Sentenza n. 97/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/04/1987 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 689/1981
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) promossi con
ordinanze emesse rispettivamente il 27 giugno 1984 dal Tribunale di
Cuneo, il 28 settembre 1984 dal Tribunale di Agrigento, il 27
dicembre 1984, il 24 e 18 gennaio, il 5 marzo, il 26 febbraio, il 2
marzo, il 4 aprile, il 15 marzo e il 6 e 9 maggio 1985, dal giudice
istruttore del Tribunale di Agrigento (n. 15 ordd.), iscritte ai nn.
983 e 1296 del registro ordinanze 1984, ai nn. 126, 251, 252, 280,
281, 282, 283, 324, 325, 452, 453, 454, 455, 621 e 622 del registro
ordinanze 1985, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 19-bis, 107-bis, 161-bis, 202-bis, 208-bis, 220-bis,
214-bis, 244-bis, 285-bis, 297-bis dell'anno 1985;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 24 giugno 1986 il Giudice relatore
Renato Dell'Andro;
Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente
del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con sedici identiche ordinanze, il giudice istruttore ed il
Tribunale di Agrigento hanno sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 9 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 nella parte in cui dispone, in
relazione alle ipotesi di "furto di selvaggina ad opera di
cacciatori", l'applicazione della sola sanzione amministrativa se il
fatto è commesso con violazione della legge statale 27 dicembre
1977, n. 968 e l'applicazione della sanzione penale per il reato di
furto - artt. 624, 625 n. 7, c.p. - se il fatto è commesso con
violazione della legge regionale siciliana 30 marzo 1981, n. 37.
Osservano i giudici a quibus che, avendo l'art. 1 della legge n.
968 del 1977 inquadrato la fauna selvatica nel patrimonio
indisponibile dello Stato, risponde ormai di furto chi si impossessi
di selvaggina. L'art. 8 della stessa legge, poi, considera "esercizio
di caccia" non solo "ogni atto diretto all'abbattimento o cattura di
selvaggina" ma anche il "vagare o il soffermarsi con i mezzi
destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della selvaggina o
di attesa della medesima per abbatterla o catturarla", e vieta infine
"ogni altro modo di abbattimento o di cattura". Questa disposizione,
quindi, fornisce i criteri per valutare se ci si trova in presenza di
un tentativo illegittimo di caccia, e pertanto di un tentativo di
furto, il quale poi trova sanzione nell'art. 31, lett. c) ed e),
della legge stessa, che appunto
punisce "chi esercita la caccia in periodi non consentiti" e "con
mezzi non consentiti...". La legge, invero, punisce sia
l'impossessamento illegale della selvaggina e sia il tentativo di
caccia illegale, rimanendo indifferente il fatto che l'esercizio
illegale della caccia abbia o meno conseguito un risultato utile per
il soggetto costituito dall'abbattimento o dalla cattura
dell'animale.
Per quanto riguarda però la Sicilia, si applica invece la legge
reg. 30 marzo 1981, n. 37, tranne che per le ipotesi da essa non
espressamente contemplate, per le quali, giusta il rinvio di cui
all'art. 58, si applicano le norme della legge statale n. 968 del
1977 purché non in contrasto con quelle della legge regionale.
Ora, proseguono i giudici a quibus, l'art. 48 della legge
regionale punisce esclusivamente l'esercizio illegale della caccia
che si sia risolto nella cattura della selvaggina, e cioè i casi di
esercizio illegale consumato. Né (tranne l'ipotesi eccezionale di
cui all'art. 26 relativa alla caccia con mezzi non consentiti dalla
legge statale) esiste altra norma regionale che sanzioni le ipotesi,
per così dire, di tentativo, quali l'esercizio illegale della caccia
senza cattura o uccisione di selvaggina. Di conseguenza, stante il
rinvio ex art. 58 della legge regionale, nell'ipotesi di mero
esercizio illegale della caccia senza cattura o uccisione di
selvaggina, privo di sanzione amministrativa nell'ambito della legge
regionale (come nel caso di chi compia atti diretti all'abbattimento
di selvaggina in periodo non consentito), deve applicarsi l'art. 31
della legge statale, che appunto ricomprende invece anche tale
fattispecie.
Non v'è dubbio peraltro, proseguono le ordinanze di rimessione,
che questo tipo di esercizio della caccia, secondo la definizione
datane dall'art. 8 della legge n. 968 del 1977, integra
necessariamente, ove avvenga con modalità illegittime, la
fattispecie del tentativo di furto aggravato di selvaggina. Deve
quindi trovare applicazione l'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n.
689, il quale stabilisce che "quando uno stesso fatto è punito da
una disposizione penale e da una disposizione che prevede una
sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che
prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione
speciale", mentre "quando uno stesso fatto è punito da una
disposizione penale e da una disposizione regionale... che prevede
una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione
penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di
altre disposizioni penali". Senonché l'applicazione di questi
criteri all'ipotesi di tentato furto aggravato di selvaggina (ma i
rilievi valgono anche per l'ipotesi di furto consumato) produce la
conseguenza che, allorché una stessa condotta di caccia, valutabile
penalmente sotto la fattispecie degli artt. 56, 624 c.p. e loro
coordinati, è sanzionata amministrativamente soltanto dalla legge n.
968 del 1977, che costituisce lex specialis rispetto a quella penale,
dovrà applicarsi unicamente la legge n. 968 del 1977, con esclusione
delle norme penali, mentre allorché la stessa condotta è sanzionata
amministrativamente da una legge regionale, che si sostituisca alla
medesima legge statale, quest'ultima resterà inoperante, dovendosi
applicare gli artt. 56, 624 c.p. e coordinati.
Nel territorio della regione siciliana, quindi, poiché la legge
reg. n. 37 del 1981 punisce soltanto un caso di caccia cui non
consegue l'uccisione o la cattura della selvaggina, e precisamente
l'esercizio di caccia con mezzi non consentiti, si avrà che nel caso
di un cacciatore sorpreso in atteggiamento di caccia con mezzi
consentiti, ma al di fuori del periodo stabilito, oppure che cerchi
di catturare esemplari appartenenti a specie particolarmente
protette, trattandosi di condotta non sanzionata dall'art. 48 della
legge regionale, giusta l'art. 58 della legge stessa dovrà
applicarsi l'art. 31 della legge statale n. 968 del 1977, il quale,
stante il disposto dell'art. 9 della legge 689 del 1981, viene
appunto a prevalere sulla norma penale. Per contro, nella stessa
regione, nel caso di un cacciatore sorpreso in chiaro atteggiamento
di caccia esercitata con mezzi non consentiti, dovranno applicarsi le
norme penali di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 7 c.p., e ciò
perché tale ipotesi di tentativo è sanzionata amministrativamente
dall'art. 26 della legge reg. 37 del 1981, la quale, per il principio
di cui al capoverso dell'art. 9 della legge n. 689 del 1981, deve
soccombere di fronte alla norma penale.
Nel caso di specie, concludono i giudici a quibus, gli imputati
devono rispondere di tentativo di furto aggravato per aver tentato di
impossessarsi di selvaggina in periodo non consentito e con mezzi non
autorizzati. Dovrebbero quindi applicarsi contemporaneamente le norme
della legge n. 968 del 1977 e quelle della legge penale, con
irrogazione della sanzione amministrativa per la prima modalità e di
quella penale per la seconda. E ciò per fattispecie sostanzialmente
uguali che, se pure sono suscettibili di diverso apprezzamento sul
piano della sanzione amministrativa, non possono tollerare un
trattamento profondamente diverso quale quello che deriverebbe
dall'applicabilità o meno della norma penale. Sorge pertanto il
dubbio di un contrasto dell'art. 9 della legge n. 689 del 1981 col
principio di eguaglianza.
2. - È intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la
quale, preliminarmente, eccepisce l'inammissibilità delle questioni
perché l'interpretazione dell'impugnato art. 9 legge n. 689 del 1981
adottata dai giudici a quibus è priva di adeguata e corretta
dimostrazione e perché manca ogni valutazione sulla configurabilità
del ritenuto rapporto di specialità e sull'applicabilità del detto
art. 9.
Nel merito l'Avvocatura osserva che è erronea la tesi dei giudici
a quibus circa la prevalenza, in caso di furto venatorio, dell'art. 9
legge n. 689 del 1981 sulla norma penale e di questa su quella
regionale. Infatti, se pure l'apprensione di selvaggina cacciata sine
titulo o comunque irregolarmente integra gli estremi del furto
venatorio, o
del suo tentativo, essa tuttavia non pone in essere un rapporto di
specialità con le ipotesi sanzionatorie di cui alla legge sulla
caccia. Queste ultime, infatti, tutelano un diverso oggetto
giuridico, in quanto, mentre il furto protegge la proprietà dello
Stato, esse proteggono il corretto esercizio della caccia. Non si
tratta, pertanto, di uno stesso illecito con due diversi tipi di
sanzioni, bensì di due autonome ipotesi delittuose con relative
sanzioni, che non interferiscono col richiamato art. 9.
Diversa è poi l'ipotesi di cui al secondo comma del detto art. 9,
che si verifica quando uno stesso fatto sia sanzionato
amministrativamente da una legge regionale e sia altresì punito da
una disposizione penale. La prevalenza data alla disposizione statale
rispetto a quella regionale si spiega qui col fatto che la legge ha
inteso precludere al legislatore regionale, privo di poteri in
materia penale, di incidere sulla legislazione penale, ponendo in
essere nell'ambito regionale un sistema di depenalizzazione basato
sulla previsione di illeciti amministrativi, costruiti con elementi
specializzanti rispetto alle varie fattispecie penali.
Ora, conclude l'Avvocatura, l'interpretazione più corretta del
secondo comma dell'art. 9 legge n. 689 del 1981 si sostanzia nel
ritenere che vada attribuita la prevalenza alla disposizione penale
speciale che è la sola da applicarsi anche se sussista una
disposizione speciale regionale.
3. - Altra questione di legittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 3 Cost., dell'art.9, comma primo, della legge 24
novembre 1981, n. 689, è stata sollevata dal Tribunale di Cuneo con
ordinanza del 27 giugno 1984.
Osserva il Tribunale che, nella specie, il fatto addebitato
all'imputato non può essere inquadrato nell'art. 8 legge n. 968 del
1977, in quanto l'azione non è riconducibile al concetto di
esercizio della caccia, sia pure nella più lata accezione, perché
non diretta all'abbattimento o alla cattura dell'animale e perché
manca del tutto l'impiego di mezzi atti a realizzare in modo idoneo
tale abbattimento o cattura. Correttamente, quindi, all'imputato è
stato ascritto il reato di furto, ed allo stesso non sarebbe in ogni
caso applicabile il principio di specialità di cui all'art. 9, primo
comma, legge n. 689 del 1981.
Di conseguenza - continua il giudice a quo - la situazione
dell'imputato si presenta diversa e deteriore rispetto a quella di
chi ha esercitato illegittimamente la caccia. E non v'è alcuna
giustificazione di tale diversità, in quanto in ambedue i casi si
verifica l'apprensione o l'abbattimento della selvaggina con dolo
specifico. Si determina pertanto, in violazione dell'art. 3 Cost.,
una ingiustificata discriminazione di due situazioni identiche sul
piano della rilevanza giuridico-penale.
4. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
inammissibile, e in via subordinata infondata.
Osserva invero l'Avvocatura dello Stato, che non v'è relazione o
rapporto tra l'impugnato art. 9 legge n. 689 del 1981 e gli artt. 624
e 625 c.p., la cui violazione è stata contestata all'imputato.
Pertanto, l'inapplicabilità alla specie del detto art. 9 dipende non
già da questa norma, ma piuttosto dall'inesistenza di una norma
speciale che, analogamente a quanto viene disposto in materia di
caccia (art. 8 legge n. 968 del 1977), preveda l'applicazione della
sanzione amministrativa anche per il tipo di contestazione ricorrente
nella specie. Mancano peraltro le condizioni perché si renda
applicabile il principio di specialità postulato dalla norma
impugnata, cosicché in nessun modo è possibile colmare tale lacuna
normativa mediante una pronunzia della Corte riguardante
esclusivamente l'art. 9 citato. Da ciò deriva l'inammissibilità
della questione non suscettibile di avere alcun rilievo per la
decisione dell'imputazione.
Peraltro - continua l'Avvocatura - la questione è anche infondata
nel merito in quanto, secondo la giurisprudenza della Cassazione,
nella specie vi è concorso formale del reato di furto e di esercizio
illegittimo della caccia, quest'ultimo integrante gli estremi di una
violazione amministrativa e non anche l'esclusione del reato di furto
per specialità dell'illecito amministrativo. Invero, costituendo gli
animali oggetto della caccia patrimonio indisponibile dello Stato ai
sensi della legge n. 968 del 1977, il loro impossessamento a seguito
di attività esercitata in violazione delle norme sulla caccia
costituisce reato contro il patrimonio, e segnatamente l'ipotesi di
furto. Ad ogni modo, la differenza della disciplina sanzionatoria
rientra notoriamente nell'ambito della discrezionalità legislativa. Considerato in diritto
1. - Tutte le ordinanze di rimessione indicate in epigrafe
trattano questioni identiche od analoghe e possono, pertanto, esser
decise con unica sentenza.
L'ordinanza di rimessione n. 1296/84 emessa dal Tribunale di
Agrigento il 28 settembre 1984 e tutte le ordinanze del giudice
istruttore presso lo stesso Tribunale n. 126/85 del 27 dicembre 1984;
nn. 251/85 e 252/85 del 24 gennaio 1985; n. 280/85 del 18 gennaio
1985; nn. 282/85, 283/85 e 453/85 del 26 febbraio 1985; n. 452/85 del
2 marzo 1985; nn. 281/85, 324/85 e 325/85 del 5 marzo 1985; n. 455/85
del 15 marzo 1985; n. 454/85 del 4 aprile 1985; n. 621/85 del 6
maggio 1985; e n. 622/85 del 9 maggio 1985; trattano un'unica
questione; mentre la questione sollevata con ordinanza n. 983/84 del
Tribunale di Cuneo è, sebbene analoga, diversa.
2. - Le ordinanze del Tribunale e del giudice istruttore di
Agrigento, come precisato in narrativa, sollevano questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost.,
dell'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui
dispone, in relazione alle ipotesi di "furto di selvaggina ad opera
di cacciatori", l'applicazione della sola sanzione amministrativa se
il fatto è commesso in violazione della legge statale 27 dicembre
1977, n. 968, e l'applicazione della sanzione penale (artt. 624, 625,
n. 7, C.P.) se il fatto è commesso in violazione della legge
regionale siciliana 30 marzo 1981, n. 37.
Va anzitutto respinta l'eccezione d'inammissibilità della
questione ora precisata, eccezione sollevata dall'Avvocatura Generale
dello Stato per il Presidente del Consiglio dei Ministri. Va notato
che dalle ordinanze in esame risultano ben chiariti gli elementi di
fatto dai quali le ordinanze stesse sono state determinate, le norme
giuridiche che, secondo i giudici a quibus, si applicherebbero alla
specie sottoposta al loro esame (artt. 31 della legge statale n. 968
del 1977 e 624 C.P.) nonché il parametro di riferimento (art. 3
Cost.) in base al quale è stata chiesta la dichiarazione
d'incostituzionalità dell'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
Certo, nelle ordinanze di rimessione, manca la dimostrazione del
rapporto di specialità che, secondo le stesse ordinanze,
intercorrerebbe tra la fattispecie tipica di cui all'art. 624 C.P. ed
alcune delle ipotesi previste e sanzionate dall'art. 31 della legge
n. 968 del 1977 e che renderebbe applicabile, nella specie,
l'impugnato art. 9 della legge n. 689 del 1981.
Senonché, sarà appunto l'indagine di merito che, dapprima
dimostrando che, anche quando si ritenesse applicabile, al caso in
esame, il primo comma dell'art. 9 ora citato, certamente non si
potrebbe ritenere applicabile il secondo comma dello stesso articolo
e che, di poi, svelando la relazione d'"interferenza" (e non di
"specialità") che intercorre tra le norme di cui agli artt. 624 C.P.
e 31 della legge n. 968 del 1977, escluderà che sia invocabile, nel
procedimento a quo, il primo comma dell'impugnato articolo: non è
metodo logicamente condividibile, tuttavia, anticipare i risultati
dell'indagine di merito e, sulla base dei medesimi, dichiarare
inammissibile la proposta questione di legittimità costituzionale.
3. - La richiesta dichiarazione d'illegittimità costituzionale di
cui alle indicate ordinanze del Tribunale e del Giudice istruttore di
Agrigento non può, nel merito, essere accolta. Non è, invero,
condividibile né l'interpretazione che della correlazione tra i
primi due commi dell'art. 9 della legge n. 689 del 1981 danno i
giudici a quibus né il "rapporto" di specialità che gli stessi
giudici ravvisano tra la fattispecie tipica di cui all'art. 624 C.P.
ed alcune delle ipotesi previste dall'art. 31 della legge n. 968 del
1977.
Le ordinanze in esame non sottopongono ad analisi i primi due
commi dell'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e ritengono
che, anche quando la disposizione penale generale sia stata, in
relazione ad un determinato fatto, posta "fuori gioco", in virtù
della prevalenza, per "specialità", d'una disposizione (statale)
prevedente sanzioni amministrative, ugualmente detta disposizione
penale debba prevalere, ai sensi del secondo comma dell'articolo in
esame, sulla disposizione regionale relativa allo stesso fatto. Le
ordinanze, invero, come s'è già notato, parlano d'un unico fatto
che, se commesso in violazione della legge statale, comporterebbe la
sanzione amministrativa mentre, se commesso in violazione della legge
regionale sostitutiva di quella statale, comporterebbe la sanzione
penale.
Anche dando un attimo per ammesso che, come ritenuto dai giudici a
quibus, la legge statale n. 968 del 1977 costituisca, almeno per
alcune fattispecie ivi amministrativamente sanzionate, lex specialis
rispetto alla fattispecie tipica di furto ex art. 624 C.P. dall'art.
9 della legge n. 689 del 1981 comunque non deriverebbero gli effetti
paventati dagli stessi giudici: e, cioè, l'applicabilità della sola
sanzione amministrativa ad una condotta di caccia prevista e
sanzionata dalla preindicata legge statale del 1977 (che prevarrebbe,
per "specialità", sull'art. 624 C.P.) e l'applicazione della
sanzione penale, in virtù del secondo comma dell'art. 9 della legge
n. 689 del 1981, ad una stessa condotta sanzionata
amministrativamente da una legge regionale "che venga a sostituirsi
alla legge statale n. 968 del 1977".
A parte i rapporti, ai quali s'accennerà tra breve, tra la legge
statale ora citata e la legge regionale siciliana 30 marzo 1981 n.
37, vero è che il primo comma dell'art. 9 della legge n. 689 del
1981, nel sancire l'applicabilità della disposizione speciale
"quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da
una disposizione che prevede una sanzione amministrativa", si rifà
ai ben noti principii che disciplinano la risoluzione del concorso
apparente di norme. Quel che di particolare il predetto comma
inserisce nel sistema è l'estensione dei sopraindicati principii
(che, almeno di regola, erano riferiti al solo concorso apparente di
norme e di leggi penali) anche al concorso apparente tra disposizioni
penali e disposizioni prevedenti sanzioni amministrative o tra
disposizioni amministrative. Si ritenga, pertanto, il concorso
apparente di norme appartenere alla teoria dell'interpretazione o
dell'applicazione delle norme, certo è che, una volta constatata la
convergenza su di uno stesso fatto di più disposizioni, delle quali
una sola è "effettivamente" applicabile, a causa delle relazioni
intercorrenti tra le disposizioni stesse (ad es. rapporto di
"specialità" ex art. 15 C.P.) ed una volta risolto il conflitto con
la "scelta" d'una sola delle disposizioni confliggenti, la
disposizione o le disposizioni "escluse" dalla prevalenza della legge
effettivamente applicabile non son più "valide", per la disciplina
del fatto concreto; sono "definitivamente" messe "fuori gioco", in
relazione a quest'ultimo, appunto dalla legge effettivamente "valida"
nella specie.
Discende che, ove si fosse dell'avviso, come lo sono i giudici a
quibus, che il fatto contestato agli imputati nei procedimenti nei
quali sono state emesse le ordinanze di rimessione, sia previsto
dall'art. 624 C.P. (o dagli artt. 56 e 624 C.P.) ed insieme dall'art.
31 della legge n. 968 del 1977; ed ove si concludesse, ritenendo
quest'ultima disposizione, nelle ipotesi di esercizio di caccia con
mezzi non consentiti od in tempi non consentiti, "speciale" nei
confronti della fattispecie tipica di furto ex 624 C.P., per
l'effettiva applicabilità al fatto contestato del solo art. 31 della
legge n. 968 del 1977, ai sensi del primo comma dell'art. 9 della
legge n. 689 del 1981; la disposizione "esclusa", e cioè l'art. 624
C.P. (o gli articoli 56 e 624 C.P.) non essendo più "valida" in
relazione al caso in esame, appunto per la prevalenza della
disposizione amministrativa "speciale" effettivamente applicabile,
non potrebbe esser "invocata", ai fini previsti dal secondo comma
dell'art. 9 della più volte citata legge del 1981, in relazione allo
stesso fatto per il quale, ai sensi del primo comma, se ne fosse
decisa l'esclusione.
L'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 9 della legge n.
689 del 1981 (uno stesso fatto punito da una disposizione penale e da
una disposizione regionale prevedente sanzioni amministrative)
potrebbe verificarsi soltanto quando, per lo stesso fatto, ai sensi
del primo comma dell'art. 9, si fosse decisa, in base al principio di
"specialità", l'effettiva applicabilità della legge penale; non
quando questa legge sia stata esclusa da una disposizione statale
"speciale" prevedente sanzioni amministrative. In quest'ultima
situazione resterebbero, se mai, "valide", per lo stesso fatto,
disposizioni amministrative statali e disposizioni amministrative
regionali, per la risoluzione del concorso fra le quali non sarebbe
più applicabile il secondo comma dell'articolo in discussione.
È, pertanto, malamente invocato, dalle ordinanze di rimessione,
il secondo comma dell'articolo 9 della legge n. 689 del 1981: anche
se s'applicasse il primo comma, il secondo comma di quest'ultimo
articolo certamente non s'applicherebbe al caso in esame, appunto
perché dalle stesse ordinanze si assume che il concorso apparente
tra alcune disposizioni ex art. 31 della legge n. 968 del 1977 e la
disposizione ex art. 624 C.P. si sia risolto, ai sensi del primo
comma del citato art. 9, a favore dell'art. 31 della legge n. 968 del
1977.
I commi primo e secondo dell'art. 9 qui in esame sono certamente
autonomi e possono essere indubbiamente applicati, il primo comma ad
un determinato fatto (con la prevalenza della disposizione
"speciale", penale od amministrativa) ed il secondo comma ad altro,
diverso fatto (con la prevalenza, in ogni caso, della disposizione
penale). Ma, allorché si afferma che la legge regionale siciliana n.
37 del 1981, prevedente sanzioni amministrative, si sia "sostituita
alla legge statale n. 968 del 1977" (e non può esser dubbio che la
"sostituzione" si riferisca allo stesso fatto, previsto dalle due
leggi; diversamente non s'intenderebbe il riferimento all'art. 3
Cost.) non si può invocare il primo comma dell'art. 9 della legge n.
689 del 1981 (dichiarando la prevalenza della legge statale
amministrativa "speciale" sulla legge penale) e contemporaneamente
invocare il secondo comma dell'art. 9, al fine di sancire la
prevalenza della legge penale, ormai non più valida per il fatto in
esame.
Insomma: o i fatti previsti dalle due leggi, statale e regionale,
irroganti sanzioni amministrative, sono diversi e non ci si può
meravigliare se per uno si applichi, per il principio di specialità,
la legge amministrativa statale, ai sensi del primo comma dell'art. 9
della legge n. 689 del 1981, e per il secondo la legge penale, ai
sensi del primo capoverso dello stesso art. 9; ma, in tale ipotesi,
data la diversità dei fatti, non è invocabile l'art. 3 Cost.;
oppure il fatto è lo stesso, come si assume dai giudici a quibus
allorché sostengono che il "furto di selvaggina ad opera di
cacciatori" sarebbe sanzionato amministrativamente se commesso in
violazione della legge statale n. 968 del 1977 e con la pena se
commesso in violazione della legge regionale siciliana n. 37 del
1981; ma, in quest'ultimo caso, ove si sottolineasse l'applicazione,
in ogni altra parte d'Italia, in base al primo comma dell'art. 9
della legge in esame, della legge amministrativa statale n. 968 del
1977, dovrebbe concludersi che, non potendo la legge penale esser
"invocata" ai fini del capoverso dello stesso art. 9, e dovendosi
applicare, nel territorio della Regione siciliana, la legge
amministrativa siciliana n. 37 del 1981, non sarebbe più violato
l'art. 3 Cost.: una sanzione amministrativa sarebbe, infatti,
prevista per il "furto di selvaggina ad opera di cacciatori" ovunque
il fatto si verificasse; anche se, nel territorio della Regione
siciliana, la sanzione amministrativa si facesse discendere da una
legge regionale e non da una legge statale.
La verità è che, ove si ritenga esclusa la legge penale, a
seguito della prevalenza della legge "speciale" amministrativa
statale del 1977, prevalenza determinata, secondo i giudici
rimettenti, ai sensi del primo comma dell'art. 9 della legge n. 689
del 1981, tenuto conto della potestà legislativa "esclusiva" della
Regione Sicilia in materia di caccia, sulla quale si tornerà fra
breve (cfr. art. 14 dello Statuto speciale della stessa Regione),
nell'ambito del territorio siciliano sarebbe effettivamente
applicabile la sola legge regionale n. 37 del 1981. E sarebbe
soltanto in virtù del "rinvio recettizio", di cui all'art. 58 della
stessa legge regionale, che potrebbero, nel predetto territorio,
anche applicarsi alcune delle norme della legge amministrativa
statale n. 968 del 1977.
In conclusione su questo aspetto della questione: anche se talune
ipotesi previste dall'art. 31 della legge da ultimo citata fossero
davvero "speciali", in relazione all'art. 624 C.P. (od agli artt. 56
e 624 C.P.) l'esatta interpretazione dei primi due commi dell'art. 9
della legge n. 689 del 1981 condurrebbe ad escludere che
dall'applicazione, alla specie in esame, dello stesso articolo
discenda la violazione dell'art. 3 Cost.
4. - Ma le ipotesi di cui alle ordinanze di rimessione, previste e
sanzionate amministrativamente dall'art. 31 della legge n. 968 del
1977, non sono "speciali" nei confronti della fattispecie tipica ex
art. 624 C.P.: e pertanto non è invocabile, nel caso in esame,
neppure il primo comma dell'art. 9 della legge n. 689 del 1981.
Va, anzitutto, chiarito che l'esercizio dell'attività venatoria
deve, perché possa porsi un rapporto problematico con la norma sul
furto, almeno oltrepassare la fase degli atti meramente preparatori
del delitto ora indicato: deve, cioè, tale attività almeno
integrare gli estremi del tentativo (ex art. 56, primo e secondo
comma, C.P.) di furto. E non sembra, ad es., che l'ipotesi di cui al
terzo comma dello stesso art. 8 della legge n. 968 del 1977 ("È
considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi
con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della
selvaggina o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla")
costituisca, per sé, già tentativo di furto.
Quest'ultima questione, non attiene ai casi concreti di cui alle
ordinanze in discussione: va, comunque, sottolineato che, al fine di
stabilire se il soggetto che esercita la caccia in violazione delle
regole sanzionate amministrativamente dalla legge n. 968 del 1977
debba essere anche punito ai sensi dell'art. 624 C.P. (o degli artt.
56 e 624 ed assimilati C.P.) vanno confrontate le astratte, tipiche
fattispecie che, almeno a prima vista, sembrano convergere su di un
fatto naturalisticamente unico. Ed il confronto, nel caso in
discussione, va operato tra l'ipotesi tipica d'esercizio di caccia
(s'intende, illecito, amministrativamente sanzionato, dall'art. 31
della legge quadro sulla caccia del 1977) delineata dal secondo comma
dell'art. 8 della stessa legge ("Costituisce esercizio di caccia ogni
atto diretto all'abbattimento o cattura di selvaggina mediante
l'impiego dei mezzi...") e la fattispecie tipica di cui all'art. 624
C.P. Le predette fattispecie, confrontate a vicenda, mostrano, oltre
ad un nucleo comune attinente alla condotta, elementi particolari,
speciali appunto, a ciascuna: mentre alla struttura della fattispecie
di furto è del tutto estraneo l'elemento della violazione delle
regole sulla caccia (stabilite dalla legge quadro in esame) presente
invece nella fattispecie di esercizio abusivo della caccia, alla
struttura di quest'ultima fattispecie è estraneo l'impossessamento
(secondo la Corte di Cassazione) od il "fine di lucro" (secondo
autorevole dottrina): in ogni caso, costituisca elemento estraneo
all'ipotesi d'esercizio di caccia, sanzionato amministrativamente,
l'impossessamento oppure il fine di lucro, certo è che dalla
struttura della fattispecie tipica d'esercizio di caccia è estraneo
un elemento che è invece presente nella fattispecie di furto. Le
stesse ipotesi hanno, cioè, nucleo (comportamentale)
fondamentalmente comune ma l'una contiene anche un elemento
strutturale che manca all'altra e viceversa: la relazione che corre
tra le medesime è, pertanto, di "specialità bilaterale".
Va sottolineato ancora che l'elemento "violazione delle regole
sulla caccia", che manca allo schema tipico del furto non "specifica"
alcun elemento "generico" di quest'ultimo: è, dunque, elemento che
lo schema dell'esercizio abusivo della caccia "aggiunge" agli
elementi tipici del furto; così come l'impossessamento (od il dolo
specifico), che manca allo schema tipico (atto diretto
all'abbattimento o cattura della selvaggina...) dell'esercizio
abusivo della caccia, non "specifica" alcun elemento "generico" di
quest'ultimo schema: è, pertanto, elemento strutturale che lo schema
del furto "aggiunge", a sua volta, agli elementi costitutivi
dell'esercizio abusivo della caccia. Quest'ultima norma è, dunque,
"speciale" "per aggiunta" (e non "per specificazione") nei confronti
del furto; e quest'ultimo, a sua volta, è "speciale" "per aggiunta"
(e non "per specificazione") rispetto all'esercizio abusivo della
caccia. La specialità bilaterale, bilateralmente "per aggiunta", è
il classico, scolastico modello dell'"interferenza", e cioè del
concorso effettivo di reati, che esclude l'assorbimento ex art. 15
C.P. Quale delle due norme dovrebbe, pertanto, prevalere sull'altra?
Non quella del furto, giacché è estranea alla sanzione comminata
dell'art. 624 C.P. l'elemento della violazione delle norme sulla
caccia (ove prevalesse la norma sul furto, non verrebbero tutelati
gli interessi, garantiti attraverso le limitazioni poste
all'esercizio della caccia dalla legge n. 968 del 1977: questa mira,
appunto, ad impedire che si turbi un determinato equilibrio
ambientale ecc.); né potrebbe prevalere la norma che incrimina
l'esercizio abusivo della caccia giacché, nella previsione delle
sanzioni amministrative comminate dall'art. 31 della legge da ultimo
citata, non si tien conto dell'interesse garantito attraverso
l'incriminazione del furto: questo tende, appunto, ad impedire il
conseguimento d'un indebito vantaggio patrimoniale attraverso la
sottrazione della cosa altrui. L'esclusione di ogni assorbimento, con
la conseguente, effettiva, applicazione di entrambe le norme (e delle
relative sanzioni, penale ed amministrativa, stabilite
rispettivamente dall'art. 624 C.P. ed assimilati e dall'art. 31 della
legge n. 968 del 1977) è la conclusione certa che discende dalle
precedenti precisazioni.
Il primo comma dell'art. 9 della legge impugnata, che prevede
l'applicabilità di un'unica norma "soltanto" nell'ipotesi di
"specialità" tra le disposizioni ivi indicate, non può, in
conseguenza, essere invocato nella specie in esame. D'altra parte, il
precitato primo comma dell'art. 9, appunto nel sancire l'assorbimento
soltanto nel caso di "specialità" d'una delle norme rispetto ad
altre, impone d'adottare la soluzione opposta, e cioè la
contemporanea applicazione di entrambe le norme sopra analiticamente
confrontate.
5. - Da quanto innanzi precisato discende che è l'errore
interpretativo dei giudici a quibus, in ordine alle relazioni
correnti tra le ipotesi d'esercizio abusivo della caccia e di furto
(si sottolinea ancora una volta che gli stessi giudici partono dal
presupposto che la prima ipotesi sia "speciale" nei confronti del
furto mentre si è chiarito che si tratta d'"interferenza", e,
precisamente, di "specialità bilaterale, bilateralmente per
aggiunta" e che questa relazione dà ingresso al concorso effettivo,
formale, di illeciti) ad inesattamente richiamare il primo comma
dell'art. 9 della legge 689 del 1981: corretto il primo errore
interpretativo, risulta del tutto esclusa, nella specie,
l'applicabilità del predetto primo comma. In ogni caso, dunque
(sempre che, s'intende, si realizzino in concreto almeno gli estremi
del tentativo di furto) al "furto di selvaggina ad opera di
cacciatori" (così s'esprimono i giudici a quibus) si applica la
legge penale statale, sia che tale furto sia commesso in territori
diversi da quello della Regione Sicilia sia che venga realizzato nel
territorio della stessa Regione.
In conseguenza, non esistendo, nella specie, i presupposti per
l'applicabilità del secondo comma dell'art. 9 della legge impugnata
(non v'è, infatti, da risolvere alcun conflitto tra legge penale e
legge regionale siciliana, applicandosi la prima, sempre che se ne
realizzino in fatto i presupposti, e la seconda, come sarà precisato
tra breve, nel territorio della Regione Sicilia, in aggiunta alla
prima) non risulta neppure applicabile, al caso prospettato dalle
ordinanze di rimessione, il predetto secondo comma. D'altra parte,
come si è innanzi chiarito, se anche si ritenesse d'applicare il
primo comma dell'art. 9 della legge impugnata (nel senso di ritenere
prevalente, in quanto "speciale", la legge statale che sanziona
amministrativamente l'esercizio abusivo della caccia, come
arbitrariamente assunto dai giudici a quibus) rimarrebbe ugualmente
esclusa l'applicabilità del precitato secondo comma.
Poiché l'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non è
in nessun caso applicabile alla specie in esame (e non è, dunque, lo
stesso articolo che produce le disparità di trattamento, ex art. 3
Cost., indicate dalle ordinanze agrigentine di rimessione) non può
qui dichiararsi l'illegittimità costituzionale dello stesso
articolo.
6. - Va ancora osservato che non è questa la sede per dibattere
sull'interpretazione dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1977 n. 968:
a giudizio di questa Corte, l'articolo ora citato, ponendo fine al
regime di res nullius della fauna selvatica e dichiarando
quest'ultima "patrimonio indisponibile dello Stato" consente,
appunto, di ritenere applicabili all'esercizio abusivo della caccia
non soltanto le sanzioni amministrative di cui all'art. 31 della
stessa legge ma anche, verificandosene in fatto i presupposti, la
sanzione penale di cui all'art. 624 C.P. ed assimilati. Questa Corte
non ignora che vi sono ancora resistenze, soprattutto in dottrina (in
sede d'interpretazione del predetto art. 1) sulla configurabilità
del furto nel fatto d'esercizio abusivo della caccia: le opinioni
contrarie ad intravvedere in quest'ultimo anche la realizzazione
dell'ipotesi di furto sono state, tuttavia, decisamente contrastate
dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione le cui conclusioni
vanno ormai imponendosi anche in dottrina.
7. - Va sottolineato che dalle conclusioni innanzi raggiunte non
possono derivare altre, diverse disparità di trattamento ex art. 3
Cost. Poiché l'art. 31 della legge quadro statale sulla caccia
commina diverse sanzioni amministrative per le differenti ipotesi di
esercizio abusivo della caccia (esercizio della caccia senza licenza,
senza polizza d'assicurazione, in periodi non consentiti od in zone
in cui sussiste il divieto di caccia, con mezzi non consentiti ecc.)
si potrebbe obiettare che far rispondere di furto tante volte quante
sono le corrispondenti ipotesi di esercizio abusivo della caccia
sarebbe iniquo; e, in ogni caso, grave disparità di trattamento si
verificherebbe tra chi realizzi una sola delle ipotesi predette (e
che risponderebbe di un solo furto) e chi invece ne realizzi diverse
(che risponderebbe di tanti furti quanti sono gli illeciti
amministrativi realizzati).
Senonché, in proposito, va fugato ogni dubbio. È ben vero che la
legge n. 968 del 1977 è una "legge mista cumulativa" e che,
pertanto, si risponde con tante sanzioni amministrative quante sono
le ipotesi, previste dall'art. 31 della predetta legge, realizzate in
concreto; ma è anche vero che la fattispecie di furto è "a forma
libera", e cioè la condotta può esser realizzata nei modi più
diversi. Comunque si concreti l'impossessamento (con la relativa
sottrazione della cosa altrui si risponderà d'un solo furto, a meno
che, s'intende, non si superi quel limite di contenuto che, secondo
la teoria del concorso di reati, conduce a "moltiplicare" i reati
stessi. Si risponderà, pertanto, d'un solo furto anche se, per la
violazione di più d'una delle ipotesi di cui all'art. 31 della legge
n. 968 del 1977, si risponde anche con diverse sanzioni
amministrative.
Un'ultima precisazione. Nelle ordinanze di rimessione si sostiene
che la legge regionale siciliana del 30 marzo 1981, n. 37, si sarebbe
sostituita alla legge statale n. 968 del 1977 soltanto in alcune
delle ipotesi d'illecito amministrativo ivi previste; ed è da ciò
che si desume l'assunta disparità di trattamento tra chi, violando,
con un determinato fatto d'esercizio abusivo della caccia, una delle
ipotesi previste dalla legge statale del 1977, subirebbe la sanzione
amministrativa ivi prevista, mentre (per quelle ipotesi per le quali
alla legge statale si è sostituita la legge regionale siciliana)
chi, con lo stesso fatto, violasse la legge regionale siciliana
subirebbe la sanzione penale (data l'assunta prevalenza della legge
penale su quella regionale, ex art. 9, secondo comma, della legge n.
689 del 1981).
In questo caso, i giudici a quibus errano nello stabilire le
relazioni tra la legge quadro statale sulla caccia del 1977 e la
legge regionale siciliana 30 marzo 1981, n. 37. In base all'art. 14
dello Statuto speciale della Regione Sicilia, la stessa Regione ha
potestà legislativa "esclusiva" in materia di caccia. Esercitata
tale potestà attraverso la citata legge regionale del 30 marzo 1981
n. 37, quest'ultima sostituisce in toto (e non soltanto per alcune
ipotesi d'illecito) la legge statale n. 968 del 1977. Ed infatti, con
l'art. 58 della precitata legge regionale, viene operato un "rinvio
recettizio" alla legge statale sulla caccia del 1977, per le ipotesi
non espressamente regolate dalla legge regionale; le disposizioni
della legge statale (peraltro non contrastanti con la predetta legge
regionale) vengono, pertanto, e per effetto del richiamo recettizio
di quest'ultima (e non per "virtù propria") ad integrare le norme
regionali, costituendo, insieme a queste, un unico corpo legislativo.
Precisata con esattezza la relazione tra la legge statale n. 968
del 1977 e la legge regionale siciliana 30 marzo 1981, n. 37, non è
dato intravvedere disparità di trattamento, ex art. 3 Cost., tra le
violazioni amministrative, in materia di caccia, commesse nel
territorio della Regione Sicilia e quelle commesse fuori dello stesso
territorio. Premesso che, nel caso di esercizio abusivo della caccia,
verificandosene, in fatto, i presupposti, si risponde sempre, in quel
territorio come in ogni parte d'Italia, anche di furto (o di
tentativo di furto) per le violazioni amministrative derivanti dal
fatto d'abusivo esercizio della caccia, nel territorio siciliano si
risponderà per le ipotesi e con le sanzioni previste dalla citata
legge regionale (anche se il "rinvio recettizio", ex art. 58 della
stessa delibera, conducesse, di fatto, ad applicare alcune delle
norme della legge amministrativa statale) mentre, in ogni altra parte
d'Italia, si risponderà ai sensi della legge statale n. 968 del
1977, sempre con sanzioni di natura amministrativa.
8. - L'ordinanza emessa il 27 giugno 1984 n. 983 dal Tribunale di
Cuneo propone una questione diversa, benché analoga, da quella
prospettata con le ordinanze del Tribunale di Agrigento e del giudice
istruttore presso lo stesso Tribunale. Partendo da un'imputazione di
furto, ai danni dello Stato, d'un aquilotto reale esposto, per
necessità, alla pubblica fede; dopo aver notato che non poteva
essere addebitato all'imputato, nel procedimento a quo, l'esercizio
abusivo della caccia, non essendo la condotta dello stesso imputato
diretta all'abbattimento o cattura dell'animale selvatico e mancando,
in essa, ogni impiego di mezzi atti a realizzare in modo adeguato
l'abbattimento o la cattura, e dopo aver aggiunto che, pertanto, non
poteva, in ogni caso, esser applicato il principio di specialità ex
primo comma dell'art. 9 della legge n. 689 del 1981; il giudice a quo
rileva che la situazione in cui si trovava il predetto imputato era
ingiustificatamente diversa e deteriore rispetto a quella di colui al
quale fosse stato addebitato l'esercizio abusivo della caccia, pur
essendo le due situazioni, sul piano materiale e psicologico,
sostanzialmente identiche. Anche il Tribunale di Cuneo assume la
violazione dell'art. 3 Cost. e conclude per la dichiarazione
d'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 9 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. - Va anzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità della
proposta questione. L'Avvocatura Generale dello Stato, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri, sostiene che la norma
sospettata d'incostituzionalità non ha alcun rilievo per la
decisione sull'imputazione che costituisce oggetto del processo
pendente innanzi al Tribunale di Cuneo, mancando i presupposti
perché si renda applicabile, nella specie, il principio di
specialità ex art. 9, primo comma, della legge n. 689 del 1981.
La verità è che il Tribunale di Cuneo cade nello stesso errore,
di merito, nel quale, come si è innanzi sottolineato, sono caduti i
giudici di Agrigento: e cioè quello di ritenere che, nell'ipotesi in
cui sia contestato l'esercizio abusivo della caccia, ex artt. 8 e 31
della legge n. 968 del 1977, sarebbe applicabile la sola sanzione
amministrativa, ai sensi e per effetto del primo comma dell'art. 9
della legge n. 689 del 1981, data la prevalenza, per "specialità",
di alcune delle norme di cui all'art. 31 della legge n. 968 del 1977
sulla norma di cui all'art. 624 C.P. Si tratta, tuttavia, di errore
attinente al merito della proposta questione: data una determinata
interpretazione della relazione intercorrente tra il fatto tipico di
furto (che si assume come "generale" ed il fatto tipico di abusivo
esercizio della caccia (che si assume come "speciale", e quindi
assorbente, rispetto al primo) viene invocato il primo comma
dell'art. 9 della legge n. 689 del 1981 e se ne chiede la
dichiarazione d'illegittimità; a parere del giudice a quo, sarebbe,
infatti, tale norma a produrre, dando essa rilevanza al principio di
specialità anche nei rapporti tra illecito penale ed illecito
amministrativo, la denunciata disparità di trattamento tra colui al
quale venga addebitato, per un determinato fatto concreto, il solo
illecito penale (e che risponderebbe, pertanto, con la sanzione
penale) e colui al quale, venendo addebitati sia l'illecito penale
sia l'illecito amministrativo, per un fatto sostanzialmente e
formalmente simile al primo risponderebbe, per l'applicazione del
principio di specialità, con la sola sanzione amministrativa. Il
ragionamento è, senz'altro, erroneo, come si è innanzi dimostrato
nell'esame del merito della questione proposta dai giudici di
Agrigento, giacché il fatto tipico d'esercizio abusivo della caccia
non è "speciale", ex art. 15 C.P., rispetto al fatto tipico di
furto: tale errore interpretativo non può, comunque, essere assunto
a motivo determinante l'inammissibilità della proposta questione. Si
rinvia qui a quanto innanzi precisato in sede d'ammissibilità delle
ordinanze dei giudici agrigentini: e soprattutto al rilievo che non
è dato far valere i risultati dell'indagine di merito quale motivo
determinante l'inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale.
10. - Nel merito, non v'è molto da aggiungere a quanto s'è
notato innanzi: va qui ancora una volta ribadito che la relazione tra
il fatto tipico di furto e quello, ugualmente tipico, d'abusivo
esercizio della caccia è di specialità bilaterale, bilateralmente
per aggiunta; è, cioè, relazione d'interferenza, escludente
l'assorbimento ex art. 15 C.P., e comportante il concorso formale,
effettivo di illeciti. Si è già notato che la giurisprudenza della
Corte di Cassazione è, ormai, totalmente nel senso del concorso
effettivo della pena, ove, s'intende, ne ricorrano i presupposti di
fatto, ex art. 624 C.P. e delle sanzioni amministrative ex art. 31
della legge n. 968 del 1977.
Gli effetti "perversi" paventati dal giudice a quo, almeno nella
specie, non possono prodursi. L'imputato, al quale, nel procedimento
pendente dinanzi al Tribunale di Cuneo, sarebbe stato correttamente
(così si afferma nell'ordinanza di rimessione) addebitato il delitto
di furto, una volta dichiarato colpevole, risponderebbe con la sola
pena del furto; così come l'imputato, al quale correttamente
venissero addebitati la violazione dell'art. 624 C.P. ed insieme
alcuna delle violazioni di cui all'art. 31 della legge n. 968 del
1977, una volta dichiarato colpevole, risponderebbe con la pena ex
art. 624 C.P. ed insieme con la sanzione amministrativa ex art. 31
della citata legge 968 del 1977.
Né si può ritenere che, così concludendo, ingiustificatamente
deteriore, rispetto all'imputato del procedimento di Cuneo, sarebbe
la posizione di colui al quale venisse addebitata anche la violazione
della legge sulla caccia. È razionale, invero, che l'imputato di
Cuneo, una volta condannato per il delitto di furto, non avendo leso
i beni tutelati con la legge n. 968 del 1977 (equilibrio ambientale
ecc.) non subisca alcuna sanzione amministrativa; mentre è del pari
razionale che chi abbia leso i beni tutelati dalla predetta legge ed
abbia insieme realizzato o tentato di realizzare un ingiustificato
arricchimento mediante l'impossessamento e sottrazione (tentativo
d'impossessamento e sottrazione della cosa altrui) subisca sia la
sanzione amministrativa sia la sanzione penale.
D'altra parte, quand'anche venisse dichiarata l'illegittimità
costituzionale del primo comma dell'art. 9 della legge n. 689 del
1981 (e cioè si negasse l'assorbimento, nel rapporto tra
disposizioni penali ed amministrative, della norma generale nella
"speciale") mentre si dovrebbe condannare un soggetto per un fatto
illecito naturalisticamente unico, sul quale convergano norme
generali e speciali, con tutte le sanzioni previste da queste ultime,
nessun vantaggio ne ricaverebbe l'imputato nel procedimento di cui
all'ordinanza del Tribunale di Cuneo. Lo stesso imputato, legittima
od illegittima che sia la norma di cui al primo comma dell'art. 9
della legge quadro sulla caccia, risponderebbe, ove condannato, con
la pena del furto, essendogli stata correttamente contestata, in
imputazione, la violazione della norma di cui all'art. 624 C.P.
Né questa Corte ha poteri manipolativi di tal natura da operare,
in sostituzione della norma dichiarata illegittima, una "scelta" (che
ovviamente spetta al solo legislatore) idonea a far addebitare
all'imputato di Cuneo una violazione comportante l'applicabilità
d'una sanzione amministrativa.
Poiché, nell'ipotesi prospettata dal Tribunale di Cuneo, mancando
un rapporto di "specialità" tra il delitto di furto e gli illeciti
amministrativi di cui all'art. 31 della legge n. 968 del 1977, è del
tutto esclusa l'applicabilità del primo comma dell'art. 9 della
legge n. 689 del 1981, non si ritiene d'impostare e tanto meno di
risolvere (in quanto non rilevante) la questione relativa alle
conseguenze che deriverebbero ove, invece, esistendo una relazione di
specialità ed applicandosi il primo comma dell'art. 9 qui in
discussione, si verificasse l'assorbimento d'una legge penale da
parte d'una legge amministrativa; occorrerebbe, in tal caso,
stabilire se possano verificarsi disparità di trattamento, ex art. 3
Cost., analoghe a quella prospettata dall'ordinanza di rimessione del
Tribunale di Cuneo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689 proposte, in
riferimento all'art. 3 Cost., dalle ordinanze del Tribunale di
Agrigento n. 1296/84; del giudice istruttore presso lo stesso
Tribunale nn. 126/85; 251/85; 252/85; 280/85; 282/85; 283/85; 453/85;
452/85; 281/85; 324/85; 325/85; 455/85; 454/85; 621/85; 622/85; e del
Tribunale di Cuneo n. 983/84.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 3 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte