Sentenza n. 97/1968
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/07/1968 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 130, 138 e
139 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29
gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 24 ottobre 1966
dalla Commissione distrettuale delle imposte dirette ed indirette di
Viterbo sul ricorso di Montalboldi Mario contro l'Ufficio delle imposte
di Viterbo, iscritta al n. 231 del Registro ordinanze 1966 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 14
gennaio 1967.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 30 maggio 1968 la relazione del
Giudice Francesco Paolo Bonifacio;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza del 24 ottobre 1966 la Commissione distrettuale
delle imposte dirette ed indirette di Viterbo, accogliendo un
'eccezione sollevata dal contribuente Mario Montalboldi, ha ritenuto
rilevante e non manifestamente infondata una questione di legittimità
costituzionale concernente gli artt. 130, 138 e 139 del T.U. delle
leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n.
645.
Queste tre disposizioni, ad avviso della Commissione, violerebbero
l'art. 53 della Costituzione, in forza del quale tutti devono
concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva. In particolare, quando agli artt. 130 e 139, l'ordinanza
osserva che, mentre i cittadini con reddito inferiore a lire 960 mila
non contribuiscono affatto alle spese pubbliche, le categorie
intermedie contribuiscono per intero, con l'assorbimento totale del
proprio reddito fino ad un certo limite; inoltre le categorie con
reddito superiore vedrebbero ricompresa per intero, ai fini della
tassazione, anche la predetta quota che, costituendo il presupposto per
la creazione dell'obbligazione tributaria e non già una mera
esenzione, dovrebbe invece essere in ogni caso esclusa. Per quanto
attiene all'art. 138, del pari evidente sarebbe il contrasto con il
principio della capacità contributiva. In proposito la Commissione
rileva che le detrazioni della quota fissa di lire 240 mila e di lire
50 mila per ogni familiare a carico, fissate nel 1951 e non più
adeguate alle mutate esigenze della vita, appaiono simboliche e non
idonee ad una effettiva discriminazione tra le varie categorie di
contribuenti, con o senza carico di famiglia: perché l'art. 53 della
Costituzione fosse rispettato, occorrerebbe, invece, che l'imposta
complementare colpisse l'effettiva capacità contributiva in relazione
alla diversa composizione del nucleo familiare. L'ordinanza aggiunge
che l'illegittimità costituzionale dell'art. 138 risulta ancor più
chiara se si considera che nell'ipotesi di separazione dei coniugi la
legge ammette la detrazione non già della somma di lire 50 mila per
ciascun figlio affidato all'altro coniuge, ma l'effettiva spesa di
mantenimento fissata dalla sentenza.
2. - L'ordinanza, ritualmente notificata alle parti ed al
Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle
due Camere, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 14
gennaio 1967.
Nel presente giudizio si è costituito solo il Presidente del
Consiglio.
3. - Nell'atto di deduzioni dell'11 gennaio 1967 ed in una memoria
depositata il 17 maggio 1968 l'Avvocatura dello Stato chiede che la
questione sia dichiarata infondata.
Dopo aver ricordato che l'art. 53 della Costituzione - come risulta
dalla stessa giurisprudenza di questa Corte - va riferito, sia nel
comma relativo alla capacità contributiva sia in quello concernente la
progressività dell'imposizione, al sistema tributario nel suo
complesso, l'Avvocatura rileva che l'imposta complementare è
pienamente conforme al precetto costituzionale, perché applica
aliquote progressive ed esenta i redditi minimi.
Questa esenzione esclude che per un reddito inferiore al minimo
insorga quella capacità contributiva che la Corte - sentenza n. 89 del
1966 - definì come presupposto di legittima imposizione e che è
collegata a fatti o atti economici demandati alla valutazione, purché
non arbitraria, del legislatore. L'esenzione, invero, risponde
all'esigenza di salvaguar dare il c.d. minimo vitale, secondo quanto è
suggerito dalla scienza finanziaria ed è imposto dal dovere di non
distruggere quelle situazioni economiche e sociali alle quali la stessa
Costituzione accorda la sua tutela. Tale salvaguardia si realizza,
appunto, attraverso un'esenzione assoluta del reddito inferiore a lire
960 mila: e coerentemente il terzo comma dell'art. 139 (modificato
dalla legge 18 aprile 1962, n. 209) assicura in ogni caso
l'intangibilità di tale somma.
Per quanto riguarda le censure mosse all'art. 138 nella parte in
cui questa disposizione determina le detrazioni fisse per carichi di
famiglia, l'Avvocatura osserva che l'abbattimento alla base di tali
quote ha una funzione ben diversa dall'esenzione dei redditi minimi e
concorre ad attuare un sistema di tassazione progressiva, essendo
evidente che proporzionalmente tanto maggiore sarà l'incidenza delle
detrazioni quanto minore è il reddito: né sarebbe possibile un
sindacato di costituzionalità sulla misura fissata dalla legge,
giacché si tratta di una determinazione rimessa alla discrezionalità
del legislatore. L'Avvocatura contesta, infine, la validità
dell'argomento che l'ordinanza ha creduto di poter trarre dalla norma
relativa all'ipotesi di separazione dei coniugi: anche in questo caso,
infatti, in definitiva la detrazione è fissata in lire 50 mila, dal
momento che, in forza dell'ultima parte dell'art. 138, l'annualità
detratta dai redditi del coniuge obbligato a corrisponderla viene
valutata nella determinazione complessiva del reddito del coniuge che
la riceve.
4. - Nell'udienza pubblica l'Avvocatura ha insistito nelle
descritte tesi e conclusioni. Considerato in diritto :
1. - In forza dell'art. 130 del testo unico sulle imposte dirette
approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (modificato dalla legge 28
maggio 1959, n. 361 e dalla legge 1 marzo 1964, n. 113) non sono
soggetti all'imposta complementare i contribuenti il cui reddito
complessivo, al lordo delle quote esenti previste dal successivo art.
138, non ecceda la misura annua di lire 960 mila. Il secondo comma
dell'art. 139 - modificato dalla legge 18 aprile 1962, n. 209 e dalla
citata legge n. 113 del 1964 - stabilisce che in ogni caso l'importo
dovuto a titolo di imposta non può superare la differenza fra l'intero
reddito e la predetta somma.
Ad avviso della Commissione distrettuale di Viterbo le descritte
norme violerebbero l'art. 53 della Costituzione per un triplice motivo:
a) perché i soggetti con reddito inferiore al minimo non
contribuiscono affatto alle spese pubbliche; b) perché i soggetti con
reddito di poco superiore al minimo vedono assorbita dall'imposta
l'intera differenza; c) perché la quota minima, costituendo il
presupposto dell'imposta tributaria, dovrebbe essere in ogni caso
esclusa dal computo dei redditi.
2. - La Corte ritiene che la questione sia infondata sotto tutti i
profili prospettati dall'ordinanza di rimessione.
La tesi enunciata dal giudice a quo poggia sul convincimento che la
Costituzione prescriva che ad ogni reddito debba necessariamente
corrispondere un prelievo di imposta. È vero, invece, che l'art. 53
della Costituzione, nello stabilire che tutti devono concorrere alla
spesa pubblica, fa riferimento alla "capacità contributiva" dei
soggetti, e con ciò, mentre da un lato impone che a maggior capacità
corrisponda un maggior concorso da realizzarsi col criterio della
progressività al quale il sistema tributario deve ispirarsi, esclude,
dall'altro, che l'obbligo tributario possa sorgere ove tale capacità
manchi del tutto. In altri termini, come è stato affermato dalla
giurisprudenza di questa Corte, la capacità contributiva costituisce
presupposto di legittima imposizione e, solo ove sia presente, diventa
metro di determinazione della quantità di imposta dovuta. Da ciò
deriva che essa non coincide affatto con la percezione di un qualsiasi
reddito e che vi è soggezione all'imposizione solo quando sussista una
disponibilità di mezzi economici che consenta di farvi fronte. Di tal
che l'esenzione dall'imposta complementare dei soggetti che godano di
un reddito minimo appare pienamente legittima, collegata come essa è ad
una razionale presunzione del difetto di una qualsiasi capacità
contributiva. Deve anzi affermarsi che, oltre che legittima, essa è
addirittura doverosa, perché il legislatore, se può discrezionalmente
stabilire, in riferimento a complesse valutazioni economiche e sociali,
quale sia la misura minima al di sopra della quale sorge la capacità
contributiva, non può non esentare dall'imposizione quei soggetti che
percepiscano redditi tanto modesti da essere appena sufficienti a
soddisfare i bisogni elementari della vita: se così non disponesse, la
legge finirebbe con l'imporre un obbligo di imposta anche là dove una
capacità contributiva è inesistente.
Va pure rilevato che tale esenzione costituisce attuazione del
fondamentale principio di eguaglianza sostanziale, al quale lo Stato
deve ispirarsi anche nell'uso dello strumento fiscale. La rimozione
degli ostacoli che di fatto limitano la libertà e l'eguaglianza dei
cittadini non solo esige che le spese pubbliche abbiano a gravare in
misura progressivamente maggiore sui soggetti economicamente
privilegiati, ma presuppone altresì che a nessuno l'imposizione
tributaria tolga quei mezzi che appaiono indispensabili alle
fondamentali esigenze dell'uomo.
3. - Se tale è il fondamento dell'esenzione disposta dall'art.
130, è evidente che essa non deve affatto ridursi, come invece afferma
il giudice a quo, in una detrazione fissa per tutti i contribuenti,
quale che sia la quantità dei loro redditi. Essenziale, invece, è che
in nessun caso l'imposta complementare colpisca e riduca il minimo
vitale, ed a ciò provvede puntualmente il secondo comma dell'art. 139
del testo unico (modificato, per quanto riguarda la misura della somma
esentata, dalla legge 18 aprile 1962, n. 209 e dalla legge 1 marzo
1964, n. 113), in virtù del quale, come si è già detto, l'importo
dovuto a titolo di imposta complementare non può mai superare la
differenza fra il reddito complessivo e le 960 mila lire. Che da ciò
derivi che chi percepisce un reddito di poco superiore a tale cifra
veda assorbita l'intera differenza, è conseguenza ovvia, ma non certa
illegittima: ai fini della valutazione costituzionale della norma è
sufficiente che il meccanismo dell'imposizione sia tale da impedire che
il prelievo tributario vada al di là del limite intangibile del
reddito minimo.
4. - La Commissione distrettuale di Viterbo ha impugnato anche
l'art. 138 dello stesso testo unico: l'illegittimità costituzionale
sarebbe determinata dalla circostanza che le detrazioni di una quota
fissa di lire 240 mila e di lire 50 mila per ogni familiare a carico,
stabilite in anni lontani e non più aggiornate, apparirebbero
"meramente simboliche e non idonee ad un'effettiva discriminazione tra
le varie categorie di contribuenti, con o senza carico di famiglia". La
violazione dell'art. 53, a parere di quel giudice, risulterebbe ancora
più evidente dal confronto con la ben diversa disciplina dettata
dall'ultimo comma della stessa disposizione per l'ipotesi di
intervenuta separazione personale tra i coniugi.
La Corte osserva che nel sistema dell'imposta complementare le
suddette quote detraibili non vengono in considerazione come parte del
c.d. minimo vitale. Le detrazioni, infatti, spettano a tutti i
contribuenti, indipendentemente dall'ammontare dei loro redditi, e
l'art. 130 stabilisce che al lordo di esse vada calcolato il reddito
minimo, al di sotto del quale vi è esenzione dall'imposta: il che vuol
dire che la legge ha fissato la cifra di quel reddito in base ad una
valutazione media dei mezzi occorrenti per i bisogni elementari della
vita, senza riferimento a circostanze variabili ed idonee a rivelare
esigenze minime differenziate. Da ciò risulta, dunque, che la
detrazione di lire 50 mila per ogni familiare a carico, al pari della
detrazione fissa di lire 240 mila, costituisce un'agevolazione
tributaria diretta ad incidere solo sulla quantità di reddito
imponibile, sicché per la sua legittimità costituzionale basta che
nel rispetto del principio di eguaglianza essa sia concessa, come in
effetti è concessa, a tutti i contribuenti che si trovino nelle stesse
condizioni. Né la Corte può sindacarne la misura: la determinazione
di questa, infatti, scaturisce da una complessiva valutazione della
situazione economica del paese, delle esigenze della pubblica spesa e
dell'incidenza che sulle finanze statali può produrre la concessione
di maggiori detrazioni, vale a dire da una valutazione discrezionale
affidata alla competenza e responsabilità del legislatore.
Anche questa questione, dunque, appare non fondata. E tale
conclusione non è scossa dal rilievo che, ai sensi dell'ultimo comma
dello stesso art. 138, in caso di separazione personale il coniuge
tenuto a corrispondere, in base a sentenza o ad atto certo, una somma
all'altro coniuge al quale i figli siano stati affidati è ammesso a
detrarla per l'intero ammontare. La norma, invero, stabilisce anche che
la predetta annualità venga computata fra i redditi del coniuge che la
riceve, sicché è evidente che questa complessiva disciplina non si
pone affatto in contrasto con il primo comma. Essa risolve, infatti, un
ben diverso problema, che trova la sua premessa nel principio secondo
il quale i redditi della moglie separata non si cumulano con quelli del
marito, ma costituiscono autonomo imponibile (art. 131, secondo comma).
In presenza di tale regime il legislatore doveva necessariamente
stabilire se le somme dovute dall'uno all'altro coniuge debbano essere
calcolate fra i redditi del soggetto che ne è debitore ovvero fra i
redditi del soggetto che ha diritto a percepirle: la norma impugnata ha
scelto questa seconda soluzione. Quel che importa ai fini di un egual
trattamento dei contribuenti è che il coniuge al quale il figlio sia
stato affidato, e nel cui reddito, come si è visto, vanno computate le
somme dovute dall'altro coniuge, possa detrarre la normale quota fissa
di lire 50 mila, in applicazione della regola generale contenuta nel
primo comma della disposizione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 130, 138, primo comma, e 139, secondo comma, del D.P.R. 29
gennaio 1958, n. 645, contenente il testo unico delle leggi sulle
imposte dirette, sollevata dalla Commissione distrettuale di Viterbo in
riferimento all'art. 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.
ECLI:IT:COST:1968:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte