Sentenza n. 98/1966
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 11/07/1966 · relatore Giuseppe Chiarelli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del
Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3499, e 28 dicembre
1952, n. 4069, promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1965 dal
Tribunale di Pisa nel procedimento civile vertente tra Biondi Bartolini
Giovanni e l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale,
iscritta al n. 85 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 139 del 5 giugno 1965.
Visto l'atto di costituzione dell'Ente per la colonizzazione della
Maremma tosco-laziale;
udita nell'udienza pubblica del 15 giugno 1966 la relazione del
Giudice Giuseppe Chiarelli;
udito l'avv. Guido Astuti, per l'Ente Maremma.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il dott. Giovanni Biondi Bartolini, con citazione 8 gennaio 1963,
premesso che con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre
1952, n. 3499, era stato disposto il trasferimento di terreni di sua
proprietà, siti nel Comune di Pomarance, all'Ente per la
colonizzazione della Maremma tosco-laziale, e che con successivo
decreto 28 dicembre 1952, n. 4069 - erano stati gravati del vincolo di
indisponibilità i terreni costituenti il terzo residuo, deduceva
l'illegittimità costituzionale dei detti decreti per violazione
dell'art. 4 della legge di delega 21 ottobre 1950, n. 841, e
conseguentemente degli artt. 76 e 7 della Costituzione. Conveniva
pertanto davanti al Tribunale di Pisa l'Ente predetto, chiedendo che,
previa remissione alla Corte costituzionale della questione di
legittimità costituzionale dei menzionati decreti presidenziali, fosse
ordinata la restituzione dei terreni espropriati e fossero riconosciuti
i danni derivati dallo spossessamento, e chiedendo inoltre,
nell'ipotesi che non si addivenga a tale restituzione, il
riconoscimento dei danni tutti nella misura da liquidare.
L'Ente convenuto si costituiva in giudizio, contestando che nella
specie si fosse verificato eccesso della delega: il che era possibile
accertare, esaminando, anche con ausilio di consulente tecnico, i dati
in vigore al 15 novembre 1949 e rielaborando in base ad essi il computo
della quota di scorporo. Chiedeva quindi che fosse dichiarata
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
sollevata, e in subordine che fosse respinta la domanda attrice.
Proponeva altre subordinate, che non interessano il presente giudizio.
Il Tribunale, con ordinanza 9 marzo 1964, disponeva consulenza
tecnica, che veniva eseguita, e con successiva ordinanza 8 marzo 1965
rimetteva la questione di legittimità costituzionale a questa Corte.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata.
L'Ente si è costituito nel presente giudizio, rappresentato e
difeso dall'avv. Guido Astuti, con deduzioni depositate il 25 giugno
1965.
In esse si riconosce che i piani si basavano sui dati del nuovo
catasto, ma si chiede che la Corte, pur dichiarando l'illegittimità
dei decreti presidenziali in questione, faccia espressa riserva dei
definitivi accertamenti del giudice di merito circa la consistenza
effettiva della proprietà di cui trattasi al 15 novembre 1949, e circa
l'eventuale caducazione solo in parte qua del relativo esproprio. La
difesa dell'Ente rileva che tale accertamento, non compiuto in sede
amministrativa col procedimento di cui all'art. 6 della legge citata,
dovrà essere compiuto in sede giurisdizionale, per cui conclude
perché l'illegittimità costituzionale sia dichiarata con la formula
"in quanto", consueta nei casi in cui l'eccesso rispetto ai limiti
della delega legislativa abbia inciso soltanto sulla misura
dell'esproprio.
Si è anche costituito il dott. Biondi Bartolini, rappresentato e
difeso dagli avvocati Angiolo Adorni Braccesi e Celso Tabet, con
deduzioni depositate il 25 agosto 1965, e pertanto fuori termine ai
sensi degli artt. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 3 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Nella discussione orale il difensore dell'Ente Maremma ha insistito
nelle proprie conclusioni. Considerato in diritto :
Risulta dagli atti che gli impugnati decreti di esproprio furono
emessi tenendo presenti i dati del nuovo catasto, non ancora in vigore
nel comune di Pomarance alla data del 15 novembre 1949.
La illegittimità costituzionale di essi, che va riconosciuta, è
una conseguenza del principio, costantemente applicato dalla Corte, che
il 15 novembre 1949 costituisce, ai sensi dell'art. 4 della legge 21
ottobre 1950, n. 841, il dato costante di riferimento per la
determinazione della situazione obiettiva della proprietà. Da tale
principio deriva che deve prendersi a base dei provvedimenti di
espropriazione la consistenza reale ed effettiva, e non quella
apparente, della proprietà terriera a quella data (sentenze n. 67 del
1957, n. 25 del 1961, n. 16 del 1962 ed altre), e che a queste realtà
di fatto debbono corrispondere i dati catastali da tenersi presenti nel
procedimento di esproprio (sentenze n. 81 del 1957, n. 9 del 1963 ed
altre).
Non possono, quindi, essere considerati operanti ai fini
dell'esproprio elementi catastali non definitivamente acquisiti alla
data del 15 novembre 1949 (sentenze nn. 56 e 57 del 1960).
Ulteriore conseguenza dei richiamati principi è che nell'esame del
merito, successivo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale
dei decreti che erroneamente si siano basati su elementi di un catasto
non ancora in vigore a quella data, si deve accertare dal giudice a
quo, per quanto attiene alla estensione dei terreni espropriabili, la
corrispondenza dei dati del vecchio catasto alla situazione di fatto
che esisteva il 15 novembre 1949. Va infatti considerato che, se la
conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale del
decreto di esproprio fosse senz'altro l'applicazione dei dati del
vecchio catasto, si avrebbe egualmente una violazione del principio che
l'espropriazione deve avvenire con riferimento alla situazione
effettiva a quella data, giacché essa invece avverrebbe con
riferimento a una data anteriore ed eventualmente molto lontana nel
tempo (quella del momento in cui fu compilato il vecchio catasto), e
perciò corrisponderebbe a una situazione che potrebbe essere apparente
e non reale; e si avrebbe inoltre una sperequazione di trattamento
nell'applicazione della legge di riforma agraria, per la varietà delle
date in cui nelle varie zone entrò in vigore il vecchio catasto:
sperequazione che il legislatore ha voluto evitare (sentenza n. 81 del
1957).
È, pertanto, compito del giudice di merito accertare se, pur
tenendo conto dei dati del vecchio catasto, la proprietà, nella sua
effettiva consistenza alla data 15 novembre 1949, fosse tale, e in
quale misura, da essere assoggettata al procedimento espropriativo
(sentenze n. 73 del 1964 e n. 28 del 1966).
Va soggiunto che in tale accertamento il giudice di merito non può
compiere quelle valutazioni estimative, che sono di competenza
dell'autorità amministrativa (sentenze n. 73 del 1964 e n. 3 del
1965).
Entro tali limiti, nel caso presente resta affidato al Tribunale,
investito della causa nel merito, il compito di procedere ai predetti
accertamenti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente
della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3499, e 28 dicembre 1952, n.
4069, in quanto per la formazione del piano di espropriazione fu tenuto
conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione, nella zona,
successivamente al 15 novembre 1949.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.
ECLI:IT:COST:1966:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte