Corte costituzionale

Ordinanza n. 96/1979

Altra decisione · depositata il 26/07/1979 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della

legge Regione Emilia-Romagna 30 luglio 1974, n. 38, in relazione agli

artt. 12 bis e 76 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla

legge 2 agosto 1967, n. 799 promosso con ordinanza emessa il 26

novembre 1975 dal pretore di Bologna, nel procedimento penale a carico

di Cioni Raffaello ed altro, iscritta al n. 207 del registro ordinanze

1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del

28 aprile 1976.

Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1979 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto, che, con ordinanza del 26 novembre 1975, il pretore di

Bologna rimetteva all'esame di questa Corte la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione

Emilia-Romagna n. 38 del 1974, sollevata dalla difesa degli imputati

Cioni Roberto e Cioni Raffaello, in relazione agli artt. 12 bis e 76

del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967,

n. 799, per presunto contrasto con gli artt. 3 e 117 della

Costituzione.

Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna

motivazione in ordine alla rilevanza della dedotta questione di

legittimità costituzionale, né alcun diretto apprezzamento della non

manifesta infondatezza, e si limita, con riguardo a quest'ultimo

profilo della questione, a richiamare "la memoria defensionale

depositata dal difensore ed allegata agli atti"; che la motivazione di

ogni provvedimento giurisdizionale deve invece risultare da un'autonoma

e diretta valutazione del giudice; che, del resto, l'art. 23 della

legge n. 87 del 1953, contenente "Norme sulla costituzione ed il

funzionamento della Corte costituzionale", prescrive che il giudice a

quo riferisce i termini ed i motivi della questione di legittimità

costituzionale, della quale egli è tenuto a delibare la non manifesta

infondatezza e la rilevanza ai fini del decidere, prima di sospendere

il giudizio in corso e di rimettere gli atti alla Corte costituzionale;

che l'ordinanza di rimessione è peraltro soggetta ad apposito regime

di pubblicità, dettato in vista della funzione alla quale essa adempie

nella proposizione in via incidentale delle controversie relative alla

legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di

legge: appena tale ordinanza perviene alla Corte costituzionale, ne è

infatti disposta la pubblicazione, a norma dell'art. 25 della citata

legge n. 87 del 1953, nella Gazzetta Ufficiale e, dove occorra, anche

nel "Bollettino ufficiale" delle Regioni interessate; che il nostro

ordinamento esige, dunque, la chiara e generale conoscenza delle

questioni di legittimità costituzionale sollevate innanzi alla Corte,

e che questa fondamentale esigenza risulta soddisfatta solamente quando

l'autorità giurisdizionale abbia provveduto a motivare l'ordinanza di

rimessione senza eccedere le indagini delibatorie di sua competenza, ma

senza trascurarne d'altra parte il necessario svolgimento; che, in

conseguenza, la Corte ritiene di dover nella specie restituire gli atti

al giudice a quo, perché compia gli accertamenti omessi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al pretore di Bologna.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO

ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte