Corte costituzionale

Ordinanza n. 98/1986

Altra decisione · depositata il 14/04/1986 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 9legge 882/1980
  • art. 92legge 882/1980
  • art. 23d.l. 429/1982
  • art. 92legge 516/1982

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92 d.P.R. 29

settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte

sul reddito) in riferimento all'art. 10, secondo comma, n. 11, legge 9

ottobre 1971, n. 825, promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1984

dalla Commissione Tributaria di primo grado di Ivrea sul ricorso

proposto dalla S.p.a. Honeywell Information Sistems Italia, iscritta al

n. 314 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 232 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata

sollevata, con riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost., la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973,

n. 602, che pone a carico di chi non esegua entro le prescritte

scadenze il versamento dei tributi dovuti una sopratassa proporzionale

ai tributi stessi;

considerato che, in virtù dell'art. 9 della legge 22 dicembre

1980, n. 882, le sanzioni amministrative previste dal citato art. 92

del d.P.R. n. 602/73 non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti

di imposta che hanno provveduto entro il 31 agosto 1980 al pagamento

delle imposte o ritenute dovute;

che tale termine è stato poi ulteriormente prorogato al 30

settembre 1982 con l'art. 23 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429 convertito

nella legge 7 agosto 1982, n. 516;

che, come risulta dalla stessa ordinanza di rimessione, il giudizio

a quo verte su sanzioni applicate ai sensi del ripetuto art. 92 del

d.P.R. n. 602/73 per violazione dei termini di pagamento;

che, di conseguenza, si rende necessario restituire gli atti alla

Commissione Tributaria di primo grado di Ivrea, perché accerti, alla

stregua della sopravvenuta normativa di proroga ulteriore del termine,

se la questione sollevata sia tuttora rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di

primo grado di Ivrea.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte