Sentenza n. 975/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/10/1988 · relatore Luigi Mengoni
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge
della Provincia Autonoma di Bolzano 12 agosto 1951, n. 1 (Assistenza
creditizia all'artigianato), modificato dalla legge provinciale 1°
settembre 1971, n.12, promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio
1987 dal Consiglio di Stato Sez. VI giurisdizionale sul ricorso
proposto da Unione Artigiani Altoatesini CNA ed altro contro Prov.
Auton. di Bolzano ed altri, iscritta al n. 569 del registro ordinanze
1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45,
prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visti gli atti di costituzione della Provincia Autonoma di Bolzano
e dell'Unione Artigiani Altoatesini C.N.A. ed altro;
Udito nell'udienza pubblica del 27 settembre 1988 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Uditi l'avv. Roland Riz per la Provincia Autonoma di Bolzano;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso dall'Unione artigiani
altoatesini C.N.A. e da Gianfranco Guglielmon per l'annullamento
della delibera n. 2590 della Giunta provinciale di Bolzano, con cui
erano stati nominati due artigiani quali membri della Commissione per
l'assistenza creditizia all'artigianato per il quadriennio 1984/88,
il Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 39 e
97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della
legge provinciale di Bolzano 12 agosto 1951 n. 1, modificati dalla
legge 1° settembre 1971, n. 12, nella parte in cui prevede che la
nomina di due artigiani in seno alla predetta Commissione avvenga
esclusivamente tra quelli designati dall'Associazione provinciale
dell'artigianato e non anche da altre organizzazioni della categoria.
La norma denunziata è ritenuta contrastante con i principi di
pluralità sindacale e di eguaglianza delle associazioni sindacali,
desumibili dagli artt. 3 e 39 Cost. In proposito sono richiamate le
sentenze n. 15 del 1975 e n. 68 del 1980 di questa Corte, secondo le
quali il principio di eguaglianza deve essere osservato non soltanto
nei confronti delle persone fisiche, ma, in quanto possibile, anche
nei confronti delle persone giuridiche.
La rilevanza della questione non può dirsi esclusa, ad avviso del
giudice remittente, dalla circostanza che l'organizzazione ricorrente
ha un numero di associati inferiore a quello degli iscritti
all'associazione privilegiata dalla legge provinciale, e ciò sia
perché l'entità numerica degli associati non è il solo indice di
rappresentatività valutato in sede amministrativa e
giurisprudenziale, sia perché la maggiore importanza attribuita per
legge ad una determinata associazione può indurre i singoli
artigiani a preferirla, sicché la diversa consistenza numerica
finisce con l'essere proprio una delle conseguenze pregiudizievoli
della disciplina legislativa di cui si discute.
Altro dubbio di illegittimità della norma denunziata è formulato
in riferimento all'art. 97 Cost. Osserva il giudice a quo che il buon
andamento dell'amministrazione può essere pregiudicato da una norma
organizzativa che, chiamando alla designazione di alcuni membri di un
collegio amministrativo una associazione privata specificamente
determinata, rischia di paralizzare il collegio stesso nel caso in
cui, per una qualsiasi ragione, non sia possibile provvedere alla
designazione.
2. - Si sono costituite in giudizio, da un parte, l'Unione
Artigiani Altoatesini C.N.A., ricorrente nel giudizio principale,
dall'altra, in via di intervento, la Provincia autonoma di Bolzano.
La prima svolge argomentazioni analoghe a quelle dell'ordinanza di
rimessione, sottolineando inoltre la contraddittorietà della norma
impugnata, che assume come dato fisso e immutabile la pertinenza
esclusiva all'Associazione provinciale dell'artigianato della
qualità rappresentativa della categoria degli artigiani, con la
deliberazione n. 2428 del 1984 della Giunta provinciale di Bolzano,
che riconosce la qualità di "organizzazione di categoria più
rappresentativa della Provincia" anche all'Unione artigiani
altoatesini.
La Provincia di Bolzano eccepisce preliminarmente l'irrilevanza
della questione sul riflesso che in ogni caso l'Unione artigiani
altoatesini "non potrebbe aspirare a una rappresentanza in seno alla
Commissione che sia numericamente paritaria a quella
dell'Associazione provinciale dell'artigianato", unica organizzazione
di categoria esistente al tempo dell'approvazione della legge
provinciale n. 1 del 1951 e anche al tempo della legge di modifica n.
12 del 1971, contando tale associazione un numero di iscritti di gran
lunga superiore a quello dell'Unione artigiani, costituita nel 1975.
Nel merito l'interveniente sostiene l'infondatezza della
questione: in relazione all'art. 3 Cost., perché il principio di
eguaglianza sarebbe applicabile soltanto alle persone fisiche; in
relazione all'art. 39, perché non risulta compromessa la libertà
sindacale dell'Unione artigiani, la quale esplica in piena e assoluta
autonomia l'attività che le è propria; in relazione all'art. 97,
perché, non essendovi parità di condizioni di partenza, la pretesa
presenza paritaria delle due associazioni nella Commissione
pregiudicherebbe essa stessa il buon andamento dell'Amministrazione. Considerato in diritto
1. - La Provincia di Bolzano eccepisce preliminarmente
l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
sollevata dal Consiglio di Stato in ordine all'art. 6 della legge
prov. n. 1 del 1951, modificato dalla legge n. 12 del 1971. La
questione sarebbe irrilevante perché, essendo prevista in seno alla
Commissione per l'assistenza creditizia all'artigianato la presenza
di soli due rappresentanti della categoria, il divario del numero
degli iscritti all'Unione artigiani, rispetto al numero, molto più
consistente, degli iscritti all'Associazione provinciale
dell'artigianato, esclude che la prima possa essere considerata
rappresentativa a pari titolo con la seconda.
L'eccezione non può essere accolta perché muove dal presupposto
errato che la censura di illegittimità costituzionale investa la
norma impugnata per il fatto di non riconoscere anche all'Unione
artigiani la legittimazione a designare una rosa di nomi ai fini
della nomina di cui trattasi, mentre la ragione della censura risiede
piuttosto nel fatto che la norma privilegia una determinata
associazione sindacale, anziché attribuire in astratto la preferenza
alle associazioni più rappresentative.
Anche se, per ipotesi, i dati dell'organizzazione sindacale degli
artigiani esistente nella Provincia di Bolzano all'epoca del rinnovo
della Commissione per l'assistenza creditizia per il quadriennio
1984-88 fossero tali da giustificare la preferenza accordata alla
sola Associazione provinciale dell'artigianato, la sollevata
questione di legittimità costituzionale sarebbe rilevante perché il
suo accoglimento comporterebbe comunque l'invalidità della delibera
della Giunta provinciale n. 2590 del 1984 per difetto di motivazione
circa tale preferenza.
2. - La questione è fondata.
Ai fini della designazione da parte sindacale di rose di nomi
dalle quali l'autorità competente dovrà scegliere i rappresentanti
dei lavoratori e dei datori di lavoro negli organi pubblici
(commissioni, comitati, collegi, consigli di amministrazione di enti,
ecc.) in cui tale rappresentanza è prevista, si è affermato nel
nostro ordinamento un principio organizzativo operante attraverso un
meccanismo di selezione delle associazioni legittimate, imperniato
sul concetto di "sindacato maggiormente rappresentativo". Questo
principio organizzativo si concilia col principio di eguaglianza di
cui all'art. 3 Cost., certamente applicabile anche ai soggetti
collettivi (cfr. Corte cost. n. 25 del 1966, n. 15 del 1975 e n. 68
del 1980), in quanto sia assicurata dalla legge "a tutte le
organizzazioni sindacali, allo stesso modo, la possibilità astratta
di essere rappresentate nella composizione dell'organo" (Corte cost.
n. 2 del 1969).
Ciò significa che la legge non può individuare a priori, una
volta per tutte, una o più determinate organizzazioni come
maggiormente rappresentative, ma deve rimettere tale determinazione
all'autorità amministrativa preposta alla nomina, la quale volta per
volta valuterà comparativamente il rispettivo grado di
rappresentatività delle associazioni sindacali esistenti. Fra gli
indici di rappresentatività il dato quantitativo costituito dal
grado di adesione formale al sindacato ha un'importanza primaria, ma
non possono essere trascurati altri indici, precisati da una
collaudata giurisprudenza, ai quali, nella speciale situazione della
Provincia di Bolzano, deve aggiungersi anche il riferimento alla
componente etnica.
Una volta operata la graduatoria tra i sindacati in funzione del
rispettivo livello di rappresentatività, dipende dal numero dei
posti disponibili stabilire quali associazioni, nell'ordine della
graduatoria, hanno titolo per essere invitate a proporre i nomi degli
eligendi.
3. - Non vale obiettare che al momento della promulgazione della
legge contenente la norma impugnata (1951), e ancora al tempo della
legge di modifica n. 12 del 1971, nella Provincia di Bolzano esisteva
un'unica organizzazione sindacale degli artigiani. Il legislatore
provinciale avrebbe dovuto tuttavia prevedere per l'avvenire la
possibile costituzione di altre associazioni sindacali, col
conseguente obbligo della Giunta provinciale di prenderle tutte in
considerazione ai fini della valutazione del rispettivo grado di
rappresentatività.
Né vale osservare, infine, che il forte divario tra il numero
degli iscritti all'Associazione provinciale dell'artigianato e quello
degli iscritti all'Unione artigiani esclude di fatto, a cagione della
limitatezza dei posti disponibili (due), che la seconda possa
pretendere l'assegnazione di un posto a un proprio candidato. Come
già si è detto, il dato quantitativo-numerico, pur avendo un
rilievo prioritario, non è un criterio esclusivo del giudizio di
maggiore rappresentatività. D'altra parte, come rileva il giudice
remittente, il privilegio rigidamente attribuito a una determinata
organizzazione può scoraggiare l'adesione alle altre, sicché il
minore livello di affiliazione a queste finisce con l'essere, almeno
in parte, proprio una conseguenza pregiudizievole della norma di cui
si controverte. Sotto questo profilo, in quanto ostacola il principio
della pluralità sindacale, essa urta anzitutto contro il primo comma
dell'art. 39 Cost., del quale il principio di parità di trattamento
delle associazioni sindacali, specificamente argomentabile dal quarto
comma, è un corollario.
In ogni caso, la limitazione della preferenza a una sola
organizzazione sindacale non può essere disposta dalla legge,
perpetuando così una situazione che invece va considerata
contingente, ma deve essere il risultato di una valutazione della
Giunta provinciale, adeguatamente motivata con riferimento alla
situazione esistente al momento della nomina della Commissione.
4. - Il motivo ulteriore di incostituzionalità, addotto in
relazione all'art. 97 Cost., resta assorbito.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge
della Provincia Autonoma di Bolzano 12 agosto 1951 n. 1 ("Assistenza
creditizia all'artigianato"), modificato dalla legge provinciale 1°
settembre 1971 n. 12, nella parte in cui prevede che i due
rappresentanti degli artigiani nella Commissione per l'assistenza
creditizia all'artigianato siano "scelti da due terne designate
dall'Associazione provinciale dell'artigianato", anziché dalle
organizzazioni artigiane più rappresentative della provincia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:975 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte