Corte costituzionale

Ordinanza n. 97/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/03/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 650 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1988

dal Tribunale di Monza nel procedimento civile vertente tra la SMETAR

s.r.l. e la TREDA s.r.l., iscritta al n. 643 del registro ordinanze

1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47,

prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un procedimento di opposizione a decreto

ingiuntivo in cui la citazione era stata notificata il ventunesimo

giorno dalla notifica del decreto stesso, il Tribunale di Monza con

ordinanza emessa il 13 aprile 1988 ha sollevato, in relazione agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 650 del codice di procedura civile, nella

parte in cui non consente l'opposizione tardiva per "comprovati

motivi" collegati alla distanza nel territorio tra il luogo di

notifica del decreto ingiuntivo ed il luogo di notifica dell'atto di

opposizione;

che il giudice a quo osserva come la distanza territoriale tra

il luogo in cui viene notificato il decreto ingiuntivo e quello in

cui va proposta ( ex art. 645 del codice di procedura civile)

l'opposizione, renda obiettivamente difficoltosa l'azione

dell'opponente, convenuto sostanziale, il quale disporrebbe di un

termine a difesa ridotto proporzionalmente a tale distanza a causa

degli ostacoli che essa frappone alla trasmissione al domiciliatario

dell'atto di citazione da notificare;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha chiesto

dichiararsi l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della questione;

Considerato che il regime dell'opposizione tardiva è stato da

questa Corte già integrato con riferimento ad un generale rilievo

del caso fortuito o della forza maggiore, sia nel caso previsto

dall'art. 668, primo comma, del codice di procedura civile (sentenza

n. 89 del 1972), sia nell'ipotesi qui considerata (sentenza n. 120

del 1976);

che nella decisione citata da ultimo non è stata ritenuta

meritevole di tutela la situazione - assimilabile alla fattispecie de

qua - di un soggetto, cui sia stato regolarmente notificato il

decreto ingiuntivo e che abbia fatto "decorrere inutilmente il

termine per proporre opposizione, volontariamente o colposamente";

che quindi erroneamente il giudice a quo prospetta come

illegittima l'omessa previsione da parte della norma impugnata, di un

motivo che consenta di esperire l'azione in argomento a causa della

distanza territoriale tra il luogo di notifica del decreto e

l'ufficio del giudice competente e dei contingenti disagi che possano

derivarne all'opponente nel proporre tempestiva opposizione;

che, invece, deve farsi ricorso proprio a quest'ultimo strumento

processuale, utilizzabile con l'ordinaria diligenza nel termine che

l'art. 641 del codice di procedura civile fissa - oltre che agli

effetti dell'esecutività - anche nell'interesse, comune alle parti,

alla sollecita definizione di un procedimento la cui peculiarità

esclude che possa correttamente individuarsi quale tertium

comparationis quella disciplina dei termini ex art. 163-bis,

viceversa espressamente derogata dall'art. 645, ultimo comma;

che, inoltre, può rilevarsi come nella specie la parte lasciò

trascorrere un non lieve lasso di tempo tra la notifica del decreto

(12 maggio 1987) e la spedizione (26 maggio 1987) del plico

contenente l'atto di opposizione, onde, a fronte della "notoria

lentezza del servizio postale" (sentenza n. 1143 del 1988) deve

ulteriormente sottolinearsi il già richiamato dovere di diligenza;

che infine, anche a prescindere dalla discrezionalità che

questa Corte ha più volte riconosciuto al legislatore in tema di

bilanciamento tra perentorietà dei termini e salvaguardia del

diritto di difesa (ordinanza n. 855 del 1988 e sentenza n. 121 del

1984), appare evidente come una modifica dei termini nel senso

richiesto sarebbe contraddittoria rispetto alla logica di speditezza

tipica del procedimento de quo, collocandosi altresì al di fuori

dell'ambito concettuale dell'opposizione tardiva;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 650 del codice di procedura civile,

sollevata dal Tribunale di Monza, in relazione agli artt. 3 e 24

della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte