Sentenza n. 968/1988
Altra decisione · depositata il 13/10/1988 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
citata
- art. 6legge 41/1986
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della regione Friuli-Venezia Giulia
notificato il 21 gennaio 1987, depositato in Cancelleria il 28
gennaio successivo ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi 1987, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.l. 19 settembre 1986
del Presidente del Consiglio dei ministri, nella parte in cui il
potere di deroga ex art. 6, diciassettesimo comma, della legge 28
febbraio 1986, n. 41 è stato esercitato anche per assunzione di
personale presso la Camera di Commercio del Friuli-Venezia Giulia;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1988 il Giudice relatore
Mauro Ferri;
Uditi l'avv. Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia e
l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio
dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La regione Friuli-Venezia Giulia ha sollevato conflitto di
attribuzione in ordine al decreto 19 settembre 1986 del Presidente
del Consiglio dei ministri (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
22 novembre 1986 n. 272), nella parte in cui il potere di deroga ex
art. 6, 17° comma, della l. 28 febbraio 1986 n. 41 (Legge finanziaria
1986), è stato esercitato anche per l'assunzione di personale presso
le Camere di commercio del Friuli-Venezia Giulia.
Sostiene la Regione ricorrente che, essendo ad essa riconosciuta
competenza legislativa primaria (art. 4 n. 2, n. 6 e n. 7 dello
Statuto speciale) in ciascuna delle quattro materie in cui le Camere
di commercio sono chiamate ad operare (commercio, industria,
agricoltura e artigianato), le Camere sono da considerarsi enti
dipendenti dalla Regione, cui è pertanto riservata la competenza sul
relativo ordinamento.
Conseguentemente il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, con il quale viene esercitato il potere di deroga al
divieto di assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni,
ex art. 6, 17° comma, della legge finanziaria 1986, anche per quanto
concerne l'assunzione di personale delle Camere di commercio del
Friuli-Venezia Giulia, sarebbe invasivo di un potere riservato alla
Regione stessa.
2. - La competenza regionale in materia di ordinamento delle
Camere di commercio, sostiene ancora la ricorrente, risulterebbe
altresì per altra via, e cioè dalla lettura coordinata dell'art. 12
con gli artt. da 8 a 10 del d.P.R. n. 1116 del 26 agosto 1965 (Norme
di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia in materia di agricoltura e foreste, industria e commercio,
turismo, ecc.), oltre che dall'art. 20 del d.P.R. n. 902 del 25
novembre 1975 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione
dello statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), e
sarebbe già stata più volte riconosciuta dalla giurisprudenza di
questa Corte (sentt. nn. 82 del 1970 e 65 del 1982).
3. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità, e comunque per l'infondatezza,
del ricorso regionale.
Rammenta in primo luogo l'Avvocatura che questa Corte nella
sentenza n. 65 del 1982, pur dichiarando non fondata un'analoga
questione di legittimità costituzionale sollevata, all'epoca, dal
Presidente del Consiglio dei ministri in ordine ad una legge
regionale in materia, avvertiva che il rigetto del ricorso del
Presidente del Consiglio avveniva: "alla stregua della disciplina
legislativa statale, attualmente in vigore"; ciò in quanto non aveva
avuto un seguito compiuto la preannunciata nuova disciplina
legislativa sulla costituzione, sul personale e sul funzionamento
delle Camere, né era stato adempiuto l'ulteriore impegno di una
legge di riforma dell'ordinamento camerale assunto dall'art. 64 cpv.
del d.P.R. n. 616 del 1977.
Ciò premesso, la difesa del Governo sostiene che tale lacuna
sarebbe stata successivamente colmata dal legislatore in quanto la
legge quadro n. 93 del 29 marzo 1983 ha disciplinato in via generale
tutta la materia del pubblico impiego, compreso il personale delle
Camere di commercio, espressamente indicato, ai fini della
contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge, in uno dei
comparti ivi previsti (d.P.R. 5 marzo 1986 n. 68, art. 4).
Essendo quindi venuta meno detta lacuna normativa, legittimamente
il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe esercitato il potere
di deroga in questione.
Detta facoltà, inoltre, non potrebbe in nessun caso essere
attribuita alla competenza regionale poiché non involge soltanto
l'ordinamento del personale degli enti, ma le superiori esigenze
dell'economia nazionale, considerata nel suo complesso unitario,
giacché il divieto di assunzione di personale disposto dalla legge
finanziaria del 1986, ed il correlativo potere di deroga, mirano a
salvaguardare l'equilibrio economico nell'intero ambito della spesa
pubblica.
La difesa del Governo eccepisce infine l'inammissibilità del
ricorso in quanto, essendo stato il divieto posto da una legge
statale, e per motivi di carattere generalissimo concernenti le
superiori esigenze dell'economia nazionale, anche il correlativo
potere di deroga rientra nella stessa attribuzione, cosicché la
questione del riparto tra competenze del Governo (comma 17° dell'art.
6 della legge finanziaria 1986) e competenze della Regione (comma 19°
dello stesso articolo) non riguarda attribuzioni costituzionali, ma
costituisce solo un problema di ripartizione interna di un potere che
deve essere esercitato in funzione di esigenze ed interessi relativi
all'intera economia nazionale.
4. - In prossimità dell'udienza la difesa della regione
Friuli-Venezia Giulia ha depositato una memoria integrativa con la
quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
In particolare, in relazione all'eccezione di inammissibilità
sollevata dall'Avvocatura dello Stato, la Regione ne sostiene
l'infondatezza alla luce delle sentenze nn. 307 del 1983 e 245 del
1984 le cui motivazioni varrebbero a dimostrare l'ammissibilità di
questioni del genere, poco importando se esse investano norme
legislative o provvedimenti amministrativi dello Stato. Ad avviso
della Regione è solo sufficiente, a questi fini, il fatto che la
struttura degli enti o degli apparati di cui si controverte rientrino
nella competenza regionale costituzionalmente garantita, la quale
abbraccia ad un tempo le corrispondenti potestà legislative ed
amministrative; mentre le "superiori esigenze dell'economia
nazionale", cui si richiama l'Avvocatura dello Stato, rileverebbero,
se mai, per giustificare il divieto di assunzione di nuovo personale,
in sé considerato (come appunto ha stabilito la sentenza n. 245 del
1984), ma non certo per escludere che le Regioni abbiano interesse a
ricorrere per quanto riguarda la competenza ad attivare le relative
deroghe.
Infine, dopo aver ulteriormente illustrato i motivi del ricorso,
la Regione ha precisato in linea di fatto:
che le deroghe concesse con il Decreto impugnato non sono state
utilizzate né per assunzioni a termine, né per assunzioni in ruolo
(e ciò per motivi estranei all'oggetto del presente giudizio);
che, negli ultimi due anni (1987 e 1988) le richieste di deroghe
sono state rivolte direttamente dagli enti camerali alla Regione e le
stesse sono state concesse de plano dalla Giunta regionale. Considerato in diritto
1. - Oggetto del conflitto sollevato dalla Regione Friuli-Venezia
Giulia nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri è
l'esercizio del potere di deroga al divieto generale di assunzione di
personale per l'anno 1986 (L. 28 febbraio 1986 n. 41 art. 6 commi 10,
17 e 19) per quanto riguarda le Camere di Commercio esistenti nella
Regione.
2. - Deve essere in primo luogo esaminata l'eccezione di
inammissibilità proposta dall'Avvocatura dello Stato: essa asserisce
che il suindicato esercizio del potere di deroga non tocca le
attribuzioni statutarie della Regione ricorrente, costituendo
soltanto: "un problema di ripartizione interna di un potere che è, e
deve essere, esercitato su di un piano nazionale per esigenze e
interessi relativi all'intera economia nazionale".
L'assunto è palesemente erroneo. La Regione lamenta un'invasione
da parte dello Stato di proprie attribuzioni esclusive che sarebbero
previste dall'art. 4 n. 1, 2, 6 e 7 dello Statuto speciale. Tanto
basta a legittimare il conflitto secondo la consolidata
giurisprudenza di questa Corte, che del resto si è anche pronunciata
in termini con la sentenza n. 307 del 1983.
3. - Nel merito le censure della Regione Friuli-Venezia Giulia
sono fondate.
In forza delle invocate norme statutarie integrate dalle norme di
attuazione, e precisamente dagli artt. 8 e 9 del d.P.R. 26 agosto
1965 n. 1116 e dall'art. 20 del d.P.R. 25 novembre 1975 n. 902,
appare certa la competenza della Regione in ordine alle Camere di
Commercio esistenti nel suo territorio, competenza esplicitamente
affermata, fra le altre, dalla sentenza n. 65 del 1982 di questa
Corte. Né ha pregio la tesi dell'Avvocatura dello Stato, secondo la
quale, poiché tale sentenza fu emessa "alla stregua della disciplina
legislativa statale attualmente in vigore", i principi in essa
contenuti non potrebbero trovare applicazione, in quanto la lacuna
legislativa sull'ordinamento delle Camere di Commercio, cui la
sentenza stessa si richiama, sarebbe stata colmata dalla legge quadro
sul pubblico impiego (L. 29 marzo 1983 n. 93), che comprende anche il
personale delle Camere di Commercio (art. 26).
Non è chi non veda come tale legge generalissima, che regola in
modo omogeneo la disciplina del pubblico impiego, nulla abbia a che
fare con quella "legge di riforma dell'ordinamento camerale e del
relativo finanziamento" preannunciata dall'art. 64 cpv. del d.P.R. n.
616 del 1977, e fino ad oggi non emanata, cui la citata sentenza n.
65/82 fa riferimento.
4. - Fermo restando che, "siano o meno dipendenti dalla Regione,
anche le Camere di Commercio rientrano nella competenza ordinamentale
del Friuli-Venezia Giulia" (v. sent. 246 del 1985), ne consegue che
il potere di deroga al blocco delle assunzioni disposto per l'anno
1986 dall'art. 6 comma 10 della legge n. 41 del 1986 doveva essere
esercitato dalla Giunta Regionale ai sensi del comma 19 dello stesso
articolo anziché dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Gioverà ricordare che la previsione della competenza regionale a
derogare al blocco delle assunzioni per gli enti dipendenti dalle
regioni e per le unità sanitarie locali, contenuta in quest'ultima
norma, si è uniformata alle sentenze di questa Corte (n. 307 del
1983 e n. 245 del 1984) che avevano dichiarato l'illegittimità
costituzionale della precedente normativa che attribuiva allo Stato
il potere di deroga anche per questi enti.
Analogamente, in ossequio alla sentenza n. 246 del 1985, il
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 settembre
1986 ha escluso le Camere di commercio della regione Friuli-Venezia
Giulia, in quanto "enti dipendenti dalla suddetta regione"
dall'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 25 della legge
468 del 1978 (normalizzazione dei conti degli enti pubblici).
5. - Il ricorso deve pertanto essere accolto, e ne consegue
l'annullamento in parte qua del decreto impugnato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spettava allo Stato il potere di autorizzare
l'assunzione di personale in deroga al divieto di cui all'art. 6
della l. 28 febbraio 1986 n. 41 per le Camere di Commercio della
Regione Friuli-Venezia Giulia;
Annulla conseguentemente, nelle parti concernenti le suddette
Camere di Commercio, il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 19 settembre 1986 di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 ottobre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:968 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte