Sentenza n. 96/1977
Altra decisione · depositata il 30/05/1977 · relatore Giulio Gionfrida
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato il 28 febbraio 1975, depositato in cancelleria
l'11 marzo successivo ed iscritto al n. 9 del registro 1975, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'atto di promulgazione,
in data 30 dicembre 1974, della legge della Regione Marche 30 dicembre
1974, n. 53, concernente:
"Tutela e valorizzazione dei beni culturali".
Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;
udito nell'udienza pubblica del 13 aprile 1977 il Giudice relatore
Giulio Gionfrida;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il ricorrente, e l'avv. Gabriele Galvani, per la Regione Marche.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nella seduta del 28 novembre 1974 il Consiglio della Regione
Marche approvava la legge "Tutela e valorizzazione dei beni culturali",
che il giorno 29 successivo veniva inviata al Commissario del Governo
per l'esercizio del controllo ex artt. 127, comma primo, della
Costituzione e 11 legge 10 febbraio 1953, n. 62.
Il 30 dicembre 1974, il Presidente della Giunta regionale
considerava come apposto il visto governativo - "argomentando dal fatto
che il termine per il rinvio (trenta giorni dalla comunicazione, ex
art. 127 Cost. citato) era scaduto il precedente giorno 29" - e
promulgava la legge Stessa (che veniva, poi, pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione Marche del 31 dicembre 1974).
Nel frattempo, nella seduta del 23 dicembre 1974, il Consiglio dei
ministri aveva deliberato di fare opposizione all'ulteriore corso della
legge, avendo rilevato, quanto all'art. 18, che non era conforme al
precetto dell'art. 81 della Costituzione ("non essendo contestualmente
indicati i mezzi di copertura finanziaria") e, quanto all'art. 4, che
la nomina (ivi prevista) del Direttore del centro regionale per i beni
culturali risultava disposta in violazione dell'art. 53 dello Statuto
regionale ("richiedente un rapporto a tempo determinato e l'adozione di
un apposito provvedimento").
La deliberazione governativa di rinvio della legge per l'esame in
seconda lettura ex art. 127, comma terzo, della Costituzione veniva
comunicata alla Regione lo stesso 30 dicembre 1974: quando, però, la
legge de qua era già stata promulgata.
2. - Contro l'atto di promulgazione ricorreva, allora, il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Premetteva che il termine per l'esercizio del potere di rinvio -
scadente, il 29 dicembre 1974, in giorno festivo -doveva considerarsi
prorogato di diritto al successivo giorno non festivo e, cioè, al 30
dicembre 1974.
E lamentava che l'atto di promulgazione della legge in discussione
- in quanto era stato, invece, adottato dal Presidente della Regione
prima dello scadere della mezzanotte del 30 predetto - aveva, per ciò,
appunto, leso, in relazione agli artt. 127 della Costituzione, 11 della
legge 10 febbraio 1953, n. 62, e 47 dello Statuto della Regione Marche,
la sfera di attribuzioni dello Stato: impedendo che la deliberazione
governativa di rinvio, comunicata alla Regione proprio in data del 30
dicembre 1974, sortisse effetto quanto al chiesto riesame (degli artt.
4 e 18) della legge regionale menzionata.
3. - Nel giudizio innanzi alla Corte si costituiva la Regione
Marche, eccependo l'inammissibilità del ricorso e deducendone la
infondatezza nel merito: non essendo, a suo avviso, nella specie
applicabile il principio della proroga di diritto del termine scadente
in giorno festivo.
4. - All'udienza di discussione, l'Avvocatura dello Stato faceva
preliminarmente presente che era, nel frattempo, cessata la situazione
di contrasto che aveva dato origine al ricorso, giacché la Regione
Marche, con successiva legge 22 maggio 1975, n. 44, aveva in concreto
recepito puntualmente i rilievi formulati dal Commissario governativo
alla precedente legge "Tutela e valorizzazione dei beni culturali"
approvata il 28 novembre 1974.
Dichiarava tuttavia di avere interesse alla soluzione della
questione sulla prorogabilità del termine scadente in giorno festivo
per i riflessi che questa poteva in generale avere nei confronti
dell'Amministrazione: e sotto tale profilo insisteva per l'accoglimento
del ricorso.
Da parte sua, la difesa della Regione, concordava con l'Avvocatura
sulla cessazione della materia del contendere; sottolineando, al
riguardo, la tempestività con la quale (con l'emanazione della nuova
legge) erano stati accolti i rilievi commissariali.
Controdeduceva, poi, per quanto riguarda la proroga del termine
scadente in giorno festivo, contestando l'esistenza di un principio in
tal senso applicabile alla materia dei termini di natura
costituzionale. Considerato in diritto :
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha, come in narrativa
detto, proposto ricorso per conflitto di attribuzione avverso il
provvedimento 30 dicembre 1974 di promulgazione della legge della
Regione Marche "Tutela e valorizzazione dei beni culturali", lamentando
che tale atto - adottato sull'erroneo presupposto che il termine per
l'esercizio del potere governativo di rinvio ex art. 127 della
Costituzione fosse scaduto il 29 dicembre 1974; laddove, essendo
quest'ultimo giorno festivo, il termine stesso doveva, invece,
considerarsi prorogato di diritto alla mezzanotte del successivo 30
dicembre - aveva leso prerogative statuali (ex artt. 127 Costituzione
cit.; 11 legge 10 febbraio 1953, n. 62; 47 Statuto Regione Marche):
impedendo all'atto di rinvio, in concreto adottato dal Governo e
comunicato alla Regione proprio alla data indicata del 30 dicembre
1974, di produrre effetto, quanto al chiesto riesame (degli artt. 4 e
18) della legge regionale in argomento.
2. - Rileva la Corte che, come risulta dalle dichiarazioni rese in
udienza, anche se non vi è stata una formale rinunzia al ricorso da
parte dell'Avvocatura dello Stato, le parti hanno entrambe riconosciuto
che è di fatto venuta meno la situazione di contrasto, che aveva dato
origine al conflitto, avendo la Regione, con legge di modifica del 22
maggio 1975, n. 44, puntualmente accolto i rilievi formulati dal
Governo relativamente alla precedente legge di "Tutela e valorizzazione
dei beni culturali".
Pertanto deve, ora, dichiararsi cessata la materia del contendere,
in quanto è venuto meno il concreto interesse del ricorrente ad
ottenere una pronunzia sull'appartenenza del potere, e non rileva
l'interesse astratto alla soluzione della questione - di
applicabilità, in materia, del principio di proroga del termine
scadente in giorno festivo - quale sollecitata dall'Avvocatura per i
riflessi che essa potrebbe avere in via generale, in situazioni,
comunque, diverse da quella esaminata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti
dell'atto di promulgazione della legge della Regione Marche 30 dicembre
1974, n. 53 "Tutela e valorizzazione dei beni culturali".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI - DUCCI ALBERTO
MALAGUGINI
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte