Sentenza n. 98/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/04/1987 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4d.l. 30/1974
- art. 15d.l. 30/1974
usata come parametro
citata
- art. 5legge 114/1974
- art. 22legge 903/1965
- art. 152legge 903/1965
- art. 9legge 533/1973
- art. 5legge 485/1972
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 4 e 15 d.l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito in legge 16
aprile 1974, n. 114 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti
previdenziali ed assistenziali); art. 5 d.l. 10 giugno (rectius: 30
giugno) 1972, n. 267, convertito in legge 11 agosto 1972, n. 485
(miglioramenti di alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali);
art. 22 legge 21 luglio 1965, n. 903; art. 152 disp. att. cod. proc.
civ. nel testo novellato dall'art. 9 legge 11 agosto 1973, n. 533
(Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle
controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie);
promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1979 dal Pretore di Parma
nel procedimento civile vertente tra Raffaini Bolzoni Luisa e
l'I.N.P.S. iscritta al n. 591 del registro ordinanze 1979 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 298 dell'anno
1979;
Visti gli atti di costituzione di Raffaini Bolzoni Luisa e
dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Uditi gli avvocati Franco Agostini per Raffaini Bolzoni Luisa,
Giacomo Giordano per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Giorgio
D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con decreto in data 15 marzo 1979 il Pretore di Parma
ingiungeva a Raffaini Bolzoni Luisa di restituire all'I.N.P.S. la
somma di lire 466.960, pretesa nell'assunto che la sua corresponsione
fosse frutto di errore in quanto, siccome titolare di pensione di
riversibilità, non le spettavano gli assegni familiari per i figli
ultradiciottenni occupati come apprendisti.
Nel corso del susseguente giudizio di opposizione lo stesso
Pretore sollevava due questioni di legittimità costituzionale,
entrambe in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.: 1) l'una
concernente il combinato disposto degli artt. 4 e 15 del d.l. 2 marzo
1974 n. 30 (convertito nella legge 16 aprile 1974 n. 114), dell'art.
5 del d.l. 30 giugno 1972 n. 267 (convertito nella legge 11 agosto
1972 n. 485) e dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903, nella
parte in cui nega ai titolari di pensione indiretta o di
riversibilità il diritto agli assegni familiari per i figli che
siano apprendisti e non abbiano superato il ventunesimo anno; 2)
l'altra concernente l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo
novellato dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973 n. 533, in quanto
limita il beneficio dell'esonero dalle spese processuali del
lavoratore soccombente in cause previdenziali ai soli casi dei
giudizi da questo promossi, senza estenderlo a quelli analoghi di
giudizi comunque vertenti fra enti previdenziali o assistenziali ed
aventi titolo alle prestazioni da essi erogate, abbiano o meno la
qualità di lavoratori ed abbiano essi stessi promosso la causa.
Sulla prima questione, il giudice a quo, ritenendone in re ipsa la
rilevanza, in relazione all'oggetto del giudizio, in punto di non
manifesta infondatezza ha osservato: 1) che il diritto alla
corresponsione degli assegni familiari per i figli di età compresa
fra i diciotto ed i ventuno anni occupati come apprendisti è stato
introdotto dall'art. 15 del d.l. n. 30/1974 con disposizione
innovativa rispetto all'art. 4 del precedente T.U. approvato con
d.P.R. n. 797/1955; 2) che l'ambito soggettivo di efficacia della
nuova norma risulta però circoscritto, dall'art. 4 dello stesso d.l.
n. 30/1974 (e della relativa legge di conversione, n. 114/1974), ai
soli titolari di pensione diretta: ed inoltre, quest'ultima
disposizione rinvia all'art. 5 della legge n. 485/1972 (di
conversione del d.l. n. 267/1972), secondo il quale, ai titolari di
trattamenti pensionistici indiretti, gli assegni in questione
spettano solo per quanti sono i beneficiari, ad eccezione del coniuge
superstite, per i quali sono state o sarebbero state corrisposte le
quote di maggiorazione della pensione diretta; 3) che l'indicazione
di tali beneficiari va ricercata nell'art. 22 della legge 21 luglio
1965 n. 903, che, appunto, non annovera fra gli stessi i figli
maggiorenni, ma infraventunenni, occupati come apprendisti; 4) onde
la denunciata disparità di trattamento fra titolari di pensione
diretta e titolari di pensione indiretta o di riversibilità, non
sorretta da alcuna apprezzabile giustificazione sul piano della
ragionevolezza.
Della seconda questione il Pretore ha ritenuto la rilevanza
osservando che il giudizio pendente davanti a lui era stato
instaurato nella forma dell'opposizione a decreto ingiuntivo e che in
esso si controverteva, fra l'altro, dell'obbligo del titolare di
pensione di riversibilità di corrispondere all'I.N.P.S. le spese del
giudizio stesso, da questo "promosso" con la richiesta del decreto
opposto. Nel merito ha osservato che se la ratio della norma di
favore contenuta nell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nuovo testo
sta nel garantire appieno la tutela giurisdizionale, evitando che, in
materia di assicurazioni sociali, taluno possa essere distolto dal
far valere in giudizio le proprie ragioni, per timore degli oneri di
una eventuale soccombenza, la stessa ratio si impone anche nei casi
in cui il giudizio circa la spettanza o non di determinate
prestazioni non sia promosso dall'avente diritto alle medesime, ma
dall'ente erogante ovvero nei casi in cui l'avente diritto non abbia
la qualità di "lavoratore", non sia, cioè, di titolare di uno dei
rapporti di cui all'art. 409 cod. proc. civ., ma un cittadino
bisognoso, titolare delle prestazioni assistenziali o siano
"superstiti" del lavoratore assicurato, come nella fattispecie.
L'identità di ratio non giustifica, dunque, la previsione
letteralmente restrittiva della norma censurata, che si pone così in
contrasto col citato precetto costituzionale.
2. - L'ordinanza, emessa il 25 maggio 1979, è stata ritualmente
comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298
del 1979.
Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte si sono costituiti
l'I.N.P.S. e le parti private; è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri.
a) La parte privata, relativamente alla prima questione, si è
limitata ad esprimere l'avviso che il dubbio di incostituzionalità
sollevato dal giudice a quo debba essere condiviso nei termini in cui
è prospettato; mentre, relativamente alla seconda questione, ha
osservato che l'interpretazione della norma censurata, fatta propria
dallo stesso giudice, appare probabilmente troppo restrittiva, specie
alla stregua degli orientamenti ermeneutici espressi dalla Corte di
Cassazione, che sembrano giustificare un'applicazione del beneficio
dell'esonero dalle spese processuali anche a casi non strettamente
riconducibili alla mera dizione letterale della disposizione, ma
caratterizzati dall'identità della ratio rispetto a quelli nei quali
il beneficio stesso è, secondo tale dizione, sicuramente dovuto.
b) La difesa dell'I.N.P.S. ha concluso nel senso dell'infondatezza
della questione relativa agli assegni familiari osservando in
particolare:
1) l'art. 22 della legge n. 903/1965 regola la materia della
pensione ai superstiti, includendo fra gli aventi titolo alla stessa
i figli del pensionato (o assicurato) deceduto a condizione che essi
non abbiano superato il diciottesimo anno o, se studenti universitari
ovvero di scuola media professionale, il ventunesimo anno. Proroga
analoga a quest'ultima non è, invece, da tale norma prevista per i
figli ultradiciottenni occupati come apprendisti. Né in ciò può
ravvisarsi illegittima disparità di trattamento, non potendosi
intravedere identità di posizione fra gli apprendisti, i quali
normalmente non sono in grado di procurarsi redditi da lavoro;
2) se per tali ragioni non è censurabile la citata norma, il
dubbio di incostituzionalità non può investire neanche le altre
norme denunciate dal Pretore: invero l'art. 5 del d.l. n. 267/1972
(convertito in legge n. 485/1972) si è limitato ad estendere il
beneficio delle quote di maggiorazioni precedentemente concesso ai
soli titolari di pensioni dirette, anche ai titolari di pensioni
indirette, quali si individuano ai sensi del citato art. 22 della
legge n. 903/1965. L'art. 4 del d.l. n. 30/1974 (convertito in legge
n. 114/1974) ha sostituito il sistema delle maggiorazioni delle
pensioni
(sia dirette che indirette o di riversibilità) con quello degli
assegni familiari di cui al T.U. approvato con d.P.R. n. 797/1955; ed
infine l'art. 15 del medesimo d.l. n. 30/1974 ha sostituito una norma
del citato T.U. del 1955 (art. 4), introducendo un'estensione del
beneficio di percezione di detti assegni, in favore del titolare dei
medesimi (lavoratore o pensionato), per i figli ultradiciottenni a
carico, occupati come apprendisti.
Sulla seconda eccezione, la stessa difesa dell'I.N.P.S. ha
osservato che essa può ritenersi rilevante, in relazione al caso di
specie, solo per quanto attiene ai profili dell'esclusione del
beneficio dell'esonero dalle spese di lite, nei giudizi non
"promossi" da "lavoratori", ma, nei confronti di questi, dagli
istituti previdenziali ovvero nei giudizi promossi da soggetti non
aventi qualifica di "lavoratori", non potendosi riconoscere alcuna
pregiudizialità al profilo concernente le cause in materia di
prestazioni assistenziali. Pur nei profili ritenuti rilevanti, la
difesa dell'I.N.P.S. nega, tuttavia, fondamento all'eccezione,
osservando che la condizione del lavoratore costretto ad agire
giudizialmente nei confronti dell'istituto previdenziale, dopo
l'esito negativo del preventivo procedimento amministrativo, che più
fondatamente può indurre a paventare i rischi della soccombenza, non
è assimilabile a quella del soggetto, "lavoratore" o non, che si
trovi ad essere convenuto in un giudizio promosso dall'istituto
stesso.
c) L'Avvocatura Generale dello Stato ha contestato la fondatezza
di entrambe le questioni.
Quanto alla prima, ha osservato che la lamentata disparità di
trattamento non sussiste, attesa la diversità strutturale e
funzionale degli assegni familiari nella pensione diretta ed in
quella ai superstiti. Nell'una, infatti - allo stesso modo che nel
caso del lavoratore ancora attivo - gli assegni in questione vengono
attribuiti al titolare della pensione in ragione del suo carico
familiare, nell'altra, invece, non rileva il carico familiare di
ciascuno dei contitolari della pensione ai superstiti, bensì la
condizione personale dell'uno o dell'altro di questi (escluso il
coniuge) di essere ricompresi tra i soggetti per cui l'assicurato o
pensionato percepiva o avrebbe percepito gli assegni familiari.
Sicché, in questo secondo caso, v'è un nesso inscindibile fra detti
assegni e titolarità di una quota di pensione.
La morte del pensionato o dell'assicurato determina l'insorgere
iure proprio, in capo ai superstiti che ne abbiano titolo, del
diritto al trattamento indiretto ed è la sussistenza di tale diritto
che condiziona quello all'attribuzione integrativa degli assegni
familiari. Conseguentemente, non avendo diritto i figli
ultradiciottenni occupati come apprendisti a pensione di
riversibilità, si giustifica anche che relativamente ad essi non
possa farsi luogo all'integrazione suddetta, a beneficio di altri
aventi diritto, nel nucleo familiare, a siffatta pensione. Né può
essere posta come fonte della lamentata disparità di trattamento la
circostanza che il titolare di pensione diretta percepisce gli
assegni anche per tali figli: non è arbitrario che, deceduto
l'assicurato o pensionato, la legge selezioni fra le esigenze
familiari, prima unitariamente a questo riferibili, ritenendone solo
alcune particolarmente meritevoli di tutela e garantendole con la
pensione ai superstiti; a preferenza di altre, come quelle facenti
capo ai figli ultradiciottenni occupati come apprendisti, per i quali
l'esclusione di tale garanzia è ampiamente giustificata dal rilievo
attribuibile all'esigenza di un'occupazione retribuita.
Sulla rilevanza della seconda questione anche l'Avvocatura dello
Stato formula osservazioni analoghe a quelle svolte dalla difesa
dell'I.N.P.S., mentre circa l'asserita infondatezza della questione
stessa rileva in primo luogo come l'ordinanza di rimessione,
nell'escludere, con riferimento al caso di specie, la "promozione"
del giudizio ad opera della parte ingiunta non abbia minimamente
affrontato la problematica propria del procedimento per ingiunzione
con particolare riguardo al momento del passaggio dalla fase
monitoria alla fase di cognizione piena. Osserva, inoltre, che
l'interpretazione della norma censurata, condotta in conformità alla
sua ratio, induce a ricomprendere, nel novero dei soggetti cui è
accordato il beneficio dell'esonero dalle spese di lite, non soltanto
i lavoratori strictu sensu ma anche altri titolari di posizioni di
rilievo previdenziale che siano, comunque, correlate ad un pregresso
rapporto lavorativo, come nel caso della tutela previdenziale dei
superstiti. In ogni caso, la posizione del titolare di legittime
aspettative previdenziali non è identica nel caso in cui l'azione
sia da questo stesso promossa e nell'altro in cui l'officium iudicis
sia sollecitato dall'ente previdenziale: la norma censurata, non mira
a favorire l'accesso alla giustizia dei non abbienti, ma ad accertare
in giudizio l'erogazione delle prestazioni previdenziali; essa,
quindi, non può esplicare la sua funzione nel caso in cui siffatto
accertamento è richiesto direttamente dalla parte non beneficiata in
ordine alla ripartizione delle spese processuali. È chiaro, poi, che
quando l'esito del giudizio abbia portato ad escludere, in capo alla
parte interessata, la qualità di lavoratore o, nella possibile più
latata interpretazione della norma, di titolare di una situazione di
rilievo previdenziale, quale presupposto delle prestazioni
rivendicate, devono ritenersi insussistenti le condizioni in presenza
delle quali la norma stessa può esplicare la descritta funzione.
Nell'imminenza dell'udienza le parti hanno presentato memorie
nelle quali hanno ribadito i loro assunti. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Parma dubita della legittimità costituzionale:
a) del combinato disposto degli artt. 4 e 15 del d.l. 2 marzo
1974 n. 30, conv. in legge 16 aprile 1974 n. 114, dell'art. 5 del
d.l. 30 giugno 1972 n. 267, conv. in legge 11 agosto 1972 n. 485 e
dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903, nella parte in cui
nega ai titolari di pensione indiretta o di riversibilità il diritto
agli assegni familiari per i figli di età compresa tra i diciotto e
i ventuno anni, occupati come apprendisti, in riferimento all'art. 3,
primo comma Cost., per la irragionevole disparità di trattamento
così determinata tra i detti titolari ed i pensionati diretti, ai
quali gli assegni familiari spettano anche per i figli che si trovano
nella suddetta condizione;
b) dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nel testo novellato
dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973 n. 533, in quanto accorda il
beneficio dello esonero dal pagamento delle spese processuali al
lavoratore soccombente nei soli giudizi promossi dallo stesso ed
aventi ad oggetto prestazioni previdenziali, mentre esclude, pur in
presenza di identica ratio, lo stesso beneficio allorché il
lavoratore si trovi nella posizione di convenuto ovvero nei casi in
cui il giudizio abbia ad oggetto prestazioni previdenziali o
assistenziali non riferibili ad un soggetto qualificabile come
lavoratore, sicché risulterebbe violato l'art. 3, primo comma Cost.
2. - Sulla questione sub a) la Corte osserva che le prestazioni ai
superstiti sono state regolate in un primo momento dall'art. 22 della
legge n. 903/1965 nel senso che, in caso di morte del pensionato o
dell'assicurato, sempre che per quest'ultimo sussistevano le
condizioni di assicurazione e di contribuzione richieste dalla legge
(art. 2, lett. a) e b) stessa legge), esse spettavano al coniuge ed
ai figli superstiti al momento della morte dei suddetti, di età non
superiore ai 18 anni o di qualunque età se inabili al lavoro ed a
carico dei genitori al momento del decesso.
Per i figli superstiti a carico dei genitori al momento della
morte che non prestavano lavoro retribuito, il limite di età è
stato elevato fino al ventunesimo anno se frequentavano una scuola
media professionale e per tutta la durata del corso legale ma non
oltre il ventiseiesimo anno di età, se erano universitari.
Le prestazioni ai pensionati diretti sono state regolate dall'art.
21 della stessa legge il quale prevedeva, per i figli di età non
superiore ai 18 anni o di età superiore se a carico, delle quote di
maggiorazione con estensione fino al massimo di anni 21, se studenti
di scuola media professionale, e fino ad anni 26 se studenti
universitari.
Successivamente l'art. 44 della legge n. 153 del 1969 ha ampliato
la previsione dell'art. 21 suddetto; ha, tra l'altro, disposto, per
gli stessi beneficiari delle quote di maggiorazione delle pensioni,
l'esclusione del diritto agli assegni familiari o alle integrazioni,
comunque denominate, della retribuzione.
Il successivo art. 46 della stessa legge, con decorrenza 1°
gennaio 1970, ha previsto la spettanza delle quote di maggiorazione
delle pensioni per dodici mesi all'anno nella stessa misura degli
assegni familiari corrisposti ai lavoratori della industria.
Pertanto, nella vigenza delle norme citate, il trattamento dei
titolari delle pensioni dirette è stato diverso da quello fatto ai
titolari di pensioni indirette o di riversibilità nel senso che ai
primi spettava una quota di maggiorazione per i figli che versavano
in determinate condizioni, mentre gli stessi figli superstiti erano
titolari di una quota di pensione per quanto le quote di
maggiorazione fossero di entità pari agli assegni familiari.
L'art. 5 della legge n. 485 del 1972, con effetto 1° luglio 1972,
ha operato la parità di trattamento tra le due pensioni, disponendo
che anche ai superstiti di assicurati o di pensionati titolari di
pensione indiretta o di riversibilità a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti di
lavoratori dipendenti o delle gestioni speciali dell'assicurazione
medesima per i lavoratori autonomi spettavano le quote di
maggiorazione della pensione suddetta entro i limiti ed alle
condizioni previste dall'art. 21 della legge 21 luglio 1965 n. 903 e
dall'art. 46 della legge 30 aprile 1969 n. 153 per quanti fossero i
beneficiari, escluso il coniuge superstite da considerarsi come primo
intestatario della pensione o addirittura come "titolare" ai fini
della riscossione.
L'art. 4 del d.l. 2 marzo 1974 n. 30, conv. in legge n. 114 del
1974 ha previsto, in sostituzione delle quote di maggiorazione, la
concessione degli assegni familiari di cui al T.U. approvato con
d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 e successive modificazioni. È ovvio,
quindi, che trovano applicazione anche le altre norme che
disciplinano la materia ed in particolare quelle che determinano le
condizioni per la concessione del beneficio oltre che quelle che
stabiliscono l'entità delle quote e le modalità di erogazione.
Tra dette norme hanno rilevanza nella fattispecie i commi terzo e
quinto dell'art. 4 secondo cui gli assegni sono corrisposti fino al
ventunesimo anno ai figli che frequentino una scuola media
professionale o una scuola media o l'università e non prestino
lavoro retribuito e l'erogazione dei detti assegni permane per tutta
la durata del rapporto di apprendistato.
Inoltre, l'art. 15 del detto d.l. n. 30 del 1974, conv. in legge
n. 114/1974, dopo avere regolato la materia della concessione degli
assegni familiari, ha stabilito che gli assegni sono corrisposti fino
al ventunesimo anno per i figli a carico che siano occupati come
apprendisti.
L'art. 16 successivo ha previsto alcune incompatibilità tra gli
assegni ed altre quote integrative con la possibilità per il
beneficiario di optare per il migliore trattamento.
Gradualmente, quindi, come di solito avviene in materia
previdenziale, specie per le esigenze finanziarie di bilancio, si è
attuata la parità di trattamento tra i titolari di pensione diretta
ed i titolari di pensione indiretta o di riversibilità in punto di
concessione prima delle quote di maggiorazione e poi degli assegni
familiari, sostitutivi delle quote di maggiorazione. Il che si desume
dalla interpretazione delle norme di previsione compiuta secondo i
criteri interpretativi generali e normali (lettera e logica della
norma). E che, del resto, è quella effettuata dai giudici di merito
e di recente anche dalla Corte di cassazione con un indirizzo che
sembra costante ed univoco.
Pertanto, nei suindicati sensi la questione non è fondata.
3. - Per quanto riguarda la questione sub b), questa Corte ha già
ritenuto (sentt. nn. 23/1973 e 60/1979) che la ratio della norma
censurata è quella di garantire al lavoratore la tutela, nelle vie
giudiziali, della sua fondata pretesa al conseguimento delle
prestazioni previdenziali o assistenziali mediante l'esonero dal
pagamento delle spese del giudizio in caso di soccombenza; che detto
esonero concreta un meccanismo di neutralizzazione della notoria
minore resistenza del lavoratore di fronte al rischio del processo
che, apparendo troppo gravoso, lo possa distogliere dal far valere in
giudizio la sua fondata pretesa previdenziale o assistenziale; che
tutti i lavoratori, siccome versano nella identica situazione
psicologica, hanno titolo alla stessa forma di tutela e cioè al
detto esonero, che rimuove le conseguenze economiche derivanti dalla
soccombenza nel giudizio, sia che si tratti di prestazioni
previdenziali che di prestazioni assistenziali.
I surrichiamati principi, secondo un indirizzo giurisprudenziale
ormai costante anche della Cassazione, sono stati applicati anche ad
altre fattispecie sempre che la controversia abbia come oggetto una
prestazione previdenziale o assistenziale e come parte del giudizio,
non importa se attrice o convenuta, oltre l'Istituto erogatore, sia
un soggetto che abbia titolo a conseguirla. Detto titolo può
derivare non solo da un rapporto in corso o già cessato, ma anche
dalla legge che accordi il beneficio ad una determinata categoria di
soggetti quale, per esempio, i superstiti del lavoratore. La
posizione assicurativa del lavoratore si trasmette anche ad essi
anche se la loro pretesa nei confronti dell'ente che deve erogare la
prestazione trovi ulteriore titolo specifico nella morte del
lavoratore e l'attribuzione avvenga ex lege, iure proprio.
Indubbiamente gli assegni familiari costituiscono una prestazione
previdenziale cui il lavoratore o i suoi superstiti hanno diritto. E
nel giudizio che i beneficiari sono costretti ad instaurare per
ottenerli o, in genere, per dirimere un'eventuale contestazione,
ricorrendo la identica ratio, trova egualmente applicazione la norma
censurata sempre che la lite non sia temeraria e manifestamente
infondata.
Pertanto, nei suindicati sensi, anche questa questione non è
fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni
di legittimità costituzionale:
a) del combinato disposto degli artt. 4 e 15 del d.l. 2 marzo
1974 n. 30 convertito in legge 16 aprile 1974 n. 114, dell'art. 5 del
d.l. 30 giugno 1972 n. 267, convertito in legge 11 agosto 1972 n. 485
e dell'art. 22 legge 21 luglio 1965 n. 903;
b) dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nel testo novellato
con l'art. 9 della legge 11 agosto 1973 n. 533;
sollevate dal Pretore di Parma con l'ordinanza in epigrafe in
riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: GRECO
Depositata in cancelleria il 3 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte