Sentenza n. 98/1967
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1967 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D. P.R. 14 luglio
1960, n. 1011, contenente "Norme sui licenziamenti individuali dei
lavoratori dipendenti dalle imprese industriali", promosso con
ordinanza emessa il 13 ottobre 1965 dal Tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra la Società Vulcano e Ganzaroli Ermer,
iscritta al n. 72 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 118 del 14 maggio 1966.
Udita nella camera di consiglio del 27 aprile 1967 la relazione del
Giudice Francesco Paolo Bonifacio.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
promosso dalla Società Vulcano contro Ermer Ganzaroli, il Tribunale di
Milano, in accoglimento di un'eccezione formulata dall'opponente, ha
sollevato una questione di legittimità costituzionale relativa al
D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, contenente "Norme sui licenziamenti
individuali dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali".
Nell'ordinanza di rimessione, emessa il 13 ottobre 1965, il
Tribunale, dopo aver compiuto con esito positivo l'accertamento della
rilevanza, ha ritenuto che la questione non sia manifestamente
infondata in riferimento agli artt. 76, 39 e 102 della Costituzione e
conseguentemente ha sospeso il giudizio ed ha rimesso gli atti a questa
Corte.
2. - Sui singoli profili della questione l'ordinanza osserva:
a) Il provvedimento impugnato, emanato dal Governo nell'esercizio
della delega conferitagli dalla legge 14 luglio 1959, n. 741, appare
contrastante con i principi ed i criteri direttivi impliciti, secondo
la giurisprudenza della Corte costituzionale, nel fine proposto dalla
legge di delega, quello, cioè, che vengano assicurati minimi
inderogabili di trattamento economico e normativo a tutti gli
appartenenti ad una determinata categoria. E, difatti, l'accordo
interconfederale del 18 ottobre 1950, recepito nella legge delegata,
non ha ad oggetto la disciplina delle condizioni generali di lavoro, ma
attraverso l'istituzione di un collegio arbitrale detta norme
strumentali rispetto al rapporto di lavoro, destinate, per di più, ad
operare solo dopo la risoluzione di quest'ultimo.
b) L'accordo interconfederale del 18 ottobre 1950 non contiene
disposizioni che, valutate nella loro natura contrattuale, possano
esser ritenute in contrasto con norme imperative di legge, ma da ciò
non deriva affatto che la sua recezione nel decreto presidenziale
impugnato non determini vizi di illegittimità costituzionale di
questo. Dovendosi infatti escludere (e, in ogni caso, ciò sarebbe in
contrasto con l'art. 39 della Costituzione) che la legge delegante
abbia inteso conferire alle associazioni la rappresentanza di tutti i
lavoratori e di tutti i datori di lavoro anche non iscritti, e
dovendosi ritenere che a questi non è garantita la possibilità di
scelta dei componenti del collegio arbitrale, non appare infondato il
dubbio che l'obbligo legislativamente imposto ad ogni datore di lavoro,
anche non iscritto, di soggiacere ai poteri decisori di un tal collegio
concreti una violazione del principio di libertà sindacale e si
risolva sostanzialmente nella istituzione di un giudice speciale.
3. - L'ordinanza, ritualmente notificata alle parti in causa ed al
Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della
Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato, è stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 14 maggio 1966.
Nel presente giudizio nessuna parte si è costituita e pertanto la
causa, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, viene decisa in camera di consiglio. Considerato in diritto :
1. - Il D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011 - che in relazione alla
delega conferita al Governo dalla legge 14 luglio 1959, n. 741
sottopone i licenziamenti individuali dei lavoratori dipendenti dalle
imprese industriali a norme uniformi a quelle contenute nell'accordo
interconfederale del 18 ottobre 1950 - ha già formato oggetto di esame
da parte di questa Corte, e con sentenza n. 50 del 26 maggio 1966 ne è
stata dichiarata l'illegittimità costituzionale per la parte relativa
all'intervento conciliativo delle associazioni di categoria. Nella
stessa decisione la Corte ha ritenuto, invece, non fondate le questioni
di legittimità costituzionale relative ad altre norme dello stesso
decreto legislativo e proposte in riferimento agli artt. 76, 77 e 102
della Costituzione.
Il Tribunale di Milano, chiamato in sede di opposizione a decreto
ingiuntivo a decidere la controversia sul diritto di un lavoratore alla
penale riconosciutagli dal collegio arbitrale previsto nel ricordato
accordo (controversia sulla quale ovviamente nessuna incidenza può
avere la sopravvenuta legge 15 luglio 1966, n. 604), ha ritenuto non
manifestamente infondato il dubbio che il D.P.R. n. 1011 del 1960: a)
sia incorso in un eccesso di delega per aver recepito una disciplina
meramente strumentale e, quel che più conta, destinata ad operare solo
dopo la risoluzione del rapporto di lavoro; 17) abbia violato l'art.
102 della Costituzione, per aver sostanzialmente istituito, più che un
arbitrato obbligatorio, un vero e proprio giudice speciale; c) sia in
contrasto con l'art. 39 della Costituzione, per aver assoggettato ai
poteri decisori e sanzionatori del collegio arbitrale anche il datore
di lavoro non iscritto all'associazione che stipulò l'accordo.
Le prime due denunzie prospettano questioni di legittimità
costituzionale che, proposte da altre ordinanze in termini del tutto
identici a quelli ora formulati dal giudice a quo, furono già decise
con la sentenza n. 50 del 1966. Esse vanno, perciò, dichiarate
manifestamente infondate.
Nuova è, invece, la terza questione, giacché nella precedente
occasione la Corte, nell'individuare l'oggetto e i limiti del giudizio
allora promosso, escluse che le ordinanze di rimessione avessero
denunciato, sotto un autonomo profilo di eccesso di delega ovvero sotto
quello di un diretto contrasto con l'art. 39 della Costituzione, la
violazione del principio di libertà sindacale.
2. - La Corte ritiene che la questione non sia fondata. Il giudice
a quo, nel formularla nei termini innanzi riferiti, parte evidentemente
dal presupposto che la soggezione ope legis dei lavoratori e dei datori
di lavoro ai "poteri decisori e sanzionatori" del collegio arbitrale
previsto dall'art. 4 dell'accordo interconfederale equivalga alla loro
soggezione ad associazioni alle quali essi sono estranei. Se così
fosse, patente sarebbe la violazione dell'art. 39, primo comma, della
Costituzione, perché la libertà sindacale garantita dalla norma
costituzionale, come esclude la legittimità di una legge che
direttamente o indirettamente coarti la libertà di non associarsi,
così impedisce che lavoratori e datori di lavoro possano essere
sottoposti a poteri dispositivi conferiti ad organizzazioni sindacali
alle quali non abbiano liberamente aderito. Ma, nel caso in esame, ciò
non si verifica. Già nella ricordata sentenza n. 50 del 1966 la Corte
affermò che la funzione demandata al collegio arbitrale si collega,
per la sua stessa natura, con la disciplina sostanziale del
licenziamento, sicché le varie norme dettate dall'accordo
interconfederale con corrono, in una indissolubile unità, a regolare
una vicenda del rapporto individuale di lavoro. Per dissipare i dubbi
ora espressi dal Tribunale di Milano giova aggiungere che il potere di
valutare le ragioni esposte dal datore di lavoro a giustificazione del
licenziamento e di adottare i conseguenti provvedimenti non spetta alle
associazioni che stipularono l'accordo - così come, ad es., a queste
spettava il potere di conciliare, con effetti vincolanti per i soggetti
interessati, le vertenze sui licenziamenti collettivi, secondo il
D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1019 per questa parte dichiarato illegittimo
con la sentenza n. 8 del 1966 - ma ad un collegio arbitrale che è
tenuto a pronunziarsi secondo criteri obbiettivi ed in una posizione di
assoluta indipendenza. Né a diversa conclusione può condurre la
circostanza che i due arbitri sono designati dalle rispettive
organizzazioni di categoria ed il presidente del collegio deve essere
scelto, mediante sorteggio, nell'ambito di un elenco di nomi da queste
predisposte. Le modalità di nomina, infatti, non creano un rapporto
di rappresentanza fra arbitri ed associazioni, non rendono i primi
strumenti delle seconde e non incidono sulla indipendenza della
funzione affidata al collegio, che deve essere esercitata non
nell'ossequio di istruzioni impartite da chi ha proceduto alla nomina,
ma nel rispetto di direttive generali astrattamente previste nelle
disposizioni dell'accordo e, quindi, della legge. E come i
provvedimenti adottati a conclusione del procedimento vanno imputati
agli arbitri e non alle associazioni (le quali, quindi, restano
estranee al concreto regolamento del rapporto fra i due soggetti
interessati alla vicenda), così l'obbligo del datore di lavoro di
corrispondere la penale in caso di licenziamento riconosciuto
ingiustificato e di mancata riassunzione del lavoratore non trova la
sua fonte in una funzione attribuita alle organizzazioni sindacali,
bensì in un potere della legge conferito al collegio arbitrale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, sollevata dal
Tribunale di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento
agli artt. 76 e 102 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione sollevata dalla stessa ordinanza
in riferimento allart. 39, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte