Sentenza n. 971/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/10/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 236 delle norme
della Regione siciliana di cui al d.l.p. 29 ottobre 1955, n. 6
(Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana) a) e art. 85 lett. a) d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
(Statuto degli impiegati civili dello Stato), promosso con ordinanza
emessa l'8 novembre 1985 dal TAR per la Sicilia Sez. di Catania sul
ricorso proposto da Iuvara Vincenzo contro Comune di Ispica, iscritta
al n. 248 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno
1988;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza dell'8 novembre 1985 pervenuta addì 18 maggio
1988 (R.O. n. 248/88) il Tribunale amministrativo regionale della
Sicilia - Sezione di Catania - rimetteva a questa Corte la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 236 in allegato al decreto
legislativo presidenziale (della Regione siciliana) 29 ottobre 1955,
n. 6 (Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana) e dell'art. 85 lett. a) d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
(Statuto degli impiegati civili dello Stato).
In punto di fatto, Iuvara Vincenzo, dipendente del Comune di
Ispica, destituito "di diritto", in forza delle precitate
disposizioni, senza cioè procedimento disciplinare di sorta poiché
già irrevocabilmente condannato in sede penale per il reato di
peculato (art. 314 c.p.), aveva ricorso avverso il provvedimento
deliberato dalla Giunta municipale.
2. - Il Collegio remittente sospetta di illegittimità
costituzionale la normativa indicata che inciderebbe sul disposto
dell'art. 3 Cost., per la irragionevolezza di una disciplina rigida,
che contrasta col "principio generale di graduazione della sanzione
alla gravità del fatto-reato". Risulterebbero incisi anche i
successivi artt. 4 e 35, poiché il provvedimento produrrebbe
senz'altro "l'effetto della perdita del lavoro", nonché, ancora,
l'art. 97, impedendosi - si assume - "l'azione amministrativa
adeguata". Considerato in diritto 1.1 - L'art. 85 lett. a) del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Statuto
degli impiegati civili dello Stato), direttamente applicabile ai
dipendenti degli enti locali della Sicilia per effetto dell'art. 236
dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana (d.l.p. 29 ottobre 1955, n. 6) dispone che l'impiegato
incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare, a
seguito di condanna per taluni delitti specificamente elencati, fra
cui il peculato, così come dedotto in fattispecie.
1.2 - Il Collegio remittente dubita della legittimità
costituzionale di tale normativa per la rigidità della massima
sanzione espulsiva, senza cioè che attraverso il procedimento
disciplinare sia possibile operare, nella misura della sanzione,
alcuna graduazione riferita al caso concreto: in tal modo verrebbero
a esser vulnerati, oltre la tutela del lavoro (artt. 4 e 35) e del
buon andamento amministrativo (art. 97), i principi fondamentali di
ragionevolezza chiaramente desumibili dall'art. 3 Cost.
2.1 - La questione è fondata.
La Corte ha già avuto modo di considerare, per identiche
fattispecie, come l'ordinamento appaia vieppiù orientato, oggi,
verso la esclusione di sanzioni rigide, avulse da un confacente
rapporto di adeguatezza col caso concreto ed ha osservato esser ciò
largamente tendenziale - in adempimento del principio di eguaglianza
- nell'area punitiva penale e con identica incidenza anche nel campo
disciplinare amministrativo (sent. n. 270 del 1986).
La necessità di razionalizzare il sistema, in atto stemperato
nell'indistinto poiché diverse e difformi in parte le corrispondenti
norme contenute nei vari ordinamenti per i pubblici dipendenti,
rivelava, tuttavia, che i rimedi esaustivi andavano assunti dal
Parlamento, dovendosi operare scelte globali a fini di
omogeneizzazione, in punto, dell'intero comparto pubblico.
2.2 - Nuovamente investita della questione la Corte deve tener
conto che, in conformità alle premesse affermazioni, un recente
disegno di legge, volto a modificare talune norme del codice penale
in materia di circostanze attenuanti e di sospensione condizionale
della pena, contiene disposizioni in ordine all'oggetto dell'odierna
fattispecie, diretta a rendere inoperante, infatti, la destituzione
di diritto limitatamente ai casi di sospensione condizionale. Non
rileva qui esame di sorta sui limiti subiettivi cui il legislatore
intenderebbe circoscrivere - ma comunque mantenere - la menzionata
sanzione rigida; va favorevolmente considerato, tuttavia, che si
intende comunque perseguire, nella sede legislativa, la riferibilità
univoca a tutti i pubblici dipendenti.
Sicché appare di certo tendenzialmente concretato quell'intento
di adeguamento delle scelte ai criteri di omogeneizzazione emergenti
dalla legge-quadro sul pubblico impiego (29 marzo 1983, n. 93) che
operato da un ramo del Parlamento (il disegno ha ottenuto il voto
della Camera e trovasi ora presso il Senato: doc. n. 1239) consente
ora alla Corte - che ne aveva chiaramente avvertita la pressante
esigenza - di dispiegare, senz'ulteriori remore, la propria verifica.
3. - L'indispensabile gradualità sanzionatoria, ivi compresa la
misura massima destitutoria, importa - adunque - che le valutazioni
relative siano ricondotte, ognora, alla naturale sede di valutazione:
il procedimento disciplinare, in difetto di che ogni relativa norma
risulta incoerente, per il suo automatismo, e conseguentemente
irrazionale ex art. 3 Cost.
Assorbita ogni altra questione, va dichiarata pertanto
l'illegittimità costituzionale dell'art. 85 lett. a) d.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 236 delle norme per gli enti locali
nella Regione siciliana di cui al d.l.p. 29 ottobre 1955 n. 6, nella
parte in cui in luogo del mero provvedimento di destituzione di
diritto non prevedono l'esperimento del procedimento disciplinare.
In conseguenza di quanto sin qui considerato e in applicazione
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87 va dichiarata, negli
stessi termini, l'illegittimità costituzionale dell'art. 247 r.d. 3
marzo 1934, n. 383, nel testo sostituito con legge 27 giugno 1942, n.
851; dell'art. 66 lett. a) d.P.R. 15 dicembre 1969, n. 1229;
dell'art. 1, secondo comma, della legge 13 maggio 1975, n. 157 (in
relazione all'art. 85, lett. a), d.P.R. n. 3 del 1957); dell'art. 57
lett. a) d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761; dell'art. 8 lett. a) d.P.R.
25 ottobre 1981, n. 737, tutti specificati in dispositivo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 85 lett. a)
d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello
Stato) e dell'art. 236 delle norme della regione siciliana di cui al
d.l.p. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento amministrativo degli enti
locali nella Regione sicilian a), nella parte in cui non prevedono,
in luogo del provvedimento di destituzione di diritto, l'apertura e
lo svolgimento del procedimento disciplinare;
Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della l. 11 marzo 1953, n.
87, e negli stessi termini di cui al precedente punto,
l'illegittimità costituzionale degli articoli:
247 r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (T.u. legge comunale e
provinciale), nel testo sostituito con legge 27 giugno 1942, n. 851;
66 lett. a) d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (Ordinamento degli
ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari);
1, comma secondo, l. 13 maggio 1975, n. 157 (estensione delle
norme dello Statuto degli impiegati civili dello Stato agli operai
dello Stato);
57 lett. a) d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del
personale delle unità sanitarie locali);
8 lett. a) d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (Sanzioni disciplinari
per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e
regolamentazione dei relativi procedimenti).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 ottobre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:971 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte