Sentenza n. 979/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/10/1988 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5r.d.l. 680/1938
- art. 77r.d.l. 680/1938
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, lett. p, del
R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza
per le pensioni agli impiegati degli enti locali) e dell'art. 77
della legge della Regione Puglia 19 marzo 1982, n. 12 (Riordino dei
servizi dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia - Stato
giuridico e trattamento economico del personale), modificato dalla
legge della Regione Puglia 6 maggio 1982, n.19, promosso con
ordinanza emessa il 13 maggio 1987 dal Pretore di Bari nel
procedimento civile vertente tra E.R.S.A.P. e C.P.D.E.L. ed altro,
iscritta al n. 822 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale,
dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1988 il Giudice relatore
Ugo Spagnoli;
Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio civile promosso dall'Ente Regionale
di Sviluppo Agricolo della Puglia (E.R.S.A.P.) per sentirsi
dichiarare tenuto ad iscrivere i propri dipendenti presso la
C.P.D.E.L. dal 10 aprile 1982, e per ottenere la conseguente
restituzione da parte dell'I.N.P.S. delle somme versate a titolo di
contributi previdenziali per il periodo dal 10 aprile 1982 al 30
novembre 1984, il Pretore di Bari, con ordinanza del 13 maggio 1987,
ha sollevato, in riferimento all'art. 117 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5 lett. p), R.D.L. 3 marzo
1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni
agli impiegati degli Enti Locali) e dell'art. 77 della Legge della
Regione Puglia del 19 marzo 1982, n.12 (contenente norme sul riordino
dei servizi dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia -
Stato giuridico e trattamento economico del personale, modificata
dalla Legge Reg. 6 maggio 1982, n.19), nella parte in cui
rispettivamente il primo consente e il secondo dispone la iscrizione
del personale dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia
alla Cassa di Previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti
Locali, in deroga al principio generale di cui all'art. 3 del R.D.L.
14 aprile 1939, n.636 e successive modificazioni.
Secondo il giudice a quo la sopracitata normativa regionale
sarebbe illegittima in quanto vertente in materia previdenziale, non
demandata alla competenza legislativa regionale dall'art. 117 Cost..
Né, ad avviso del Pretore, sarebbe possibile ritenere che tale
normativa sia stata adottata legittimamente, ai sensi dell'art. 117,
u.c. Cost., in attuazione dell'art. 5, lett. p), del R.D.L. n. 680
del 1938.
Tale decreto - contenente l'ordinamento della Cassa di previdenza
degli enti locali - nell'indicare, all'art. 5, gli enti il cui
personale deve essere iscritto alla Cassa, stabilisce, poi, alla
lettera p), che l'iscrizione predetta è altresì obbligatoria "dalle
date e alle condizioni stabilite di volta in volta per gli impiegati
degli altri enti cui per legge o per decreto reale si estendano le
disposizioni sulla Cassa di previdenza".
Quest'ultima disposizione, infatti, proprio perché il suo
generico rinvio alla "legge" sarebbe idoneo a ricomprendere anche la
legge regionale, sarebbe da ritenere anch'essa illegittima poiché,
così intesa, autorizzerebbe l'intervento del legislatore regionale
in un ambito, quello previdenziale, ad esso non attribuito dall'art.
117 Cost. Chiarisce infine l'autorità rimettente che comunque la
rilevanza della questione di legittimità costituzionale è limitata
alla posizione di coloro i quali non abbiano esercitato l'opzione per
il mantenimento della pregressa posizione I.N.P.S., poiché per
questi ultimi il trattamento I.N.P.S. sarebbe in ogni caso
assicurato.
Inoltre la rilevanza della questione, nei limiti indicati, non
sarebbe superata dalla successiva legge reg. Puglia n. 10 del 18
aprile 1986 la quale - nel disciplinare la ricongiunzione dei periodi
assicurativi ai fini pensionistici dei dipendenti dell'E.R.S.A.P. -
presuppone la vigenza dell'art. 77 l. reg. Puglia n. 12 del 19 marzo
1982.
2. - Nel presente giudizio le parti private non si sono
costituite. Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo la declaratoria di infondatezza della questione
prospettata.
La l. Reg. Puglia n. 12 del 1982, come modificata dalla l. Reg. n.
19 del 1982 troverebbe infatti il suo presupposto nella legge
Nazionale 30 aprile 1976 n.386, relativa agli Enti di Sviluppo
Agricolo, di attuazione del d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 11, in
conseguenza della quale la stessa Regione, con l. Reg. 28 ottobre
1977, n. 32 ha istituito l'Ente di Sviluppo Agricolo della Puglia.
Da ciò si deduce - a parere dell'Avvocatura - che la legge
regionale oggetto di verifica costituzionale riguarda non già
l'ordinamento ed il rapporto organico del personale della Regione,
che in materia previdenziale avrebbe trovato la preclusione nell'art.
117 della Costituzione, bensì il rapporto organico dell'E.R.S.A.P.,
ente autonomo distinto dalla Regione per il quale la legge regionale
istitutiva potrebbe legittimamente deliberare l'iscrizione
previdenziale del personale alla C.P.D.E.L., avvalendosi della
facoltà concessa dall'art.5, lett. p), del R.D.L. 3 marzo 1938, n.
680.
Inoltre, la legge impugnata sarebbe stata emessa altresì in
attuazione dei poteri conferiti alle Regioni in materia di stato
giuridico del personale degli enti da esse dipendenti, e ciò in
conformità all'art. 117 Cost. e agli artt.12 e 13 D.P.R. 24 luglio
1977 n. 616.
Infine, secondo l'Avvocatura, l'esplicita previsione, nella
legislazione statale, della facoltà per le regioni di iscrivere il
proprio personale alla C.P.D.E.L., corrisponderebbe ad una esigenza
di uniformità tra tutti i dipendenti degli enti locali. Di
conseguenza, la Regione Puglia, una volta esercitata tale facoltà,
in attuazione della legge statale, con l. 25 marzo 1974, n. 18, non
avrebbe potuto, senza introdurre ingiustificate discriminazioni tra i
dipendenti regionali, escludere i lavoratori dell'E.R.S.A.P. dal
trattamento previdenziale facente capo alla medesima C.P.D.E.L. Considerato in diritto Il Pretore di Bari prospetta il dubbio che l'art. 77 della legge
regionale Puglia 19 marzo 1982, n. 12 prevedendo l'iscrizione
obbligatoria alla C.P.D.E.L. dei dipendenti dell'Ente regionale di
sviluppo agricolo e l'art. 5, lett. p) del R.D.L. 3 marzo 1938, n.
680, consentendo tale previsione da parte della Regione a causa del
suo generico rinvio alla "legge" per l'estensione delle disposizioni
sulla Cassa ad enti ulteriori rispetto a quelli inizialmente
previsti, siano costituzionalmente illegittimi, per disporre, il
primo, e ammettere, il secondo, un intervento regionale in materia
previdenziale, assente dall'elenco di cui all'art. 117 Cost.
La questione non è fondata.
La Regione Puglia, a seguito del trasferimento delle funzioni
relative agli enti di sviluppo agricolo di cui all'art. 2 d.P.R. 15
gennaio 1972, n. 11 e della legge statale 30 aprile 1976, n. 386 che,
in attuazione di quest'ultimo, ha provveduto a dettare in materia
norme di principio e ad assegnare alle Regioni - tra cui la Puglia -
le attribuzioni relative agli enti precedentemente di dimensione
pluriregionale - ha istituito con legge 28 ottobre 1977, n. 32 l'Ente
regionale di sviluppo agricolo della Puglia.
A proposito del trattamento giuridico ed economico del relativo
personale, la menzionata legge statale (art. 5, lett. e) disponeva
che esso fosse disciplinato ai sensi dell'art. 35 della legge statale
20 marzo 1975, n. 70 in modo da assicurare uniformità di trattamento
tra gli enti stessi, mentre la legge regionale (art. 25, terzo comma)
nel rinviare ad un successivo intervento legislativo per la concreta
definizione di tale trattamento e per il riordino dei servizi,
stabiliva che esso dovesse essere "comunque parificato a quello dei
dipendenti regionali di cui alla legge n. 18 del 25 marzo 1974 e
successive modificazioni e integrazioni".
Questo intervento si è tradotto nella legge 19 marzo 1982, n. 12
(mod. dalla l. 6 maggio 1982, n. 19) recante la prima disposizione
impugnata.
Tale legge nel disciplinare, oltre ai servizi dell'Ente, lo status
giuridico ed economico del suo personale (titolo II) ribadisce (art.
81) che ad esso siano estesi, mediante delibera del Consiglio di
Amministrazione, il trattamento giuridico ed i miglioramenti
economici concessi ai dipendenti regionali, e detta comunque un
generale rinvio, per quanto non contemplato, alle disposizioni
vigenti per tali dipendenti (art. 96).
Attesa dunque la sostanziale equiparazione del personale dell'Ente
a quella dei dipendenti della Regione - disposta, peraltro, anche da
leggi di altre Regioni: v. per es. art. 24 l. Basilicata n. 26 del
1977, art. 17 l. Umbria n. 5 del 1984 - e considerato che, sulla base
della espressa statuizione della legge statale 11 aprile 1955, n. 379
(art. 39) che ne ha attribuito alla Regione la facoltà, per tali
dipendenti è disposta l'iscrizione alla C.P.D.E.L., ai sensi
dell'art. 5, lett. p) R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680 la medesima
iscrizione a favore dei lavoratori dell'Ente di sviluppo agricolo
(del resto espressamente prevista pure da altre leggi regionali: v.
per es. art. 1 l. Veneto n. 8 del 1979, art. 1 l. Piemonte n. 70 del
1979, art. 1 l. prov. Trento n. 39 del 1980) ne discende come
automatica conseguenza, e la sua previsione costituisce una mera
attuazione delle leggi statali, intesa ad assicurare l'uniformità di
trattamento imposta dalla ricordata normazione di principio, ciò,
quindi, non contrastando con l'invocato paramentro costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di costituzionalità, sollevata
dal Pretore di Bari con l'ordinanza di cui in epigrafe, dell'art. 5,
lett. p) del R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di
previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) e
dell'art. 77 della legge della Regione Puglia 19 marzo 1982, n. 12
(Riordino dei servizi dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della
Puglia, Stato giuridico e trattamento economico del personale) con
riferimento all'art. 117 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:979 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte