Sentenza n. 96/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/06/1980 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.l. 660/1973
- art. 6legge 660/1973
- art. 6d.l. 660/1973
- art. 2legge 823/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6 del
d.l. 5 novembre 1973, n. 660, conv. con modif., in legge 19 dicembre
1973, n. 823, e dell'art. 2, lett. a), della legge 19 dicembre 1973,
n. 823 (Norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia
tributaria), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 21 maggio 1975 dalla Commissione tributaria
di 1 grado di Ragusa sul ricorso di Giummarra Giovanni ed altro,
iscritta al n. 315 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 del 17 settembre 1975;
2) ordinanza emessa il 31 marzo 1976 dalla Commissione tributaria
di 1 grado di Bolzano sul ricorso di Stuflesser Wielfried, iscritta al
n. 605 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 294 del 3 novembre 1976;
3) ordinanza emessa il 31 maggio 1977 dalla Commissione tributaria
di 2 grado di Ravenna sul ricorso di Baldini Giuseppina, iscritta al n.
425 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 306 del 9 novembre 1977;
4) ordinanza emessa il 3 maggio 1977 dalla Commissione tributaria
di 1 grado di Napoli sul ricorso di Palumbo Alberto, iscritta al n. 198
del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 172 del 21 giugno 1978.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 aprile 1979 il Giudice relatore
Leopoldo Elia;
udito l'avvocato dello Stato, Giuseppe Angelini Rota, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa in data 21 maggio 1975 la Commissione
tributaria di 1 grado di Ragusa sollevava, in seguito a conforme
eccezione dei ricorrenti, questione di costituzionalità dell'art. 6
del d.l. 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella
legge 19 dicembre 1973, n. 823 - Norme per agevolare la definizione
delle pendenze in materia tributaria - per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione. Tale norma, infatti, statuendo l'onere di presentare la
domanda per usufruire dei benefici previsti entro il 28 febbraio 1974
(termine prorogato al 31 marzo 1974 dal d.l. 2 marzo 1974, n. 29 conv.
in legge 3 aprile 1974, n. 107), escluderebbe irreparabilmente
dall'applicazione dei medesimi coloro che sono gravati da imposte
relative a manifestazioni della capacità contributiva verificatesi in
precedenza ma accertate solo in seguito. In ipotesi consimili già la
Corte si sarebbe pronunziata nel senso dell'incostituzionalità della
normativa impugnata (sentenze n. 85 del 1965 e n. 121 del 1967).
Nel caso di specie i germani Giummarra Giovanni e Rinaldo avevano
acquistato appartamento in data 6 aprile 1971 ed avevano goduto, al
momento della registrazione, dei benefici di cui alla legge regionale
siciliana 30 luglio 1969, n. 29; l'amministrazione finanziaria,
peraltro, ritenendo che i fabbricati non rientrassero nell'ambito di
applicazione della legge suddetta, revocava tali benefici e notificava
ingiunzioni di pagamento per il recupero di quanto dovuto in data 21
giugno 1974.
L'ordinanza, regolarmente comunicata e notificata, veniva
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 17 settembre 1975.
Interveniva il Presidente del Consiglio dei ministri, attraverso
l'Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto della questione. Scopo
del provvedimento legislativo in esame, come anche dei precedenti
consimili, sarebbe non solo quello di agevolare la soluzione delle
numerose controversie pendenti ma anche di assicurare una sollecita
riscossione dei tributi contestati. Tenuto conto di ciò e del fatto
che effettivamente diversa è la situazione del rapporto tributario
già accertato rispetto a quella del rapporto non ancora accertato, la
lamentata violazione del principio di eguaglianza non sussisterebbe. In
senso analogo si sarebbe anche espressa la sentenza n. 148 del 1967
della Corte costituzionale.
2. - Analoga questione era sollevata dalla Commissione tributaria
di 2 grado di Ravenna, con ordinanza emessa il 31 maggio 1977. Nel caso
di specie la ricorrente Baldini Giuseppina aveva acquistato terreno
edificabile con atto registrato in data 10 luglio 1969 e lo aveva
rivenduto con atto registrato in data 21 dicembre 1970. A causa del
breve tempo intercorso fra acquisto e vendita successiva la Baldini era
decaduta dai benefici fiscali di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408
(ai sensi dell'art. 6 del d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150 convertito,
con modificazioni, nella legge 7 febbraio 1968, n. 26).
La Baldini aveva poi presentato la domanda di condono in data 25
febbraio 1974; l'Ufficio del Registro peraltro respingeva la domanda
medesima, osservando che al momento nessuna controversia era pendente
ed in seguito notificava ingiunzione per il recupero dell'imposta non
pagata (in data 18 novembre 1975). La Commissione tributaria osservava
che il beneficio doveva intendersi esteso a tutti i rapporti comunque
non esauriti ed in ogni caso sollevava questione di costituzionalità
ritenendo lesivo del principio di eguaglianza far dipendere dalla
maggiore o minore solerzia degli uffici tributari la situazione
giuridica del contribuente.
Interveniva il Presidente del Consiglio dei ministri attraverso
l'Avvocatura dello Stato che, dopo aver rilevato la contraddizione fra
l'assunto secondo cui la legge impugnata dovrebbe interpretarsi
estensivamente fino a ricomprendere tutti i rapporti comunque non
esauriti ed il sollevare questione di costituzionalità per giungere ad
un risultato che si ipotizza appunto già conseguibile in via
interpretativa, chiedeva pronunzia di rigetto con argomenti del tutto
simili a quelli già svolti nella precedente occasione.
L'ordinanza, regolarmente comunicata e notificata, veniva
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 9 novembre 1977.
3. - Questione analoga sollevava ancora la Commissione tributaria
di 1 grado di Napoli con ordinanza emessa il 3 maggio 1977. Rilevava in
particolare che la limitazione dei benefici previsti dall'art. 6 del
decreto - legge di cui si tratta alle sole controversie già insorte
crea un'ingiustificata diversità normativa e contrasta con lo scopo
stesso dell'atto, che è quello di assicurare una rapida riscossione
del gettito tributario.
Nel caso di specie l'Amministrazione finanziaria aveva notificato a
Palumbo ingiunzione per il pagamento di imposta suppletiva in data 16
febbraio 1976 in relazione ad atto di compravendita concluso il 15
luglio 1971.
Interveniva il Presidente del Consiglio dei ministri attraverso
l'Avvocatura dello Stato chiedendo il rigetto della questione e
svolgendo argomenti del tutto analoghi a quelli illustrati nelle
precedenti occasioni.
L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, veniva
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 21 giugno 1978
4. - La Commissione tributaria di 1 grado di Bolzano, con ordinanza
emessa il 31 marzo 1976, sollevava questione di costituzionalità
dell'art. 2, lett. a) della legge 19 dicembre 1973, n. 823, già
menzionata (recte: del d.l. 5 novembre 1973, n. 660, convertito nella
predetta legge).
Nel caso di specie il contribuente aveva proposto ricorso contro
l'accertamento dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di
Bolzano e la decisione del ricorso, intervenuta in data 8 ottobre 1973,
era stata trasmessa all'Ufficio il 2 gennaio 1974 e notificata il
successivo 16 gennaio. Il contribuente dunque si trovava a non poter
più beneficiare, in conseguenza della ritardata notifica della
decisione di primo grado (non appellata dalla Amministrazione
finanziaria), del trattamento più favorevole previsto dall'art. 2,
lett. d) del decreto - legge 5 novembre 1973, n. 660, conv. in legge 19
dicembre 1973, n. 823; ricorreva allora nuovamente alla Commissione
tributaria ed ivi prospettava un dubbio di costituzionalità relativo
all'art. 2, lett. a) del menzionato decreto avente valore di legge, che
regola la modalità del condono di cui possono beneficiare i
contribuenti, nei cui confronti è stato notificato accertamento,
accomunando alla posizione di costoro quella dei contribuenti che già
hanno ottenuto una decisione giurisdizionale di primo grado la loro
favorevole e non appellabile da parte dell'Amministrazione finanziaria,
quando, anche per fattori ai contribuenti medesimi non attribuibili,
tale decisione sia stata notificata dopo il termine del 31 ottobre
1973.
La Commissione tributaria di 1 grado di Bolzano, con l'ordinanza
indicata, aderiva alle censure di costituzionalità prospettate dal
contribuente; l'ordinanza stessa, regolarmente notificata e comunicata,
veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 3 novembre 1976.
Interveniva il Presidente del Consiglio dei ministri, attraverso
l'Avvocatura dello Stato, chiedendo si pronunziasse sentenza di
rigetto. Osservava che il differente trattamento deriva non dal mero
arbitrio della Pubblica Amministrazione ma da circostanze cui il
legislatore ricollega determinate conseguenze. Né è irragionevole
tener conto, in un provvedimento che, in occasione della riforma del
sistema tributario e della revisione del relativo contenzioso, vuole
facilitare la definizione in via amministrativa delle controversie
relative ai tributi soppressi o riformati, non solo del contenuto
iniziale della lite ma anche dello stato e del grado in cui si trova il
procedimento contenzioso già avviato. E, d'altra parte, non si
vedrebbe come una più tempestiva notifica della decisione della
Commissione tributaria avrebbe mutato la situazione giuridica del
ricorrente nel processo a quo, atteso che con riferimento alla ipotesi
di intervenuta decisione di primo grado, la lettera b) dell'art. 2 del
decreto - legge menzionato dichiara applicabile la medesima disciplina
di cui alla impugnata lettera a).
5. - Nel corso dell'udienza di discussione le parti costituite
ribadivano i rispettivi punti di vista. Considerato in diritto :
1. - Le quattro questioni, riguardando tutte il regime temporale
per l'applicabilità delle norme miranti ad agevolare la definizione
delle pendenze in materia tributaria (d.l. 5 novembre 1973, n. 660
convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973, n. 823),
possono essere esaminate congiuntamente e decise con unica sentenza.
2. - La Corte è chiamata innanzitutto ad accertare se l'art. 6 del
decreto - legge, nel testo risultante dalla legge di conversione, non
contrasti con l'art. 3 Cost. nella parte in cui limita la definizione
agevolata delle controversie per l'applicazione delle imposte di
registro ed ipotecarie, dei diritti catastali e delle relative
addizionali per atti formati anteriormente al 1 gennaio 1973, alle sole
controversie pendenti alla data di entrata in vigore del decreto. Più
in particolare, questa norma produrrebbe disparità di trattamento tra
contribuenti che si trovano nella stessa situazione (quanto ad
inosservanza in uno stesso periodo di tempo dei precetti fiscali), a
seconda che abbiano o meno ricevuto notifica dagli uffici delle imposte
di accertamenti di valore o ingiunzioni di pagamento.
Le tre questioni sollevate rispettivamente dalla Commissione
tributaria di 1 grado di Ragusa, dalla Commissione tributaria di 2
grado di Ravenna e dalla Commissione tributaria di 1 grado di Napoli (e
che possono sintetizzarsi nei termini sopra riferiti) non sono fondate.
È necessario premettere che il c.d. condono previsto negli atti
legislativi già citati si differenzia profondamente (come precisato da
questa Corte con la sentenza n. 32 del 1976) dai condoni in materia
tributaria per sanzioni di natura non penale disposti con d.lgs. 31
gennaio 1948, n. 109, legge 30 luglio 1959, n. 559, legge 31 ottobre
1963, n. 1458 e legge 23 dicembre 1966, n. 1139. Si tratta infatti, nel
caso in esame, di un provvedimento che intende creare le migliori
condizioni per l'avvio della riforma tributaria, agevolando, prima
ancora che la regolarizzazione mediante sanatoria di situazioni contra
legem, la definizione con metodo semplificato delle controversie e
pendenze esistenti al momento dell'entrata in vigore del decreto legge.
A tal fine (e a differenza di quanto era preveduto negli atti di
condono sopra menzionati) non si condiziona l'abbandono delle sanzioni
alla definizione, in regime ordinario, dei redditi imponibili e dei
debiti d'imposta, definizione da conseguirsi mediante l'opera
dell'amministrazione e del contribuente entro un periodo di alcuni
mesi, talvolta di un anno. Ciò era incompatibile con gli obbiettivi di
rapidità, anzi di automaticità, che intendeva raggiungere il
legislatore del 1973; il vecchio metodo sarebbe stato poi in contrasto
con lo spirito della riforma, che aveva eliminato l'istituto del
concordato tributario anche nella forma dell'adesione del contribuente
all'accertamento dell'ufficio (artt. 42 e 43 d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600). Il contribuente può soltanto presentare domanda irrevocabile
per l'applicazione del provvedimento, quando ritiene che la definizione
così realizzata sia più conveniente di quella conseguibile in regime
ordinario. L'amministrazione, dal canto suo, deve limitarsi ad
applicare gli schemi di definizione, analiticamente predisposti dal
legislatore, con riduzioni e maggiorazioni forfettariamente previste
per le diverse imposte.
D'altra parte il vecchio metodo, dopo le sentenze di questa Corte
n. 85 del 1965 e 121 del 1967, comportava ormai un periodo "aperto" (e
cioè senza termini di chiusura) per la definizione in via
amministrativa dell'accertamento, come si trae, del resto, dalla
disciplina contenuta nell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 23
dicembre 1966, n. 1139.
Pertanto il legislatore del 1973, per ottenere una rapida
eliminazione del contenzioso pendente e per realizzare un sollecito
introito nelle casse dello Stato, durante la delicata fase di avvio
della riforma, doveva stabilire un punctum temporis, cui riferire
rigidamente la possibilità di utilizzare le norme del provvedimento di
condono. In altre parole, in questo quadro di esigenze eccezionali, il
principio di eguaglianza non poteva essere attuato realizzando la
parità di trattamento in ordine alle situazioni iniziali che avevano
provocato la controversia o la pendenza tributaria, ma solo estendendo
al massimo la possibilità per tutti i contribuenti - quale che fosse
la fase della loro vicenda tributaria - di chiedere l'applicazione, con
modalità e risultati parzialmente differenziati, del provvedimento
agevolativo.
È quanto è stato realizzato, con indubbia coerenza, nelle varie
disposizioni del decreto legge, conseguendo l'obbiettivo di non
escludere dall'ambito di applicabilità del provvedimento nessun
contribuente a causa di ritardi nell'attività degli uffici competenti
ad accertare i redditi o a liquidare le imposte.
Non interessa, ovviamente, verificare qui se alle speranze del
legislatore siano stati pari i risultati (le operazioni per sistemare
le vecchie pendenze essendosi concluse soltanto nel corso del 1977).
Preme solo rilevare che l'art. 3 Cost., inteso come divieto di
disparità di trattamento di situazioni simili e come esclusione di
discriminazioni irragionevoli, non può ritenersi violato nella
fattispecie, perché il provvedimento esclude dalla sfera di
applicazione soltanto i contribuenti che abbiano già definito le
controversie o pendenze in ordine alle imposte considerate. Per tutti
gli altri, si ripete, nessuna preclusione discende dalla normativa
adottata, giacché il concetto di "controversia" è stato sempre
affiancato da quello di situazione non definita, anche in difetto di
procedimento contenzioso, di notifica dell'accertamento di valore o di
ingiunzione di pagamento.
3. - Questi dati normativi non sono stati tenuti presenti dalle
Commissioni di Ragusa e di Ravenna, che hanno del tutto trascurato la
possibilità di definizione delle pendenze offerta dall'art. 6, primo
comma, ultima parte, anche ai contribuenti per i quali non fosse in
corso una "controversia", essendo mancata nei loro riguardi una
notifica di accertamento di valore e una ingiunzione di pagamento. È
vero che le norme in proposito erano più chiaramente formulate nel
testo del decreto legge, mentre le modifiche in sede di legge di
conversione, coinvolgendo nelle stesse proposizioni la disciplina per
le imposte successorie, hanno reso meno limpido il collegamento
alternativo tra le situazioni di "controversia" e le situazioni non
caratterizzate da accertamenti dell'amministrazione. Tuttavia le due
fattispecie sono ben presenti nel primo comma dell'art. 6, indicandosi
la definizione della controversia nella riduzione del 50% della imposta
liquidata sulla base dell'accertamento compiuto dall'amministrazione; e
successivamente (ultima parte del comma) indicandosi l'eliminazione
della pendenza, in difetto di notifica dell'accertamento di maggior
valore, nella liquidazione dell'imposta sulla base del valore
dichiarato dal contribuente, aumentato forfettariamente del 20% (in
entrambi i casi senza applicazione di sopratasse e pene pecuniarie).
La considerazione di queste premesse avrebbe forse potuto indurre
le due Commissioni, ma anche, da altro punto di vista, quella di
Napoli, a ravvisare nelle fattispecie sottoposte al loro giudizio
piuttosto che elementi per enucleare una questione di legittimità
costituzionale, problemi di carattere interpretativo - applicativo
dell'art. 6 del provvedimento in esame. Ma ciò non fa venir meno la
rilevanza delle questioni, che devono essere esaminate nei termini
proposti dalle ordinanze.
4. - La Commissione di Ragusa motiva l'eccezione di
incostituzionalità dell'art. 6 con il rilievo che esso "non prevede
l'applicazione del condono tributario per gli atti formati
anteriormente al 1 gennaio 1973 ma sui quali la richiesta di imposta
suppletiva di registro è stata avanzata dall'Amministrazione
finanziaria in epoca successiva alla scadenza del termine del 28
febbraio 1974". In proposito si citano anche le sentenze di questa
Corte del 22 dicembre 1965, n. 85 e 23 novembre 1967, n. 121, che
dichiaravano la illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo,
legge 30 luglio 1959, n.559 e dell'articolo 2, comma terzo, legge 31
ottobre 1963, n. 1458.
Com'è noto, queste disposizioni condizionavano l'applicazione del
condono tributario in senso proprio al verificarsi della definizione
amministrativa dell'accertamento degli imponibili per le imposte
dirette rispettivamente entro un anno ed entro sei mesi dall'entrata in
vigore della legge: e la Corte le ritenne illegittime, in quanto
facevano dipendere dalla maggiore o minore diligenza
dell'amministrazione, dal maggiore o minor carico del suo lavoro, la
possibilità per i contribuenti di beneficiare del condono. Ma la
fattispecie disciplinata dal denunziato primo comma dell'art. 6 è
profondamente diversa. Infatti, nel quadro di questa normativa, il
ritardo dell'amministrazione nel notificare la revoca di un beneficio
già concesso e nel richiedere una imposta suppletiva di registro può
costituire semplicemente un motivo che spiega perché il contribuente
non abbia presentato in termini la domanda prevista nell'ultima parte
del primo comma dell'art. 6. Tuttavia, non essendo il rapporto
tributario ancora concluso, nulla impediva al contribuente stesso di
tutelarsi rispetto ad ulteriori vicende del rapporto, chiedendo che
l'imposta dovuta fosse liquidata sulla base del valore da lui
dichiarato, aumentato del 20%, senza applicazione di sopratasse e pene
pecuniarie.
5. - Più complessa è la fattispecie sottostante all'ordinanza
della Commissione di Ravenna.
Non a torto l'Avvocatura dello Stato prospetta l'ipotesi della
inammissibilità della questione sollevata, dal momento che nella
ordinanza stessa - assai lacunosa - la Commissione si dichiara
favorevole ad una interpretazione adeguatrice dell'articolo 6, primo
comma - parte prima, che farebbe venir meno la rilevanza della
eccezione (e secondo cui le controversie pendenti 'includerebbero
situazioni caratterizzate da violazioni delle norme tributarie, anche
in difetto di accertamento da parte degli uffici). Peraltro, è da
ritenere che in concreto la Commissione fosse tutt'altro che sicura
della cennata interpretazione, come si ricava anche dalla circostanza
che la Commissione stessa ha poi sollevato la questione di legittimità
costituzionale.
In questo caso il contribuente aveva presentato in termini la
domanda prevista dall'art. 6, effettuando contestualmente il versamento
delle imposte di registro, trascrizione ed addizionali per un atto di
vendita di un'aerea edificabile stipulato e registrato entro il 31
dicembre 1972 (come risulta dai documenti inclusi nel fascicolo di
causa, tra i quali non figura tuttavia copia della domanda di condono).
Non spetta a questa Corte accertare se il comportamento del
contribuente, concretatosi oltretutto nel versamento di una somma
"chiesta bonariamente" dall'ufficio (che peraltro ignorava la decadenza
incorsa nel frattempo dai benefici della legge n. 408 del 1949), possa
rientrare, se non nello schema della "controversia pendente" dell'art.
6, primo comma - prima parte, quantomeno, da un punto di vista
sostanziale, nella ipotesi di cui all'art.6, primo comma - ultima
parte: e cioè nella liquidazione dell'imposta, sulla base del valore
dichiarato dal contribuente, aumentato del 20%, senza applicazione di
sopratasse e pene accessorie; o, infine, se tale condotta, per le sue
peculiarità, non si lasci inquadrare in nessuna delle previsioni
contenute nell'art. 6.
Appare comunque evidente che la questione proposta nella ordinanza
(violazione dell'art. 3 Cost. per disparità di trattamento a danno dei
contribuenti i quali, coeteris paribus, non siano parte in una concreta
controversia pendente) è priva di fondamento, perché l'art. 6
consente in ogni caso ai contribuenti che si conformino alle sue
prescrizioni di ottenere o la definizione agevolata della controversia
o la liquidazione dell'imposta sulla base, forfettariamente maggiorata,
del valore dichiarato dai contribuenti stessi.
6. - La questione sollevata della Commissione di Napoli trae
origine da un dubbio interpretativo - applicativo che resta all'interno
dell'art. 6, primo comma - prima parte. L'amministrazione richiede con
ingiunzione il pagamento di imposta suppletiva ipotecaria, malgrado la
domanda di condono tempestivamente presentata e in un primo tempo
accolta (con riduzione del 50% dell'imposta), perché le richieste di
imposta formulate con il solo avviso bonario Mod. 11 non integrano gli
estremi della controversia pendente, debitamente notificata alle parti;
mentre il contribuente sostiene (come risulta dal fascicolo di causa,
che peraltro non include il modulo dell'avviso) che l'invito di
pagamento Mod. 11 reca un preciso termine, trascorso il quale l'ufficio
procederà in via coattiva.
Lasciando a chi spetta di risolvere questo problema (secondo
l'ordinanza si tratterebbe di conoscenza "non formale" da parte del
contribuente "della maggior pretesa patrimoniale dell'ufficio"), è
ovvio, per le considerazioni già svolte, che l'art. 6, primo comma,
non viola l'art. 3 Cost., in quanto prevede, anche al di fuori
dell'ipotesi della "controversia pendente", la possibilità di
usufruire di una liquidazione agevolata della imposta.
7. - La Corte è infine chiamata ad accertare se contrasti con
l'art. 3 Cost. l'art. 2, lett. a) del d.l. 5 novembre 1973, n. 660
convertito nella legge 19 dicembre 1973, n. 823. L'eccezione è
sollevata dalla Commissione tributaria di 1 grado di Bolzano, su
ricorso proposto da un professionista che non aveva potuto usufruire
delle modalità di determinazione delle imposte di ricchezza mobile e
complementare secondo l'art. 2, lett. d). Tale impossibilità, derivata
dalla tardiva notifica di una decisione della Commissione distrettuale
imposte dirette di Bolzano dopo il 31 ottobre 1973, aveva fatto sì che
il contribuente vedesse determinate le sue imposte con la riduzione
dell'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al 40% della
differenza tra l'imponibile stesso e quello dichiarato dal
professionista e di un ulteriore importo pari al 25% di quest'ultimo;
se la notifica della decisione adottata dalla Commissione distrettuale
fosse avvenuta in tempo utile, la liquidazione dell'imposta si sarebbe
realizzata in condizioni più vantaggiose per il contribuente, cioè
riducendo l'imponibile risultato non dall'accertamento dell'ufficio, ma
dalla decisione della Commissione di un importo pari al 40% della
differenza tra l'imponibile stesso e quello dichiarato dal
professionista, e di un ulteriore importo pari al 25% di quest'ultimo.
Il contrasto dell'art. 2 lett. a) con l'art. 3 Cost. deriverebbe
appunto dalla circostanza che tale metodo meno favorevole di
determinazione dell'imposta si imporrebbe anche a quei contribuenti
che, ove non ricorressero eventi ad essi non attribuibili, potrebbero
fruire della più vantaggiosa soluzione prevista dall'art. 2, lett.
d).
La questione non è fondata.
Si tratta invero di una normativa strettamente collegata alle
finalità di massima semplificazione degli accertamenti e delle
operazioni per la liquidazione delle imposte (v. supra n. 2), sulla
base degli elementi acquisiti anteriormente all'entrata in vigore del
provvedimento legislativo, inteso ad agevolare la definizione delle
pendenze in materia tributaria. Il termine del 31 ottobre 1973, fissato
per l'acquisizione di tali elementi (tra cui rientrano le decisioni
delle Commissioni tributarie), appare del tutto ragionevole e tale da
non discriminare le situazioni dei contribuenti, che vanno
necessariamente riferite alle diverse fasi del rapporto tributario
(amministrative e contenziose), come risultavano venute in essere alla
data prescelta: a nulla rilevando, anche dal punto di vista del
sindacato di costituzionalità, le ragioni per le quali al 31 ottobre
1973 doveva considerarsi raggiunto l'uno e l'altro stadio dell'iter di
accertamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, lett. a) del d.l. 5 novembre 1973, n. 660, così come
convertito nella legge 19 dicembre 1973, n. 823, sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria
di 1 grado di Bolzano, con l'ordinanza in epigrafe indicata e, nei
sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6 del decreto - legge 5 novembre 1973, n. 660,
nel testo modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 1973, n.
823, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalle
Commissioni tributarie di 1 grado Ragusa, di 2 grado di Ravenna, di 1
grado di Napoli, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte