Sentenza n. 962/1988
Altra decisione · depositata il 13/10/1988 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
citata
- art. 26legge 33/1980
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale concernente la legge
della Regione Abruzzo, riapprovata il 21 ottobre 1981 dal Consiglio
Regionale dell'Abruzzo avente per oggetto: "Modifiche ed integrazioni
alla l.r. 4 settembre 1980 concernente: provvedimenti per
l'occupazione giovanile, in attuazione dell'art. 26 e seguenti della
legge 29 febbraio 1980 n. 33" promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei Ministri, notificato il 10 novembre 1981, depositato in
cancelleria il 16 successivo ed iscritto al n. 62 del registro
ricorsi 1981;
Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;
Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore
Antonio Baldassarre;
Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il ricorrente, e
l'Avvocato Sergio Panunzio per la Regione Abruzzo;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 10 novembre 1988 il Presidente del
Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di legittimità
cosittuzionale in via principale della legge della Regione Abruzzo
riapprovata il 21 ottobre 1981 dal titolo "Modifiche ed integrazioni
alla l.r. 4 settembre 1980 - Provvedimenti per l'occupazione
giovanile - in attuazione dell'art. 26 e seguenti della legge 29
febbraio 1980 n. 33".
Il ricorrente deduce l'illegittimità costituzionale della legge
impugnata per contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione agli artt.
26 e seguenti del d.l. n. 633 del 1979 convertito, con modifiche,
nella legge 29 febbraio 1980 n. 33. Secondo il ricorso, la legge
avrebbe ampliato, e sotto il profilo temporale e sotto quello dei
possibili destinatari, l'inquadramento nei ruoli regionali, in
attuazione della legge statale 1° giugno 1977 ("Provvedimenti per
l'occupazione giovanile") e successive integrazioni.
Con atto d'intervento del 30 novembre 1981, la Regione ha
controdedotto che la normativa regionale impugnata intendeva ovviare
ad una disparità di trattamento, che avrebbe colpito ingiustamente
alcuni giovani (soci di cooperative convenzionate) rispetto ad altri,
in ordine alla possibilità di partecipare all'esame di idoneità per
l'immissione nei ruoli regionali. Considerato in diritto L'art. 6 della legge della Regione Abruzzo 13 maggio 1982 n. 27,
dal titolo: "Interpretazione della normativa regionale concernente
l'occupazione giovanile", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione n. 22 del 29 maggio 1982 ha "revocato" la legge regionale
impugnata riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 21
ottobre 1981 dal titolo "Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 4 settembre 1980, concernente 'Provvedimenti per
l'occupazione giovanile in attuazione dell'art. 26 e seguenti della
legge 29 febbraio 1983 n. 33'".
Conseguentemente (v., da ultimo, sentenza n. 434 del 1987) deve
essere dichiarata la cessazione della materia del contendere del
presente giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 ottobre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:962 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte