Sentenza n. 96/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/04/2001 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 47d.lgs. 507/1993
- art. 4legge 421/1992
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed
armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge
23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza
locale), promossi con ordinanze emesse il 25 settembre 1999 dalla
Commissione tributaria provinciale di Cagliari e il 28 marzo 2000
(n. 2 ordinanze) dalla Commissione tributaria provinciale di Brescia,
rispettivamente iscritte ai nn. 54, 397 e 398 del registro ordinanze
2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 1ª serie
speciale, nn. 9 e 28 dell'anno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 2000 il giudice
relatore Massimo Vari.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 25 settembre 1999 (r.o. n. 54 del 2000),
emessa nel corso del giudizio promosso dall'ENEL S.p.A. per
l'annullamento dell'accertamento d'ufficio notificato in data
14 giugno 1996 dall'IPE S.r.l., concessionaria del servizio
riscossioni tributi del comune di Sant'Antioco, con il quale veniva
determinata, per l'anno 1995, la tassa per l'occupazione degli spazi
ed aree pubbliche (c.d. TOSAP) del predetto comune, la Commissione
tributaria provinciale di Cagliari ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione
dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre
1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale), per
violazione dell'"art. 76, primo comma, della Costituzione", in
riferimento all'art. 4, comma 4, lettera b), numero 1, della legge
23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e
la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico
impiego, di previdenza e di finanza territoriale).
La questione era stata già proposta, nel medesimo giudizio a
quo, con ordinanza del 9 novembre 1996 (r.o. n. 167 del 1997) e
decisa dalla Corte, previa riunione con altri giudizi aventi il
medesimo oggetto, con ordinanza n. 120 del 1999, con la quale veniva
disposta la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, affinché
valutassero la persistente rilevanza della questione stessa, alla
luce dello jus superveniens costituito dall'art. 31, comma 27, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e, segnatamente, della norma che
prevede modalità di definizione agevolata dei rapporti non conclusi
in materia di TOSAP.
2. - Il giudice a quo, premesso che il comune di Sant'Antioco
"non ha adottato alcuna norma agevolativa" ai sensi del menzionato
art. 31, comma 27, della legge n. 448 del 1998, afferma che "persiste
... la rilevanza della questione in quanto la facoltà concessa al
comune è rimasta lettera morta", riportandosi, quanto alla non
manifesta infondatezza, "integralmente alla precedente ordinanza",
trascritta in parte qua nell'attuale atto di promovimento
dell'incidente di costituzionalità.
3. - Dal precisato contesto risulta che, secondo il rimettente,
il "legislatore delegato, al fine di rideterminare le tariffe della
c.d. TOSAP, doveva nella specie operare secondo le linee direttive
fissate dall'art. 4, comma 4, (rectius: lettera b, numero 1), della
legge delega n. 421 del 1992" e, segnatamente, in base ai primi due
dei quattro punti in cui si articola detta disposizione, cioè:
"1) rideterminazione delle tariffe al fine di una più
adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile nonché in
relazione alla ripartizione dei comuni in non più di cinque classi.
Le variazioni in aumento, per le occupazioni permanenti, non potranno
superare il 50 delle misure massime di tassazione vigente ...;
2) introduzione di forme di determinazione forfetaria della
tassa per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo
con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di
parametri significativi".
Ciò posto, si lamenta che il legislatore delegato si sia
conformato ai predetti criteri solo per la determinazione delle
tariffe concernenti le occupazioni di spazi ed aree pubbliche
permanenti o temporanee; ritenendo, invece, per le occupazioni
permanenti del soprassuolo e del sottosuolo con cavi e condutture,
"di essere completamente libero nella determinazione della tassa",
sì da omettere, negli artt. 46 e 47 del decreto legislativo n. 507
del 1993, "di dividere i comuni in classi, di tenere conto del
beneficio economico ritraibile e di rispettare il limite massimo
della variazione in aumento del 50 rispetto alla tassazione
precedentemente in vigore".
4. - Nel ribadire tali censure, il rimettente aggiunge che "la
legge di delega è di assoluta chiarezza nel senso che la
introduzione di forme di determinazione forfetaria della tassa in
base a parametri significativi per le linee elettriche e simili
costituisce un criterio aggiuntivo o integrativo".
Diversamente opinando, "si giungerebbe alla conseguenza di
ritenere che per le reti elettriche, telefoniche, ecc. si sia
trattato non già di una revisione della disciplina della tassa,
secondo l'intento del legislatore, bensì di un vero e proprio
sconvolgimento di essa, con attribuzione al legislatore delegato del
potere di regolarsi con assoluta discrezionalità".
Il che comporterebbe "la incostituzionalità della legge di
delega" e "del conseguente decreto legislativo" n. 507 del 1993, "per
contrasto con il combinato disposto degli artt. 76, 23 e 53 della
Costituzione, considerata la palese indeterminatezza della misura
della tassa da applicare in materia coperta da riserva di legge",
risultando, infatti, "estremamente generico ed indeterminato il
criterio di commisurazione della tassa a "parametri significativi ",
oltretutto non rispettoso neppure della finalità ispiratrice della
legge delega, "che era quella di ottenere la revisione e la
armonizzazione dei tributi locali vigenti".
Siffatta conseguenza imporrebbe, perciò, secondo l'ordinanza,
"una interpretazione della legge delega tale da ricondurla
nell'ambito dei principi costituzionali", quale interpretazione da
privilegiare fra quelle astrattamente possibili.
5. - Con due ordinanze di identico contenuto (iscritte al r.o.
nn. 397 e 398 del 2000), emesse entrambe il 28 marzo 2000, nel corso
di distinti giudizi promossi dall'ENEL S.p.A., sede di Milano,
avverso gli avvisi di accertamento notificati dal comune di Ceto per
il pagamento della TOSAP relativa all'anno 1996, anche la Commissione
tributaria provinciale di Brescia ha sollevato questione di
legittimità costituzionale del menzionato art. 47, commi 1 e 2, del
decreto legislativo n. 507 del 1993, denunciandone il contrasto sia
con l'art. 53 della Costituzione, sia con l'art. 76, primo comma,
della Costituzione", in riferimento all'art. 4, comma 4, lettera b),
numero 1), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Il rimettente sostiene, quanto alla non manifesta infondatezza,
che, dovendo "uniformarsi alle direttive imposte" dall'art. 4, comma
4, della legge n. 421 del 1992, e, segnatamente, dai numeri 1 e 2,
"il solo modo con il quale il legislatore delegato avrebbe assicurato
il rispetto della soglia di aumento del 50 per cento della tassa,
fino allora vigente, era quella di porre un limite specifico ai
comuni nella determinazione delle nuove tariffe"; limite che "non è
stato previsto nel decreto legislativo n. 507 del 1993".
Il giudice a quo, nel rilevare, inoltre, che il comune di Ceto,
con la sua inerzia, ha reso palese la volontà di non avvalersi delle
previste agevolazioni, ritiene conclusivamente che la norma delegata
consenta "effetti contributivi perversi, così violando gli artt. 53
e 76 della Costituzione".
6. - È intervenuto, in tutti i giudizi, il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, il quale, dopo aver concluso per
l'inammissibilità o per l'infondatezza della sollevata questione, ha
depositato, in prossimità della camera di consiglio, memorie
illustrative con le quali ha chiesto che le sollevate questioni di
costituzionalità vengano dichiarate manifestamente infondate.
Secondo la parte pubblica intervenuta, la normativa delegata è
attuativa dei principi dettati dalla delega, atteso che i due criteri
del citato art. 4 "hanno diverso oggetto e ambito di applicabilità
distinta in quanto sono volti a disciplinare due fattispecie
diverse".
Peraltro, osserva ancora la difesa erariale, "le prestazioni
pecuniarie per l'occupazione del suolo" sono qualificate "tariffe",
mentre "quelle per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo"
vengono qualificate come "tasse", cosicché gli importi stabiliti dal
citato art. 47 "rappresentano non già tariffe, ma misure minime e
massime di tassazione, svincolate quindi dai criteri di cui al punto
uno del comma 4 dell'art. 4 della legge delega".
Del resto, la determinazione forfetaria della tassa che, di per
sé, "è omnicomprensiva e sostanzialmente discrezionale nella
determinazione dell'ammontare" non appare conciliabile, ad avviso
dell'Avvocatura, con i predetti criteri, i quali comportano una
tassazione più articolata, dovendosi tener conto dei limiti massimi
di tariffa e dell'adeguamento delle tariffe medesime "ai parametri
della rispondenza al beneficio economico ritraibile in relazione alla
ripartizione dei comuni in non più di cinque classi".
Pertanto, "il risultato censurato" è effetto diretto della
stessa legge delega, la quale ha introdotto il criterio forfetario al
fine di "compattare in un'unica determinazione della misura di
tassazione più situazioni che nel caso di specie riguardano
occupazioni del sottosuolo nei limiti di 1 Km." e ciò in base ad una
scelta che attiene alla discrezionalità legislativa. Considerato in diritto
1. - Con le ordinanze in epigrafe, la Commissione tributaria
provinciale di Cagliari e la Commissione tributaria provinciale di
Brescia dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 47,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507
(Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità
e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province
nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a
norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il
riordino della finanza locale), nella parte in cui stabilisce i
criteri per la determinazione della tassa per l'occupazione,
permanente, del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi,
impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla
manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi.
Nel richiamare la disciplina posta dal legislatore delegante con
l'art. 4, comma 4, lettera b), numero 1, della legge 23 ottobre 1992,
n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione
delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di
previdenza e di finanza territoriale), i rimettenti assumono che la
disposizione denunciata violi l'art. 76 della Costituzione.
2. - Ad avviso della Commissione tributaria provinciale di
Cagliari, il legislatore delegato, nonostante che la menzionata norma
della legge n. 421 del 1992 preveda criteri "di carattere generale,
applicabili in ogni caso e per tutti i tipi di occupazione", avrebbe
omesso, nella determinazione della predetta tassa, "di dividere i
comuni in classi, di tenere conto del beneficio economico ritraibile
e di rispettare il limite massimo della variazione in aumento del 50
per cento, rispetto alla tassazione precedentemente in vigore".
Secondo il giudice rimettente, ove si escludesse la possibilità
di ricavare dai menzionati criteri generali un vincolo rivolto al
legislatore delegato in vista della disciplina della fattispecie qui
in esame, ne discenderebbe l'incostituzionalità anche della legge di
delega n. 421 del 1992, "per contrasto con il combinato disposto
degli artt. 76, 23 e 53 della Costituzione, considerata la palese
indeterminatezza della misura della tassa da applicare in materia
coperta da riserva di legge".
3. - Analoga, ma più limitata censura è prospettata dalla
Commissione tributaria provinciale di Brescia, la quale lamenta il
mancato rispetto della soglia di aumento del 50 per cento della
tassa, fino allora vigente, che apponeva "un limite specifico ai
comuni nella determinazione delle nuove tariffe".
Ciò comporterebbe, secondo quest'ultimo giudice, "effetti
contributivi perversi", tali da porre le disposizioni denunciate in
contrasto anche con l'art. 53 della Costituzione.
4. - Le ordinanze di rimessione denunciano le medesime
disposizioni sotto analoghi o, comunque, connessi profili di censura,
sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con
un'unica decisione.
5. - Le censure volte a lamentare la violazione, da parte del
legislatore delegato, degli artt. 76 e 53 della Costituzione sono,
l'una non fondata, e l'altra inammissibile, dovendosi, peraltro,
escludere che il sindacato rimesso alla Corte possa estendersi anche
alla norma interposta di cui alla legge delega n. 421 del 1992, della
cui legittimità la Commissione tributaria provinciale di Cagliari
pare, invero, dubitare solo ipoteticamente, senza farne oggetto,
stando al dispositivo dell'ordinanza, di specifica e diretta
denuncia.
Preliminarmente al loro esame, è opportuno rammentare le vicende
normative che, nel tempo, hanno segnato la disciplina della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), la cui prima
regolamentazione organica risale al regio decreto 14 settembre 1931,
n. 1175 (recante il testo unico per la finanza locale), che dedicava
alla materia una apposita Sezione ("Sezione I" del "Capo XII",
composta dagli artt. da 192 a 200).
Tale testo, dopo aver individuato, all'art. 192, l'oggetto del
tributo nelle occupazioni di "qualsiasi natura", tra cui quelle di
"spazi soprastanti e sottostanti al suolo stradale", ivi comprese le
occupazioni "derivanti da condutture ed impianti adibiti al servizio
pubblico della distribuzione del gas e dell'acqua potabile gestito in
regime di concessione amministrativa", stabilì una tassazione
commisurata, in via generale, alla superficie occupata, graduata
secondo l'importanza della località e delle aree (art. 194) e con
suddivisione dei comuni in varie classi, previste dell'art. 195. Alla
fattispecie dell'"occupazione del sottosuolo stradale con condutture,
cavi, impianti per trasporto di acqua ed altri liquidi, gas, energia
e simili", fu, tuttavia, riservata una specifica disciplina
dall'art. 197, che ne dispose la tassazione sulla base dello sviluppo
per metro lineare e del diametro delle installazioni, nell'ambito di
tariffe massime fissate nel successivo art. 198.
Apposite disposizioni per le "linee aeree per trasporto di
energia elettrica" furono, successivamente, introdotte con il decreto
ministeriale 25 novembre 1931 (contenente "norme provvisorie aggiunte
di applicazione del testo unico per la finanza locale"), che, pur
richiamando, per la misura massima della tariffa, quella prevista per
le occupazioni del sottosuolo stradale dall'art. 198, stabilì che la
tassazione dovesse tener conto anche dell'importanza della località
e dell'area, oltre che del tipo di sostegno, sì da rifarsi
sostanzialmente, per vari aspetti, alla più generale disciplina
contemplata dall'art. 194 dello stesso testo unico.
Una nuova tariffa massima per le "condutture elettriche",
sostitutiva di quella prevista dal provvedimento del 1931, venne poi
stabilita dal decreto ministeriale 26 febbraio 1933, assumendo come
criteri quello della tassazione per unità di lunghezza di linea
(chilometro) e quello della ripartizione dei comuni in classi.
Il legislatore, in vista di una riconsiderazione organica della
materia della finanza locale, con la legge 23 ottobre 1992, n. 421,
ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti "diretti alla
revisione ed armonizzazione dei tributi locali vigenti" (art. 4,
comma 4), ricomprendendovi le "tasse per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province" (lettera b
del citato art. 4, comma 4). E ciò sulla base, quanto a quest'ultimo
tipo di occupazioni, di principi e criteri direttivi volti: "1) alla
rideterminazione delle tariffe al fine di una più adeguata
rispondenza al beneficio economico ritraibile nonché in relazione
alla ripartizione dei comuni in non più di cinque classi", con il
limite, per le variazioni in aumento delle tasse per le occupazioni
permanenti, del 50 per cento delle misure massime vigenti; 2) alla
introduzione di forme di determinazione forfetaria della tassa per le
occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con linee
elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di parametri
significativi; 3) alla soppressione della tassa per le occupazioni
permanenti di aree pubbliche con balconi, verande e simili di
carattere stabile, gravante sulle unità immobiliari, e
determinazione di criteri certi per la tassa sui passi carrabili".
In esecuzione della delega è stato, per l'appunto, emanato il
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (modificato, dapprima,
dal decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 566, e, poi,
dall'art. 3, commi 59-67, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), il
quale assoggetta alla TOSAP le occupazioni di "qualsiasi natura",
comprese le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo pubblico,
nonché "quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi
pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa" (art. 38).
La tassa va graduata, sia per le occupazioni permanenti che per
quelle temporanee (art. 42, comma 1), in base all'importanza delle
aree, attraverso la suddivisione delle strade, spazi ed aree
pubbliche in almeno due categorie (art. 42, comma 3) e determinata in
relazione all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o
lineari (art. 42, comma 4). La legge, nel ripartire, altresì, i
comuni in classi sulla base della popolazione residente (art. 43), e
nel prevedere, al tempo stesso, misure minime e massime di tariffa
(artt. 44 e 45), dedica apposite norme (artt. 46 e 47) alle
occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale "con condutture,
cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio
ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi,
compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché
con seggiovie e funivie", disponendo che, per le occupazioni del tipo
anzidetto, la tassa sia "determinata forfetariamente" avendo
riguardo, per quel che concerne in particolare le occupazioni
permanenti, la lunghezza delle strade comunali e provinciali per la
parte di esse effettivamente occupata" (comma 1 dell'art. 47), entro
"limiti minimi e massimi" di tassazione (comma 2), sulla base del
chilometro lineare o frazione di esso.
6. - Così ricostruito, nella sua evoluzione storica, il quadro
normativo nel quale si collocano le disposizioni oggetto di denuncia,
va osservato che i rimettenti, nel prospettare la violazione
dell'art. 76 della Costituzione, muovono, essenzialmente, dal
presupposto, chiaramente esplicitato dalla Commissione tributaria
provinciale di Cagliari (ma sotteso anche ai pur scarni argomenti
addotti dalle altre ordinanze), secondo cui i criteri di carattere
generale dettati dall'art. 4, comma 4, lettera b), numero 1, della
legge delega n. 421 del 1992 riguarderebbero anche l'ipotesi di
occupazioni permanenti del soprassuolo e sottosuolo stradale con cavi
e condutture; ipotesi che risulterebbe, perciò, difformemente
disciplinata dagli artt. 46 e 47 del decreto legislativo n. 507 del
1993.
Nel valutare il fondamento della sollevata questione, giova, in
premessa, rammentare l'orientamento più volte ribadito dalla Corte,
secondo il quale l'esame del vizio di eccesso di delega va condotto,
da un lato, definendo, alla luce del complessivo contesto normativo e
delle finalità che ispirano la delega, la portata delle norme che
fissano i principi e i criteri direttivi e, dall'altro, considerando
che i principi posti dal legislatore delegante costituiscono non solo
la base e il limite delle norme delegate, ma strumenti per
l'interpretazione della portata delle stesse, le quali, pertanto,
vanno lette, fintanto sia possibile, nel significato compatibile con
detti principi (da ultimo, vedi sentenze n. 425 e n. 276 del 2000).
7. - Alla luce dei richiamati canoni, l'assunto interpretativo
sul quale si fondano i dubbi avanzati dai rimettenti deve essere
disatteso.
La finalità di una revisione ed armonizzazione dei tributi
locali, nel settore specifico delle tasse per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province, è stata
perseguita, da parte del legislatore delegante, attraverso
l'enunciazione di una pluralità di principi e criteri direttivi,
destinati, come si rende evidente già ad una prima lettura, non ad
accomunare tutte le fattispecie sotto una medesima disciplina, ma a
trovare distinta considerazione nell'ambito delle diverse
disposizioni attuative della delega.
Per la generalità delle fattispecie impositive variamente
riconducibili alla nozione di "tasse" per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche, secondo la formulazione che compare nella lettera b)
del comma 4 dell'art. 4 della legge n. 421 del 1992 la legge di
delega ha previsto che la rideterminazione delle tariffe debba
ispirarsi alla finalità "di una più adeguata rispondenza al
beneficio economico ritraibile", osservare il criterio della
"ripartizione dei comuni in non più di cinque classi" e non
oltrepassare specifici limiti, nelle variazioni in aumento,
rappresentati, per le occupazioni permanenti, dal 50 per cento delle
misure massime di tassazione vigente.
Alla disciplina di una peculiare tipologia di occupazioni, e
cioè quelle degli "spazi soprastanti e sottostanti il suolo con
linee elettriche, cavi, condutture e simili", la legge di delega ha
ritenuto, invece, di riservare un'apposita disposizione (numero 2
della citata lettera b), ponendo, come riferimento per l'opera del
legislatore delegato, il criterio della "determinazione forfetaria"
delle tariffe, da conseguire attraverso "parametri significativi", e
cioè parametri che alla luce della ratio ispiratrice del tributo qui
considerato possano reputarsi espressivi della peculiare natura
dell'occupazione, tale da richiedere regole particolari di
commisurazione della tassa. Le indicazioni così fornite dal
legislatore delegante depongono, perciò, per un metodo di
determinazione del tributo ispirato a regole di sinteticità e di
omnicomprensività, alternative rispetto agli altri criteri formulati
in via generale, connotati dalla pluralità e dalla analiticità
degli elementi presi a riferimento.
Quanto poi alla scelta della legge delega di riservare autonoma
considerazione alla predetta peculiare fattispecie di occupazione, è
sufficiente rilevare che ciò risponde ad una tradizione risalente,
come detto, alla disciplina dell'"occupazione del sottosuolo stradale
con condutture, cavi, ecc.", già regolata dall'art. 197 del testo
unico per la finanza locale del 1931, tenendo conto del solo
parametro dello sviluppo a metro lineare dell'occupazione (sia pure
rapportato al diametro dei cavi e condutture), e prescindendo,
invece, dalla graduazione della tassa in funzione dell'importanza
della località e dell'area.
Vero è che questi ulteriori criteri assumevano rilievo, come
già ricordato, oltre che in via generale, anche per le occupazioni
"con condutture elettriche" contemplate dal decreto ministeriale
25 febbraio 1933 (sostitutivo del precedente decreto ministeriale
25 novembre 1931, con il quale si era disciplinata la tassazione
delle linee aeree per trasporto di energia elettrica). È evidente,
tuttavia, che da tale diversità di discipline non si può trarre
argomento per sostenere che il legislatore non potesse, restando pur
sempre nei limiti della delega, ricondurre a considerazione unitaria
le specifiche fattispecie di occupazione del soprassuolo e del
sottosuolo oggetto degli artt. 46 e 47 del decreto legislativo n. 507
del 1993.
Considerazione unitaria giustificata, invero, non solo dalla
finalità di armonizzazione cui si ispira in generale la delega
legislativa concernente i tributi locali, ma anche dalla coerente
realizzazione di quell'obiettivo di semplificazione e di
razionalizzazione verso il quale si è inteso orientare l'opera del
legislatore delegato, attraverso l'adozione del canone di
forfetizzazione, da elaborare secondo "parametri significativi", sì
da consentire, di per sé, l'abbandono della pluralità dei criteri
di commisurazione propri della regolamentazione previgente, non privi
di difficoltà e complicazioni applicative.
E ciò, secondo una linea di tendenza che, non a caso, si
rinviene, particolarmente per quanto attiene al criterio di
forfetizzazione, anche nella legislazione successiva, dovendosi
rammentare, infatti, che la TOSAP dopo essere stata abolita
dall'art. 51 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è
stata ripristinata dall'art. 31, comma 14, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, sia pure in forma alternativa ed eventuale rispetto ad
un canone concessorio che i comuni e le province sono legittimati a
prevedere, in via regolamentare, per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche. Canone che, quando si tratta di "occupazioni permanenti
realizzate con cavi, condutture, impianti ...", va determinato
forfetariamente sulla base di criteri che la disposizione che
attualmente li contempla, e cioè l'art. 18 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, considera valevoli anche "per la determinazione della
tassa".
8. - La sola Commissione tributaria provinciale di Brescia
denuncia le disposizioni già scrutinate (art. 47, commi 1 e 2, del
decreto legislativo n. 507 del 1993), anche in riferimento
all'art. 53 della Costituzione.
A parte la dubbia pertinenza, nel caso di specie, del parametro
evocato, avendo la Corte più volte affermato che il principio della
capacità contributiva riguarda soltanto le contribuzioni relative a
prestazione di servizi il cui costo non si possa determinare
divisibilmente (in tal senso, già la sentenza n. 62 del 1977), va in
ogni caso rilevato che la doglianza risulta prospettata in termini
oltremodo generici, giacché il rimettente si limita ad assumere la
sussistenza di "effetti contributivi perversi" (accomunando,
peraltro, tale censura a quella della dedotta lesione dell'art. 76
della Costituzione), ma senza in alcun modo argomentare, né
assolutamente individuare e precisare, in funzione del dubbio
addotto, sotto quale profilo l'evocato parametro risulterebbe inciso
dalla disciplina concernente la tassa in esame.
Rilievi, questi, che sono, pertanto, sufficienti a far ritenere
inammissibile la censura stessa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni,
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e
delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421, concernente il riordino della finanza locale), sollevata, in
riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla Commissione
tributaria provinciale di Brescia, con le ordinanze in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del citato art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, sollevata, in riferimento all'art. 76 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari e
dalla medesima Commissione tributaria provinciale di Brescia, con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 aprile 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte