Sentenza n. 967/1988
Altra decisione · depositata il 13/10/1988 · relatore Antonio Baldassarre
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Friuli-Venezia Giulia (n. 326-bis), riapprovata il 25 febbraio 1987,
avente per oggetto: "Norme di revisione contrattuale del trattamento
economico del personale in quiescenza", promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato l'11 marzo 1987,
depositato in cancelleria il 20 marzo successivo ed iscritto al n. 6
del registro ricorsi 1987;
Udito nella Camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ricorso notificato l'11 marzo 1987 il Presidente del Consiglio
dei Ministri ha impugnato la legge della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 326-bis, riapprovata il 25 febbraio 1987, dal titolo "Norme
di revisione contrattuale del trattamento economico del personale in
quiescenza".
La legge in questione prevede l'adeguamento del trattamento
economico del personale collocato a riposo con quello previsto per il
personale in servizio (L.R. 19 ottobre 1984 n. 49), determinando gli
aumenti da applicare e indicando le relative modalità, le quali sono
diverse a seconda della data del collocamento a riposo.
Secondo il ricorrente, la materia disciplinata dalla legge
impugnata non rientrerebbe, innanzitutto, fra quelle di competenza
regionale. In secondo luogo sarebbero comunque violati i principi
costituzionali di eguaglianza, imparzialità e buona amministrazione,
di cui agli artt. 3 e 97 Cost., poiché la legge impugnata
configurerebbe una situazione di privilegio per il personale in
quiescenza della Regione Friuli-Venezia Giulia rispetto alla
generalità dei pubblici dipendenti cessati dal servizio.
La Regione Friuli-Venezia Giulia non si è costituita. Considerato in diritto La legge impugnata è stata revocata dalla legge della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 416, approvata dal Consiglio regionale il 29
luglio 1987, vistata dal Governo con telegramma del 28 agosto
successivo ma non pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione,
dal titolo "Revoca della legge regionale relativa a norme di
revisione contrattuale del trattamento economico del personale in
quiescenza". Conseguentemente (v., da ultimo, sentenza n. 434 del
1987) deve dichiararsi cessata la materia del contendere del presente
giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 ottobre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:967 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte