Sentenza n. 978/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/10/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 17/1982
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, undicesimo
comma, della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (Norme di attuazione
dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e
scioglimento dell'associazione denominata Loggia P 2), promosso con
ordinanza emessa il 14 marzo 1985 dal Tribunale amministrativo
regionale del Lazio sul ricorso proposto da Carbone Eugenio contro il
Ministero dell'industria, commercio e artigianato, in persona del
Ministro pro-tempore, nonché contro il Ministero del tesoro, in
persona del Ministro pro-tempore, ordinanza iscritta al n. 797 del
registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visti l'atto di costituzione di Carbone Eugenio, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1988 il Giudice relatore
Giovanni Conso;
Uditi gli avvocati Massimo Severo Giannini e Walter Prosperetti
per Carbone Eugenio e l'Avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il
Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del giudizio per l'annullamento del decreto 30
dicembre 1982, con il quale il Ministro dell'industria, commercio e
artigianato (di concerto con il Ministro del tesoro) aveva disposto
la revoca del dott. Eugenio Carbone "dall'incarico di commissario
nelle amministrazioni straordinarie" di talune imprese appartenenti
al gruppo Liquigas, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio
ha, con ordinanza del 14 marzo 1985, sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 4,
undicesimo comma, della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (Norme di
attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni
segrete e scioglimento dell'associazione denominata Loggia P 2),
nella parte in cui "non contiene per l'accertamento dell'appartenenza
alle società segrete ai sensi dell'art. 1 della stessa legge n.
17/82 dei soggetti indicati nel predetto undicesimo comma ai fini
della revocabilità degli incarichi conferiti, corrispondente
previsione delle garanzie procedimentali previste dagli appositi
commi dello stesso art. 4 per i dipendenti pubblici civili e
militari".
In ordine al requisito della rilevanza, il giudice a quo osserva
che l'esame della questione si rende necessario perché il
provvedimento impugnato risulta adottato a causa dell'appartenenza
del ricorrente alla "Loggia P 2", ma senza l'intervento della
commissione appositamente prevista dall'art. 4, terzo comma, della
legge n. 17 del 1982 per i provvedimenti da assumere a carico dei
dipendenti civili e militari dello Stato.
Sebbene la revoca dell'incarico sia basata anche su addebiti
riferiti all'andamento della gestione commissariale e sulla
conclamata necessità di avviare l'amministrazione straordinaria
verso la fase della liquidazione, non è da escludere, secondo il
giudice a quo, che l'addebito relativo all'appartenenza alla "Loggia
P2" abbia potuto assumere "nel procedimento formativo dell'attuale
determinazione dell'Amministrazione culminata nell'adozione del
provvedimento di rimozione dall'incarico", una portata preminente,
tanto più che, in base all'art. 4, undicesimo comma, della legge n.
17 del 1982, "l'accertamento della appartenenza alle associazioni
segrete ai sensi dell'art. 1 della stessa legge costituisce 'giusta
causa' della revoca".
Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il T.A.R.
del Lazio osserva che ai dipendenti civili e militari dello Stato
l'art. 4 assicura una particolare tutela mediante la previsione di
una commissione speciale, avente sede presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, estranea nella sua composizione all'apparato
amministrativo dell'ente di appartenenza dell'inquisito, con compiti
"di accertamento in ordine alla effettiva appartenenza del dipendente
sospettato della partecipazione ad associazioni di cui all'art. 1
della stessa legge e decisionali sul proscioglimento ovvero sulla
sanzione da irrogare al medesimo". Una corrispondente previsione non
si rinviene, invece, nei confronti degli organi di amministrazione e
di controllo degli enti pubblici, nonché delle società per azioni
di interesse nazionale, per i quali il comma undicesimo dell'art. 4
"si limita a disporre la revoca da parte degli organi competenti alla
nomina, ove dei medesimi risulti accertata l'appartenenza alle
associazioni segrete ai sensi dell'art. 1".
Tale diversità di trattamento non parrebbe sorretta da plausibili
motivi. Pur non potendosi negare la sussistenza di elementi atti a
differenziare il rapporto che intercorre fra l'amministrazione e i
pubblici impiegati ed il rapporto di servizio proprio dei componenti
degli organi di amministrazione e di controllo degli enti pubblici,
per cui solo i primi possono ritenersi soggetti alla potestà
disciplinare, l'ordinanza rileva che per entrambe le categorie il
medesimo fatto, rappresentato dall'appartenenza ad una società
segreta, costituisce il presupposto per l'adozione di misure nell'un
caso la sanzione disciplinare, nell'altro caso la revoca
dell'incarico - che si contraddistinguono per lo stesso carattere
afflittivo.
2. - Il dott. Eugenio Carbone si è costituito in giudizio con
atto di deduzioni degli avvocati Massimo Severo Giannini e Walter
Prosperetti.
Fatte proprie le argomentazioni enunciate nell'ordinanza del
T.A.R. del Lazio, la parte privata insiste per la dichiarazione di
illegittimità costituzionale dell'art. 4, undicesimo comma, della
legge n. 17 del 1982, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
ritenendo totalmente ingiustificato che i titolari di organi di
amministrazione e di controllo degli enti pubblici, appartenenti ad
associazioni segrete, siano passibili di revoca dall'incarico senza
la garanzia rappresentata dal giudizio della speciale commissione
istituita per i dipendenti pubblici civili e militari.
3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto nel
giudizio tramite l'Avvocatura Generale dello Stato.
In linea preliminare l'Avvocatura eccepisce il difetto di
rilevanza della questione, dato che il provvedimento di revoca
impugnato dinanzi al T.A.R. del Lazio è stato adottato non solo per
l'appartenenza del dott. Carbone alla "Loggia P2", ma anche per
l'autonoma e distinta ragione dell'incapacità, manifestatasi con una
gestione inadeguata all'incarico. Richiamandosi ad un principio
generalmente condiviso, l'Avvocatura osserva che "quando un atto è
sorretto da più motivazioni sufficienti, basta che una sola sia
corretta per sottrarre l'atto... ad annullamento". La proposta
questione di legittimità costituzionale avrebbe, perciò, assunto
rilevanza solo se fossero state esaminate e respinte tutte le censure
dedotte avverso quella parte della motivazione del decreto di revoca
che fa leva sulla inadeguatezza della gestione condotta dal
ricorrente.
Nel merito, peraltro, la questione sarebbe manifestamente
infondata.
Si osserva in proposito come l'ordinanza ammetta che il rapporto
intercorrente fra il pubblico dipendente e l'amministrazione non
possa essere assimilato a quello scaturente dall'incarico di
componente di organi di amministrazione o di controllo di enti
pubblici, un incarico, quest'ultimo, di carattere temporaneo e basato
sulla fiducia del preponente. Tali peculiarità giustificherebbero ed
anzi esigerebbero - che la revoca avvenga ad opera dello stesso
organo competente per la nomina.
Del resto, l'intervento della speciale commissione prevista
dall'art. 4 della legge n. 17 del 1982 non sarebbe inderogabile in
materia di accertamento dell'appartenenza ad associazioni segrete e
di inflizione delle relative sanzioni. La disposizione ora citata,
infatti, stabilisce per alcune categorie di dipendenti pubblici
(magistrati, dipendenti di enti pubblici economici) l'applicabilità
delle norme vigenti in materia di competenze e di procedure
disciplinari nei rispettivi ordinamenti.
Si fa infine presente come il provvedimento di revoca sia pur
sempre soggetto al sindacato del giudice amministrativo che,
attraverso il controllo sulla motivazione, può accertare sotto ogni
possibile profilo la legittimità dell'atto.
4. - Alla pubblica udienza del 5 luglio 1988, la parte privata e
l'Avvocatura Generale dello Stato hanno insistito nelle rispettive
tesi e conclusioni. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio sottopone al
vaglio di questa Corte l'art.4, undicesimo comma, della legge 25
gennaio 1982, n. 17, nella parte in cui "per l'accertamento della
appartenenza alle società segrete, ai sensi dell'art. 1 della stessa
legge, dei soggetti indicati nel predetto undicesimo comma ai fini
della revocabilità degli incarichi conferiti" non contiene una
"corrispondente previsione delle garanzie procedimentali previste
negli appositi commi dello stesso art. 4 per i dipendenti pubblici,
civili e militari". Mentre ai "dipendenti pubblici, civili e
militari" tali commi assicurano "una particolare tutela mediante la
previsione di una speciale commissione avente sede presso la
Presidenza del Consiglio... alla quale vengono attribuiti poteri di
accertamento in ordine alla effettiva appartenenza del dipendente
sospettato della partecipazione alle associazioni di cui all'art.1
della stessa legge, e decisionali sul proscioglimento ovvero sulla
sanzione da irrogare al medesimo", "nei confronti dei componenti
degli organi di amministrazione e di controllo degli enti pubblici,
compresi quelli che svolgono esclusivamente o prevalentemente
attività economica, degli enti e delle società concessionari di
pubblici servizi, nonché delle società per azioni di interesse
nazionale", l'undicesimo comma "si limita a disporre la revoca da
parte degli organi competenti alla nomina ove dei medesimi risulti
accertata la appartenenza ad associazioni segrete ai sensi dell'art.1
della stessa legge", senza che abbia ad intervenire la speciale
commissione avente sede presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri.
Chiamato a decidere di un ricorso proposto contro un decreto
ministeriale che, in applicazione, fra l'altro, dell'art. 4,
undicesimo comma, della legge n. 17 del 1982, aveva revocato al
ricorrente l'incarico di commissario nell'amministrazione
straordinaria di alcune imprese in crisi, basandosi su un duplice
ordine di ragioni (l'appartenenza, considerata attendibile, del
ricorrente alla "Loggia P 2" e la ritenuta inadeguatezza
dell'attività da lui svolta nell'espletamento dell'incarico
conferitogli), il giudice a quo esprime l'avviso che la norma
richiamata dal decreto dia luogo ad una ingiustificata
diversificazione di "disciplina procedimentale" e, quindi, di "tutela
garantistica" tra "categorie di soggetti passivi di fattispecie di
responsabilità sanzionate a livello normativo", così da porsi in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
2. - Nell'atto di intervento per il Presidente del Consiglio dei
ministri l'Avvocatura dello Stato contesta "preliminarmente" la
rilevanza, "almeno allo stato", della sollevata questione: poiché il
provvedimento di revoca "poggiava su due autonome e distinte
ragioni", ciascuna di per sé "sufficiente" a legittimarlo, il
mancato esame della sua "contestata legittimità" sotto il profilo
dell'"inadeguatezza dimostrata dal ricorrente nell'esercizio dei
poteri conferitigli" renderebbe prematura la prospettazione di
qualsiasi questione di costituzionalità avente per oggetto la
normativa su cui si basa la ragione dell'appartenenza considerata
attendibile alla "Loggia P 2", ben potendo la revoca risultare
comunque "giustificata" con riguardo alla ragione dell'inadeguatezza
dell'attività svolta.
L'eccezione non può essere accolta, e ciò perché le due
"ragioni" addotte dal decreto ministeriale non hanno rappresentato la
causa diretta ed immediata del provvedimento di revoca, avendo
piuttosto prodotto l'insorgere di una sua condizione preliminare,
intrinsecamente unitaria ed eminentemente psicologica, ossia il venir
meno del rapporto di fiducia, cui inerisce, fra l'altro, il
convincimento dell'idoneità della persona prescelta a proseguire
nello svolgimento dell'incarico.
3. - Quanto al merito, la diversificazione di disciplina
procedimentale e, quindi, di "tutela garantistica", che l'undicesimo
comma dell'art. 4 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, introduce a
preteso svantaggio della categoria dei "componenti degli organi di
amministrazione e di controllo degli enti pubblici, degli enti e
delle società concessionari di pubblici servizi, nonché delle
società per azioni di interesse nazionale", tipici funzionari
onorari o, meglio, titolari onorari di uffici pubblici, rispetto alla
categoria dei "dipendenti pubblici, civili e militari", appare
ingiustificata al giudice a quo. Ciò perché - pur essendo
innegabile la "diversità di posizione" dei componenti di organi "non
incardinati nell'Amministrazione con rapporto di impiego pubblico
bensì solo nominati per incarico" rispetto alle "peculiari
connotazioni della posizione dei dipendenti legati con
l'Amministrazione di appartenenza da un rapporto di pubblico impiego"
- tale "differenziazione di posizione" si rivelerebbe inidonea a far
rinvenire "motivi di giustificazione della diversità della
disciplina del procedimento di cui trattasi", essendo identico il
"principale oggetto acclarativo del medesimo, costituito
dall'accertamento della appartenenza alle associazioni segrete", a
sua volta "identico presupposto della adozione" di "provvedimenti
lato sensu sanzionatori con riguardo alla posizione" dei rispettivi
destinatari.
Più sinteticamente, per usare le parole della difesa della parte
privata, la suddetta discriminazione legislativa tra i dipendenti
pubblici e quanti, pur non appartenendo organicamente alla pubblica
amministrazione, sono investiti di un munus publicum, di
amministrazione o di controllo, occupando cariche riferibili in senso
lato all'amministrazione dello Stato, sarebbe palesemente
irragionevole: infatti, "le due categorie di soggetti, al di là
della loro differente posizione rispetto alle pubbliche strutture, si
trovano accomunate", ogni qualvolta venga fatta applicazione della
normativa qui parzialmente impugnata, "in quello che è l'aspetto
sostanziale, e cioè l'assoggettamento ad una stessa incolpazione,
che, per il suo oggetto, è gravemente lesiva della propria
onorabilità ed immagine pubblica".
4. - La questione non è fondata.
Come l'Avvocatura dello Stato subito sottolinea nell'atto di
intervento, se innegabilmente identico per entrambe le categorie
considerate è "il presupposto dei provvedimenti adottabili" ai sensi
dell'art. 4 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, presupposto
ravvisabile nella ritenuta appartenenza ad una associazione segreta,
altrettanto innegabilmente non identica proprio per effetto della
natura "profondamente diversa" della fonte da cui trae origine il
vincolo di servizio (in un caso, rapporto di pubblico impiego, a
seguito di pubblico concorso; nell'altro, incarico fiduciario, a
seguito di nomina con atto di alta amministrazione
politico-discrezionale) - è "la tipologia di tali provvedimenti
(sanzioni disciplinari e revoca di incarico)". Parlare, anche a
quest'ultimo proposito, di un "provvedimento lato sensu
sanzionatorio", come fa l'ordinanza, significa operare una
generalizzazione tanto vaga quanto priva di effettivo riscontro
normativo. Ed invero, il rapporto di pubblico impiego "è connotato
da caratteri di continuità e stabilità" del posto, non senza la
possibilità di una carriera burocratica, donde la conseguenza che
l'adozione di provvedimenti afflittivi nell'ambito del rapporto non
può non essere accompagnata da particolari garanzie
(predeterminazione normativa degli illeciti, tipologia delle
sanzioni, procedimento di applicazione). Viceversa, per gli incarichi
- sempre temporanei ed insuscettibili di evolversi in una carriera
burocratica - di componente di organi di amministrazione e di
controllo degli enti pubblici o degli enti e società concessionari
di pubblici servizi o delle società per azioni aventi interesse
nazionale, l'assenza di uno status caratterizzato da diritti e doveri
specificamente prestabiliti si traduce nella non configurabilità di
illeciti disciplinari e relative sanzioni, tutto risolvendosi in un
problema di permanenza del rapporto di fiducia con l'organo che ha
provveduto alla nomina, donde la conseguenza che l'incarico può
essere revocato nel rispetto degli ordinari limiti cui soggiace
l'esercizio del potere discrezionale sottostante al conferimento.
In aggiunta a queste considerazioni, non si può non rimarcare
come la legge 25 gennaio 1982, n. 17, non esaurisca le sue previsioni
nell'ottica - che, per ovvie ragioni di rilevanza, è stata
privilegiata dal giudice a quo - dei provvedimenti adottabili
dall'autorità amministrativa ai sensi dell'art. 4. Prima di ogni
altra cosa, il legislatore si occupa degli aspetti penali della
partecipazione alle associazioni segrete, dedicando ad essi l'art. 2,
cui, nell'ambito dello stesso art. 4, fa eco il periodo iniziale del
secondo comma, con il prescrivere l'immediato invio degli atti
all'autorità giudiziaria da parte dell'amministrazione competente,
una volta che questa abbia disposto per il dipendente la sospensione
cautelare dal servizio in forza del primo comma dell'art. 4.
La risposta penale al fenomeno dell'associazionismo segreto,
oggetto anche di un apposito divieto costituzionale (art. 18, secondo
comma, della Costituzione), è, appunto, la via che - con il
determinare l'intervento dell'autorità giudiziaria ordinaria, quali
che siano le persone nei cui confronti "risulti, sulla base di
concreti elementi, il fondato sospetto di appartenenza" (art. 4,
primo e secondo comma, della legge n. 17 del 1982) - permette di far
fronte, per regola, all'esigenza di un pari accertamento del
presupposto costituito dall'appartenenza ad un'associazione segreta.
Rispetto all'intervento del giudice penale, l'intervento
dell'autorità amministrativa si colloca, come per qualsiasi altra
categoria di reati, su un piano subordinato o addirittura eventuale,
restando vincolato quanto all' an nel caso di sentenza penale di
condanna e precluso nel caso di sentenza assolutoria piena. Al di là
di questi limiti, le conseguenze variamente ricavabili sul piano
amministrativo vengono a dipendere dalle differenze di natura e di
regolamentazione che caratterizzano i rapporti di volta in volta
sottostanti. Ne fornisce specifica, diretta, conferma il sesto comma
dello stesso art. 4 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, che esclude
l'applicabilità dei commi precedenti e, quindi, l'intervento della
speciale commissione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
"nei confronti dei magistrati ordinari, amministrativi e militari",
restando "ferme" nei loro riguardi "le vigenti norme in materia di
competenze e procedure disciplinari".
5. - La stessa ordinanza di rimessione riconosce, del resto,
apertamente che "la medesima legge" n. 17 del 1982, cui viene mosso
l'addebito di dettare per i soggetti indicati nell'undicesimo comma
dell'art.4 una "disciplina procedimentale" diversa da quella prevista
per i dipendenti pubblici, "introduce procedimenti speciali
strettamente collegati con la natura dei relativi accertamenti con
riguardo alle finalità degli stessi ed alle garanzie
dell'inquisito", così da dar vita ad una normativa articolata,
contraddistinta da varietà di situazioni e di soluzioni. Non solo,
ma l'ordinanza riconosce altresì che la commissione speciale deve
tener conto del "grado di corresponsabilità del pubblico dipendente
avuto riguardo alla sanzione applicabile, all'ordinamento
dell'amministrazione di rispettiva appartenenza dell'inquisito, anche
in riferimento alla graduazione prevista dal rispettivo sistema
normativo, ed alla posizione dal dipendente ricoperta
nell'ordinamento di appartenenza in relazione alle funzioni
esercitate": un insieme "insuscettibile di traslazione" nei confronti
di coloro che, "non essendo incardinati nell'apparato impiegatizio
dell'ente", estranei come sono a qualsiasi rapporto gerarchico, "non
sono soggetti all'ordinamento disciplinare dell'ente stesso".
Ciò potrebbe addirittura condurre a far ritenere inammissibile la
questione in esame sotto il profilo che, per ovviare alla carenza
normativa lamentata, occorrerebbe una regolamentazione ad hoc,
esulante dai poteri di questa Corte, se non fosse che proprio i
rilievi del giudice a quo valgono a dimostrare come non sia affatto
ingiustificata l'omessa estensione delle garanzie previste per i
dipendenti pubblici ai componenti degli organi di amministrazione o
di controllo degli enti pubblici: sono di ostacolo a tale estensione
sia la non assoggettabilità di quest'ultima categoria di soggetti
all' ordinamento disciplinare del relativo ente (compresa, quindi,
l'impossibilità che gli accertamenti istruttori di cui al secondo
comma dell'art. 4 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, siano svolti da
chi esercita le funzioni di "capo del personale"), sia la mancanza di
una gamma di sanzioni commisurabili ex ottavo comma dell'art. 4
all'eventuale "grado di corresponsabilità del dipendente" (scelta
che diventa l'unico compito della commissione speciale, quando
l'appartenenza all'associazione sia stata accertata dall'autorità
giudiziaria). Trattandosi per i soggetti qui in discussione di un
incarico fondato esclusivamente su un rapporto di fiducia, il venir
meno della piena affidabilità del titolare a seguito
dell'appartenenza ad un'associazione segreta non può che condurre
alla revoca dell'incarico, prevista expressis verbis dal legislatore,
il quale nella parte finale dell'undicesimo comma dell'art. 4 della
legge 25 gennaio 1982, n. 17, la "considera determinata da giusta
causa".
Come esattamente conclude l'Avvocatura dello Stato, non è
incoerente che la revoca avvenga, secondo il modulo più consueto, ad
"opera dello stesso organo competente alla nomina, con provvedimento
motivato, sindacabile in sede di legittimità", anche perché la sua
facoltatività ("possono essere revocati dagli organi competenti alla
nomina" recita il primo periodo dell'undicesimo comma) mal si
adatterebbe ad una valutazione da parte della commissione speciale,
organo del tutto estraneo al rapporto fiduciario.
Né va dimenticato che l'attività della commissione speciale
istituita presso il Consiglio dei ministri risulta fortemente
circoscritta dall'art. 6 della stessa legge n. 17 del 1982, in forza
del quale le disposizioni del passato "continuano ad applicarsi nei
confronti di coloro che risultino avere aderito all'associazione di
cui all'art. 5 e comunque ai fatti compiuti prima dell'entrata in
vigore della presente legge" (secondo periodo), lasciando "ferme"
anche "le norme vigenti per quanto riguarda gli organi competenti
all'accertamento delle responsabilità disciplinari" (quarto
periodo). Pure da questo punto di vista non troverebbe
giustificazione la declaratoria di illegittimità costituzionale
richiesta dal giudice a quo: non sarebbe, infatti, ravvisabile la
lamentata disparità di trattamento costituita dalla garanzia della
commissione speciale, non essendo questa garanzia applicabile ai
dipendenti pubblici che risultino "avere aderito all'associazione di
cui all'art. 5", denominata "Loggia P 2", e, quindi, responsabili di
"fatti compiuti prima dell'entrata in vigore della legge" in
questione.
6. - L'inconsistenza del riferimento all'art. 3 della Costituzione
per disparità di trattamento, unico parametro invocato dal giudice a
quo, impedisce di prendere in considerazione la doglianza sulla quale
in definitiva sembra soffermarsi maggiormente la difesa della parte
privata: per i soggetti indicati nell'undicesimo comma dell'art. 4
della legge 25 gennaio 1982, n. 17, l'accertamento dell'appartenenza
ad associazioni segrete non risulta demandato ad una commissione la
cui composizione e collocazione esterna all'amministrazione,
sostanziale garanzia di terzietà, ne dovrebbe assicurare
l'obiettività e l'imparzialità. L'ordinanza di rimessione - con il
ricordare come non sia dato rinvenire "alcun precetto o principio che
imponga al legislatore statale la introduzione, nelle fattispecie
normative attributive di poteri estrinsecantisi mediante l'adozione
di provvedimenti amministrativi, di fasi o atti procedimentali
articolati in guisa da integrare nella loro successione cronologica e
nel loro specifico rilievo gli estremi del cosiddetto 'giusto
processo'", con conseguente "inconfigurabilità del giusto
procedimento quale principio di ruolo costituzionale" - ha
esplicitamente negato accesso ad un tale profilo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, undicesimo comma, della legge 25 gennaio 1982, n. 17
(Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di
associazioni segrete e scioglimento dell'associazione denominata
Loggia P 2), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con ordinanza del 14
marzo 1985.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:978 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte