Sentenza n. 96/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/04/1975 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 406, prima
parte, e, per connessione, degli articoli da 389 a 397 del codice di
procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1973 dal
Presidente del tribunale di Civitavecchia nel procedimento penale a
carico di Vellino Giovanni Antonio ed altri, iscritta al n. 312 del
registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 236 del 12 setsembre 1973.
Udito nella camera di consiglio del 6 febbraio 1975 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 13 marzo 1973, il Presidente del tribunale
di Civitavecchia - richiesto dal p.m., in esito alla svolta istruttoria
sommaria, di emettere decreto di citazione a giudizio ex art. 406,
prima parte, del codice di procedura penale, a carico di Giovanni
Vellino ed altri - ha sollevato, di ufficio, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 406 innanzi indicato - in relazione all'art.
396 e, per connessione, agli articoli da 389 a 397 del codice di
procedura penale - per contrasto con gli artt. 102, primo comma, e 25,
primo comma, della Costituzione.
Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di
parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Come in narrativa detto, questa Corte è chiamata a decidere
della legittimità costituzionale dell'art. 406, prima parte, del
codice di procedura penale - relativamente all'obbligo, da tale norma
fatto al Presidente del tribunale, di emettere decreto di citazione a
giudizio "dopo pervenuta la richiesta del p.m." - e, per connessione,
dell'intera disciplina processuale dell'istruttoria sommaria (articoli
da 389 a 397 cod. proc. pen.), in riferimento agli artt. IO2 e 25 della
Costituzione.
La questione è sollevata dal giudice a quo sulla duplice premessa,
per un verso, della natura di "organo non giurisdizionale" del p.m.
(quale sarebbe confermata dai precetti costituzionali di cui agli artt.
108 e 112, che vietano la concentrazione nel medesimo organo
dell'iniziativa dell'esercizio della azione penale e della potestà di
decisione sul giudizio così iniziato) e, per altro verso, della
"natura giurisdizionale, invece, delle funzioni svolte dal p.m. nel
procedimento di istruzione sommaria, quantomeno al momento in cui
l'istruttoria culmina nella richiesta di citazione a giudizio".
Discenderebbe, appunto, da tali premesse la violazione:
a) dell'art. 102 della Costituzione, in quanto la funzione
giurisdizionale, nella specie, verrebbe, per quanto detto, esercitata
da soggetto che non è giudice;
b) dell'art. 25 della Costituzione, poiché l'assoggettamento
dell'imputato al p.m. comporterebbe la sottrazione dell'imputato stesso
al suo giudice naturale che, nella fase istruttoria del processo, è il
giudice istruttore.
2. - La questione è infondata sotto entrambi i profili della sua
prospettazione.
Il pubblico ministero - anche se non è investito del potere
decisorio onde non può qualificarsi giudice in senso stretto - è,
comunque, anch'egli un magistrato, come dimostra la collocazione degli
articoli della Costituzione che lo riguardano (in particolare da 104 a
107) nel titolo VI de "La Magistratura" e financo nella sez. de
"L'ordinamento giurisdizionale". L'esattezza dell'inquadramento del
p.m. fra gli "organi della giurisdizione" in senso lato ha, del resto,
già trovato conferma da parte di questa Corte, che, con sentenza n.
190 del 1970, ha testualmente definito la posizione del p.m. come
quella, appunto, di un magistrato appartenente all'ordine giudiziario
collocato in posizione di istituzionale indipendenza rispetto ad ogni
altro potere che "non fa valere interessi particolari ma agisce
esclusivamente a tutela dell'interesse generale all'osservanza della
legge, perseguendo fini di giustizia".
Da ciò deriva che nel concetto di "giurisdizione" - quale
contemplato nell'art. 102, che è il primo dei parametri
costituzionali, di cui è dedotta la violazione - deve intendersi
compresa non solo l'attività decisoria, che è peculiare e propria del
giudice, ma anche l'attività di esercizio dell'azione penale, che con
la prima si coordina in un rapporto di compenetrazione organica a fine
di giustizia e che l'art. 112 della Costituzione, appunto, attribuisce
al pubblico ministero.
Nell'esplicazione di tale potestà d'iniziativa, evidentemente,
rientrano tutte le attività di natura istruttoria che il p.m. svolge,
perché necessarie alla acquisizione di elementi utili per porsi in
grado di esercitare l'azione penale. Tali attività - proprio in quanto
costituiscono esercizio di giurisdizione (in senso lato) da parte di un
organo che è, comunque, un magistrato - risultano pienamente
compatibili con il sistema delineato dalla Costituzione. Pertanto, le
norme che le attività stesse contemplano (artt. 389 a 397 cod. proc.
pen.) non contrastano con l'art. 102 della Costituzione citato.
3. - Tale ordine di considerazioni vale anche per la richiesta di
emissione del decreto di citazione a giudizio, di cui all'art. 396 cod.
proc. pen. - sulla quale in particolar modo si appuntano i rilievi
dell'ordinanza di rimessione - poiché, invero, anche tale atto va
ricondotto alla potestà di iniziativa dell'azione penale da parte del
p.m., della quale anzi rappresenta un momento tipico. Né può
ritenersi sussistere un contrasto tra l'art. 396 cod. proc. pen.
citato e l'art. 102 della Costituzione sotto il profilo che la
richiesta del p.m. travalichi la detta funzione di iniziativa per
sconfinare nel campo dell'attività decisoria riservata al giudice:
attesoché, tale richiesta - se pur evidentemente implica una
valutazione in senso logico delle prove raccolte - non per questo
acquista natura decisoria, essendo diversa dal giudizio in senso
tecnico, in quanto non contiene alcuna decisione sulla notitia
criminis.
4. - L'esaminato potere attribuito al p.m., di compiere in casi
particolari (e sempre con le garanzie di legge) atti istruttori,
neppure, infine, viola l'art. 25 della Costituzione: per la medesima
ragione innanzi esposta che l'esplicazione di tali atti resta contenuta
nella funzione (latamente giurisdizionale) di esercizio dell'azione
penale e si arresta di fronte ad atti invece di contenuto decisorio,
come il rinvio a giudizio o il proscioglimento istruttorio (che il p.m.
è, appunto, tenuto a richiedere all'organo giudicante), di fronte ai
quali soltanto opera la garanzia costituzionale della precostituzione
del giudice (v. anche la sentenza di questa Corte n. 148 del 1963).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 406, prima parte, e, per connessione, degli articoli da 389 a
397 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli
artt. 102 e 25 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe
indicata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte