Sentenza n. 97/1972
Altra decisione · depositata il 18/05/1972 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
citata
- art. 34d.lgs. 639/1970
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione
siciliana, notificato il 19 febbraio 1971, depositato in cancelleria il
22 successivo ed iscritto al n.3 del registro ricorsi 1971, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito dei decreti rispettivamente
in data 18, 24, 28, 30 novembre, 3 e 20 dicembre 1970, con i quali i
direttori degli Uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Siracusa e
Ragusa hanno costituito i Comitati provinciali dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale previsti dall'art. 34 del decreto legislativo
30 aprile 1970, n. 639.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1972 il Giudice relatore
Vezio Crisafulli;
uditi gli avvocati Salvatore Villari e Antonino Sansone, per la
Regione siciliana, ed il sostituto avvocato generale dello Stato
Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto:
che, con atto notificato il 19 febbraio 1971, il Presidente della
Regione siciliana ha proposto ricorso per regolamento di competenza
avverso sei decreti con i quali i direttori degli Uffici provinciali
del lavoro delle Provincie di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna,
Siracusa e Ragusa hanno proceduto alla costituzione dei rispettivi
Comitati provinciali dell'INPS, ai sensi degli artt. 34 e 35 del d.P.R.
30 aprile 1970, n. 639, emanato in attuazione della delega contenuta
nell'art. 27 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale),
deducendo che l'art. 4 del d.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138, recante
norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di
lavoro e di previdenza sociale, dispone la partecipazione di
rappresentanti regionali "negli organi locali degli enti e degli
istituti pubblici che esercitano attività previste dall'art. 17, lett.
f), dello Statuto" (nella specie: previdenza e assistenza sociale) e
che tale partecipazione non è espressamente prevista negli artt. 33 e
34 del d.P.R. n. 639 del 1970, che istituiscono, rispettivamente, i
comitati regionali e i comitati provinciali dell'INPS;
che il ricorso regionale conclude chiedendo che, previa -
occorrendo - declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme
del decreto delegato n. 639 del 1970, sia dichiarato che spetta alla
Regione siciliana il diritto a che suoi rappresentanti siano chiamati a
far parte dei Comitati dell'INPS operanti in Sicilia, con il
conseguente annullamento dei sei decreti degli Uffici provinciali del
lavoro che hanno determinato il conflitto di attribuzione;
che l'Avvocato generale dello Stato, costituitosi in giudizio con
atto depositato l'11 marzo 1971, in rappresentanza del Presidente del
Consiglio dei ministri, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità
del ricorso sotto il profilo della inesistenza di un qualsiasi
conflitto reale di attribuzione tra Stato e Regione, sostenendo che non
può realizzarsi l'invasione di una competenza esterna della Regione
nell'ipotesi di atti parzialmente omissivi, come nella specie si
verificherebbe trattandosi di mancata integrazione di Comitati
provinciali dell'INPS.Considerato:
che, sollevando, con l'ordinanza n. 181 del 10 novembre 1971
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 34 del
d.l. n. 639 del 1970, questa Corte ha già riconosciuto l'autonoma
rilevanza, ai fini della loro idoneità a dar luogo al conflitto, dei
decreti dei direttori degli Uffici provinciali del lavoro e della
massima occupazione impugnati dalla Regione siciliana;
che d'altronde il conflitto non potrehbe considerarsi, come
sostiene l'Avvocatura dello Stato, meramente virtuale, giacché,
lamentando la illegittima esclusione dai comitati provinciali dell'INPS
in Sicilia di un rappresentante della Regione, quest'ultima
indubbiamente denuncia una menomazione concreta ed attuale di un
diritto ad essa spettante in forza dell'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 1138 del 1952, recante norme di
attuazione dello Statuto;
che, ciò premesso, la illegittimità costituzionale dell'art. 34
del d.l. n. 639 del 1970, dichiarata con sentenza n. 96 in pari data,
involge necessariamente - nel merito - la illegittimità dei decreti
che su tale disposizione si fondavano, pretermettendo invece quanto
prescritto dal ricordato art. 4 delle norme di attuazione, in
conformità alle norme degli artt. 17, lett. f), e 20 dello Statuto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta alla Regione siciliana il diritto di essere
rappresentata nei comitati provinciali dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale in Sicilia ed in conseguenza annulla i decreti dei
direttori degli Uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte