Corte costituzionale

Ordinanza n. 96/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/04/2000 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

citata

  • art. 47-bislegge 165/1998
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51-bis della

legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e

sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

promosso con ordinanza emessa il 16 aprile 1999 dal Tribunale di

sorveglianza di Roma nel procedimento di sorveglianza nei confronti

di L. M., iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1999 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie

speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Roma ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 32 e 101, secondo

comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), nella parte in cui non

consente la prosecuzione della misura dell'affidamento in prova in

casi particolari "anche in presenza di una pena residua da scontare

superiore agli anni quattro di reclusione" nell'ipotesi in cui il

Tribunale di sorveglianza accerti l'andamento positivo del programma

terapeutico seguito dal condannato;

che il rimettente espone in fatto che con ordinanza del

23 dicembre 1997 il condannato era stato ammesso alla misura

alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari a norma

degli artt. 47-bis dell'ordinamento penitenziario (successivamente

abrogato dalla legge 27 maggio 1998, n. 165), e 94 del d.P.R.

9 ottobre 1990, n. 309, in riferimento alla pena residua da scontare

determinata con il provvedimento di cumulo del 23 giugno 1997;

che successivamente, nel corso dell'esecuzione della misura

connotata da un andamento positivo anche in relazione al programma

riabilitativo seguito, era intervenuto in data 28 settembre 1998 un

secondo provvedimento di cumulo, "includente anche i titoli allora in

esecuzione in forma alternativa" in base al quale la pena residua

complessiva da scontare era stata determinata in otto anni, due mesi

e sette giorni di reclusione, con decorrenza dal 16 ottobre 1995 e

scadenza al 6 luglio 2003;

che il magistrato di sorveglianza provvedeva in conseguenza a

sospendere ai sensi dell'art. 51-bis dell'ordinamento penitenziario

la misura dell'affidamento in prova in casi particolari, in quanto la

pena residua da scontare risultava superiore al limite di quattro

anni di reclusione stabilito dall'art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990

per l'ammissione al beneficio;

che, sulla base di questa situazione di fatto, ad avviso del

rimettente l'art. 51-bis dell'ordinamento penitenziario si pone in

contrasto con i sopra menzionati parametri costituzionali e, in

particolare:

con l'art. 3 Cost., in quanto la disciplina censurata

determinerebbe conseguenze ingiustificatamente diverse a seconda

della circostanza del tutto casuale che più condanne siano

concretamente eseguibili in modo continuativo l'una dopo l'altra

piuttosto che in momenti diversi, separati da periodi di libertà:

ove il condannato si trovi ad espiare nel corso dell'affidamento in

prova un'ulteriore condanna che, cumulata alla precedente, superi il

limite di pena previsto per tale misura, si imporrebbe infatti la

revoca del beneficio a norma dell'art. 51-bis dell'ordinamento

penitenziario, mentre nel caso in cui il condannato si trovi ad

espiare la medesima pena successivamente all'esecuzione del primo

affidamento in prova sarebbe possibile ammettere nuovamente il

condannato alla misura alternativa per la pena residua, sussistendone

ovviamente i presupposti;

con l'art. 27, terzo comma, Cost., in quanto la norma

censurata determina una interruzione del percorso rieducativo in atto

"per fatti non riconducibili ad una pericolosità sociale

sopravvenuta e colpevole, ma ricollegabili, per contro, a situazioni

o condotte precedenti il trattamento risocializzante" in violazione

del principio generale della progressività del trattamento affermato

dalla giurisprudenza costituzionale;

con l'art. 32 Cost., in quanto, attesa la valenza

riabilitativa dell'affidamento in prova in casi particolari, la

cessazione della misura avrebbe ripercussioni negative sulla salute

fisica e psichica del condannato;

con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione

(parametro in ordine al quale l'ordinanza di rimessione difetta

peraltro di motivazione);

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha eccepito l'inammissibilità della questione, in quanto

dall'ordinanza di rimessione non risulta se nel provvedimento di

cumulo siano comprese condanne che, singolarmente considerate,

superino il limite stabilito per la concessione del beneficio,

concludendo comunque per la sua infondatezza in relazione a tutti i

parametri costituzionali indicati dal rimettente.

Considerato che dal tenore complessivo dell'ordinanza di

rimessione emerge che la questione di costituzionalità ha una

portata più circoscritta rispetto alla formulazione di sintesi

espressa nel dispositivo della medesima ordinanza, in quanto in

realtà il rimettente lamenta l'impossibilità di prosecuzione della

misura dell'affidamento in prova terapeutico quando la pena residua

da scontare, come determinata a seguito della sopravvenienza di un

titolo di esecuzione di altra pena detentiva, risulti superiore a

quattro anni di reclusione;

che, così precisata la portata della questione oggetto del

presente giudizio, è opportuno premettere che la disciplina

contenuta nell'art. 51-bis dell'ordinamento penitenziario si

riferisce alla sopravvenienza, nel corso dell'esecuzione delle misure

alternative alla detenzione (tra le quali, sia pure non espressamente

menzionata nella norma in esame, la giurisprudenza pacificamente

include l'affidamento in prova terapeutico), di "un titolo di

esecuzione di altra pena detentiva";

che, al riguardo, dall'ordinanza di rimessione non è dato

desumere quale sia il nuovo titolo di esecuzione di altra pena

detentiva che nella specie avrebbe comportato il superamento del

limite di quattro anni di reclusione stabilito per l'ammissione

all'affidamento in prova terapeutico, in quanto il rimettente si

limita a richiamare i due provvedimenti di cumulo intervenuti l'uno

prima del provvedimento di concessione dell'affidamento in prova,

l'altro nel corso di esecuzione della misura, precisando soltanto che

il secondo cumulo include "anche i titoli allora in esecuzione in

forma alternativa";

che non risulta quindi possibile stabilire se e in che misura

il secondo provvedimento di cumulo concerna anche titoli di

privazione della libertà nuovi rispetto a quelli già considerati

nel primo provvedimento, ovvero riguardi esclusivamente, come

parrebbe desumersi dalla stessa ordinanza di rimessione, sentenze di

condanna divenute esecutive in epoca anteriore alla concessione

dell'affidamento in prova terapeutico, erroneamente non calcolate o

in relazione alle quali siano intervenuti provvedimenti di revoca di

benefici precedentemente concessi;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente

inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 51-bis della legge 26 luglio

1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione

delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 32 e 101, secondo comma,

della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Roma, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte