Sentenza n. 97/1977
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/05/1977 · relatore Giulio Gionfrida
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione
Calabria, notificato il 18 aprile 1975, depositato in cancelleria il 6
maggio successivo ed iscritto al n. 14 del registro 1975, per conflitto
di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro per i lavori
pubblici del 25 settembre 1974, n. 3752, che autorizzava il pagamento
alla Regione Calabria di una somma per provvedere alla ricostruzione
delle abitazioni distrutte dalle alluvioni del 1972-1973.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 aprile 1977 il Giudice relatore
Giulio Gionfrida;
uditi gli avv.ti Vincenzo Mazzei e Mauro Leporaci per la Regione
Calabria, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con atto notificato il 18 aprile 1975, il Presidente della
Giunta regionale della Calabria ha proposto ricorso per conflitto di
attribuzione avverso il decreto del Ministro dei lavori pubblici 25
settembre 1974, n. 3752, col quale è stata accreditata, a favore della
Regione Calabria, la somma di L. 1.600 milioni, per ciascun esercizio
finanziario a partire dal 1973 e per 35 anni, quale contributo in
annualità per provvedere alla ricostruzione delle abitazioni ed al
trasferimento degli abitati distrutti dalle alluvioni del dicembre
1972-gennaio 1973, in ottemperanza all'art. 5 bis della legge 23 marzo
1973, n. 36, di conversione del d.l. 22 gennaio 1973, n. 2.
Ha sostenuto, infatti, la ricorrente, richiamando i lavori
parlamentari della legge di conversione, che emergerebbe dalla norma
(esattamente interpretata), di cui al comma primo dell'art. 5 bis
menzionato, la volontà del legislatore di destinare direttamente alla
Calabria il gettito in conto capitale di L.40 miliardi.
Fidando proprio sull'assegnazione di tale somma la Regione - che
sarebbe stata all'uopo delegata dallo Stato, sul piano normativo oltre
che amministrativo, nella materia del trasferimento e consolidamento
degli abitati colpiti da calamità naturali - avrebbe emanato la legge
31 agosto 1973, n. 16, predisponendo programmi organici di intervento,
sulla scorta di studi e progetti integrali.
L'attribuzione di una somma minore, insufficiente a far fronte ai
programmi anzidetti, quale, invece, disposta col decreto impugnato,
avrebbe perciò, appunto, vulnerato la sfera delle attribuzioni
regionali nella materia de qua, in riferimento agli articoli 5, 115,
117, 118, 119 della Costituzione; 13, comma secondo, d.P.R. 15 gennaio
1972, n. 8; 5 bis della legge 1973 n. 36 citata nonché gli articoli
10, 17 e 19 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti
finanziari per le Regioni a Statuto ordinario).
Ha concluso, pertanto, la ricorrente, chiedendo alla Corte di:
a) dichiarare la competenza della Regione Calabria a disporre della
somma di 40 miliardi di cui la legge prevede l'assegnazione per
assicurare l'espletamento delle funzioni delegate di cui all'art. 5
bis legge 1973 n. 36;
b) dichiarare altresì la inesistenza di competenza dello Stato a
ridurre o modificare l'importo e le modalità di corresponsione della
somma predetta;
c) annullare, per quanto di ragione, il decreto del Ministro dei
lavori pubblici 25 settembre 1974, n. 3752.
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo il rigetto del ricorso proposto.
Secondo l'Avvocatura, la norma finanziaria introdotta dall'art. 5
bis della legge 23 marzo 1973, n. 36, da cui la Regione invoca il
preteso "diritto" alla somma capitale di L.40 miliardi, andrebbe "letta
ed interpretata" nel senso esattamente corrispondente a quello ritenuto
dagli organi dello Stato, Corte dei Conti compresa, che registrò il
decreto ministeriale.
In quanto, invero, il primo comma dell'articolo indicherebbe
soltanto la spesa globale (di L.40 miliardi) a carico dello Stato ed a
favore della Calabria ed il fondo (di cui all'art. 3 della legge sulla
casa) da dove attingerla: mentre non specificherebbe che la somma
stessa debba essere attribuita in conto capitale, cioè una tantum.
Le modalità dell'erogazione, viceversa, sarebbero indicate nel
secondo comma, il quale precisa che, ai fini del finanziamento della
spesa di cui al precedente comma ed in aggiunta ai limiti di impegno
previsti dall'art. 67, lettera a), della legge sulla casa, è
autorizzato l'ulteriore limite di impegno di 2 miliardi annui, per 35
anni, iscritto nello stato di previsione della spesa del ministero dei
lavori pubblici a partire dall'esercizio 1973.
La legge, in altre parole, non avrebbe inteso discostarsi dal
sistema del concorso a contributo in annualità, previsto da tutte le
leggi sull'edilizia, a partire da quella fondamentale n. 408 del 1949
(la c.d. legge Tupini) e ripresa anche dalla più recente legge sulla
casa.
3. - A tali rilievi dell'Avvocatura ha replicato la Calabria
sostenendo, con successiva memoria illustrativa, che la norma di cui al
capoverso dell'art. 5 bis della legge n. 36 del 1973 non avrebbe in
realtà attinenza alle "modalità dell'erogazione" delle somme
assegnate, sibbene alle "modalità di copertura della spesa relativa:
nel senso che disporrebbe il finanziamento del Fondo (del Comitato
Edilizio Residenziale, di cui all'art. 3 della legge 1971 n. 865) dal
quale le somme stesse andrebbero prelevate.
Ha aggiunto, anche, che la destinazione dei 1.600 milioni di lire
accreditati "agli Istituti autonomi delle case popolari" (quale
sembrerebbe risultare dalla nota in calce alla quietanza della somma
erogata predisposta dall'Ufficio di Tesoreria) concreterebbe un
ulteriore profilo di illegittimità, vulnerando il potere spettante
alla Regione di determinare direttamente essa i soggetti di cui
avvalersi per la realizzazione degli interventi de quibus. Considerato in diritto :
1. - La Regione Calabria ha proposto ricorso per conflitto di
attribuzione - in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118, 119 della
Costituzione, nonché 13, comma secondo, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n.
8; 5 bis della legge 23 marzo 1973, n. 36; 10, 17 e 19 della legge 16
maggio 1970, n. 281 - avverso il decreto del Ministro dei lavori
pubblici n. 3752 del 25 settembre 1974, che ha accreditato alla
Calabria la somma di lire l.600.000.000, quale contributo in annualità
da corrispondere per 35 anni a partire dall'esercizio finanziario 1973,
in attuazione dell'art. 5 bis della citata legge 1973, n. 36, di
conversione del d.l. 22 gennaio 1973, n. 2, che prevede nuovi
stanziamenti a favore delle zone della Sicilia e della Calabria colpite
da eventi alluvionali.
2. - Lamenta - come in narrativa detto - la Regione che il decreto
impugnato abbia in suo favore disposto (per la realizzazione delle
previste opere di ricostruzione delle abitazioni distrutte e di
trasferimento degli abitati colpiti) l'erogazione di una somma minore e
graduata nel tempo (lire 1.600.000.000 per 35 anni), la quale - anche
se fosse utilizzata per la stipulazione di un mutuo - in ogni caso non
consentirebbe (al tasso applicabile di interesse: 9,49% ex d.m. 18
ottobre 1974, in G.U. 21 ottobre 1974, n. 274) di ottenere il ben
maggiore importo di lire 40.000.000.000, che avrebbe invece dovuto
esser corrisposto alla Calabria secondo il dettato dell'art. 5 bis
della legge n. 36 del 1973.
Il ricorso così formulato è inammissibile, giacché involge una
doglianza di carattere patrimoniale suscettibile di essere fatta valere
nella diversa sede delle azioni giurisdizionali e quivi trovare
(eventuale) soddisfazione attraverso l'interpretazione ed applicazione
dell'art. 5 bis della legge ordinaria 1973 n. 36 citata.
Né a diversa conclusione può indurre la considerazione che la
erogazione di somma inferiore a quella che si assume legislativamente
assegnata impedisca l'esercizio delle funzioni delegate alla Calabria
dalla stessa legge n. 36 del 1973 - la quale prevede che la
realizzazione delle opere de quibus avvenga "secondo norme dettate
dalla Regione interessata" - giacché quello prospettato sarebbe,
comunque, impedimento di mero fatto, che non concreta una diretta
lesione o menomazione di potestà della Regione, quale, invece, è
necessario sussista perché si verta in tema di conflitto
costituzionale di attribuzione.
3. - Sotto diverso profilo (con motivo incidentalmente accennato
nella memoria illustrativa successivamente depositata), la Regione si
duole, per altro, anche del fatto che la somma attribuitale con il
provvedimento in conflitto risulti destinata (secondo quanto si
desumerebbe dalla intestazione della collegata quietanza di pagamento
predisposta dalla Tesoreria provinciale del tesoro) "agli Istituti
autonomi delle case popolari": il che inciderebbe sulla potestà della
Regione di scegliere essa i soggetti di cui avvalersi per la
realizzazione delle opere in argomento, sempre in base al disposto
dell'articolo 5 bis citato, che, per la realizzazione delle opere in
questione, prevede - come detto - che siano dettate norme dalle regioni
interessate.
Anche sotto tale profilo, il ricorso è inammissibile.
Come più volte precisato da questa Corte (recentemente con
sentenza n. 111 del 23 aprile 1976) occorre, infatti, perché si verta
in tema di conflitto di attribuzione, che la competenza che si pretende
invasa o menomata sia determinata da norma formalmente costituzionale.
E, se si è ritenuto che anche norme di legge ordinaria possono
concorrere a configurare il parametro, si è chiarito che ciò accade
quando dette norme siano "integrative od esecutive di norme
costituzionali di competenza, le quali ultime soltanto costituiscono la
fonte del potere che si invoca" (la difesa della cui integrità
configura, appunto, l'interesse a ricorrere: sent. 1976 n. 111
citata).
Nella specie, le attribuzioni amministrative e normative che la
Calabria assume invase derivano invece - secondo la prospettazione
della stessa ricorrente - dalla disposizione più volte menzionata
dell'art. 5 bis legge 1973 n. 36 e, più in generale, dall'art. 13 del
d.P.R. 1972 n. 8 (che delega alle Regioni le competenze statali residue
in materia di "opere di ricostruzione di territori colpiti da calamità
naturali"...): hanno, cioè, la loro fonte in deleghe contenute in
norme di rango ordinario. Le quali neppure possono considerarsi (per la
parte de qua) integrative od attuative di norme costituzionali, poiché
è evidente che la mera previsione della possibilità che lo Stato
deleghi proprie funzioni alle Regioni - quale si rinviene negli artt.
118 e 117 u.p. della Costituzione - non rende, per questo solo,
integrative della Costituzione le norme che in concreto tale delega
dispongano.
Anche sotto quest'ultimo aspetto, resta, pertanto, confermata
l'inammissibilità del proposto ricorso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
proposto contro lo Stato dalla Regione Calabria in relazione al decreto
del Ministro dei lavori pubblici n. 3752 del 25 settembre 1974 in
epigrafe indicato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte