Sentenza n. 96/1994
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/03/1994 · relatore Cesare Mirabelli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5, primo
comma, lettera e), numero 2, e 30 della legge regionale
Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali
relative allo smaltimento dei rifiuti), come sostituiti,
rispettivamente, dagli artt. 5 e 29 della legge regionale 28 novembre
1988, n. 65 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7
settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento
di rifiuti solidi), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 6 agosto 1992 dal giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura circondariale di Udine nel procedimento
penale a carico di Luisa Pullé ed altri, iscritta al n. 678 del
registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1992;
2) ordinanza emessa il 1 ottobre 1992 dal Pretore di Pordenone
nel procedimento penale a carico di Pietro Bacelin, iscritta al n. 1
del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1994 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Luisa Pullé
ed altri - sottoposti ad indagini per il reato previsto e punito
dagli artt. 110 del codice penale e 25, primo comma, del d.P.R. 10
settembre 1982, n. 915, per avere effettuato senza autorizzazione
trasporti di rifiuti speciali prodotti da terzi - il giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine, con
ordinanza emessa il 6 agosto 1992, accogliendo un'istanza del
pubblico ministero, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e
116 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
degli artt. 5, primo comma, lettera e), numero 2, e 30 della legge
regionale Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30 (Norme
regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), come sostituiti,
rispettivamente, dagli artt. 5 e 29 della legge regionale 28 novembre
1988, n. 65 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7
settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento
di rifiuti solidi).
Il giudice rimettente ritiene che il combinato disposto delle
norme denunciate, prevedendo la necessità dell'autorizzazione
soltanto per effettuare la raccolta ed il trasporto dei rifiuti
tossici e nocivi nonché dei rifiuti urbani per conto terzi, non
richiede alcuna autorizzazione per il trasporto dei rifiuti speciali
prodotti da terzi, per compiere il quale è sufficiente che il
trasportatore sia provvisto di una bolla di accompagnamento che
indichi per ciascun trasporto l'origine, la destinazione, la qualità
e la quantità dei rifiuti speciali trasportati.
Ad avviso del giudice rimettente le disposizioni legislative
statali poste dal d.P.R. n. 915 del 1982 richiedono l'autorizzazione
per ogni fase di smaltimento dei rifiuti speciali, compreso il
trasporto per conto terzi, assoggettando a sanzione penale le
attività non autorizzate. Le norme del d.P.R. n. 915 del 1982,
adottate in attuazione di direttive comunitarie, esprimerebbero,
secondo l'orientamento già manifestato dalla Corte (sentenza n. 306
del 1992), principi fondamentali, delineando gli obiettivi essenziali
ed i limiti di operatività della disciplina dello smaltimento dei
rifiuti, per evitare il rischio di inquinamento e di degrado
dell'ambiente.
Le norme regionali denunciate, difformi dai principi del d.P.R. n.
915 del 1982, sarebbero in contrasto con l'art. 116 della
Costituzione, perché la Regione Friuli-Venezia Giulia non ha
potestà legislativa esclusiva in materia di smaltimento dei rifiuti,
ma può soltanto integrare ed attuare la legge statale.
Le stesse norme violerebbero anche l'art. 25, secondo comma, della
Costituzione, giacché interferirebbero nella riserva di legge
statale in materia penale, rendendo lecita nella Regione una condotta
altrimenti penalmente sanzionata. Inoltre vi sarebbe un contrasto con
l'art. 3 della Costituzione, in quanto i trasportatori che operano in
Friuli-Venezia Giulia sarebbero irragionevolmente favoriti rispetto a
coloro che svolgono la medesima attività nel resto del territorio
nazionale.
Il giudice rimettente motiva la rilevanza della questione di
legittimità costituzionale affermando che essa incide sul
provvedimento di archiviazione, che dovrebbe essere disposto per la
non punibilità degli indagati in mancanza dell'elemento psicologico
del reato, se le norme regionali denunciate sono dichiarate
costituzionalmente illegittime. Altrimenti l'archiviazione dovrebbe
essere disposta perché il fatto non costituisce reato.
2. - Anche il Pretore di Pordenone, con ordinanza emessa il 1
ottobre 1992 nel corso di un processo penale a carico di Pietro
Bacelin, imputato della contravvenzione prevista e punita dall'art.
25 del d.P.R. n. 915 del 1982 per avere raccolto e trasportato
rifiuti speciali prodotti da terzi senza la prescritta
autorizzazione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli artt. 5, primo comma, lettera e), numero 2, e 30 della legge
regionale Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 1987 (come sostituiti,
rispettivamente, dagli artt. 5 e 29 della legge regionale n. 65 del
1988), deducendo un contrasto con gli artt. 25 e 117 della
Costituzione. Le norme regionali denunciate, restringendo, rispetto a
quanto prevede il legislatore statale, l'ambito delle attività che,
nelle fasi di smaltimento dei rifiuti speciali, richiedono
l'autorizzazione, violerebbero la competenza esclusiva dello Stato in
materia di norme penali e sarebbero in contrasto con i principi posti
dalla legge statale.
3. - Le due ordinanze, ritualmente notificate e comunicate,
iscritte nel registro delle ordinanze ai numeri 678 del 1992 ed 1 del
1993, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, prima serie speciale, rispettivamente nel n. 44 del 21
ottobre 1992 e nel n. 3 del 20 gennaio 1993. Considerato in diritto
1. - Le questioni di legittimità costituzionale sottoposte
all'esame della Corte riguardano le disposizioni dettate dagli artt.
5, primo comma, lettera e), numero 2, e 30 della legge Friuli-Venezia
Giulia 7 settembre 1987, n. 30, come sostituiti, rispettivamente,
dagli artt. 5 e 29 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65,
nella parte in cui non comprendono il trasporto di rifiuti speciali
per conto terzi tra le attività che devono essere autorizzate,
prescrivendo esclusivamente che i privati i quali effettuano tale
operazione siano provvisti, in occasione di ogni trasporto, di una
bolla di accompagnamento che indichi l'origine, la destinazione, la
qualità e la quantità dei rifiuti trasportati.
I giudici rimettenti ritengono che la disciplina regionale sia in
contrasto con i principi fondamentali stabiliti dal d.P.R. 10
settembre 1982, n. 915, che prevede la necessità
dell'autorizzazione, di competenza regionale, per effettuare lo
smaltimento dei rifiuti, comprendendo in questa attività anche la
fase della raccolta e del trasporto. Vi sarebbe anche una illegittima
interferenza nella riserva di legge statale in materia penale ed un
ingiustificato privilegio per gli autotrasportatori di rifiuti
speciali che operano nell'ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia
rispetto a coloro che svolgono la medesima attività nel resto del
territorio nazionale. Viene pertanto prospettato il contrasto con gli
artt. 116 e 117 nonché con gli artt. 25, secondo comma, e 3 della
Costituzione.
2. - I giudizi, concernendo le medesime disposizioni di legge e
prospettando questioni identiche, possono essere riuniti per essere
decisi con unica sentenza.
3. - Le questioni sono fondate.
Il d.P.R. n. 915 del 1982, adottato in forza della delega concessa
al Governo con la legge 9 febbraio 1982, n. 42 per l'attuazione delle
direttive della Comunità economica europea relative ai rifiuti ed al
loro smaltimento (n. 75/442, n. 76/403 e n. 78/319), attribuisce alla
competenza delle regioni "l'autorizzazione ad enti o imprese ad
effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani speciali prodotti da
terzi" (art. 6, lettera d)).
Per individuare la latitudine delle attività soggette ad
autorizzazione, alle quali questa disposizione fa riferimento,
occorre considerare l'art. 1 dello stesso decreto del Presidente
della Repubblica che, stabilendo i principi generali della materia,
comprende nello smaltimento dei rifiuti anche la fase del trasporto.
In questo stesso senso, del resto, muoveva la direttiva
comunitaria 15 luglio 1975 (n. 75/442), includendo nello
"smaltimento" tanto la raccolta, la cernita, il trattamento l'ammasso
e il deposito, quanto il trasporto dei rifiuti. La stessa direttiva
stabiliva che le imprese che provvedono al trasporto dei rifiuti per
conto terzi fossero soggette alla vigilanza dell'autorità competente
secondo le regole nazionali, incaricata di autorizzare e controllare
le operazioni di smaltimento (art. 10).
La disciplina dettata dalle disposizioni della legge regionale
sottoposte a giudizio di legittimità costituzionale è diversa.
Queste disposizioni prevedono che la regione autorizzi la raccolta ed
il trasporto dei rifiuti tossici e nocivi nonché dei rifiuti urbani,
effettuati da privati per conto terzi. Non comprendono - all'art. 5,
primo comma, lettera e), numero 2, della legge n. 30 del 1987, come
sostituito dall'art. 5 della legge n. 65 del 1988 - tra le attività
da autorizzare il trasporto per conto terzi di rifiuti speciali, per
il quale l'art. 30 della stessa legge richiede che in occasione di
ogni trasporto sia predisposta un'apposita bolla di accompagnamento.
Questa disciplina contrasta con i principi espressi dalla
legislazione statale, che vuole soggetta ad autorizzazione ogni fase
dello smaltimento, compreso il trasporto, con l'evidente finalità di
consentire ed agevolare un'efficace vigilanza ed il complessivo
controllo dell'intero processo di smaltimento dei rifiuti, anche
mediante la preventiva individuazione dei soggetti che provvedono ad
una o a più fasi dell'attività di smaltimento, in modo da
verificare, tra l'altro, l'idoneità tecnica di chi opera nel
settore.
Il sistema delineato dal legislatore statale per il trasporto di
rifiuti speciali per conto terzi, effettuato da chi non sia già
autorizzato per compiere altre fasi dello smaltimento, implica il
controllo preventivo dei soggetti rispetto allo svolgimento del
trasporto. Il controllo può avvenire mediante l'autorizzazione
prevista dall'art. 6, lettera d), del d.P.R. n. 915 del 1982, o con
l'iscrizione all'albo delle imprese esercenti servizi di smaltimento
dei rifiuti nelle varie fasi (art. 10 del decreto-legge 31 agosto
1987, n. 361). A questa impostazione si conforma la disciplina
attuativa, che comprende sempre nell'attività di smaltimento la
raccolta ed il trasporto dei rifiuti speciali, anche se non tossici e
nocivi (art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991,
n. 324).
La necessità di autorizzazione per le attività di smaltimento
dei rifiuti, incluso il trasporto di rifiuti speciali per conto
terzi, è posta dal legislatore statale come principio fondamentale
al quale la legislazione regionale deve attenersi. Questa disciplina
opera in stretta correlazione con l'esigenza di dare attuazione alle
direttive comunitarie in materia e concorre a delineare gli obiettivi
essenziali della regolamentazione dello smaltimento dei rifiuti
(sentenze n. 306 del 1992 e n. 192 del 1987).
Gli artt. 5, primo comma, lettera e), numero 2, e 30 della legge
regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 1987, nella parte in
cui non includono il trasporto per conto terzi di rifiuti speciali
tra le attività soggette ad autorizzazione regionale, si discostano
dai principi fondamentali della legislazione statale e contrastano
quindi con l'art. 116 della Costituzione. Con riferimento a tale
parametro di giudizio ne deve essere pertanto dichiarata
l'illegittimità costituzionale, rimanendo assorbito ogni altro
profilo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale degli
artt. 5, primo comma, lettera e), numero 2, e 30 della legge
regionale Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30 (Norme
regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), come sostituiti,
rispettivamente dagli artt. 5 e 29 della legge regionale 28 novembre
1988, n. 65 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7
settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento
dei rifiuti solidi), nella parte in cui non includono il trasporto
dei rifiuti speciali prodotti da terzi tra le attività soggette ad
autorizzazione regionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 10 marzo 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte