Sentenza n. 98/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/04/1996 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 79 e 519 del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 25
ottobre 1994 dal Pretore di Lucca, sezione distaccata di Viareggio,
nel procedimento penale a carico di Orvieto Lorenzo, iscritta al n.
505 del registro ordinanze del 1995 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno
1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1996 il Giudice
relatore Valerio Onida.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale instaurato per falso in
cambiali e appropriazione indebita, il Pretore di Lucca, sezione
distaccata di Viareggio, ha sollevato, con ordinanza del 25 ottobre
1994, pervenuta alla Corte il 26 luglio 1995, questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, degli artt.
79 e 519 del codice di procedura penale "nella parte in cui non
prevedono che, a seguito di contestazione suppletiva relativa ad un
fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento
dell'esercizio dell'azione penale, alla persona offesa citata ex art.
519 cod. proc. pen. sia consentita la costituzione di parte civile
anche oltre il termine fissato dall'art. 79 cod. proc. pen.".
Risulta dagli atti che, dopo la dichiarazione di apertura del
dibattimento, il pubblico ministero formulava nei confronti
dell'imputato la contestazione suppletiva (oltre che del reato di
sostituzione di persona) del reato di truffa commesso a danno di
persona offesa diversa da quella già citata in relazione alla
contestazione originaria: reato connesso, ai sensi dell'art. 517 in
relazione all'art. 12, primo comma, lettera b) cod. proc. pen., a
quelli per cui già si procedeva, in quanto l'imputato era accusato
di avere utilizzato i titoli cambiari falsificati offrendoli in
pagamento per l'acquisto di un'autovettura. Il Pretore disponeva, ai
sensi dell'art. 520 cod. proc. pen., la notifica del verbale
contenente la contestazione suppletiva all'imputato, rimasto
contumace, e la citazione in giudizio della persona offesa dal nuovo
reato. In apertura della nuova udienza la persona offesa avanzava
istanza di costituzione di parte civile per il reato di truffa, per
il quale era stata presentata in precedenza tempestiva querela,
risultante dagli atti del pubblico ministero. Il Pretore riteneva in
un primo tempo inammissibile tale costituzione in quanto avvenuta
dopo la scadenza del termine di cui all'art. 79 cod. proc. pen., e
cioè dopo la conclusione della fase di controllo sulla costituzione
delle parti ai sensi dell'art. 484 dello stesso codice; ma
successivamente, pronunciandosi sulla eccezione di legittimità
costituzionale subito sollevata dal difensore di detta persona
offesa, rimetteva la questione a questa Corte ritenendola rilevante e
non manifestamente infondata, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Il giudice remittente osserva che il termine per la costituzione di
parte civile è fissato dall'art. 79 cod. proc. pen. a pena di
decadenza, e che nessuna norma ne autorizza la proroga. Tuttavia,
nell'ipotesi di contestazione suppletiva di un reato connesso
perpetrato in danno di una persona offesa non costituita, si
configura, secondo il remittente, una nuova situazione giuridica, in
relazione alla quale la medesima persona offesa deve essere messa in
condizione di poter adeguatamente tutelare i suoi interessi in sede
penale; e del resto la stessa previsione, nell'art. 519, terzo comma,
cod. proc. pen., della citazione della persona offesa dal reato
contestato in via suppletiva trova, secondo il remittente, la sua
ragion d'essere in tale tutela.
Prescrivendo da un lato la citazione della persona offesa,
dall'altro lato precludendo la facoltà di costituirsi parte civile,
stante il termine a quel punto necessariamente scaduto, l'ordinamento
processuale entrerebbe in contraddizione con se stesso, violando il
principio costituzionale di uguaglianza inteso come "generale canone
di coerenza dell'ordinamento normativo". In secondo luogo l'art. 3
della Costituzione sarebbe violato anche sotto il profilo della
ingiustificata disparità di trattamento, in ordine alla facoltà di
costituirsi parte civile, fra la persona offesa citata con l'atto di
rinvio a giudizio e quella citata a seguito di contestazione
suppletiva in relazione ad un fatto già risultante dagli atti di
indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale. In ciò
sarebbe altresì insita, ad avviso del remittente, una evidente
lesione del diritto alla tutela giurisdizionale di cui all'art. 24
della Costituzione, non giustificata da altre norme o principi
desumibili dal sistema costituzionale.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri con atto del 7 ottobre 1995, chiedendo che la questione
sollevata sia dichiarata infondata.
L'Avvocatura, ipotizzando che nella specie la contestazione
suppletiva riguardasse un reato in concorso formale con quello per
cui si procedeva, e dunque assumendo l'insussistenza di fatti storici
diversi da quelli già contestati, sostiene che la contestazione
suppletiva non ha comportato alcuna modificazione della realtà
processuale, ma solo una diversa qualificazione giuridica del fatto,
inidonea come tale a modificare i presupposti di fatto e di diritto
dell'azione civile e i contenuti della domanda che con essa può
essere proposta. Pertanto il soggetto passivo del reato non potrebbe
fondatamente invocare simili vicende del processo per esercitare a
dibattimento iniziato l'azione civile, che avrebbe potuto esercitare
sin dall'inizio.
Secondo l'Avvocatura peraltro la situazione non sarebbe
sostanzialmente diversa se si versasse in una ipotesi di
contestazione in via suppletiva di un fatto diverso, ai sensi
dell'art. 516 cod. proc. pen., o di un fatto nuovo, ai sensi
dell'art. 518. Infatti la statuizione del termine di decadenza per la
costituzione di parte civile sarebbe razionalmente giustificata dai
principi fondamentali della stabilità dei rapporti giuridici
processuali e della accessorietà del ruolo della parte civile,
combinati con l'esigenza della speditezza del processo, in quanto la
tardiva ammissione della parte civile comporterebbe ingiustificati
ritardi nel raggiungimento del primario fine di accertare la
responsabilità penale dell'imputato. Per converso questa regola non
potrebbe limitare i concorrenti principi cui si ispirano le norme
sulla contestazione suppletiva, i quali rifletterebbero altre
fondamentali esigenze del processo, vale a dire l'esigenza che la
prova si formi nel corso del dibattimento e che l'emersione di fatti
oggetto di contestazione suppletiva non comporti, ove possibile, la
retrocessione del processo a fasi antecedenti: con la conseguenza che
il processo medesimo può subire "una forma di affinamento e perfino
di sviluppo", nel superiore interesse della giustizia, alla sola
condizione che siano rispettati i diritti dell'imputato.
Pur ammettendo che in certi casi di contestazione suppletiva di
fatti nuovi o diversi può risultare di fatto impedito l'esercizio
dell'azione civile in sede penale, l'Avvocatura, ribadendo
l'accessorietà del ruolo della parte civile, sostiene che tale
eventualità non configurerebbe alcuna lesione di diritti
costituzionalmente garantiti: non si avrebbe violazione dell'art. 3
della Costituzione perché le norme in questione si limiterebbero a
regolare diversamente, per esigenze razionali, le situazioni
obiettivamente differenziate derivanti dalla formulazione della
contestazione in via originaria e in via suppletiva. Non sarebbe poi
violato l'art. 24 perché la Costituzione rimette al legislatore
ordinario l'individuazione degli strumenti processuali accordati alle
parti e non eleva a dignità costituzionale la facoltà di esercitare
l'azione civile in sede penale: tanto più che è stata eliminata
l'efficacia del giudicato penale in sede civile nei confronti delle
parti che non siano intervenute nel processo penale. Considerato in diritto
1. - La questione all'esame di questa Corte concerne la
legittimità costituzionale della preclusione, che discenderebbe
dalle norme denunciate, alla costituzione di parte civile della
persona offesa da un reato contestato in via suppletiva, e che per
questo sia stata citata in giudizio solo dopo l'apertura del
dibattimento. Tale evenienza può verificarsi sia nel caso di
contestazione suppletiva di un fatto "diverso" da quello
originariamente contestato, ai sensi dell'art. 516 del codice di
procedura penale, o di un fatto "nuovo", ai sensi dell'art. 518,
secondo comma, sia nel caso - in concreto verificatosi nel giudizio a
quo - di contestazione suppletiva di un reato connesso a quello per
cui si procede perché in concorso formale col medesimo o ad esso
legato dal vincolo della continuazione (art. 517, in relazione
all'art. 12, primo comma, lettera b), cod. proc. pen.).
2. - La questione è infondata nei sensi di seguito precisati.
Il giudice remittente muove dalla premessa interpretativa secondo
cui sarebbe preclusa in ogni caso la costituzione di parte civile
dopo la scadenza del termine di cui all'art. 79 del codice di
procedura penale, e cioè dopo l'inizio del dibattimento, anche da
parte della persona offesa citata per la prima volta in giudizio dopo
quel momento, a seguito di contestazione suppletiva. Ma
l'interpretazione delle norme denunciate fatta propria dal giudice
remittente, ancorché aderente alla lettera della disposizione di cui
all'art. 79, non è l'unica possibile.
Come ha ritenuto, sulla scorta di una non isolata dottrina, la
Corte di cassazione (sezione III penale, sent. n. 1722 del 27
settembre 1995), il termine stabilito per la costituzione di parte
civile, a pena di decadenza, dall'art. 79 del codice di rito può
essere inteso come vincolante solo in relazione alle imputazioni
contestate, così che, se nel procedimento penale si introduce la
contestazione di un nuovo fatto-reato, in relazione ad essa la parte
offesa deve essere messa in grado di valutare se esercitare l'azione
civile nella sede penale, prima che sullo stesso fatto-reato si apra
l'istruzione dibattimentale; onde non è da considerarsi tardiva la
costituzione di parte civile in relazione al reato contestato in via
suppletiva, effettuata in apertura della nuova udienza. Ciò non può
non valere, a maggior ragione, quando a seguito della contestazione
suppletiva venga individuata per la prima volta, e venga citata in
giudizio, una persona offesa fino a quel momento assente dal giudizio
medesimo.
3. - Così interpretate, le norme denunciate sfuggono evidentemente
alle censure mosse nell'ordinanza del giudice remittente; mentre, al
contrario, l'interpretazione da questi accolta conduce ad attribuire
alle stesse norme un significato che sarebbe in contrasto con la
Costituzione.
È vero infatti che, di per sé, il diritto per il danneggiato dal
reato di esperire l'azione civile in sede penale non è oggetto di
garanzia costituzionale. Tuttavia in un sistema, come quello accolto
nel vigente codice di procedura penale, in cui alla persona offesa è
accordata in via generale tale possibilità, in vista dell'unicità
del fatto storico valutabile sotto entrambi i profili di illiceità,
e al fine di tutelare l'interesse del danneggiato a partecipare
all'accertamento in sede penale del fatto medesimo (v. sentenze n.
532 del 1995; n. 60 del 1996), sarebbe irragionevole, e pertanto
lesivo del diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio
in condizioni di uguaglianza, impedire alla persona offesa di
esercitare detta facoltà in dipendenza della circostanza meramente
casuale che il reato da cui discende l'offesa sia contestato,
anziché in via originaria, in via suppletiva, e dunque che la
medesima persona offesa sia citata in giudizio solo dopo l'apertura
del dibattimento. Ciò tanto più che nella fase dibattimentale la
facoltà di costituirsi parte civile, con i diritti e con i poteri
che ne conseguono, rappresenta la principale e più significativa
delle facoltà accordate dalla legge alla persona offesa dal reato:
onde non può ritenersi che la citazione della persona offesa dal
reato contestato in via suppletiva - richiesta, a pena di nullità,
dall'art. 519 cod. proc. pen. - assolva, come suggerito da una
recente dottrina, alla sola funzione di consentire ad essa
l'attività di supporto e di controllo rispetto all'esercizio
dell'azione penale del pubblico ministero.
L'accennata preclusione, d'altra parte, non avrebbe adeguata
giustificazione, una volta che lo stesso ordinamento processuale
contempla la possibilità che dopo l'apertura del dibattimento i
fatti di reato per cui si procede vengano integrati o ridefiniti, e
dunque che il processo conosca nuovi sviluppi, rispetto ai quali
sarebbe illogico e contraddittorio impedire ai soggetti coinvolti
l'esercizio dei loro fondamentali diritti di ordine processuale: come
questa Corte ha riconosciuto non solo con riguardo alla facoltà
dell'imputato di richiedere il "patteggiamento" (sentenza n. 265 del
1994) e di proporre domanda di oblazione (sentenza n. 530 del 1995),
ma anche con riguardo alla facoltà del pubblico ministero e delle
parti private diverse dall'imputato di chiedere l'ammissione di nuove
prove in relazione alle contestazioni introdotte in via suppletiva
(sentenze n. 241 del 1992 e n. 50 del 1995).
Nemmeno infine potrebbe farsi valere in contrario l'esigenza di
speditezza dei procedimenti, posto che comunque la norma processuale
obbliga, in caso di contestazione suppletiva, sia a concedere termine
per la difesa e a sospendere il dibattimento se l'imputato ne faccia
richiesta (art. 519, primo e secondo comma, cod. proc. pen.), e a
notificare il verbale con la nuova contestazione all'imputato
contumace o assente, fissando una nuova udienza (art. 520 cod. proc.
pen.); sia a citare la persona offesa osservando un termine non
inferiore a cinque giorni (art. 519, terzo comma, dello stesso
codice).
4. - Deve dunque accogliersi, in virtù del canone per cui fra più
interpretazioni possibili va preferita quella che consente di
attribuire alla norma un significato conforme alla Costituzione
(cfr., ex plurimis sentenze n. 19 del 1995 e n. 121 del 1994),
l'interpretazione delle norme denunciate che esclude la preclusione
alla costituzione di parte civile della persona offesa dal reato
contestato in via suppletiva.
Tale conclusione, si può aggiungere, deve valere a prescindere
dalla circostanza che la contestazione suppletiva riguardi un
fatto-reato già risultante dagli atti prima dell'inizio del
dibattimento o al momento dell'esercizio dell'azione penale, ovvero
un fatto emerso successivamente, nel corso dell'istruzione
dibattimentale. Infatti in entrambi i casi occorre consentire ai
soggetti presenti o che vengono evocati nel giudizio di esercitare i
loro diritti in relazione ai fatti contestati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale degli articoli 79 e 519 del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Pretore
di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte