Sentenza n. 980/1988
Altra decisione · depositata il 19/10/1988 · relatore Ugo Spagnoli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato
il 29 dicembre 1987, depositato in Cancelleria il 5 gennaio 1988 ed
iscritto al n. 2 del registro ricorsi 1988, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito dell'ordinanza n. 12902/12377 in data 3
novembre 1987 della Commissione di controllo sull'Amministrazione
regionale, con la quale è stata annullata la deliberazione della
Giunta regionale n. 23297 dell'8 settembre 1987, avente per oggetto:
"Costituzione del Consorzio per la gestione e la manutenzione
ordinaria della scuola media di Garzeno - sezione staccata di Dongo
ed approvazione dello Statuto".
Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1988 il Giudice relatore
Ugo Spagnoli;
Udito l'avv. Umberto Pototschnig per la Regione Lombardia.
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 29 dicembre 1987, la Regione Lombardia
ha proposto regolamento di competenza nei confronti dello Stato in
ordine alla ordinanza n. 12902/12377, in data 3 novembre 1987, della
Commissione di Controllo sull'amministrazione regionale, con la quale
è stata annullata la deliberazione della Giunta Regionale n. 23297
dell'8 settembre 1987 avente ad oggetto "Costituzione del Consorzio
per la gestione e la manutenzione ordinaria della scuola media di
Garzeno - sezione staccata di Dongo ed approvazione dello Statuto".
Secondo la Commissione di Controllo la deliberazione della Giunta
sarebbe illegittima, considerato: a) che con sentenza n. 130 del 1976
la Corte costituzionale ha affermato che la competenza della Regione
ad adottare deliberazioni come quella in esame si ha solo quando lo
scopo del Consorzio sia riconducibile alle materie indicate nell'art.
117 della Costituzione; b) che nella specie si tratta di costituzione
di un consorzio facoltativo tra Comuni per la gestione e manutenzione
ordinaria di scuola media; c) che "tale materia, disciplinata dalla
legge 31 dicembre 1962, n. 1859, non rientra tra quelle
tassativamente elencate nel richiamato art. 117"; d) che nessuna
innovazione è stata introdotta a questo proposito dal d.P.R. n. 616
del 1977.
Non vi possono essere dubbi, ad avviso della Regione Lombardia,
che l'annullamento così disposto ad opera della Commissione di
Controllo sia manifestamente illegittimo, perché chiaramente
invasivo della sfera di competenza costituzionalmente assegnatale, e
ciò in violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, anche in
relazione all'art. 2 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, all'art. 1 del
d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, nonché agli artt. 42 e 87 del d.P.R.
24 luglio 1977, n. 616.
Secondo la ricorrente, la delibera della Giunta chiarisce, sia
nelle premesse che nel dispositivo, che il consorzio viene istituito
"per la gestione e manutenzione" di una scuola media; dello stesso
tenore è lo statuto del Consorzio approvato dai comuni interessati.
Di conseguenza non si tratta della costituzione di un consorzio
concernente la "istituzione delle scuole, la cui competenza è
sicuramente statale ai sensi dell'art. 10 l. 31 dicembre 1962, n.
1859 bensì di un consorzio di "gestione e manutenzione" della
scuola, inquadrabile tra quelli che la stessa legge statale prevede
espressamente ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.
Ciò premesso, la competenza della Regione, in base alla sent. n.
130 del 1976 della Corte costituzionale, non può essere messa in
discussione, in quanto la materia cui afferisce la deliberazione
annullata è, per un verso, l'edilizia scolastica, che rientra nei
"lavori pubblici di interesse regionale" (per i quali le funzioni
amministrative sono state trasferite alle Regioni sin dal d.P.R. 15
gennaio 1972, n. 8, art. 2, lett. c), n. 2); per altro verso,
l'assistenza scolastica, materie previste entrambe dall'art. 117
Cost. e specificate dagli artt. 42 e 87 del d.P.R. n. 616 del 1977.
Del resto, la stessa legge n. 1859 del 1962 riserva allo Stato,
l'"Istituzione" e l'"ordinamento" della scuola media, ma non anche
gli oneri relativi all'edilizia scolastica e alla assistenza
scolastica. Al contrario essa prevede la possibilità di Consorzi tra
Comuni "per la costituzione di edifici scolastici" e dunque
ovviamente anche per la loro "gestione": gestione da intendersi
proprio in senso fisico, come si ricava dall'accostamento in fatto
alla "manutenzione" ordinaria, e come risulta anche dal testo
dell'art. 8 dello Statuto dell'istituendo consorzio, laddove demanda
all'Assemblea di "deliberare il sistema di conduzione degli impianti
che servono lo stabile della scuola media", di "deliberare l'incarico
ai tecnici per la redazione di progetti", di "approvare i progetti",
ecc. Considerato in diritto
1. - La Regione Lombardia ha impugnato l'ordinanza n. 12902/12377
del 3 novembre 1987 con la quale la Commissione di Controllo sulla
amministrazione regionale della Lombardia ha annullato la
deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 23297 dell'8
settembre 1987.
Con detto provvedimento la Giunta approvava la costituzione del
Consorzio per la gestione e la manutenzione ordinaria della scuola
media di Garzeno - Sezione staccata di Dongo - da parte dei Comuni di
Garzeno, Germasino e Stazzona ed il relativo statuto consorziale.
La Commissione di Controllo, nella motivazione dell'annullamento
della delibera della Giunta, rilevava che quest'ultima non era
competente ad approvare la costituzione di un consorzio avente per
oggetto una materia - regolata dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1859
- non riconducibile a quelle elencate tassativamente nell'art. 117
Cost.
Citava all'uopo la sentenza di questa Corte 26 maggio 1976, n.
130, secondo la quale la Regione è competente ad adottare il
provvedimento di approvazione della costituzione di un consorzio tra
enti locali unicamente in relazione alla riconducibilità degli scopi
nell'ambito delle materie indicate nell'art. 117 Cost.
Nel ricorso per l'annullamento della decisione della Commissione
di Controllo, la Regione Lombardia contesta che - in relazione alla
legge n. 1859 del 1962 - le finalità per cui è stato costituito il
consorzio siano estranee alle materie di cui all'art. 117 Cost., e
pertanto chiede che sia riconosciuta la competenza della Regione per
l'approvazione del consorzio stesso.
2. - Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha precisato, nella sentenza n. 130 del 1976, che in
caso di consorzio facoltativo tra enti territoriali minori spetta
alla Regione approvarne la costituzione quando esso abbia scopi
riconducibili a materie di competenza regionale.
Nel caso di specie, il consorzio ha ad oggetto non l'istituzione e
l'ordinamento della scuola media statale in questione, ma la
"gestione e manutenzione ordinaria" di essa, cioè la realizzazione
degli interventi materiali ed economici necessari per il suo
funzionamento. Che tale sia il significato da attribuire al termine
"gestione" è reso palese non solo dal suo accostamento alla
"manutenzione ordinaria", ma anche dai riferimenti dello statuto
consorziale alla "conduzione degli impianti che servono lo stabile
della scuola" (art. 8) e simili.
In questi termini, l'oggetto del consorzio è essenzialmente
riconducibile alla materia dell'"edilizia scolastica", le cui opere
rientrano nei "lavori pubblici di interesse regionale" per i quali le
funzioni amministrative sono state trasferite alle Regioni sin dal
d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 (art. 2, lett. c), n. 2). Inoltre il
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, pur non elencando specificamente le
opere pubbliche di interesse regionale, le ricomprende ed assorbe
nelle comprensive formule "opere pubbliche di qualsiasi natura".
Ne consegue - come la Corte ha affermato nella sentenza n. 130 del
1976 - la competenza della Regione ad approvare la costituzione di
consorzi che abbiano ad oggetto materie riconducibili all'art. 117
Cost., e quindi anche - per le considerazioni ora esposte - il
consorzio per la gestione e manutenzione ordinaria della scuola media
statale di Garzeno, sezione staccata di Dongo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta alla Regione Lombardia approvare la
costituzione del Consorzio per la gestione ordinaria della scuola
media di Garzeno, sezione staccata di Dongo tra i comuni di Garzeno,
Germasino e Stazzona nonché il relativo statuto consorziale e di
conseguenza annulla il provvedimento (n. 12902/12377) del 3 novembre
1987 della Commissione di Controllo dell'amministrazione regionale
della Lombardia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:980 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte