Sentenza n. 98/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/03/1994 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 443 e 595 del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 19 febbraio 1993 dalla Corte di appello di Torino
nel procedimento penale a carico di Cendretto Carmelo, iscritta al n.
339 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1994 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio penale la Corte d'appello di Torino,
in camera di consiglio, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 443 (terzo comma) e
595 del codice di procedura penale, nella parte in cui detti articoli
non consentono al pubblico ministero, all'esito del giudizio
abbreviato, di proporre impugnazione incidentale nel caso in cui -
come è avvenuto nel giudizio a quo - l'imputato proponga appello
avverso la sentenza di condanna, per contrasto con gli artt. 3 e 112
della Costituzione.
2. - Il giudice rimettente solleva la questione attraverso il
richiamo testuale di eccezione formulata dal pubblico ministero, il
cui interesse ad appellare - perlomeno in via incidentale - la
sentenza, resa al termine del rito speciale, deriva dal fatto che il
giudice di primo grado ha condannato l'imputato ad una pena inferiore
a quella proposta all'atto delle conclusioni, pena ritenuta
dall'accusa non congrua rispetto ai criteri dettati dall'art. 133 del
codice penale.
3. - Tuttavia, l'impugnazione del pubblico ministero, in concreto
proposta, dovrebbe essere dichiarata inammissibile, non essendo
consentito l'appello dall'art. 443 c.p.p., il cui terzo comma
stabilisce che "il pubblico ministero non può proporre appello
contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che
modifica il titolo del reato".
4. - La prospettazione del (pubblico ministero, fatta propria dal)
giudice a quo muove dalla decisione n. 363 del 1991 della Corte
costituzionale (che ha già affrontato questione analoga, seppure
riferita al solo art. 443 c.p.p. e in riferimento a parametri
costituzionali in parte diversi). La statuizione di conformità a
Costituzione dei limiti all'appellabilità, da parte dell'organo di
accusa, delle sentenze di condanna emesse al termine del giudizio
abbreviato, contenuta nella decisione richiamata, può essere
condivisa, ad avviso della corte rimettente, solo se correlata alla
originaria configurazione del rito speciale quale data nel codice di
procedura penale del 1988.
Ma successivamente sono intervenute decisioni della Corte
costituzionale che hanno notevolmente trasformato il rito speciale,
nella sua struttura e nella sua funzione.
5. - Nell'impostazione originaria, infatti, il pubblico ministero
poteva dissentire rispetto alla richiesta di giudizio abbreviato
senza doverne enunciare le ragioni, e comunque senza che tali ragioni
fossero sindacabili dal giudice, per cui era logico che allo stesso
organo fossero posti limiti alla facoltà di impugnazione delle
sentenze, in funzione della esigenza di deflazione dei processi che
era alla base del nuovo istituto, ed in un calibrato bilanciamento
delle posizioni dell'accusa e dell'imputato.
6. - Questo quadro si è alterato, prosegue il rimettente, già
con la sentenza n. 81 del 1991 della Corte costituzionale, che ha
stabilito l'obbligo di motivazione del dissenso del pubblico
ministero all'adozione del rito abbreviato e conseguentemente il
potere del giudice di applicare a favore dell'imputato la riduzione
di pena ex art. 442, secondo comma, c.p.p., allorché all'esito del
dibattimento il dissenso venga ritenuto ingiustificato: in questa
mutata configurazione del rito, viene individuato un fattore di
"sbilanciamento" a svantaggio dell'accusa, giacché, dopo quella
sentenza, i limiti entro i quali il pubblico ministero può
validamente rifiutare il consenso al rito alternativo sono
estremamente ridotti, coincidendo in definitiva con l'elemento della
non definibilità allo stato degli atti; un elemento, quest'ultimo,
di rara verificazione, tanto più nei casi in cui il rito abbreviato
sia richiesto in sede di giudizio direttissimo a seguito di arresto
in flagranza, come è nel processo a quo.
7. - I connotati del rito abbreviato hanno poi subi'to ulteriori
modificazioni in altri due interventi della Corte costituzionale: la
già citata sentenza n. 363 del 1991, che ha dichiarato illegittimo
l'art. 443 c.p.p. nella parte in cui escludeva l'appello
dell'imputato contro le sentenze di condanna ad una pena detentiva
che non deve essere eseguita; nonché la sentenza n. 23 del 1992 con
la quale si è dichiarata l'illegittimità costituzionale delle
disposizioni che regolano il rito speciale, nella parte in cui non
prevedono che il giudice del dibattimento possa sindacare la
decisione del giudice per le indagini preliminari contraria
all'adozione del rito e, conseguentemente, applicare la riduzione di
pena di un terzo.
8. - Gli interventi del giudice delle leggi, quindi, hanno fatto
perdere al giudizio abbreviato la sua originaria configurazione di
strumento deflattivo del carico penale, nel quale le posizioni
dell'accusa e della difesa erano in condizioni sostanzialmente
paritarie; parallelamente, il rito in parola ha concretamente
incontrato scarsa applicazione, a vantaggio del "patteggiamento"
(artt. 444 e segg. c.p.p.), in particolare nei processi di competenza
del pretore: sono soprattutto imputati che non possono fruire della
sospensione condizionale della pena che, in luogo del patteggiamento
e della conseguente rapida esecuzione della sentenza, preferiscono
avvalersi del giudizio abbreviato, il quale consente sempre l'appello
e perciò allontana nel tempo l'esecutività della condanna.
9. - In conclusione, il giudizio abbreviato non svolge più, ad
avviso del rimettente, alcun ruolo deflattivo, posto che alla
diminuzione dei dibattimenti si contrappone la "pressione" sul
giudice di appello, attraverso impugnazioni sovente dilatorie;
mentre, correlativamente, si accentua un marcato disequilibrio
dell'accusa rispetto all'imputato, a vantaggio di quest'ultimo: il
rito speciale è rimesso, in buona sostanza, alla volontà
dell'imputato, poiché il pubblico ministero non può "praticamente"
opporsi a tale rito, e ciò senza alcun rischio di reformatio in
peius quanto alla pena, sottratta al controllo dell'accusa in sede di
impugnazione.
10. - Il rimettente pone in rapporto, quindi, le osservazioni
sopra illustrate con i principali passaggi argomentativi della citata
sentenza n. 363 del 1991, rilevando come questi siano, alla luce dei
profili detti, suscettibili di ripensamento.
Richiamata, in particolare, la motivazione di quella decisione,
nel punto in cui si valorizza la fondamentale esigenza di deflazione
dei processi quale razionale giustificazione del diverso trattamento
accordato ad accusa e imputato sul piano delle facoltà di
impugnazione, il giudice a quo propone il proprio dissenso rispetto
alla decisione della Corte, proprio perché incentrata su una
finalità che, come detto, non risponde a realtà; più che strumento
di riduzione del carico penale, il giudizio abbreviato è un
meccanismo di riduzione della pena rimesso alla volontà e al
controllo di una sola parte del processo, e cioè all'imputato.
11. - In questa prospettiva, occorre allora consentire al pubblico
ministero di proporre appello avverso le sentenze di condanna; e se
può mantenersi la preclusione all'appello principale, proprio in
nome di quelle esigenze di sollecita definizione dei processi più
volte accennate, si deve tuttavia consentire l'appello incidentale
allorché l'imputato a sua volta ha proposto appello, onde
ricollocare le parti su un terreno di parità nel processo, anche sul
piano del controllo della correttezza della pena.
Tale ultimo profilo, del resto, si riconnette alla posizione
istituzionale del pubblico ministero e al principio
dell'obbligatorietà dell'azione penale, che postula "il doveroso
esercizio della pretesa punitiva dello Stato", valore costituzionale
che può essere sacrificato solo quando l'imputato ha accettato gli
effetti sostanziali del rito prescelto, non nel caso in cui ciò non
avvenga.
12. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato; richiamata la sentenza n. 363 del 1991 di questa Corte,
l'Avvocatura osserva che le argomentazioni in essa sviluppate sono
tuttora valide, e che, se è vero che gli interventi della Corte
costituzionale hanno inciso notevolmente sul rito abbreviato, sarà
il legislatore a dover riesaminare l'intera disciplina proprio per
adeguare la normativa alle indicazioni fornite in quelle decisioni.
Le prospettazioni del giudice a quo possono essere apprezzabili
sul piano del merito di una possibile riforma legislativa, ma non
inficiano - per l'Avvocatura - la pertinenza degli argomenti posti a
base della citata sentenza n. 363 del 1991, essendo tuttora quello
originario il fondamento del rito alternativo; l'interveniente
conclude pertanto per una declaratoria di infondatezza della
questione. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale
degli artt. 443 e 595 del codice di procedura penale, in riferimento
agli artt. 3 e 112 della Costituzione, nella parte in cui non
consentono al pubblico ministero, in esito al giudizio abbreviato, di
proporre impugnazione incidentale nel caso in cui l'imputato proponga
appello avverso la sentenza di condanna.
L'ordinanza di rimessione muove dall'interpretazione delle norme
impugnate che, nel contrasto della giurisprudenza e discostandosi da
quella prevalente, è stata confermata di recente in sede di
giurisdizione di legittimità. In base a detta interpretazione si
ritiene che l'appello incidentale, in mancanza di espresse norme che
lo consentano, non può essere proposto nei casi in cui quello
principale non è ammesso.
Ad avviso del giudice rimettente, una volta che con la sentenza di
questa Corte n. 363 del 1991 è stata dichiarata l'illegittimità
costituzionale delle norme che impedivano all'imputato di proporre
appello principale avverso le sentenze di condanna "ad una pena che
comunque non deve essere eseguita" emanate a conclusione del giudizio
abbreviato, ed una volta che con la stessa sentenza è stata
disattesa la questione di legittimità costituzionale delle norme che
escludono l'analogo potere di appello per il pubblico ministero -
salvo che si tratti di sentenza che modifichi il titolo del reato -
l'esclusione per l'organo di accusa anche della possibilità di
proporre appello incidentale determinerebbe "un clamoroso
disequilibrio dell'accusa con l'imputato .. in quanto (se) l'imputato
ha proposto appello, logica e giustizia vogliono che le parti siano
poste sullo stesso piano, ovvero che ad entrambe sia attribuito il
potere di controllare la correttezza della pena irrogata".
2. - La questione non è fondata.
Questa Corte, pur avendo affermato (sentenza n. 177 del 1971) che,
in riferimento all'art. 112 della Costituzione, il potere di
impugnazione "è un'estrinsecazione ed un aspetto dell'azione penale,
un atto conseguente ( ..) al promovimento dell'azione penale", ha
tuttavia escluso (arg. ex sent. n. 363 del 1991) che esso debba
configurarsi in modo simmetrico rispetto al diritto di difesa
dell'imputato.
Difatti nell'ultima delle sentenze citate, mentre si è affermato
che il potere di impugnazione riconosciuto in via di principio
all'imputato quale esplicazione del diritto di difesa e
dell'interesse a far valere la propria innocenza non può essere
sacrificato in vista delle finalità deflattive cui si affida la
previsione del giudizio abbreviato, non si è ritenuto che tale
riconoscimento ne comporti uno corrispondente per il pubblico
ministero, le cui funzioni non sono assistite da garanzie di
intensità pari a quelle assicurate all'imputato dall'art. 24 della
Costituzione il quale non riguarda l'organo di accusa.
La configurazione dei poteri del pubblico ministero rimane perciò
affidata alla legge ordinaria, che potrebbe essere censurata per
irragionevolezza solo se i poteri stessi, nel loro complesso,
dovessero risultare inidonei all'assolvimento dei compiti previsti
dall'art. 112 della Costituzione.
D'altronde non può disconoscersi come la vigente disciplina
preveda, in alcune fasi del procedimento penale, talune posizioni di
vantaggio per l'organo d'accusa, il che non fa apparire irragionevole
che il legislatore, per realizzare a pieno il diritto di difesa
costituzionalmente garantito e ristabilire la parità processuale,
munisca in altre fasi l'imputato di altri poteri cui non debbano
necessariamente corrispondere simmetrici poteri per il pubblico
ministero, fatte salve ovviamente le posizioni a questi
costituzionalmente garantite ai fini del complessivo assolvimento
delle sue attribuzioni.
Né può dimenticarsi, comunque, che è l'art. 24 della
Costituzione ad assumere nella disciplina processuale valore
preminente, essendo il diritto di difesa inserito nel quadro dei
diritti inviolabili della persona, talché, anche secondo l'indirizzo
costante di questa Corte (in cui la riaffermazione del principio
della "parità delle armi" tra accusa e imputato si è modulata non
solo e tanto sull'identità delle rispettive posizioni, quanto sul
raccordo con l'esigenza di non comprimere poteri e facoltà
dell'imputato riconducibili al precetto dell'art. 24 della
Costituzione), esso non potrebbe essere sacrificato in vista di altre
esigenze, come quella relativa alla speditezza del processo. Diverso
è il valore dell'art. 112 della Costituzione, invocato
nell'ordinanza di rinvio, in quanto esso, nell'attribuire al pubblico
ministero l'esercizio dell'azione penale, configura un potere che
legittimamente può cedere di fronte ad esigenze del tipo di quella
indicata, che non potrebbero invece condizionare, al di là
dell'indispensabile, il diritto di difesa, senza per questo porre in
discussione neppure il principio di uguaglianza, anch'esso invocato
dal giudice a quo. Difatti la diversità dei poteri spettanti, ai
fini delle impugnazioni, all'imputato ed al pubblico ministero è
giustificata dalla differente garanzia rispettivamente loro
assicurata dagli artt. 24 e 112 della Costituzione.
3. - Per quel che riguarda in particolare la questione oggetto
dell'incidente di costituzionalità, devesi osservare che non spetta
a questa Corte prendere posizione sul nesso tra potere di
impugnazione principale e potere di impugnazione incidentale. Se il
giudice penale ritenga, nell'interpretare le norme vigenti, che il
secondo non possa essere riconosciuto ad una parte processuale che
non sia titolare del primo, ciò non pone problemi di
costituzionalità perché, sia in base alla precedente giurisprudenza
(sent. n. 363 del 1991) che alle ragioni esposte in precedenza, il
trattamento che risulta in tal modo diversificato relativamente alle
parti del processo penale, avrebbe rilevanza sotto tale profilo
soltanto se venisse messo in qualche modo in discussione l'art. 24
della Costituzione il quale, però, come si è detto, non riguarda i
poteri del pubblico ministero.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 443 e 595 del codice di procedura penale - nella parte in
cui non consentono al pubblico ministero, in esito al giudizio
abbreviato, di proporre impugnazione incidentale nel caso in cui
l'imputato proponga appello avverso la sentenza di condanna -
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione,
dalla Corte di appello di Torino con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 10 marzo 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte