Sentenza n. 98/1972
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/05/1972 · relatore Vezio Crisafulli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1972,
recante "Modalità di pagamento dell'imposta generale sull'entrata
afferente a fattispecie tributarie maturate nel territorio della
Regione", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la
Regione siciliana, notificato il 31 marzo 1972, depositato in
cancelleria il 7 aprile successivo ed iscritto al n. 53 del registro
ricorsi 1972.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione
siciliana;
udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 1972 il Giudice relatore
Vezio Crisafulli;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il ricorrente, e l'avv. Vittorio Ottaviano, per la Regione
siciliana.
Motivazione
Ritenuto:
che, con atto notificato il 31 marzo 1972 e depositato il
successivo 7 aprile, il Commissario dello Stato per la Regione
siciliana ha impugnato con riferimento agli artt. 17, 36 e 37 dello
Statuto, al decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, ed al d.P.R.
26 luglio 1965, n. 1074, la legge approvata da quella Regione il 24
marzo 1972, recante "Modalità di pagamento dell'imposta generale
sull'entrata afferente a fattispecie tributarie maturate nel territorio
della Regione", la quale dispone che le società industriali e
commerciali, gli istituti di credito, le assicurazioni ed i varii enti
con filiali, succursali, agenzie e depositi in Sicilia e sede centrale
nella penisola debbano versare la imposta generale sull'entrata
relativa a fattispecie maturate nel territorio dell'Isola presso il 2
Ufficio IGE di Palermo, imponendo altresì ai soggetti passivi
d'imposta che provvedono al pagamento a mezzo di denuncia annuale
l'obbligo di presentare una separata denuncia per gli atti economici
concretati nel territorio della Regione.Considerato:
che il ricorso del Commissario dello Stato investe la legge
approvata dall'Assemblea nella sua interezza, con espresso riferimento
a tutte le disposizioni statutarie disciplinanti, direttamente o
indirettamente, la potestà legislativa della Regione in materia
tributaria, in relazione anche alle norme sull'assetto provvisorio dei
rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, poste dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965;
che l'art. 4 di detto decreto prevede l'ipotesi di uffici
finanziari (statali) situati fuori del territorio della Regione, cui
affluiscano, "per esigenze amministrative", entrate spettanti alla
Regione, "sebbene relative a fattispecie maturate nell'ambito
regionale", come per l'appunto è il caso del primo ufficio del
registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma;
che, dopo avere denunciato genericamente la legge deliberata
dall'Assemblea per violazione del limite dei principi e degli interessi
di cui all'art. 17 dello Statuto, il ricorso non manca di rilevare come
detta legge, incidendo sulle competenze di uffici tuttora appartenenti
alla organizzazione diretta dello Stato, pur se messi a disposizione
della Regione affinché se ne avvalga ai fini della riscossione delle
quote di imposte ad essa spettanti, ecceda - oltretutto - dall'ambito
territoriale della Regione stessa;
che, a prescindere da ogni altra considerazione, quest'ultimo
rilievo si palesa determinante per la decisione del presente giudizio,
poiché, concentrando nel secondo ufficio IGE di Palermo competenze
attualmente esercitate dal primo ufficio IGE di Roma, la Regione
verrebbe a sottrarre unilateralmente una parte delle attribuzioni di
quest'ultimo ufficio, con conseguente violazione del limite
territoriale di validità costituzionalmente prefissato a qualsiasi
tipo e specie di legislazione regionale;
che, per di più, l'art. 2 della legge impugnata, prescrivendo che
i soggetti passivi d'imposta di cui al precedente art. 1, che
provvedano al pagamento dell'IGE mediante denunzia annuale, debbano
presentarla - per gli atti concretatisi nel territorio della Regione -
al secondo ufficio IGE di Palermo, finisce per andare oltre quel che
attiene alla fase di riscossione del tributo, involgendo la stessa fase
della imposizione, in ordine alla quale la Regione difetta di
competenza, non essendo state ad essa trasferite le relative funzioni
(sent. n. 9 del 1957; sent. n. 14 del 1962).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1972("Modalità di
pagamento dell'imposta generale sull'entrata afferente a fattispecie
tributarie maturate nel territorio della Regione").
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte