebbe
stato fatto cattivo uso. Considerato in diritto :
1. - La questione rimessa all'esame di questa Corte, con
l'ordinanza di rinvio, è se possano ritenersi in contrasto con i
principi di eguaglianza e segretezza del voto, garantiti dall'art. 48
della Costituzione, gli artt. 7 e 10 della legge regionale siciliana 7
febbraio 1957, n. 16, sulla "Elezione dei consigli delle provincie
siciliane", i quali, rispettivamente, dispongono: "i consiglieri
comunali concorrono alla elezione del consiglio provinciale in misura
proporzionale ai voti validi portati dalla lista nella quale sono stati
eletti" (art. 7 - Voto plurimo -) e "le schede d'identico tipo e colore
per ogni Collegio... debbono recare sulla faccia esterna le diciture:
"Collegio di...", "voti n....", seguite, rispettivamente, dal nome del
Comune capoluogo di Collegio e dalla indicazione della frazione di voto
o del numero dei voti, già diviso per cento e arrotondato, con cui i
vari consiglieri comunali partecipazione alle elezioni" (art. 10 -
Schede -).
2. - È necessario, anzitutto, esaminare se sia fondata la
eccezione sollevata, in memoria, dal patrocinio del Presidente della
Regione, secondo la quale nella specie non si presenterebbe una
questione di legittimità costituzionale, ma una semplice questione di
legittimità amministrativa, in quanto il Presidente della Regione, non
essendo stati ancora costituiti i liberi consorzi tra Comuni, che, in
Sicilia, debbono esercitare anche le funzioni dei soppressi enti
autarchici provinciali, non avrebbe potuto, nell'indire le elezioni per
il Consiglio dell'amministrazione straordinaria, preveduta dall'art.
266 del T.U. sull'ordinamento amministrativo degli enti locali della
Regione siciliana, approvato con D.L. Pres. reg. 29 ottobre 1955, n. 6,
applicare la legge regionale 7 febbraio 1957, n. 16, modificata dalla
legge 19 ottobre 1961, n. 17, che disciplina la elezione dei consigli
delle provincie siciliane (denominazione da attribuire ai liberi
consorzi tra comuni ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, della legge 15
marzo 1963, n. 65).
Tale eccezione è, peraltro, manifestamente infondata.
La stessa legge 7 febbraio 1957, n. 16, all'art. 25, infatti,
testualmente dispone: "Le norme della presente legge sono applicabili
anche per le elezioni degli organi dell'amministrazione straordinaria
prevista dall'art. 266 del decreto legislativo presidenziale 29 ottobre
1955, n. 6".
Non può, dunque, parlarsi di semplice questione di legittimità
amministrativa e deve, invece, procedersi, attesa la sicura rilevanza
di essa nel giudizio a quo, all'esame della questione di legittimità
costituzionale sollevata con l'ordinanza di rinvio.
3. - La provincia è, per sua natura ente territoriale e tale è
anche la provincia siciliana, la quale, sia pure con l'attuale regime
di "amministrazione straordinaria", sopravvive fino a quando verranno
creati i liberi consorzi tra comuni (art. 266 dell'ordinamento
amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana).
Il carattere rappresentativo ed elettivo degli organi di governo
degli enti territoriali è strumento essenziale dell'autonomia, cui
hanno riguardo gli artt. 5 e 128 della Costituzione.
Inoltre, la elettività di tali organi è principio generale
dell'ordinamento, al quale, per l'art. 128 della Costituzione e per gli
artt. 14 e 15 dello Statuto siciliano, la Regione deve uniformarsi.
In materia di elettorato attivo l'art. 48, secondo comma, della
Costituzione ha, poi, carattere universale ed i principi, con esso
enunciati, vanno osservati in ogni caso in cui il relativo diritto
debba essere esercitato.
Non può ritenersi, invero, che quei principi non possano
osservarsi, anche in caso di elezioni di secondo grado e,
conseguentemente, non può escludersi la possibilità di siffatte
elezioni, che, del resto sono prevedute dalla Costituzione proprio per
la più alta carica dello Stato (art. 83).
4. - Alla stregua degli esposti principi, è agevole risolvere le
questioni sollevate con l'ordinanza di rinvio:
a) Il voto plurimo preveduto dall'art. 7 non è in contrasto col
principio di eguaglianza sancito dall'art. 48 della Costituzione, ma
risulta, anzi, manifestamente preordinato alla più esatta osservanza
di quel principio, per una completa salvaguardia dei diritti delle
minoranze.
Per l'art. 1 della legge regionale 7 febbraio 1957, n. 16, infatti:
"I consiglieri delle provincie regionali sono eletti dai consiglieri in
carica dei comuni, che compongono la provincia regionale, col sistema
proporzionale, a scrutinio di lista...".
Ma per l'art. 1 del T.U. delle leggi per la elezione dei consigli
comunali nella Regione siciliana, approvato con D. Pres. reg. 20 agosto
1960, n. 3: "La elezione dei consiglieri comunali nei comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti si effettua col sistema maggioritario
a scrutinio di lista con voto limitato" mentre, per l'art. 2 dello
stesso T.U. nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti la
elezione dei consiglieri comunali è fatta a scrutinio di lista con
rappresentanza proporzionale.
Senza il voto plurimo, pertanto, i consiglieri di minoranza dei
comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, si troverebbero in
grave condizione di inferiorità, non soltanto nei confronti dei
colleghi di maggioranza degli stessi comuni, ma anche nei confronti dei
colleghi in minoranza eletti col sistema proporzionale nei comuni con
popolazione superiore ai 5.000 abitanti.
Non solo, ma, per tale sperequazione il sistema proporzionale
adottato per l'elezione del consiglio provinciale risulterebbe
insanabilmente falsato.
D'altra parte è evidente che il principio di eguaglianza,
affermato dall'art. 48 della Costituzione, si ricollega a quello più
ampio affermato dall'art. 3. Cosicché, quando nelle elezioni di
secondo grado l'elettorato attivo è attribuito ad un cittadino eletto
dal popolo in sua rappresentanza, non contrasta col principio di
eguaglianza, ma anzi vi si conforma, la norma che faccia conto del
numero di elettori che gli conferirono il proprio voto, e con esso la
propria fiducia.
Per quanto si riferisce all'art. 7, la questione sollevata con
l'ordinanza di rinvio risulta, pertanto, non fondata.
b) Fondata è, invece, la questione sollevata in relazione all'art.
10.
La garanzia di segretezza del voto, che, poi, si risolve anche in
garanzia di libertà ed è perciò assolutamente inderogabile, non
risulta assicurata dal sistema adottato con l'articolo in esame.
Come lo stesso patrocinio della Regione ammette, infatti, sia pure
in casi marginali può accadere - ed è accaduto proprio nella
fattispecie, che ha dato origine a questo giudizio -che col sistema
suddetto il votante venga ad essere identificato.
Tanto basta perché la norma che lo ha adottato sia in contrasto
con l'art. 48 della Costituzione.
Va, al riguardo, notato che, contrariamente a quanto deduce il
patrocinio della Regione, anche nell'esercizio della carica di
consigliere comunale, il segreto del voto è garantito, quando si
tratta di deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche (art.
184 del T.U. più volte citato).
Inoltre non è inutile osservare che, senza la garanzia della
segretezza del voto, il divieto di mandato imperativo (art. 166 stesso
T.U.) difficilmente potrebbe essere osservato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 10 (schede)
della legge regionale siciliana 7 febbraio 1957, n. 16, concernente
"Elezione dei consigli delle provincie siciliane";
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7 (voto plurimo) della legge regionale suddetta, proposta con
l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 48 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.
ECLI:IT:COST:1968:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte