Sentenza n. 98/1980
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/06/1980 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9d.P.R. 520/1955
usata come parametro
citata
- art. 8d.P.R. 520/1955
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del d.P.R.
19 marzo 1955, n. 520, in relazione all'art. 8 dello stesso decreto
(Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale), promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio
1976 dal pretore di Pisa, nel procedimento penale a carico di Del Ry
Enrico ed altro, iscritta al n. 419 del registro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 14
luglio 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1980 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti. per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con racc. R.R. 19 luglio 1974 il direttore della sede di Livorno
dell'E.N.P.I. (Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni)
trasmise alla pretura di Pisa 39 rapporti giudiziari compilati, in
diverse date, dal tecnico incaricato Alberto Berti a seguito di
verifiche effettuate nello stabilimento della Fabbrica Pisana in Pisa,
Via Aurelia 1, nei confronti di Biagini Silvano, nonché i relativi 39
verbali di verifica.
Con racc. R.R. 22 luglio 1974 lo stesso direttore trasmise alla
pretura quattro rapporti giudiziari, compilati, in diverse date, dal
medesimo tecnico a seguito di verifiche effettuate nello stesso
cantiere e i relativi verbali di verifica nei confronti di Biagini
Silvano. Con racc. R.R. 21 ottobre 1974, infine, vennero ritrasmessi
alla pretura due rapporti giudiziari, compilati dallo stesso tecnico
incaricato Berti a seguito di verifica effettuata il 1 agosto 1974, e i
relativi due verbali sempre nei confronti di Biagini Silvano, che nella
fabbrica ricopriva la posizione di capo officina.
Con decreto 30 settembre 1974, n. 1091 notificato a Del Ry Enrico,
proprietario dello stabilimento, il 6 dicembre 1974 e al Biagini il 16
dicembre 1974, il pretore di Pisa ingiunse a costoro di pagare
l'ammenda di lire 600.000 ciascuno per avere, nella loro qualità di
responsabili dello stabilimento Fabbrica Pisana, violato in più
occasioni e in più settori di lavorazione gli artt. 169, 171, 172,
173' 174, 175, 176, 178, 179, 180, 182, 183, 185, 188, 190, 191, 271,
287, 288, 324, 376, 389 lett. a) b) c) del d.P.R. 27 aprile 1955, n.
347 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro).
Il Del Ry spiegò opposizione il 9 dicembre 1974 chiedendo, a
seguito di dibattimento, dichiararsi non dover procedere nei suoi
confronti "in quanto le denunzie di cui al decreto penale 1091/1974, di
cui il sottoscritto opponente contesta il fondamento in fatto e in
diritto, derivano da verbali di visita periodica dell'E.N.P.I. senza
che il sottoscritto sia stato messo in grado di ottemperare ad alcuna
prescrizione di cui all'art. 9 d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520" e
chiedendo comunque essere assolto per non aver commesso il fatto e
perché il fatto non costituisce reato.
Il Biagini si oppose giusta verbale del 19 dicembre 1974, in cui
riprodusse alla lettera i motivi già dedotti dal Del Ry.
A seguito di che, il pretore ordinò la citazione dei due imputati
per l'udienza del 9 luglio 1975, che subì alcuni rinvii finché
all'udienza del 21 febbraio 1976 la difesa degli imputati sollevò
preliminarmente eccezione d'incostituzionalità dell'art. 9 d.P.R. 19
marzo 1955, n. 520 in relazione all'art. 8 dello stesso decreto e in
riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.
Con ordinanza 21 febbraio 1976, regolarmente comunicata e
notificata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 14 luglio
1976, il giudice a quo ha reputato non manifestamente infondata la
prospettata questione perché a) l'art. 9, demandando agli ispettori
del lavoro. definiti dall'art. 8 dello stesso decreto ufficiali di
polizia giudiziaria, la discrezionale facoltà di diffidare i datori di
lavoro a regolarizzare entro un certo termine situazioni di
inosservanza della legge, penalmente sanzionate, assoggetta l'inizio
dell'azione penale alla valutazione discrezionale del funzionario che,
in sede amministrativa, effettua l'ispezione, in contrasto con il
principio della illegittimità di interferenze discrezionali, da cui
dipende o può dipendere l'attuazione della legge penale, b) se
contemporaneamente alla trasmissione del verbale di visita periodica
all'autorità giudiziaria si prescrivono misure che il datore di lavoro
deve adottare in breve termine eliminando i rilevati difetti, il
giudice più non sarà in grado di disporre indagini peritali.
Nessuna delle parti si è costituita avanti la Corte; ha invece
spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto,
depositato il 13 luglio 1976, in cui l'Avvocatura generale dello Stato
ha osservato che la questione è stata già ritenuta infondata, con
sent. 105/1967 della Corte, in riferimento all'art. 3, e che
l'assunzione a parametro dell'art. 27 non è argomentata. Quanto
all'accenno, infine, contenuto nella ordinanza di rimessione,
all'attuazione delle prescrizioni dell'ispettore e alla conseguenziale
impossibilità in cui il giudice verserebbe, di accertare lo stato
anteriore delle cose, osserva l'Avvocatura che il rilievo non pertiene
al richiamo dell'art. 27 e, comunque, non rafforza la ipotesi della
incidenza sul diritto di difesa del destinatario delle prescrizioni
perché costui, se ritiene di essere in regola con le norme sulla
prevenzione degli infortuni, non attua le prescrizioni e ben può nel
processo far constatare dal giudice il preciso stato delle cose.
Alla pubblica udienza del 19 marzo 1980, alla quale la trattazione
dell'incidente è stata rinviata dall'adunanza del 22 novembre 1979 in
camera di consiglio, il giudice Andrioli ha svolto la relazione e
l'Avvocatura dello Stato si è rimessa all'atto d'intervento. Considerato in diritto :
Per il pretore "la questione di illegittimità costituzionale
rilevata dalla difesa degli imputati non è manifestamente infondata ed
essa appare rilevante ai fini del giudizio", ma, mentre il giudizio di
non manifesta infondatezza è sorretto da motivazione, neppure una
parola è spesa per giustificare l'apprezzamento di rilevanza, che
risulta per contro smentito da atti e documenti del procedimento
penale, trasmessi alla Cancelleria di questa Corte, di cui il pretore
non ha tenuto alcun conto.
Invero non l'Ispettore del lavoro ma il tecnico incaricato
dall'E.N.P.I. ha effettuato verifiche, i cui verbali' in una con i
rapporti giudiziari, sono stati inoltrati al pretore di Pisa, ma nel
corso delle indagini non ha intimato diffide di sorta; la quale carenza
poi è stata addirittura lamentata dal Del Ry e dal Biagini nelle
opposizioni al decreto penale, aventi identico contenuto.
Pertanto, difetta alla duplice censura di illegittimità la
necessaria base di fatto e altro non rimane che dichiararne
l'irrilevanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità dell'art. 9
d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, sollevata, in riferimento all'art. 8
dello stesso testo normativo per contrasto con gli articoli 3 e 27
Cost., dal pretore di Pisa con la ordinanza 21 febbraio 1976.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte