Corte costituzionale

Ordinanza n. 96/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/03/1993 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 429, terzo

comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa

il 6 aprile 1992 dal Pretore di Milano nel procedimento civile

vertente tra Livoti Giuseppe e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 321 del

registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Livoti Giuseppe e

dell'I.N.A.I.L.;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Giuseppe Livoti

contro l'INAIL per ottenere il pagamento di una rendita vitalizia con

gli interessi e la rivalutazione monetaria, il Pretore di Milano, con

ordinanza del 6 aprile 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., "in quanto riserva un

trattamento deteriore ai datori di lavoro e agli enti previdenziali

rispetto ai debitori comuni";

che, ad avviso del giudice remittente, il significato normativo

ascritto all'art. 429 dalla giurisprudenza prevalente, cioè il

cumulo di rivalutazione monetaria e interessi legali, una volta

elevati questi ultimi al dieci per cento in virtù dell'art. 1 della

legge 26 novembre 1990, n. 353, comporta per i crediti di lavoro e

previdenziali una tutela esorbitante rispetto a quella prevista

dall'art. 1224 cod. civ. per gli altri crediti pecuniari;

che il giudice remittente ritiene rilevante la questione pur

dopo la legge 30 dicembre 1991, n. 412, il cui art. 16, comma 6, per

i crediti previdenziali ha sostituito alla regola del cumulo il

criterio della spettanza al creditore della maggior somma tra

l'importo degli interessi legali e l'ammontare della rivalutazione:

tale disposizione, infatti, essendo priva di efficacia retroattiva,

non è applicabile al rapporto di cui è causa;

che nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti il

ricorrente e l'INAIL chiedendo l'uno una dichiarazione di

infondatezza, l'altro una dichiarazione di fondatezza della

questione;

Considerato che la norma impugnata concerne esclusivamente i

crediti di lavoro, mentre il rapporto dedotto nel giudizio a quo ha

per oggetto una prestazione previdenziale;

che la norma applicabile a tale rapporto è l'art. 442 cod.

proc. civ. così come modificato dalla sentenza n. 156 del 1991 di

questa Corte, il quale, agli effetti del risarcimento del danno da

svalutazione monetaria, non rinvia all'art. 429, ma detta una norma

formalmente distinta e autonoma, onde la sollevata questione appare

irrilevante per difetto di pregiudizialità;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 429, terzo comma, cod. proc.

civ., sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte