Sentenza n. 98/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1974 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 53r.d.l. 1827/1935
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo
comma, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e
coordinamento legislativo della previdenza sociale), promosso con
ordinanza emessa il 10 novembre 1971 dal tribunale di Ravenna nel
procedimento civile vertente tra Missiroli Nello e l'Istituto nazionale
della previdenza sociale, iscritta al n. 9 del registro ordinanze 1972
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 23
febbraio 1972.
Visti l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri
e di costituzione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 1974 il Giudice relatore
Ercole Rocchetti;
uditi gli avvocati Antonio Giorgi e Sergio Traverso, per l'INPS, ed
il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 10 novembre 1971, nel procedimento
civile vertente tra Missiroli Nello e l'Istituto nazionale della
previdenza sociale, il tribunale di Ravenna ha proposto questione di
legittimità costituzionale dell'art. 53, primo comma, del r.d.l. 4
ottobre 1935, n. 1827, con riferimento agli artt. 3 e 23 della
Costituzione.
Secondo il giudice a quo, la norma impugnata, nella parte in cui
prevede, nel caso di omesso o irregolare versamento dei contributi
previdenziali, la facoltà assolutamente discrezionale dell'ente
assicuratore di rinunciare al pagamento della somma aggiuntiva prevista
dall'art. 111, n. 2, del decreto n. 1827 del 1935, contrasta con il
principio di eguaglianza e con il principio della riserva di legge in
materia di prestazioni imposte.
Il tribunale di Ravenna, dopo essersi richiamato all'orientamento
della Corte costituzionale, che ha affermato la natura di sanzione
amministrativa della somma aggiuntiva prevista dal citato art. 111, n.
2, ritiene che il reale contenuto della norma impugnata non sia quello
di attribuire una scelta all'istituto assicuratore tra due forme di
risarcimento (pagamento della somma aggiuntiva e pagamento degli
interessi di mora, di cui all'art. 53), ma quello di attribuirgli la
potestà di rinunciare ad libitum all'applicazione di una pena
amministrativa.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata.
2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello
Stato, e si è costituito l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, i quali chiedono che la dedotta questione di legittimità
costituzionale sia dichiarata infondata.
La difesa dello Stato, dopo aver ricordato che la Corte
costituzionale, con sentenza n. 76 del 1966, ha tra l'altro affermato
la legittimità costituzionale degli artt. 111 e 112 del r.d.l. 4
ottobre 1935, n. 1827, osserva che la questione sollevata dal
tribunale di Ravenna, relativamente alla facoltà dell'Ente di
rinunziare al pagamento della somma aggiuntiva prevista dall'art. 111,
n. 2, in realtà investe proprio quest'ultima norma e non il denunciato
art. 53, perché quel potere non trova fondamento nella norma impugnata
ma appunto nell'art. 111 del decreto n. 1827 del 1935.
Tale questione, prosegue l'Avvocatura, è già stata affrontata e
risolta dalla Corte con la citata sentenza n. 76 del 1966 e proprio nel
punto in cui si è riconosciuto che la eventuale riduzione della misura
della somma aggiuntiva rientra nell'ambito di una ragionevole
elasticità volta alla soluzione del conflitto di interessi, soluzione
che giova sia all'Ente sia alle controparti.
Anche la difesa dell'Istituto assicuratore si richiama alla
sentenza n. 76 del 1966, in cui la Corte costituzionale, esaminando il
problema delle sanzioni civili, ha chiarito che, proprio in relazione
alla funzione assegnata all'INPS, trova la sua giustificazione il
potere dell'Ente di valutare con una certa elasticità le diverse
situazioni concrete. In particolare, la circostanza che la legge
consente all'Istituto di sanzionare in modo diverso (con l'applicazione
delle sanzioni civili o dei semplici interessi di mora) uno stesso
fatto (e cioè la omissione e il ritardo nel versamento dei contributi)
potrebbe, in linea di fatto, dar luogo a una disparità di trattamento
tra due situazioni identiche: ma la possibilità di tali inconvenienti
non giustifica la dichiarazione di illegittimità della norma, ma
bensì quegli altri diversi rimedi (ricorsi amministrativi, tutela
giurisdizionale) che, caso per caso, il legislatore ha previsto, oltre,
naturalmente, le garanzie che derivano dagli organi di controllo
dell'Istituto. Considerato in diritto :
1. - Il tribunale di Ravenna deferisce alla Corte una questione di
costituzionalità concernente l'art. 53, primo comma, del r.d.l. 4
ottobre 1935, n. 1827, sulla previdenza sociale, articolo il quale
dispone che: "nei casi di tardivo versamento dei contributi delle
assicurazioni obbligatorie, per i quali non si faccia luogo
all'applicazione della disposizione di cui al n. 2 dell'art. 111, il
datore di lavoro è tenuto al contemporaneo pagamento degli interessi
di mora, nella misura stabilita per l'interesse legale in materia
civile".
Secondo il giudice a quo, il detto articolo autorizzerebbe l'INPS,
in sede di applicazione di penalità per omesso o ritardato pagamento
dei contributi, ad operare una scelta fra due tipi di sanzioni: il
pagamento degli interessi di mora, ovvero quello della somma aggiuntiva
prevista dall'art. 111 dello stesso decreto e consistente in una somma
pari a quella dei contributi omessi. E poiché tale scelta sarebbe
puramente discrezionale, l'art. 53, che concederebbe la facoltà di
compierla, violerebbe sia l'art. 23 che l'art. 3 della Costituzione.
Ciò in quanto il detto art. 53, pur autorizzando una prestazione
imposta, non ne determinerebbe i criteri di imposizione e non ne
stabilirebbe i controlli, violando con ciò il principio della riserva
di legge e, per gli arbitrii cui potrebbe dar luogo, anche quello di
eguaglianza.
2 - La questione non è fondata.
Risulta del tutto gratuita e contraria alla realtà normativa
l'affermazione che l'art. 53 denunziato autorizzi una scelta fra le due
sanzioni.
In realtà quell'articolo si limita a disporre che, quando non si
fa luogo all'applicazione della maggior sanzione del pagamento della
somma aggiuntiva, prevista dall'art. 111, debbono pagarsi gli interessi
di mora. Ma la previsione che concerne l'obbligo di pagare, come quello
di non pagare, la somma aggiuntiva non è contenuta - contrariamente a
quanto afferma il giudice a quo - nell'art. 53, ma è bensì
contemplata nel 111, al quale articolo la somma escussa dall'INPS aveva
infatti riferito, nel giudizio di merito, la questione di
costituzionalità, che lo stesso giudice ha invece dichiarata non
fondata.
È infatti nell'art. 111 che si fa carico al datore di lavoro
inadempiente all'obbligo del versamento dei contributi, di pagare una
somma aggiuntiva, ma si dispone anche nell'ultimo comma che, ove egli
presenti domanda di oblazione, il Comitato esecutivo dell'Istituto può
ridurre l'importo di quella somma, e può farlo, non essendo previsto
alcun limite, sino alla sua totale ablazione.
Deve perciò ritenersi che è nell'art. 111, regolante i poteri del
detto organo dell'Istituto, che deve rinvenirsi quello, in presenza
dell'inadempimento, di dar corso o non dar corso, in tutto o in parte,
al pagamento della somma aggiuntiva. E non è inutile ricordare che
un'analoga questione di costituzionalità del detto articolo, proposta
in riferimento agli artt. 3, 23, 24, primo comma, e 53 della
Costituzione, fu dalla Corte, con sentenza n. 76 del 1966, dichiarata
non fondata.
3. - L'art. 53 denunziato, che sancisce l'obbligo del pagamento
degli interessi di mora, non autorizza dunque nessuna scelta, ma ne
presuppone una, fra il doversi o no pagare la somma aggiuntiva, che è
stata già operata, in forza dell'articolo 111, dal Comitato esecutivo.
E, ove si tenga conto che gli interessi di mora sono dovuti in
forza del disposto dell'art. 1124 del codice civile, si concluderà che
l'art. 53 esprime in forma impropriamente positiva un concetto
sostanzialmente negativo, e cioè che gli interessi di mora (di cui
all'art. 1124 c.c.) non sono dovuti quando si è tenuti al pagamento
(perché il Comitato esecutivo, in forza dell'art. 111, così ha
disposto) della somma aggiuntiva, in qualsiasi misura.
La norma denunziata ha dunque un contenuto diverso da quello
attribuitogli dal giudice a quo ed al quale è stata riferita la
questione di costituzionalità Questa deve pertanto essere dichiarata
non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 53, primo comma, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, sul
coordinamento legislativo della previdenza sociale; questione proposta,
con l'ordinanza in epigrafe, dal tribunale di Ravenna, in riferimento
agli artt. 23 e 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte