Sentenza n. 97/1980
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/06/1980 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 114legge 648/1950
applicata al caso
- art. 109legge 648/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 114 della
legge 10 agosto 1950, n. 648 e dell'art. 109 della legge 18 marzo 1968,
n. 313 (Pensioni di guerra) promosso con ordinanza emessa il 26
gennaio 1976 dalla Corte dei conti - Sezione 1 giurisdizionale -, sul
ricorso di Pompili Sebastiano, iscritta al n. 436 del registro
ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 198 del 28 luglio 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 16 gennaio 1980 il Giudice relatore
Guido Astuti;
udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con atto spedito per raccomandata il 18 gennaio 1963
Sebastiano Pompili proponeva ricorso alla Corte dei conti avverso il
decreto ministeriale con il quale gli veniva negato il trattamento
pensionistico di guerra. Il Procuratore generale chiedeva che la Corte
dichiarasse irricevibile il ricorso in quanto spedito oltre il termine
perentorio di novanta giorni dalla data di notificazione del
provvedimento impugnato, previsto dall'art. 114 della legge 10 agosto
1950, n. 648.
Con ordinanza 26 gennaio 1976 la Corte dei conti ha sollevato, su
eccezione del ricorrente, la questione di legittimità costituzionale,
per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, delle norme che in
materia di pensioni di guerra comminano la decadenza per decorso del
termine di impugnativa.
Si legge nell'ordinanza che a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 8 del 1976 (che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale delle norme che stabilivano il termine di novanta giorni
per la presentazione di ricorsi in materia di pensioni ordinarie), si
è venuta a creare una irragionevole disparità di trattamento tra due
categorie di soggetti i quali - benché portatori di diritti
pensionistici sostanzialmente diversi - si trovano in situazioni
assimilabili, specie in ordine al fondamento e ai modi della loro
tutela giurisdizionale: e ciò tanto più in quanto la stessa Corte
costituzionale aveva motivato quella decisione con riferimento alla
natura di diritto soggettivo patrimoniale della pensione, e al
carattere paritetico e non autoritativo del provvedimento
amministrativo che statuisce sul diritto medesimo: caratteri dei quali
partecipano, rispettivamente, anche il diritto alla pensione di guerra
e il relativo provvedimento amministrativo.
Esprime, infine, la Corte le proprie preoccupazioni sulle
prevedibili conseguenze che l'incostituzionalità delle norme
denunciate verrebbe a produrre nel settore già tanto gravato del
contenzioso pensionistico di guerra, e richiama in particolare la
disposizione contenuta nell'art. 112, comma primo, della legge n. 313
del 1968 che attribuisce all'Amministrazione la facoltà di modificare
o di revocare i propri decreti in materia prima che sia decorso il
termine per impugnarli, osservando che, se la funzione di tale termine
è anche quella di garantire l'interessato da una illimitata
disponibilità dello jus poenitendi da parte dell'Amministrazione, tale
garanzia verrebbe meno con la soppressione del termine in parola, ed
ogni diritto in materia pensionistica di guerra potrebbe
permanentemente restare esposto alla indicata eventualità.
2. - Nel giudizio innanzi a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per
l'infondatezza della questione proposta, in quanto non ricorrerebbe
nessuno dei due motivi che hanno indotto questa Corte alla pronuncia di
illegittimità di cui alla citata sentenza n. 8 del 1976: non quello
relativo alla identità di natura del provvedimento di pensione di
guerra e del provvedimento di pensione dei pubblici dipendenti, poiché
la componente di pariteticità, così evidente in quest'ultimo, sarebbe
di gran lunga più sfumata nel primo; né quello della irrazionale
difformità di tutela dei diritti patrimoniali, secondo che essi
nascessero in dipendenza di rapporto di impiego o prescindendo da tale
rapporto: assumendo che nella fattispecie tale differenza non si pone,
e la razionalità della distinzione tra l'eliminazione del termine di
decadenza e la conservazione dello stesso termine - nel presente caso -
sarebbe pertanto pienamente sostenibile.
Svolge infine l'Avvocatura rilievo analogo a quello, già esposto,
della Corte dei conti, circa l'influenza di una eventuale dichiarazione
di incostituzionalità sull'istituto del riesame amministrativo
previsto dall'art. 112 della legge n. 313 del 1968. Considerato in diritto :
1. - La Corte dei conti, sezione prima giurisdizionale pensioni di
guerra, solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale degli articoli 114 legge 10
agosto 1950, n. 648, e 109 legge 18 marzo 1968, n. 313 (ora art. 116
t.u. delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con d.P.R.
23 dicembre 1978, n. 915), nella parte in cui prescrivono un termine
perentorio di novanta giorni dalla data di notificazione o di consegna
del provvedimento del ministro del tesoro, per la proposizione dei
ricorsi da parte degli aventi diritto a pensione di guerra. L'ordinanza
di rimessione si richiama alla sentenza 15 gennaio 1976, n. 8 di questa
Corte, con la quale venne dichiarata la illegittimità delle
disposizioni che prevedevano il medesimo termine di decadenza di
novanta giorni per la proposizione dei ricorsi in materia di pensioni
civili degli impiegati dello Stato e di altri enti pubblici; e, osserva
che "pur nelle sostanziali differenze che caratterizzano gli istituti
della normale pensione di quiescenza e della pensione di guerra, specie
per quanto attiene ai rispettivi fondamenti, remunerativo e
risarcitorio", le motivazioni adottate da questa Corte nella ricordata
sentenza, applicabili anche nei confronti del diritto a pensione di
guerra e del relativo provvedimento amministrativo, giustificano il
dubbio circa "una irragionevole disparità di trattamento tra due
categorie di soggetti, bensì portatori di diritti diversi, ma tali da
presentare, specie in ordine al fondamento e ai modi della loro tutela
giurisdizionale, situazioni assimilabili". Ciò non senza prospettare
tuttavia qualche ragione di perplessità, sia in relazione al
prevedibile ulteriore aggravamento del contenzioso pensionistico di
guerra, sia anche in relazione alla garanzia di certezza giuridica
offerta ai soggetti interessati dalla disposizione dell'art. 112, primo
comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, per cui i decreti concessivi
o negativi del trattamento pensionistico di guerra possono essere
modificati o revocati, anche di ufficio, prima della scadenza del
termine di novanta giorni per il ricorso alla Corte dei conti,
cosicché resterebbe preclusa una illimitata disponibilità temporale
dello jus poenitendi da parte dell'Amministrazione.
2. - La questione è fondata. Questa Corte ha già avuto più volte
l'occasione di porre a raffronto le diverse discipline normative che
caratterizzano l'ordinamento delle pensioni ordinarie e rispettivamente
delle pensioni, assegni o indennità di guerra, ed ha ripetutamente
riconosciuto la particolare natura delle seconde, in relazione al
carattere risarcitorio e allo speciale fondamento giuridico costituito
dalla causa di guerra, che giustifica un regime sostanziale
differenziato rispetto a quello proprio delle pensioni ordinarie,
dirette ad assicurare un trattamento di quiescenza, di contenuto
remunerativo, al termine d'un rapporto di impiego o di servizio (si v.
da ultimo la sentenza n. 55/1980). Ma al tempo stesso questa Corte ha
ritenuto che se il diverso fondamento e regime sostanziale può
determinare talune differenze anche in ordine alla normativa
processuale, tuttavia il distinto titolo giuridico della pretesa non
può avere rilevanza di fronte alle pari esigenze di tutela che
richiedono, per gli aventi diritto a pensioni ordinarie o di guerra,
una medesima disciplina dei rimedi avverso i provvedimenti resi in sede
amministrativa, specie per quanto riguarda le modalità di proposizione
dei relativi ricorsi, davanti allo stesso organo giurisdizionale
(sentenze nn. 170/1971; 38/1972; 41/1973; 85/1975; 131/1975).
Per quanto concerne, in particolare, il termine perentorio di
novanta giorni per la proposizione dei ricorsi in materia di pensioni
ordinarie, con la sentenza n. 8/1976 ne è stata dichiarata la
illegittimità sulla base di un duplice ordine di motivi, sia perché
oggetto del giudizio è un diritto soggettivo di natura patrimoniale,
sia perché il provvedimento amministrativo che lo riconosce o esclude
è atto di carattere così detto paritetico e non autoritativo, e
conseguentemente il controllo giurisdizionale attribuito alla
competenza della Corte dei conti non è limitato all'esame della
legittimità del provvedimento stesso, ma si estende al contenuto del
rapporto controverso, essendo sostanzialmente volto all'accertamento
del diritto a pensione. Sono gli stessi argomenti per cui la
giurisprudenza del Consiglio di Stato già aveva escluso che per i
ricorsi relativi a diritti patrimoniali, devoluti alla sua
giurisdizione esclusiva, potesse valere il termine di decadenza di
sessanta giorni stabilito in via generale dall'art. 36 del t.u.
approvato con r.d. 26 giugno 1924, n. 1054.
Ora, appare evidente come i motivi dianzi ricordati non possano non
essere estesi anche nei confronti delle controversie in materia di
pensioni, assegni o indennità di guerra, data la incontestabile natura
di diritto soggettivo patrimoniale riconosciuta alle relative pretese
di prestazioni pensionistiche, e il carattere paritetico e non
autoritativo dei connessi provvedimenti amministrativi. Non sfugge la
differenza delle vigenti normative, per cui il diritto al trattamento
di quiescenza, diretto o di riversibilità, non si perde, di regola,
per prescrizione (art. 5 t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973,
n. 1092), mentre il diritto a chiedere la liquidazione della pensione,
assegno o indennità di guerra, nei casi in cui il procedimento non si
inizia di ufficio ma solo a domanda, "si prescrive" per i militari,
dopo trascorsi cinque anni dall'effettiva cessazione del servizio di
guerra comunque avvenuta, e, per i civili, trascorsi cinque anni dal
verificarsi degli eventi considerati dalla legge come fatti di guerra
(art. 99 t.u. approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915).
Ma - senza indagare qui sulla natura di detto termine questa
differenza di disciplina, connessa all'esigenza di un tempestivo
accertamento della dipendenza della morte o invalidità da causa di
servizio o fatto di guerra ad opera delle competenti autorità
amministrative e sanitarie, non ha tuttavia rilievo in ordine alla
qualificazione del diritto e al fondamento della sua tutela
giurisdizionale; e pertanto si impone il riconoscimento della
illegittimità delle disposizioni denunciate, che appaiono prive ormai
di giustificazione sul piano della razionalità, e quindi integrano una
disparità di trattamento che deve essere eliminata in ossequio al
principio sancito dall'art. 3 della Costituzione.
Alla conseguente declaratoria di incostituzionalità non possono
fare ostacolo né la preoccupazione relativa alle possibili conseguenze
per l'aggravamento ulteriore dei ruoli del contenzioso pensionistico di
guerra, né le considerazioni dell'ordinanza di rimessione circa gli
effetti della eliminazione del termine di decadenza in relazione al
disposto dell'art. 112 della legge n. 313 del 1968, perché il regime
delle modificazioni e revisioni d'ufficio o a domanda dei provvedimenti
concessivi o negativi del trattamento pensionistico di guerra, ai fini
della liquidazione del trattamento stesso o di trattamento più
favorevole, e salvi comunque i diritti riconosciuti, è stato
modificato con le disposizioni dell'art. 78 e seguenti del vigente t.u.
del 1978, disciplinando i casi di revoca e modificazione dei
provvedimenti senza limite di tempo, e la speciale procedura per la
perdita, sospensione o riduzione delle pensioni o degli assegni (artt.
81 sg., 112 sg.).
3. - In conseguenza della pronuncia di incostituzionalità delle
norme denunciate, va dichiarata di ufficio, ai sensi dell'art. 27 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità dell'identica
disposizione contenuta nell'art. 86, primo comma, del r.d. 12 luglio
1934, n. 1214, t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, e nell'art. 116
del t.u. approvato con d.P.R 23 dicembre 1978, n. 915, oggi vigente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 114 della
legge 10 agosto 1950, n. 648, e 109 della legge 18 marzo 1968, n. 313,
nella parte in cui prescrivono, per la proposizione dei ricorsi in
materia di pensioni, assegni o indennità di guerra, da parte degli
aventi diritto, il termine perentorio di novanta giorni dalla data di
notificazione o consegna del provvedimento impugnato;
dichiara altresì d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, e negli stessi limiti, la illegittimità
costituzionale dell'art. 86, primo comma, del r.d. 12 luglio 1934, n.
1214, t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, e dell'articolo 116 del
t.u. approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte