Sentenza n. 972/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/10/1988 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 15legge 1204/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo
comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle
lavoratrici madri), promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1984
dal Pretore di Siena nel procedimento civile vertente tra Anichini
Carla e l'I.N.P.S., iscritta al n. 7 del registro ordinanze 1985 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119- bis
dell'anno 1985;
Visti gli atti di costituzione di Anichini Carla e dell'I.N.P.S.;
Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore
Ugo Spagnoli;
Uditi l'avv. Franco Agostini per Anichini Carla e l'avv. Vito
Lipari per l'I.N.P.S.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - L'Ispettorato del Lavoro di Siena, accertata la sussistenza
delle condizioni previste dall'art. 5, lett. c), della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, disponeva l'astensione anticipata dal lavoro
dal 18 marzo 1983 e fino a sette mesi dopo il parto della lavoratrice
in gravidanza Anichini Carla. Quest'ultima richiedeva all'I.N.P.S. la
corresponsione per tale periodo dell'indennità di maternità
prevista per il caso di astensione obbligatoria dal lavoro ma la
otteneva per i soli tre mesi successivi al parto.
Il Pretore di Siena, investito della domanda della Anichini,
rilevato che l'astensione della lavoratrice madre dal lavoro deve
ritenersi obbligatoria per tutto il periodo previsto dall'art. 3
della legge n. 1204 del 1971 (e cioè fino a sette mesi dopo il
parto) quando sia impossibile adibire la lavoratrice ad altre
mansioni, ha ritenuto inspiegabile la disposizione dell'art. 15 della
stessa legge che limita l'attribuzione dell'indennità di maternità
pari all'80% della retribuzione ai soli casi di astensione
obbligatoria previsti dagli artt. 4 e 5.
Tale disposizione, secondo il giudice a quo, contrasterebbe con
l'art. 3 Cost. in quanto irragionevolmente parifica, ai fini del
trattamento indennitario, l'astensione obbligatoria dal terzo al
settimo mese dopo il parto all'astensione facoltativa e non assicura
quindi un trattamento omogeneo per tutte le ipotesi di astensione
obbligatoria.
2. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita la
Anichini facendo proprie le considerazioni del giudice a quo.
Nell'imminenza della discussione della questione ha depositato una
memoria illustrativa con la quale, ha fatto riferimento altresì ai
principi desumibili dalla sentenza n. 106 del 1980, la quale, sia
pure con riguardo a fattispecie diversa, ha escluso che le assenze
connesse alle esigenze della maternità possano essere equiparate
alle assenze di carattere volontario.
Si è costituito l'I.N.P.S. chiedendo che la questione venga
dichiarata non fondata in quanto le situazioni che il giudice a quo
ha ritenuto identiche (astensione obbligatoria ex artt. 4 e 5 e
astensione ex art. 3 della l. n. 1204 del 1971), in realtà non
sarebbero tali. Osserva, infatti, l'I.N.P.S. che l'assenza dal terzo
al settimo mese dopo il parto non avrebbe rapporto con le condizioni
fisiche della lavoratrice, non presupporrebbe una sua incapacità
lavorativa tanto che, se l'imprenditore può mutare le mansioni alle
quali è addetta la lavoratrice madre, quest'ultima potrebbe
benissimo riprendere il lavoro. La necessità della astensione dal
lavoro della lavoratrice madre, quando il mutamento di mansioni non
sia possibile, sarebbe quindi imputabile al datore di lavoro. Né
potrebbe valere l'obiezione che comunque sarebbe impedito alla
lavoratrice medesima di prestare la propria attività lavorativa,
atteso che, la stessa potrebbe beneficiare della astensione
facoltativa ovvero agire nei confronti del datore di lavoro, tenuto
ad erogare la retribuzione ex art. 2110 c.c. Considerato in diritto
1. - La legge 30 dicembre 1971, n. 1204, prevede, tra le misure
protettive a tutela delle lavoratrici madri, il divieto di adibire le
medesime lavoratrici, durante il periodo della gestazione e fino a
sette mesi dopo il parto, a lavori pericolosi, faticosi e insalubri,
elencati in appositi e separati atti normativi, contestualmente
statuendo che esse in tale periodo debbano essere spostate ad altre
mansioni (art. 3, primo e secondo comma); lo stesso articolo (terzo
comma) stabilisce che "le lavoratrici saranno, altresì, spostate ad
altre mansioni durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il
parto nei casi in cui l'ispettorato del lavoro accerti che le
condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute
della donna".
Il successivo art. 4 reca poi un generale divieto di adibire le
donne al lavoro durante i due mesi precedenti la data prevista del
parto e i tre mesi successivi, mentre l'art. 5 prevede che
l'Ispettorato del lavoro possa disporre l'interdizione dal lavoro
delle lavoratrici in stato di gravidanza nel periodo precedente a
quello di astensione obbligatoria di due mesi antecedenti al parto, e
ciò in talune ipotesi particolari, tra le quali quella in cui la
stessa lavoratrice sia addetta a lavorazioni pericolose, faticose o
insalubri e non possa essere spostata ad altre mansioni.
L'art. 7 prevede le ipotesi di astensione facoltativa, fruibile
nel periodo successivo ai tre mesi post partum.
L'art. 15, infine disciplina le indennità giornaliere da
corrispondere nei diversi casi di astensione dal lavoro, prevedendo
testualmente in particolare (primo comma) "Le lavoratrici hanno
diritto ad una indennità giornaliera pari all'80 per cento della
retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal
lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente legge".
Ad avviso del Pretore di Siena, il diritto vantato dalla
lavoratrice nel giudizio a quo a percepire l'indennità pari all'80
per cento della retribuzione anche per il periodo di interdizione
disposto dal competente Ispettorato e compreso tra la fine del terzo
e la fine del settimo mese successivi al parto non potrebbe essere
soddisfatto applicando le ricordate norme legislative: infatti la
previsione (art. 15) di tale indennità è limitata, per espresso
rinvio, alle sole ipotesi di astensione obbligatoria contemplate,
oltre che dall'art. 4, dall'art. 5 il quale come si è visto, limita
la propria previsione al caso di interdizione disposta
dall'Ispettorato per il periodo precedente i due mesi prima del
parto, nulla disponendo per il periodo successivo.
In conseguenza di tale omessa previsione, la indennità in oggetto
non potrebbe essere corrisposta per il periodo d'interdizione
eccedente i tre mesi di astensione obbligatoria post partum (art. 4,
lett. c).
Da tale constatazione il Pretore trae argomento per censurare la
previsione dell'art. 15, primo comma imputando a quest'ultimo - per
via del suo riduttivo richiamo agli artt. 4 e 5 - l'esclusione della
predetta indennità a favore della lavoratrice. Tale esclusione (che
peraltro, più correttamente, dovrebbe farsi risalire alla omessa
considerazione del caso di specie tra le ipotesi di astensione
obbligatoria effettuata dal richiamato art. 5) a suo avviso
contrasterebbe con l'art. 3 Cost. perché parificherebbe, ai fini del
trattamento indennitario, l'assenza obbligatoria dal terzo al settimo
mese dopo il parto all'astensione facoltativa ex art. 7 e non alle
ipotesi di assenza obbligatoria.
2. - La questione è fondata.
Non vi è dubbio infatti che l'interdizione dal lavoro disposta
dall'Ispettorato competente a favore della lavoratrice madre che,
addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri, non possa essere
spostata ad altre mansioni, determini per quest'ultima, per l'intero
periodo contemplato dal provvedimento - e dunque anche nel tempo
compreso tra la fine del terzo mese e la fine del settimo mese dopo
il parto - una vera e propria ipotesi di astensione obbligatoria dal
lavoro e non un caso di astensione meramente facoltativa, poiché,
ricorrendo le illustrate condizioni, alla medesima lavoratrice è
inibito, indipendentemente dalla sua volontà, di svolgere qualsiasi
attività lavorativa.
Né l'ipotesi in questione potrebbe fondatamente distinguersi da
quelle contemplate dagli artt. 4 e 5 della stessa legge n. 1204 del
1971, essendo anch'essa motivata dalla necessità di assicurare
adeguata protezione al fondamentale diritto alla salute della madre e
del bambino, che, assieme alle più vaste esigenze di tutela di
quest'ultimo (v., da ultima sent. n. 332/1988) costituisce la ratio
della previsione dell'istituto dell'astensione obbligatoria, quali
che siano le circostanze capaci, in concreto, di minacciare il
godimento del diritto medesimo.
Ciò premesso, non si può sfuggire alla conclusione che sia
irrazionalmente discriminatoria la mancata previsione, per l'ipotesi
in esame, del diritto al medesimo trattamento indennitario
corrisposto per i casi di astensione obbligatoria di cui agli artt. 4
e 5 della legge n. 1204 del 1971.
Di conseguenza, la norma impugnata si deve ritenere
costituzionalmente illegittima.
Tale conclusione non può evitarsi sostenendo che, nel caso in
oggetto, la lavoratrice potrebbe avvalersi della possibilità offerta
dall'art. 2110 c.c., sollecitando l'intervento del datore di lavoro
previsto per l'ipotesi di carenza di apposita tutela legislativa
previdenziale o assistenziale, poiché proprio la mancanza, nella
legge, di tale tutela, costituisce la ragione della sua
illegittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma,
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici
madri), nella parte in cui esclude dal diritto all'indennità
giornaliera pari all'80% della retribuzione, per il periodo compreso
tra la fine del terzo mese dopo il parto e la fine del settimo mese
dopo il parto, la lavoratrice madre addetta a lavori pericolosi,
faticosi e insalubri che, non potendo essere spostata ad altre
mansioni, sia costretta ad assentarsi dal lavoro per avviso del
competente Ispettorato del lavoro.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:972 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte