Corte costituzionale

Ordinanza n. 96/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/04/1998 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 303 (recte:

art. 300) del codice di procedura civile, promosso con ordinanza

emessa il 6 gennaio 1997 dal pretore di Roma nel procedimento civile

vertente tra la S.r.l. Costruzioni Moderne Prefabbricati e la S.r.l.

"Diamante Immobiliare" ed altri, iscritta al n. 586 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che nel corso di un procedimento possessorio in cui i

procuratori di soggetti intervenuti avevano richiesto la declaratoria

d'interruzione del processo a seguito del fallimento della società

attrice, non dichiarato dal procuratore di quest'ultima, il pretore

di Roma, con ordinanza emessa il 6 gennaio 1997, ha sollevato - in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - questione di

legittimità costituzionale dell'art. 303 (recte: art. 300) del

codice di procedura civile, nella parte in cui subordina

l'interruzione del processo, in caso di fallimento della parte, alla

dichiarazione del procuratore di quest'ultima;

che, a parere del giudice a quo nel caso in cui tale

dichiarazione non venga resa, potrebbe derivare un pregiudizio ai

contraddittori del fallito per l'impossibilità di far valere nei

confronti del fallimento una eventuale sentenza favorevole.

Considerato che il pretore si duole dell'asserita inadeguatezza

degli strumenti di tutela dei diritti a contenuto patrimoniale

eventualmente conseguenti al giudizio nel momento in cui essi

verranno fatti valere nei confronti del fallimento;

che la denunciata norma - regolatrice in modo unitario del

fenomeno dell'interruzione per perdita della capacità processuale -

è stata già esaminata da questa Corte, la quale ha posto in luce il

sostanziale "parallelismo" tra la posizione degli aventi causa e

quella del curatore fallimentare con riguardo specifico agli obblighi

del difensore-mandatario, il cui eventuale inadempimento al dovere di

informare il proprio rappresentato circa la pendenza del processo è

stato annoverato tra gli inconvenienti di mero fatto (sentenza n. 136

del 1992), per cui è stata esclusa la carenza di tutela degli

indicati soggetti;

che il pretore di Roma denuncia ora la stessa norma per lesione

(costituzionalmente rilevante) del diritto delle controparti del

soggetto fallito;

che, però, la lamentata lesione non è riferita - né è

riferibile - all'applicazione di tale norma bensì ad eventualità

estranee ad essa, indicate dal rimettente nel mancato intervento del

curatore fallimentare, nella pronuncia d'una successiva sentenza

favorevole alle controparti e, ancora, nella proposizione - da parte

del curatore stesso - di un'eccezione d'inopponibilità al fallimento

ove detta sentenza venga posta in esecuzione prima che il fallito

riacquisti la capacità patrimoniale;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 300 del codice di procedura civile,

sollevata dal pretore di Roma in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 1 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte