Sentenza n. 97/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1974 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge
regionale siciliana 28 aprile 1954, n. 11 (Sgravi fiscali per le nuove
costruzioni edilizie), promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1970
dal tribunale di Messina nel procedimento civile vertente tra Petretta
Matilde ed altri e l'Amministrazione delle finanze dello Stato,
iscritta al n. 266 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971 e
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 14 agosto
1971.
Visti l'atto d'intervento del Presidente della Regione siciliana e
di costituzione dell'Amministrazione delle finanze dello Stato;
udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 1974 il Giudice relatore
Ercole Rocchetti;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni
Albisinni, per l'Amministrazione finanziaria, e l'avv. Vincenzo
Mazzotti, per il Presidente della Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale
per il pagamento dell'imposta suppletiva di registro relativa
all'acquisto di singole parti di un fabbricato in corso di costruzione,
proposto da Petretta Matilde ed altri contro l'Amministrazione delle
finanze dello Stato, il tribunale di Messina ha ritenuto rilevante e
non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6 della legge regionale siciliana 28 aprile
1954, n. 11, per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione e
14, 17 e 36 dello Statuto della Regione siciliana.
Secondo l'ordinanza di rimessione, la norma impugnata, che
attribuisce il beneficio della imposta fissa di registro soltanto al
primo trasferimento a titolo oneroso di appartamenti di nuova
costruzione, ma non prevede alcuna agevolazione per i trasferimenti di
appartamenti e negozi effettuati congiuntamente, e cioè con lo stesso
atto, si discosta notevolmente dalla disciplina prevista nella stessa
ipotesi dalla legislazione nazionale (art. 17, secondo comma, della
legge 2 luglio 1949, n.408; art. 1 della legge 2 febbraio 1960, n. 35;
art. 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493) che, nel caso di
trasferimento, con unico atto, di case di nuova costruzione, concede la
riduzione alla metà dell'imposta di registro e al quarto dell'imposta
ipotecaria, anche se nel fabbricato venduto sono compresi uffici e
negozi, purché a questi ultimi sia destinata una superficie non
eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra.
La sostanziale divergenza tra legislazione statale e legislazione
regionale in ordine ai benefici fiscali concessi agli atti concernenti
la vendita congiunta di appartamenti e negozi, determina, ad avviso del
tribunale di Messina, una ingiustificata disparità di trattamento tra
i cittadini italiani, in contrasto con gli artt. 3 e 53 della
Costituzione, nonché la violazione da parte del legislatore regionale
dei principi e dei limiti cui si informa la legislazione statale.
L'ordinanza è stata ritualmente comunicata, notificata e
pubblicata.
2. - Si è costituita, nel giudizio dinanzi alla Corte,
l'Amministrazione delle finanze, a mezzo dell'Avvocatura generale dello
Stato, con deduzioni del 5 ottobre 1971; chiede sia dichiarata
infondata la questione di legittimità costituzionale proposta dal
tribunale di Messina.
Dopo aver richiamato la giurisprudenza della Corte nei giudizi di
costituzionalità relativi a provvedimenti legislativi della Regione
siciliana in tema di agevolazioni tributarie e fiscali per il settore
dell'edilizia, l'Avvocatura ritiene che il divario tratteggiato dal
tribunale di Messina tra normativa regionale e normativa nazionale non
snaturi la funzione di stimolo per la costruzione di nuove case; tale
divario d'altronde potrebbe spiegarsi con l'opportunità avvertita dal
legislatore regionale di dare maggior incremento, in considerazione
della situazione locale, alle costruzioni di appartamenti d'abitazione
piuttosto che alle costruzioni di negozi per attività commerciali.
Anche il Presidente della Giunta regionale siciliana, intervenuto
in giudizio ai sensi dell'art. 25, terzo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, con deduzioni depositate il 28 luglio 1971, chiede che sia
dichiarata infondata la dedotta questione di legittimità
costituzionale.
Osserva la difesa della Regione che il mancato esercizio del potere
di esenzione tributaria nell'ipotesi che si proceda al primo
trasferimento di appartamenti congiuntamente ai negozi, non costituisce
violazione di un principio di legislazione nazionale perché, nella
specie, il principio determina l'ambito entro il quale il potere
tributario regionale può svolgersi, ma non pone l'obbligo di
riprodurre le identiche esenzioni previste dalla legge statale. In
altri termini la Regione non può andare oltre la legislazione statale
nella determinazione degli elementi oggetto di esenzione, ma tra gli
elementi indicati nella legislazione statale costituenti un tipo e, con
criteri corrispondenti, può enucleare quelli per i quali disporre la
esenzione, escludendo quelli che non ritenga corrispondenti a propri
particolari interessi.
In una successiva memoria la difesa della Regione ha illustrato e
sviluppato le argomentazioni contenute nell'atto di intervento,
insistendo nelle proprie conclusioni.
3. - Nella discussione orale le parti hanno ribadito le tesi e le
conclusioni esposte negli scritti difensivi. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza di rimessione viene prospettato alla Corte il
dubbio che l'art. 6 della legge della Regione siciliana 28 aprile 1954,
n. 11, - il quale concede la registrazione a tassa fissa per il primo
trasferimento di appartamenti costruiti entro i termini ivi stabiliti -
sia in contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione e 14, 17 e
36 dello Statuto speciale. Ciò perché lo sgravio fiscale con quella
norma consentito concerne i soli appartamenti, mentre l'art. 17 della
legge nazionale, che regola la stessa materia in tutto il territorio
dello Stato, e che è quella 2 luglio 1949, n. 408, dispone il minore
sgravio della riduzione d'imposta, ma l'estende anche ai negozi,
purché la relativa vendita avvenga con lo stesso atto con il quale è
trasferito l'intiero fabbricato.
2. - La Corte, con sentenza n. 158 del 1973, ha avuto a decidere
altra questione sullo stesso art. 6, ritenendo l'illegittimità della
sua proroga nel periodo intercorrente fra il 1 gennaio 1962 e il 31
dicembre 1965.
A tale periodo, e non a quello che inizia dal 1 dicembre 1958 -
come per errore è detto nella indicazione contenuta nel suo
dispositivo - si riferiscono in realtà gli effetti della dichiarazione
di illegittimità della proroga del citato articolo 6, di cui alla
detta sentenza. Questa, infatti, dichiarando illegittimo l'articolo
unico della legge della Regione siciliana 27 novembre 1961, n. 22,
nella parte in cui prorogava il termine di applicazione del ripetuto
art. 6, poteva riferirsi soltanto al periodo di proroga che con il
detto articolo unico veniva concesso; periodo che è appunto quello
compreso fra il 1 gennaio 1962 (e non 1958) e il 31 dicembre 1965.
Precisato ciò, risulta infondata l'eccezione di inammissibilità
per irrilevanza sollevata dalla difesa della Regione, nel presupposto
che la costruzione del fabbricato e l'atto di trasferimento in data 8
settembre 1961 - oggetto della controversia tributaria di cui al
giudizio a quo - cadessero nel periodo entro il quale la proroga
dell'art. 6 è stata dichiarata illegittima.
Poiché invece, secondo si è chiarito, sia la costruzione che il
trasferimento cadono in un periodo anteriore, la precedente
dichiarazione di illegittimità non preclude l'esame della nuova
questione proposta contro lo stesso articolo.
3. - Ma tale questione non è fondata
La potestà legislativa concorrente, che l'art. 36 dello Statuto
speciale concede alla Regione siciliana in materia tributaria (sentenza
n. 9 del 1957 sino all'ultima 158 del 1973), obbliga la stessa, in
conformità dell'art. 17 del detto Statuto, a rispettare i principi e
gli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato in
materia, ma non le fa affatto obbligo di ripeterne pedissequamente le
norme, alle quali la Regione può e deve introdurre quelle variazioni
utili ad adattare le leggi nazionali alle speciali necessità del suo
territorio. Nel che è la ragione, la portata e il limite della stessa
legislazione concorrente.
La norma denunziata ben poteva pertanto, nel concedere esenzioni
fiscali, limitare l'ambito di esse, in relazione al primo
trasferimento, ai soli appartamenti, senza estenderla anche ai negozi,
giusta quanto prevede invece l'analoga norma della legge nazionale.
Né tale minore ambito del beneficio può essere censurato sotto il
profilo dell'eguaglianza e della capacità contributiva,
rispettivamente tutelati dagli artt. 3 e 53 Costituzione, cui
l'ordinanza fa pure riferimento, perché non mancano razionali motivi
per giustificare la differenza di valutazioni che, nella
discrezionalità del potere a ciascuno spettante, hanno in materia
ispirato le norme dello Stato e quelle della Regione. Questa,
escludendo dallo sgravio tributario, in occasione del loro primo
trasferimento, ambienti terranei destinati a negozi, deve supporsi
abbia inteso concentrare la funzione incentivante del beneficio agli
appartamenti, e cioè alle abitazioni, avuto conto della riscontrata
maggiore necessità di alloggi e della loro maggiore idoneità al più
immediato appagamento di bisogni sociali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6 della legge della Regione siciliana in data 28 aprile 1954,
n. 11, avente per oggetto sgravi fiscali per le nuove costruzioni
edilizie, sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, dal tribunale di
Messina, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione e 14, 17 e
36 dello Statuto speciale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte