Sentenza n. 97/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/03/1994 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 10legge 825/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi), in relazione agli artt. 9,
ultimo (recte: penultimo) comma, e 12, quarto comma, dello stesso
decreto, promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1987 dalla
Corte di appello di Ancona nel procedimento civile vertente tra
Cercamondi Gino ed il Ministero delle Finanze, iscritta al n. 565 del
registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza del 24 febbraio 1987 (pervenuta alla Corte il 31
agosto 1993) la Corte di appello di Ancona, nel corso di un giudizio
di opposizione avverso la sanzione amministrativa irrogata per omessa
presentazione della dichiarazione di un sostituto d'imposta, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 (in
relazione all'art. 12, quarto comma, e 9, ultimo - recte: penultimo -
comma) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 nella parte in cui
riserva lo stesso trattamento sanzionatorio a chi ometta di
presentare la dichiarazione dei redditi (o la presenti con ritardo
superiore ad un mese) e a chi presenti la dichiarazione nel termine
di legge ad ufficio incompetente e da questo sia trasmessa a quello
competente oltre un mese dalla scadenza del termine di
presentazione, ipotesi considerata dal legislatore equivalente
all'omissione della presentazione.
Ad avviso del giudice a quo la norma contrasterebbe con gli artt.
3 e 76 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 10, n.
11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, che reca, tra i principi e
criteri direttivi della delega, quello della commisurazione della
sanzione all'"effettiva entità oggettiva e soggettiva delle
violazioni".
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per il rigetto della questione secondo i precedenti
giurisprudenziali di questa Corte. Considerato in diritto
1. - La Corte di appello di Ancona dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 che,
in relazione agli art. 9, ultimo comma (recte: penultimo, nel testo
ora vigente per effetto dell'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n.
408), e 12, quarto comma, dello stesso decreto legislativo, prevede,
per il sostituto di imposta, la medesima sanzione sia nel caso di
omessa dichiarazione (o di dichiarazione ultratardiva, presentata
cioè oltre il mese dalla scadenza ed equiparata dal legislatore
all'omissione), sia nel caso che la dichiarazione sia presentata
tempestivamente ad ufficio incompetente e da questo sia trasmessa a
quello competente con ritardo superiore ad un mese.
La denunciata previsione violerebbe: a) l'art. 3 della
Costituzione, apparendo irrazionale ed ingiusta l'equiparazione quoad
poenam di due ipotesi di cui, la prima, imputabile a responsabilità
del contribuente per dolo o colpa grave, e la seconda riferibile solo
a "insufficiente attenzione o soltanto per obbiettiva difficoltà di
individuare l'ufficio competente"; b) l'art. 76 della Costituzione,
in relazione all'art. 10, n. 11, della legge n. 825 del 1971, che
indica, tra i principi della delega, quello della "migliore
commisurazione delle sanzioni .. all'effettiva entità oggettiva e
soggettiva delle violazioni".
2. - Devesi preliminarmente ricordare che identica questione era
già stata sottoposta al sindacato di questa Corte, che la definì
con una pronuncia di inammissibilità (sent. n. 82 del 1989). Pur
ravvisando difatti l'incongruità dell'assoggettamento alla medesima
sanzione di ipotesi tra loro così diverse, la Corte osservò che
fosse più appropriato, in un'opera di revisione del regime
sanzionatorio nella sua globalità, l'intervento correttivo del
legislatore diretto a separare nettamente la disciplina del termine
di presentazione della dichiarazione da quella dell'ufficio
competente a riceverla e quindi a graduare le sanzioni in relazione
alla gravità delle violazioni.
Inoltre, nella coeva sentenza n. 83 del 1989, altra analoga
questione, relativa a diversa fattispecie normativa, veniva
dichiarata inammissibile per le stesse ragioni, formulandosi però in
modo espresso l'auspicio (ribadito nell'ordinanza n. 212 del 1989,
avente ad oggetto questione identica a quella oggetto del presente
giudizio) di quell'opera di revisione del sistema sanzionatorio
tributario da parte del legislatore, sì da realizzare tale
graduazione in conformità al principio enunciato dall'art. 10, n.
11, della legge di delega 9 ottobre 1971 n. 825, che prevedeva
appunto la commisurazione delle sanzioni "all'effettiva entità
oggettiva e soggettiva delle violazioni". Nel formulare tale auspicio
la Corte sottolineava come il perfezionamento della disciplina
sanzionatoria, nei sensi anzidetti, costituisse necessario
presupposto per un corretto rapporto tra cittadino e fisco.
Il legislatore però non ha - nonostante il notevole tempo
trascorso e fatti salvi taluni episodici interventi di sanatoria,
comunque non automatica, bensì a domanda ed onerosa (per i sostituti
d'imposta, art. 21, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 1989 n. 69,
convertito nella legge 27 aprile 1989 n. 154, e art. 63 della legge
30 dicembre 1991 n. 413) - adottato le auspicate misure correttive,
dirette ad eliminare quelle disarmonie ed incongruenze nel quadro del
complessivo sistema sanzionatorio che hanno dato luogo a ripetuti
incidenti di costituzionalità conclusisi con varie pronunce di
questa Corte.
In tutte queste pronunce, anche quando si è dichiarata la non
fondatezza delle questioni, come nel caso della più recente sentenza
n. 103 del 1990, traspare tuttavia l'opportunità di adeguati
interventi legislativi che conferiscano al sistema quella complessiva
razionalità che elimini lo stato di disagio da più parti segnalato.
Per quel che riguarda la questione ora all'esame della Corte va
rilevato che l'ordinanza di rimessione fa riferimento non solo
all'art. 3 della Costituzione ma anche all'art. 76, per la ravvisata
disarmonia della normativa denunciata con i principi dettati dalla
legge di delega in base alla quale la prima è stata emanata.
Tuttavia si deve considerare che l'ordinanza suddetta, pur essendo
pervenuta a questa Corte soltanto il 31 agosto 1993, è del 24
febbraio 1987, anteriore cioè alle richiamate sentenze di questa
Corte nel frattempo intervenute e quindi ha affrontato la questione
senza ovviamente poter tener conto delle difficoltà che nelle
sentenze stesse si sono prospettate relativamente alla possibilità
di una pronunzia additiva, episodicamente legata alla fattispecie
normativa denunciata e quindi non ancorata ad una complessiva
revisione del sistema.
Anche la questione sollevata nel presente giudizio deve perciò,
per tale ragione, essere dichiarata, allo stato, inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in
relazione agli artt. 9, ultimo (recte: penultimo) comma, e 12, quarto
comma, dello stesso decreto, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
76 della Costituzione ed in relazione all'art. 10, n. 11, della legge
9 ottobre 1971 n. 825, dalla Corte di appello di Ancona con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 10 marzo 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte